Art. 4.
Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8.
A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui ai n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale.
Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8.
A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui ai n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale.
Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.