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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. DO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI NC e dall'avv. ALESSANDRA PIANA;
- Attore - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
MINI;
- Convenuto -
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto di essere un Parte_1 soggetto pubblico, noto per la propria attività imprenditoriale e per la partecipazione a eventi e trasmissioni televisive, nonché autore di pubblicazioni editoriali in tema di «escapologia fiscale»; di essere stato oggetto di una campagna denigratoria sistematica e reiterata da parte di , il quale avrebbe pubblicato dei commenti sulla pagina Facebook Controparte_1 dello stesso attore e dei video sulla propria pagina Facebook recanti contenuti lesivi della sua reputazione, utilizzando espressioni gravemente offensive e attribuendogli condotte penalmente rilevanti, quali appalti illeciti e somministrazioni fraudolente;
che le pubblicazioni, diffuse tra il 2017 e il 2018, avrebbero raggiunto una platea ampia, con decine di migliaia di visualizzazioni, aggravando il danno alla sua reputazione, e che nonostante le querele da lui sporte e l'esperimento di un procedimento mediazione obbligatoria il convenuto avrebbe perseverato nella condotta, rifiutando ogni forma di conciliazione;
che tale condotta integra il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595 c.p., e gli ha arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ha quindi concluso chiedendo di «accertare e dichiarare la natura diffamatoria e/o la portata lesiva dell'onore e reputazione dell'attore e/o l'avvenuta lesione del diritto all'identità
Pag. 1 di 11 personale e lavorativa dell'attore in relazione alle pubblicazioni elencate in atto;
condannare conseguentemente il convenuto a risarcire integralmente i danni subiti dall'attore patrimoniali e non, come meglio specificati in narrativa, danni che si quantificano allo stato nell'importo di Euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino al saldo, o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o comunque ritenuta - se del caso con valutazione equitativa ad hoc ex artt. 1226 e 2056 c.c. - di giustizia;
condannare altresì il convenuto a cancellare e/o a far cancellare tutte le pubblicazioni elencate in atti aventi contenuto diffamatorio ed ogni riferimento alle medesime da banche dati, siti internet, blog, motori di ricerca che le abbiano riprese».
2. ha contestato la fondatezza della domanda deducendo, in particolare, che Controparte_1 egli svolge da anni la professione di consulente del lavoro, nel corso della quale ha sempre contrastato fenomeni come il lavoro “nero”, le somministrazioni fraudolente, le frodi previdenziali, l'evasione e l'elusione fiscale;
che viceversa l'attore è autore di opere che descrivono comportamenti di «imprenditori disinibiti» e metodi per aggirare il prelievo fiscale che lo stesso definisce come contrari all'etica professionale di un Parte_1 commercialista;
che i contenuti da lui pubblicati su Facebook non sono lesivi della dignità professionale e personale dell'attore ma costituiscono legittimo esercizio del diritto di critica.
Ha quindi chiesto il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria.
3. All'udienza del 28/05/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. In comparsa conclusionale il convenuto ha reiterato l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di tentativo obbligatorio di mediazione proposta con le note di trattazione scritta depositate il 14/02/2024. Secondo quanto dedotto, l'oggetto della mediazione esperita era «risarcimento danni per diffamazione»; di conseguenza, la sentenza nel frattempo pronunciata in sede penale, con cui egli è stato assolto dal reato di cui all'art. 595 c.p., determinerebbe lo “sgretolamento” della domanda risarcitoria, in quanto «atteso che la domanda di mediazione è relativa a conseguenze di un fatto/reato non commesso essa stessa è da ritenersi tamquam non esset».
4.1. L'eccezione è inammissibile perché sollevata ben oltre la prima udienza tenutasi il
25/09/2019, come richiesto dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010. Essa è inoltre manifestamente infondata, dal momento che pretende che un evento successivo (la sentenza di assoluzione) caduchi l'attività precedentemente svolta nel corso del procedimento di mediazione, ritualmente avviato e conclusosi al primo incontro in quanto lo stesso convenuto ha in quella sede dichiarato: «non entra in mediazione mancando la sentenza definitiva per il reato di
Pag. 2 di 11 diffamazione».
5. Come accennato, con sentenza di questo Tribunale n. 4450/2023 del 7 dicembre 2023
è stato assolto dal reato di cui all'art. 595 c.p. perché il fatto non costituisce Controparte_1 reato ai sensi dell'art. 599, ovvero per l'esimente della provocazione, ovvero lo «stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui».
La sentenza – che peraltro si riferisce ad una minima parte delle condotte qui lamentate dall'attore – non ha efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p.p., in quanto l'azione penale è stata iniziata quando il presente procedimento era già pendente e la persona offesa non ha trasferito in sede penale l'azione civile (art. 75, comma 2, c.p.p.).
Il giudice civile è quindi chiamato ad accertare autonomamente se vi sia stata lesione dell'onore, della dignità e della reputazione dell'attore, secondo i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, potendosi avvalere, quali prove atipiche, anche degli elementi probatori acquisiti nel corso del processo penale e della stessa sentenza emessa all'esito di questo: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove» (Cass. Sez. 3,
31/05/2024, n. 15296, Rv. 671194 - 01).
6. In linea generale, si deve premettere che il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p.
è integrato quando una persona comunica con più persone offendendo l'altrui reputazione, ed è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La valutazione dell'efficacia diffamatoria di dichiarazioni o opinioni diffuse a mezzo della stampa deve riferirsi al momento nel quale tali dichiarazioni hanno avuto diffusione.
Dichiarazioni o contenuti che abbiano oggettiva portata lesiva sono scriminati dal legittimo esercizio dei diritti di cronaca, di critica e di satira, tutelati dall'art. 21 Cost, secondo principi da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, «La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti
Pag. 3 di 11 riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma
"civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza». (Cass.
Sez. 3, 04/09/2012, n. 14822, Rv. 623667 - 01). Peraltro, «il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto» (Cass. Sez. 3, 23/02/2024, n. 4955, Rv. 670125 - 01); tuttavia, occorre comunque «che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive» (Cass. Sez. 3, 21/07/2023, n. 21892, Rv. 668592 – 01; negli stessi termini Cass. Sez. 3, 11/07/2025, n. 19091, Rv. 675445 - 01).
Il diritto di critica, in particolare, «ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica», e non può risolversi in apprezzamenti gratuiti e incontinenti sulla persona dell'offeso
(Cass. n. 38215 del 03/12/2021); «In tema di diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a)
l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione»; le modalità di espressione del giudizio, in altri termini, per quanto violente, aspre o colorite non possono tradursi in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dell'interessato
(Cass. Sez. 3, 31/01/2018, n. 2357, Rv. 647931 - 01).
A sua volta, «La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio
Pag. 4 di 11 ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite» (Cass.
Sez. 3, 14/03/2024, n. 6960, Rv. 670343 - 01). Essa «costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato» (Cass. Sez. 1, 20/03/2018, n.
6919).
Anche l'uso di social network quali Facebook, X o altre piattaforme equivalenti – che pacificamente integra l'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma c.p. – «implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato;
il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto» (Cass. Sez. 1, 16/05/2023, n.
13411, Rv. 667901 - 01); ciò anche se il post sia inizialmente indirizzato ad una cerchia limitata di persone (Cass. Sez. 3, 26/05/2023 n. 14836, Rv. 668356 - 03). Nell'ipotesi di comunicazione con un'unica persona, tuttavia, «l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Cass. Sez. 3, 04/03/2024, n.
5701, che ha escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).
Pag. 5 di 11 La prova del danno non patrimoniale, poi, «... può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass. Sez. 3, 27/12/2024,
n. 34635, Rv. 673337 - 01).
Una volta accertata la sussistenza del danno, infine, «al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato» (Cass. Sez. 1,
27/03/2024, n. 8248, Rv. 670567 - 01); fermo restando che «i criteri elaborati dall'Osservatorio di Milano sulla giustizia civile del 2018 non sono fonte del diritto e, per l'effetto, non vincolano il giudice, che è soggetto solo alla legge» (Cass. Sez. 3, 10/03/2025,
n. 6368, Rv. 674007 - 01).
7. Le espressioni di cui l'attore lamenta la natura diffamatoria sono le seguenti:
1) un commento sulla pagina Facebook «Escapologia », gestita dall'attore, ad un Pt_2 post del 2 marzo 2017, con le espressioni «il », Parte_3
… «Sei solo un abusivo» … «dovresti essere condannato» … «Vai a lavorare ciarlatano!»;
2) un post del 4 marzo 2017 sempre sulla pagina di Escapologia Fiscale, poi ripubblicato dal convenuto sulla propria bacheca Facebook: «il mago Otelma del fiscale che sta incassando vagonate di banconote» ... «ciarlatano»; nello stesso post,
a proposito dei followers della pagina: «sono dei cretini (non c'è altro termine) che si fanno dare consigli da un ciarlatano. Vi auguro visite settimanali della finanza e 20 anni di rate con Equitalia, coglioni! (Ops, ho trovato un altro termine)»;
3) un video caricato dal convenuto sulla propria pagina Facebook il 24 giugno 2017 dal titolo «ESCAPOLOGO o CIARLATANO? PROFESSIONISTA o COGLIONE?» e in cui tra l'altro affermava: «L'Escapologo, questo fenomeno da baraccone che è arrivato a fare
Pag. 6 di 11 una fortuna grazie ad un servizio disgraziatissimo delle Iene»; «ciarlatano che non è iscritto a nessuna professione e fa passare il messaggio che i commercialisti/professionisti sono dei somari che non sanno consigliare i loro clienti»; «questo fenomeno da baraccone, fenomeno che se tu lo vai a criticare sulla sua pagina Facebook dove presenta questi suoi “geniali” corsi di Escapologia … ti banna. Sono bastati due commenti, due botte assestate bene e sono stato bannato
… ma è un vanto essere bannati o querelati da queste persone»; «se non vogliamo essere invasi oltre che dai ced e dagli abusivi anche da questi escapologi ... gridando in faccia ai ciarlatani e ai coglioni che sono coglioni»;
4) un post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2018 in cui dichiarava:
«Sto aspettando di capire se la mia terza querela che ho orgogliosamente collezionato proviene dallo stesso triste personaggio escapologo che è riuscito a far condannare in contumacia (perché nel diritto penale in Italia siamo Persona_1 al Medioevo e puoi essere condannato senza essere avvertito che c'è un processo a tuo carico) macchiatosi di aver detto a un ciarlatano che ciarlatano è, e poi passerò al contrattacco ma stavolta userò armi pesanti non convenzionali. Gli avvertimenti di calmarmi che mi giungono da più parti perché le mie esternazioni sarebbero esagerate e disturberebbero qualche “potente”, non solo non mi calmano ma mi innervosiscono e la situazione è ormai talmente intollerabile che non solo non mi fermo ma alzerò il tiro!»;
5) un post del 1° luglio 2018, che rilanciava un precedente contenuto: «Con questo video, pubblicato un anno fa, mi sono guadagnato la mia seconda querela trasformatasi pochi giorni fa in condanna. (…) mi hanno notificato il decreto penale di condanna a casa (…) Per fermarmi avete un solo modo: mi dovete ammazzare!»;
6) un ulteriore video pubblicato il 2 luglio 2018 accompagnato da un post che iniziava così: «APPALTI ILLECITI, SOMMINISTRAZIONI FRAUDOLENTE e ESCAPOLOGIA
FISCALE: invece di ringraziarli i collaboratori di giustizia vengono condannati su segnalazione di coloro che hanno violato la legge perchè avrebbero subito diffamazione dalle mie parole. !». CP_2
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha poi indicato ulteriori condotte ritenute denigratorie poste in essere dal convenuto in epoca successiva, e in particolare:
7) un commento di un post Facebook del 19 giugno 2019 pubblicato nel gruppo «Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili italiani», in riscontro ad un commento di tale
« Ait ma vaffanculo, te, l'escapologo e i cialtroni che gli ruotano Persona_2 Per_2 intorno»;
8) un commento di un post Facebook del 5 agosto 2019 pubblicato nel medesimo
Pag. 7 di 11 gruppo: «Io e ci siamo beccati due querele per aver contestato Persona_1
l'escapologo ed è davvero assurdo che ci siano commercialisti iscritti all'Ordine che lavorano per questo personaggio che non è nessuno e non sa nulla in materia fiscale. Il vostro Ordine dovrebbe strigliare chi lavora con questo fenomeno in vestito gessato»;
9) risale al 10 novembre 2019 il repost di un articolo del quotidiano Il Giornale, dal titolo
«I “maghi” anti-tasse: tante truffe e pochi risparmi. I maghi anti tasse on line, sull'orlo della truffa», accompagnato dal commento personale «L'ESCAPOLOGIA È UNA
TRUFFA».
8. Come risulta dai contenuti ora descritti, non contestati dal convenuto, effettivamente quest'ultimo ha intrapreso un'attività di serrata critica avverso il tema di fondo dell'attività imprenditoriale intrapresa da e incentrata, in buona sostanza, sulla Parte_1 diffusione di prassi e consigli volti ad alleggerire il carico fiscale gravante su professionisti e imprenditori, a volte muovendosi sulla incerta linea di confine che demarca la legalità fiscale. Lo stesso attore, del resto, ha pubblicato il libro «Escapologia Fiscale», con il sottotitolo «59 “segreti” leciti e illeciti», in cui descrive alcuni degli accorgimenti utilizzati dagli «imprenditori disinibiti» per abbattere il reddito imponibile e aumentare le detrazioni IVA
(doc. 3 del convenuto); egli è inoltre creatore del sito web «Escapologia Fiscale», in cui si propone di svelare «come Puoi Ridurre le Tasse in modo Onesto e Legale in questo VIDEO
GRATIS» e si pubblica un video nel quale egli specifica che alcuni dei consigli forniti contrastano con l'etica e la deontologia professionale del commercialista.
In questo quadro, sussiste certamente l'interesse pubblico sulla questione, quanto meno nella cerchia di coloro che si interessano alle tematiche di natura fiscale, nel cui ambito i contenuti postati da risultano essere rimasti. Controparte_1
Alcune delle espressioni utilizzate dal convenuto possono rientrare nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica, rimanendo nel limite della continenza nonostante la loro particolare asprezza e veemenza. Il riferimento è, in particolare, a termini quali «ciarlatano»
(nel senso di imbonitore e persona di scarsa serietà professionale), «abusivo» (con riferimento alla circostanza, non contestata dall'attore, secondo cui questo non è iscritto all'albo dei dottori commercialisti o ad altro ordine professionale abilitato a fornire prestazioni d'opera intellettuale in materia di consulenza fiscale), «cialtrone» (nel senso di persona poco seria nell'operare nei rapporti di lavoro), «triste personaggio», «fenomeno in vestito gessato». Lo stesso dicasi per l'accostamento al », volto a mettere in Persona_3 luce i medesimi concetti mediante l'accostamento ad un personaggio televisivo tale da suggerire mancanza di serietà professionale, uso di pratiche al confine della legalità e
Pag. 8 di 11 sfruttamento della fiducia delle persone tramite promesse irrealistiche o ingannevoli. Allo stesso modo deve ritenersi scriminato il repost dell'articolo del quotidiano , al CP_3 quale il convenuto non ha aggiunto commenti ulteriori rispetto a quelli che già risultavano dal titolo dell'articolo stesso.
Altre espressioni, tuttavia, trasmodano in un attacco personale denigratorio e offensivo che valica i limiti della continenza come sopra tratteggiati, scadendo a volte nell'insulto gratuitamente offensivo. Rientrano in questo novero, in particolare, quelle che accostano l'attore a personaggio mediatico notoriamente condannato per plurimi reati CP_4 di truffa;
quelle che invocano la condanna dello stesso attore, così additandolo come persona dedita alla commissione di reati;
quelle che unificano la c.d. “escapologia fiscale”
(termine creato dall'attore e a lui immediatamente riconducibile) e condotte costituenti reato quali gli appalti illeciti e le somministrazioni fraudolente;
quelle con cui viene dato del
«coglione» – termine indiscutibilmente scurrile e offensivo, di chiara natura ingiuriosa – all'attore e a chi confida nella bontà dei suoi suggerimenti;
il «vaffanculo» pronunciato nei confronti dell'attore, del suo collaboratore (con cui stava interagendo sul Controparte_1 social) e dei «cialtroni che gli girano intorno».
Queste ultime espressioni, quindi, sono certamente lesive del diritto dell'attore al decoro, alla reputazione e alla propria dignità personale, integrando così il reato di cui all'art. 595
c.p. aggravato dall'essere state diffuse tramite un mezzo di comunicazione di massa.
A ciò si aggiunga, peraltro, che non risulta configurabile l'esimente della provocazione, dal momento che non c'è traccia né di un fatto ingiusto posto in essere dall'attore – che non risulta aver violato alcuna norma né aver offeso o denigrato il convenuto – né tanto meno dell'immediatezza temporale tra azione e reazione.
deve pertanto essere condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 in conseguenza della sua condotta.
9. Non vi è prova che a seguito di quanto accaduto abbia subito un Parte_1 effettivo e concreto pregiudizio patrimoniale né ne abbia in alcun modo visto ridotte le proprie chance lavorative. Nulla al riguardo egli ha specificamente dedotto, infatti, nei propri scritti difensivi.
Quanto al danno non patrimoniale, è ormai pacifico che questo è risarcibile tanto nelle ipotesi espressamente previsti dalla legge, come in caso di condotta che costituisca reato, ai sensi dell'art. 185 c.p., quanto nel caso in cui la condotta abbia leso il diritto alla salute o altro diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, ma non anche quando esso si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di
Pag. 9 di 11 insoddisfazione: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass., Sez. Un., n. 26972 del 11/11/2008).
Nel caso in esame sussistono quindi entrambi i presupposti perché il danno non patrimoniale possa essere liquidato: la commissione di un fatto costituente reato, non scriminato, nei termini di cui si è detto, dal legittimo esercizio del diritto di critica;
la lesione del diritto costituzionalmente tutelato al rispetto della propria dignità personale. Del resto,
«La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale» (Cass. Sez. 3, 12/02/2020, n. 3371, Rv. 656895 -
01)
Facendo uso delle tabelle milanesi (Edizione 2024) la diffamazione può essere considerata di tenue gravità, avendo riguardo alla non notorietà del diffamante e al fatto che le dichiarazioni non risultano aver avuto alcuna risonanza mediatica né alcuna conseguenza sull'attività professionale e sulla vita del diffamato. Tuttavia, la reiterazione delle condotte nell'arco di tempo di circa due anni e anche in epoca successiva alla proposizione di querele e alla stessa notifica dell'atto di citazione, la sistematicità dell'attacco personale, l'intensità dell'elemento soggettivo e il numero di visualizzazioni dei video (dai documenti prodotti risulta che il video «Escapologo o ciarlatano? Professionista o coglione?» ha ricevuto 9596 visualizzazioni, mentre il video del 2 luglio 2018 in cui vengono accostati appalti illeciti, somministrazioni fraudolente ed escapologia fiscale ha ricevuto 4599 visualizzazioni)
Pag. 10 di 11 inducono a orientare la liquidazione in misura più prossima ai valori massimi che a quelli minimi del range di riferimento e quindi nella somma di 8.000 €, in moneta attuale e comprensiva degli interessi ad oggi maturati. Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il convenuto deve inoltre essere condannato a rimuovere dai propri profili social i post indicati come offensivi e denigratori.
10. È conseguentemente infondata la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria formulata dal convenuto.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 25.000
€.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di 8.000 € oltre interessi Parte_1 legali dalla data della presente sentenza al saldo, nonché a rimuovere dal proprio profilo
Facebook i post offensivi e denigratori;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in 264 € per spese e 3.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/10/2025
Il Giudice
DO AS
Pag. 11 di 11
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. DO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI NC e dall'avv. ALESSANDRA PIANA;
- Attore - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
MINI;
- Convenuto -
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio ha esposto di essere un Parte_1 soggetto pubblico, noto per la propria attività imprenditoriale e per la partecipazione a eventi e trasmissioni televisive, nonché autore di pubblicazioni editoriali in tema di «escapologia fiscale»; di essere stato oggetto di una campagna denigratoria sistematica e reiterata da parte di , il quale avrebbe pubblicato dei commenti sulla pagina Facebook Controparte_1 dello stesso attore e dei video sulla propria pagina Facebook recanti contenuti lesivi della sua reputazione, utilizzando espressioni gravemente offensive e attribuendogli condotte penalmente rilevanti, quali appalti illeciti e somministrazioni fraudolente;
che le pubblicazioni, diffuse tra il 2017 e il 2018, avrebbero raggiunto una platea ampia, con decine di migliaia di visualizzazioni, aggravando il danno alla sua reputazione, e che nonostante le querele da lui sporte e l'esperimento di un procedimento mediazione obbligatoria il convenuto avrebbe perseverato nella condotta, rifiutando ogni forma di conciliazione;
che tale condotta integra il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595 c.p., e gli ha arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ha quindi concluso chiedendo di «accertare e dichiarare la natura diffamatoria e/o la portata lesiva dell'onore e reputazione dell'attore e/o l'avvenuta lesione del diritto all'identità
Pag. 1 di 11 personale e lavorativa dell'attore in relazione alle pubblicazioni elencate in atto;
condannare conseguentemente il convenuto a risarcire integralmente i danni subiti dall'attore patrimoniali e non, come meglio specificati in narrativa, danni che si quantificano allo stato nell'importo di Euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino al saldo, o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o comunque ritenuta - se del caso con valutazione equitativa ad hoc ex artt. 1226 e 2056 c.c. - di giustizia;
condannare altresì il convenuto a cancellare e/o a far cancellare tutte le pubblicazioni elencate in atti aventi contenuto diffamatorio ed ogni riferimento alle medesime da banche dati, siti internet, blog, motori di ricerca che le abbiano riprese».
2. ha contestato la fondatezza della domanda deducendo, in particolare, che Controparte_1 egli svolge da anni la professione di consulente del lavoro, nel corso della quale ha sempre contrastato fenomeni come il lavoro “nero”, le somministrazioni fraudolente, le frodi previdenziali, l'evasione e l'elusione fiscale;
che viceversa l'attore è autore di opere che descrivono comportamenti di «imprenditori disinibiti» e metodi per aggirare il prelievo fiscale che lo stesso definisce come contrari all'etica professionale di un Parte_1 commercialista;
che i contenuti da lui pubblicati su Facebook non sono lesivi della dignità professionale e personale dell'attore ma costituiscono legittimo esercizio del diritto di critica.
Ha quindi chiesto il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria.
3. All'udienza del 28/05/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. In comparsa conclusionale il convenuto ha reiterato l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di tentativo obbligatorio di mediazione proposta con le note di trattazione scritta depositate il 14/02/2024. Secondo quanto dedotto, l'oggetto della mediazione esperita era «risarcimento danni per diffamazione»; di conseguenza, la sentenza nel frattempo pronunciata in sede penale, con cui egli è stato assolto dal reato di cui all'art. 595 c.p., determinerebbe lo “sgretolamento” della domanda risarcitoria, in quanto «atteso che la domanda di mediazione è relativa a conseguenze di un fatto/reato non commesso essa stessa è da ritenersi tamquam non esset».
4.1. L'eccezione è inammissibile perché sollevata ben oltre la prima udienza tenutasi il
25/09/2019, come richiesto dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010. Essa è inoltre manifestamente infondata, dal momento che pretende che un evento successivo (la sentenza di assoluzione) caduchi l'attività precedentemente svolta nel corso del procedimento di mediazione, ritualmente avviato e conclusosi al primo incontro in quanto lo stesso convenuto ha in quella sede dichiarato: «non entra in mediazione mancando la sentenza definitiva per il reato di
Pag. 2 di 11 diffamazione».
5. Come accennato, con sentenza di questo Tribunale n. 4450/2023 del 7 dicembre 2023
è stato assolto dal reato di cui all'art. 595 c.p. perché il fatto non costituisce Controparte_1 reato ai sensi dell'art. 599, ovvero per l'esimente della provocazione, ovvero lo «stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui».
La sentenza – che peraltro si riferisce ad una minima parte delle condotte qui lamentate dall'attore – non ha efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p.p., in quanto l'azione penale è stata iniziata quando il presente procedimento era già pendente e la persona offesa non ha trasferito in sede penale l'azione civile (art. 75, comma 2, c.p.p.).
Il giudice civile è quindi chiamato ad accertare autonomamente se vi sia stata lesione dell'onore, della dignità e della reputazione dell'attore, secondo i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, potendosi avvalere, quali prove atipiche, anche degli elementi probatori acquisiti nel corso del processo penale e della stessa sentenza emessa all'esito di questo: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove» (Cass. Sez. 3,
31/05/2024, n. 15296, Rv. 671194 - 01).
6. In linea generale, si deve premettere che il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p.
è integrato quando una persona comunica con più persone offendendo l'altrui reputazione, ed è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La valutazione dell'efficacia diffamatoria di dichiarazioni o opinioni diffuse a mezzo della stampa deve riferirsi al momento nel quale tali dichiarazioni hanno avuto diffusione.
Dichiarazioni o contenuti che abbiano oggettiva portata lesiva sono scriminati dal legittimo esercizio dei diritti di cronaca, di critica e di satira, tutelati dall'art. 21 Cost, secondo principi da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, «La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti
Pag. 3 di 11 riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma
"civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza». (Cass.
Sez. 3, 04/09/2012, n. 14822, Rv. 623667 - 01). Peraltro, «il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto» (Cass. Sez. 3, 23/02/2024, n. 4955, Rv. 670125 - 01); tuttavia, occorre comunque «che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive» (Cass. Sez. 3, 21/07/2023, n. 21892, Rv. 668592 – 01; negli stessi termini Cass. Sez. 3, 11/07/2025, n. 19091, Rv. 675445 - 01).
Il diritto di critica, in particolare, «ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica», e non può risolversi in apprezzamenti gratuiti e incontinenti sulla persona dell'offeso
(Cass. n. 38215 del 03/12/2021); «In tema di diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a)
l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione»; le modalità di espressione del giudizio, in altri termini, per quanto violente, aspre o colorite non possono tradursi in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dell'interessato
(Cass. Sez. 3, 31/01/2018, n. 2357, Rv. 647931 - 01).
A sua volta, «La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio
Pag. 4 di 11 ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite» (Cass.
Sez. 3, 14/03/2024, n. 6960, Rv. 670343 - 01). Essa «costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato» (Cass. Sez. 1, 20/03/2018, n.
6919).
Anche l'uso di social network quali Facebook, X o altre piattaforme equivalenti – che pacificamente integra l'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma c.p. – «implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato;
il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto» (Cass. Sez. 1, 16/05/2023, n.
13411, Rv. 667901 - 01); ciò anche se il post sia inizialmente indirizzato ad una cerchia limitata di persone (Cass. Sez. 3, 26/05/2023 n. 14836, Rv. 668356 - 03). Nell'ipotesi di comunicazione con un'unica persona, tuttavia, «l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Cass. Sez. 3, 04/03/2024, n.
5701, che ha escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).
Pag. 5 di 11 La prova del danno non patrimoniale, poi, «... può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass. Sez. 3, 27/12/2024,
n. 34635, Rv. 673337 - 01).
Una volta accertata la sussistenza del danno, infine, «al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato» (Cass. Sez. 1,
27/03/2024, n. 8248, Rv. 670567 - 01); fermo restando che «i criteri elaborati dall'Osservatorio di Milano sulla giustizia civile del 2018 non sono fonte del diritto e, per l'effetto, non vincolano il giudice, che è soggetto solo alla legge» (Cass. Sez. 3, 10/03/2025,
n. 6368, Rv. 674007 - 01).
7. Le espressioni di cui l'attore lamenta la natura diffamatoria sono le seguenti:
1) un commento sulla pagina Facebook «Escapologia », gestita dall'attore, ad un Pt_2 post del 2 marzo 2017, con le espressioni «il », Parte_3
… «Sei solo un abusivo» … «dovresti essere condannato» … «Vai a lavorare ciarlatano!»;
2) un post del 4 marzo 2017 sempre sulla pagina di Escapologia Fiscale, poi ripubblicato dal convenuto sulla propria bacheca Facebook: «il mago Otelma del fiscale che sta incassando vagonate di banconote» ... «ciarlatano»; nello stesso post,
a proposito dei followers della pagina: «sono dei cretini (non c'è altro termine) che si fanno dare consigli da un ciarlatano. Vi auguro visite settimanali della finanza e 20 anni di rate con Equitalia, coglioni! (Ops, ho trovato un altro termine)»;
3) un video caricato dal convenuto sulla propria pagina Facebook il 24 giugno 2017 dal titolo «ESCAPOLOGO o CIARLATANO? PROFESSIONISTA o COGLIONE?» e in cui tra l'altro affermava: «L'Escapologo, questo fenomeno da baraccone che è arrivato a fare
Pag. 6 di 11 una fortuna grazie ad un servizio disgraziatissimo delle Iene»; «ciarlatano che non è iscritto a nessuna professione e fa passare il messaggio che i commercialisti/professionisti sono dei somari che non sanno consigliare i loro clienti»; «questo fenomeno da baraccone, fenomeno che se tu lo vai a criticare sulla sua pagina Facebook dove presenta questi suoi “geniali” corsi di Escapologia … ti banna. Sono bastati due commenti, due botte assestate bene e sono stato bannato
… ma è un vanto essere bannati o querelati da queste persone»; «se non vogliamo essere invasi oltre che dai ced e dagli abusivi anche da questi escapologi ... gridando in faccia ai ciarlatani e ai coglioni che sono coglioni»;
4) un post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2018 in cui dichiarava:
«Sto aspettando di capire se la mia terza querela che ho orgogliosamente collezionato proviene dallo stesso triste personaggio escapologo che è riuscito a far condannare in contumacia (perché nel diritto penale in Italia siamo Persona_1 al Medioevo e puoi essere condannato senza essere avvertito che c'è un processo a tuo carico) macchiatosi di aver detto a un ciarlatano che ciarlatano è, e poi passerò al contrattacco ma stavolta userò armi pesanti non convenzionali. Gli avvertimenti di calmarmi che mi giungono da più parti perché le mie esternazioni sarebbero esagerate e disturberebbero qualche “potente”, non solo non mi calmano ma mi innervosiscono e la situazione è ormai talmente intollerabile che non solo non mi fermo ma alzerò il tiro!»;
5) un post del 1° luglio 2018, che rilanciava un precedente contenuto: «Con questo video, pubblicato un anno fa, mi sono guadagnato la mia seconda querela trasformatasi pochi giorni fa in condanna. (…) mi hanno notificato il decreto penale di condanna a casa (…) Per fermarmi avete un solo modo: mi dovete ammazzare!»;
6) un ulteriore video pubblicato il 2 luglio 2018 accompagnato da un post che iniziava così: «APPALTI ILLECITI, SOMMINISTRAZIONI FRAUDOLENTE e ESCAPOLOGIA
FISCALE: invece di ringraziarli i collaboratori di giustizia vengono condannati su segnalazione di coloro che hanno violato la legge perchè avrebbero subito diffamazione dalle mie parole. !». CP_2
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha poi indicato ulteriori condotte ritenute denigratorie poste in essere dal convenuto in epoca successiva, e in particolare:
7) un commento di un post Facebook del 19 giugno 2019 pubblicato nel gruppo «Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili italiani», in riscontro ad un commento di tale
« Ait ma vaffanculo, te, l'escapologo e i cialtroni che gli ruotano Persona_2 Per_2 intorno»;
8) un commento di un post Facebook del 5 agosto 2019 pubblicato nel medesimo
Pag. 7 di 11 gruppo: «Io e ci siamo beccati due querele per aver contestato Persona_1
l'escapologo ed è davvero assurdo che ci siano commercialisti iscritti all'Ordine che lavorano per questo personaggio che non è nessuno e non sa nulla in materia fiscale. Il vostro Ordine dovrebbe strigliare chi lavora con questo fenomeno in vestito gessato»;
9) risale al 10 novembre 2019 il repost di un articolo del quotidiano Il Giornale, dal titolo
«I “maghi” anti-tasse: tante truffe e pochi risparmi. I maghi anti tasse on line, sull'orlo della truffa», accompagnato dal commento personale «L'ESCAPOLOGIA È UNA
TRUFFA».
8. Come risulta dai contenuti ora descritti, non contestati dal convenuto, effettivamente quest'ultimo ha intrapreso un'attività di serrata critica avverso il tema di fondo dell'attività imprenditoriale intrapresa da e incentrata, in buona sostanza, sulla Parte_1 diffusione di prassi e consigli volti ad alleggerire il carico fiscale gravante su professionisti e imprenditori, a volte muovendosi sulla incerta linea di confine che demarca la legalità fiscale. Lo stesso attore, del resto, ha pubblicato il libro «Escapologia Fiscale», con il sottotitolo «59 “segreti” leciti e illeciti», in cui descrive alcuni degli accorgimenti utilizzati dagli «imprenditori disinibiti» per abbattere il reddito imponibile e aumentare le detrazioni IVA
(doc. 3 del convenuto); egli è inoltre creatore del sito web «Escapologia Fiscale», in cui si propone di svelare «come Puoi Ridurre le Tasse in modo Onesto e Legale in questo VIDEO
GRATIS» e si pubblica un video nel quale egli specifica che alcuni dei consigli forniti contrastano con l'etica e la deontologia professionale del commercialista.
In questo quadro, sussiste certamente l'interesse pubblico sulla questione, quanto meno nella cerchia di coloro che si interessano alle tematiche di natura fiscale, nel cui ambito i contenuti postati da risultano essere rimasti. Controparte_1
Alcune delle espressioni utilizzate dal convenuto possono rientrare nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica, rimanendo nel limite della continenza nonostante la loro particolare asprezza e veemenza. Il riferimento è, in particolare, a termini quali «ciarlatano»
(nel senso di imbonitore e persona di scarsa serietà professionale), «abusivo» (con riferimento alla circostanza, non contestata dall'attore, secondo cui questo non è iscritto all'albo dei dottori commercialisti o ad altro ordine professionale abilitato a fornire prestazioni d'opera intellettuale in materia di consulenza fiscale), «cialtrone» (nel senso di persona poco seria nell'operare nei rapporti di lavoro), «triste personaggio», «fenomeno in vestito gessato». Lo stesso dicasi per l'accostamento al », volto a mettere in Persona_3 luce i medesimi concetti mediante l'accostamento ad un personaggio televisivo tale da suggerire mancanza di serietà professionale, uso di pratiche al confine della legalità e
Pag. 8 di 11 sfruttamento della fiducia delle persone tramite promesse irrealistiche o ingannevoli. Allo stesso modo deve ritenersi scriminato il repost dell'articolo del quotidiano , al CP_3 quale il convenuto non ha aggiunto commenti ulteriori rispetto a quelli che già risultavano dal titolo dell'articolo stesso.
Altre espressioni, tuttavia, trasmodano in un attacco personale denigratorio e offensivo che valica i limiti della continenza come sopra tratteggiati, scadendo a volte nell'insulto gratuitamente offensivo. Rientrano in questo novero, in particolare, quelle che accostano l'attore a personaggio mediatico notoriamente condannato per plurimi reati CP_4 di truffa;
quelle che invocano la condanna dello stesso attore, così additandolo come persona dedita alla commissione di reati;
quelle che unificano la c.d. “escapologia fiscale”
(termine creato dall'attore e a lui immediatamente riconducibile) e condotte costituenti reato quali gli appalti illeciti e le somministrazioni fraudolente;
quelle con cui viene dato del
«coglione» – termine indiscutibilmente scurrile e offensivo, di chiara natura ingiuriosa – all'attore e a chi confida nella bontà dei suoi suggerimenti;
il «vaffanculo» pronunciato nei confronti dell'attore, del suo collaboratore (con cui stava interagendo sul Controparte_1 social) e dei «cialtroni che gli girano intorno».
Queste ultime espressioni, quindi, sono certamente lesive del diritto dell'attore al decoro, alla reputazione e alla propria dignità personale, integrando così il reato di cui all'art. 595
c.p. aggravato dall'essere state diffuse tramite un mezzo di comunicazione di massa.
A ciò si aggiunga, peraltro, che non risulta configurabile l'esimente della provocazione, dal momento che non c'è traccia né di un fatto ingiusto posto in essere dall'attore – che non risulta aver violato alcuna norma né aver offeso o denigrato il convenuto – né tanto meno dell'immediatezza temporale tra azione e reazione.
deve pertanto essere condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 in conseguenza della sua condotta.
9. Non vi è prova che a seguito di quanto accaduto abbia subito un Parte_1 effettivo e concreto pregiudizio patrimoniale né ne abbia in alcun modo visto ridotte le proprie chance lavorative. Nulla al riguardo egli ha specificamente dedotto, infatti, nei propri scritti difensivi.
Quanto al danno non patrimoniale, è ormai pacifico che questo è risarcibile tanto nelle ipotesi espressamente previsti dalla legge, come in caso di condotta che costituisca reato, ai sensi dell'art. 185 c.p., quanto nel caso in cui la condotta abbia leso il diritto alla salute o altro diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, ma non anche quando esso si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di
Pag. 9 di 11 insoddisfazione: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass., Sez. Un., n. 26972 del 11/11/2008).
Nel caso in esame sussistono quindi entrambi i presupposti perché il danno non patrimoniale possa essere liquidato: la commissione di un fatto costituente reato, non scriminato, nei termini di cui si è detto, dal legittimo esercizio del diritto di critica;
la lesione del diritto costituzionalmente tutelato al rispetto della propria dignità personale. Del resto,
«La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale» (Cass. Sez. 3, 12/02/2020, n. 3371, Rv. 656895 -
01)
Facendo uso delle tabelle milanesi (Edizione 2024) la diffamazione può essere considerata di tenue gravità, avendo riguardo alla non notorietà del diffamante e al fatto che le dichiarazioni non risultano aver avuto alcuna risonanza mediatica né alcuna conseguenza sull'attività professionale e sulla vita del diffamato. Tuttavia, la reiterazione delle condotte nell'arco di tempo di circa due anni e anche in epoca successiva alla proposizione di querele e alla stessa notifica dell'atto di citazione, la sistematicità dell'attacco personale, l'intensità dell'elemento soggettivo e il numero di visualizzazioni dei video (dai documenti prodotti risulta che il video «Escapologo o ciarlatano? Professionista o coglione?» ha ricevuto 9596 visualizzazioni, mentre il video del 2 luglio 2018 in cui vengono accostati appalti illeciti, somministrazioni fraudolente ed escapologia fiscale ha ricevuto 4599 visualizzazioni)
Pag. 10 di 11 inducono a orientare la liquidazione in misura più prossima ai valori massimi che a quelli minimi del range di riferimento e quindi nella somma di 8.000 €, in moneta attuale e comprensiva degli interessi ad oggi maturati. Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il convenuto deve inoltre essere condannato a rimuovere dai propri profili social i post indicati come offensivi e denigratori.
10. È conseguentemente infondata la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria formulata dal convenuto.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 25.000
€.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di 8.000 € oltre interessi Parte_1 legali dalla data della presente sentenza al saldo, nonché a rimuovere dal proprio profilo
Facebook i post offensivi e denigratori;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in 264 € per spese e 3.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/10/2025
Il Giudice
DO AS
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