Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX del Trattato stesso.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 4 giugno 2010, n. 93
Articolo 2 della Legge 4 giugno 2010, n. 93
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25 giugno 2010
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