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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 52/2024
Il Giudice MA CA LA, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to FLAVI C.F._1
MARTA ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DI TUCCI CP_1 P.IVA_1
BE resistente
OGGETTO: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/1/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania - giudice del Lavoro, l' per chiedere:”
1. Accertare e dichiarare che a CP_1
seguito degli infortuni lavorativi indicati in premessa, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari almeno al 21 % e comunque in percentuale non inferiore.
2. Per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1
maggiori somme determinate dalla conseguente revisione della rendita con grado di menomazione superiore e relativo coefficiente attribuito di cui all'art. 13 D.L.GS.38/2000 e D.M. 12/72000, dal precedente 0,4 al successivo 0,5; o nella misura che risulterà accertata, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
A fondamento della domanda ha allegato di essere titolare di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio n° 512442282 del 24 giugno
2014 ed infortunio n° 512442987 del 14 gennaio 2015 e che a seguito di vista di revisione in data 05/11/2019, gli veniva attribuita una percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari a 18%. Ha affermato di avere proposto opposizione in data 30/06/2020 ai sensi dell'art. 104 del T.U.1124/1965, e, sottoposto a perizia medica il
17/11/2020, il collegio aveva concluso “tenuto conto degli accertamenti strumentali esibiti…e dell'obiettività rilevata in data odierna…si ritiene congruo rivalutare gli esiti della lesione della cuffia dei rotatori a carico della spalla sn, trattata chirurgicamente, nella misura dell'8% e della analoga lesione a carico della spalla dx nella misura del 12%
(complessivamente 21%)”; tuttavia, il 25 marzo 2021, gli veniva comunicato l'esito della procedura amministrativa con il riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi del d.lgs 38/2000 pari al 20% con coefficiente dello 0,4; di grado pertanto inferiore rispetto a quanto dedotto al verbale della visita.
Pag. 2 di 5 Si è costituito in giudizio L' ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
precisando che le componenti della rendita conglobata erano costituite dall'8% (spalla sin.) e dal 12% (spalla dx), era quindi evidente che il conglobamento non poteva superare la somma aritmetica (art. 80 DPR n.
1124/1965); si tratta dunque di un mero errore materiale, sostenendo che la collegiale non avrebbe comunque effetto vincolante, trattandosi invece di un istituto meramente deflattivo del contenzioso.
Ha chiesto:” respingere la domanda poiché infondata. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
La causa è stata istruita con documenti e CTU medico-legale.
Il nominato CTU dott. , sulla scorta di adeguati Persona_1
accertamenti è pervenuto alla conclusione:” Gli accertamenti attuali hanno confermato l'esistenza di danno capsulo ligamento-so a livello delle scapolo omerali dei due lati, significativamente più grave a destra, dove si
è accertato un deficit funzionale pari al 50% della normale funzionalità, ma ben evidente anche a sinistra dove si è accertato un deficit funzionale superiore ad 1/3 della normale funzionalità. Avendo come riferimento valutativo il codice 223 delle tabelle di legge (DM 12.07.2000) , nel quale alla anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale in posizione favorevole viene attribuito il punteggio di 25% alla spalla destra ed il 20% alla spalla sinistra. Con criterio analogico possiamo pertanto ricavare il punteggio di 12,5 per la spalla destra del sig. e del 7,5% per la Pt_1
spalla sinistra, ri-spettivamente ½ e appena oltre 1/3 di quanto previsto dal codice 223. Il calcolo da ragioniere porterebbe al dato di semplice somma aritmetica al 20% (12,5+7,5). Tutto questo semplicemente per dimostrare che la Legge indica il range di valuta-zione, sul quale concordiamo tutti: si
Pag. 3 di 5 tratta di danno di rilievo che incide in una misura determinabile intorno ad un quinto della complessiva validità. La personalizzazione del danno, che non è nelle competenze del ragioniere e non si ottiene con la calcolatrice, porta il sottoscritto a valutare il danno della spalla destra intorno al 14%, il danno alla spalla sinistra intorno all'8-9% ed il danno complessivo, intorno al 22-23%, anche a ragione del palese carattere concorrente dei due danni. Sin dall'epoca dell'ultima revisione (del 5.11.2019 comunicata il 18.02.2020) il danno biologico complessivo risultante dai due infortuni sofferti dall'assicurato era valutabile Parte_1
nella misura del 22-23%.
Il CTU richiamato a chiarimenti sulla percentuale precisa da attribuire al danno biologico, all'udienza del 26/3/2025 ha dichiarato:” come ho già rappresentato rispondendo alle osservazioni della dott,s sa Per_2
dirigente medico dell' l'equivoco valutativo si supera indicando la CP_1
percentuale fissa del 22%”
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU al termine di un esame tecnicamente corretto e immune da vizi logici, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, sono pienamente condivise da questo giudicante e sono decisive per ritenere che il danno biologico sia riconducibile ad una percentuale pari al 22% .
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che a seguito degli infortuni lavorativi indicati in premessa, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 22%;
-condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione CP_1
delle maggiori somme, con decorrenza dall'ultima revisione (del
5.11.2019), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle sese di lite che CP_1
liquida in euro 2500,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
18/11/2025 Il Giudice
MA CA LA
Pag. 5 di 5
IN NME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 52/2024
Il Giudice MA CA LA, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to FLAVI C.F._1
MARTA ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DI TUCCI CP_1 P.IVA_1
BE resistente
OGGETTO: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/1/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania - giudice del Lavoro, l' per chiedere:”
1. Accertare e dichiarare che a CP_1
seguito degli infortuni lavorativi indicati in premessa, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari almeno al 21 % e comunque in percentuale non inferiore.
2. Per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1
maggiori somme determinate dalla conseguente revisione della rendita con grado di menomazione superiore e relativo coefficiente attribuito di cui all'art. 13 D.L.GS.38/2000 e D.M. 12/72000, dal precedente 0,4 al successivo 0,5; o nella misura che risulterà accertata, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
A fondamento della domanda ha allegato di essere titolare di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio n° 512442282 del 24 giugno
2014 ed infortunio n° 512442987 del 14 gennaio 2015 e che a seguito di vista di revisione in data 05/11/2019, gli veniva attribuita una percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari a 18%. Ha affermato di avere proposto opposizione in data 30/06/2020 ai sensi dell'art. 104 del T.U.1124/1965, e, sottoposto a perizia medica il
17/11/2020, il collegio aveva concluso “tenuto conto degli accertamenti strumentali esibiti…e dell'obiettività rilevata in data odierna…si ritiene congruo rivalutare gli esiti della lesione della cuffia dei rotatori a carico della spalla sn, trattata chirurgicamente, nella misura dell'8% e della analoga lesione a carico della spalla dx nella misura del 12%
(complessivamente 21%)”; tuttavia, il 25 marzo 2021, gli veniva comunicato l'esito della procedura amministrativa con il riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi del d.lgs 38/2000 pari al 20% con coefficiente dello 0,4; di grado pertanto inferiore rispetto a quanto dedotto al verbale della visita.
Pag. 2 di 5 Si è costituito in giudizio L' ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
precisando che le componenti della rendita conglobata erano costituite dall'8% (spalla sin.) e dal 12% (spalla dx), era quindi evidente che il conglobamento non poteva superare la somma aritmetica (art. 80 DPR n.
1124/1965); si tratta dunque di un mero errore materiale, sostenendo che la collegiale non avrebbe comunque effetto vincolante, trattandosi invece di un istituto meramente deflattivo del contenzioso.
Ha chiesto:” respingere la domanda poiché infondata. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
La causa è stata istruita con documenti e CTU medico-legale.
Il nominato CTU dott. , sulla scorta di adeguati Persona_1
accertamenti è pervenuto alla conclusione:” Gli accertamenti attuali hanno confermato l'esistenza di danno capsulo ligamento-so a livello delle scapolo omerali dei due lati, significativamente più grave a destra, dove si
è accertato un deficit funzionale pari al 50% della normale funzionalità, ma ben evidente anche a sinistra dove si è accertato un deficit funzionale superiore ad 1/3 della normale funzionalità. Avendo come riferimento valutativo il codice 223 delle tabelle di legge (DM 12.07.2000) , nel quale alla anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale in posizione favorevole viene attribuito il punteggio di 25% alla spalla destra ed il 20% alla spalla sinistra. Con criterio analogico possiamo pertanto ricavare il punteggio di 12,5 per la spalla destra del sig. e del 7,5% per la Pt_1
spalla sinistra, ri-spettivamente ½ e appena oltre 1/3 di quanto previsto dal codice 223. Il calcolo da ragioniere porterebbe al dato di semplice somma aritmetica al 20% (12,5+7,5). Tutto questo semplicemente per dimostrare che la Legge indica il range di valuta-zione, sul quale concordiamo tutti: si
Pag. 3 di 5 tratta di danno di rilievo che incide in una misura determinabile intorno ad un quinto della complessiva validità. La personalizzazione del danno, che non è nelle competenze del ragioniere e non si ottiene con la calcolatrice, porta il sottoscritto a valutare il danno della spalla destra intorno al 14%, il danno alla spalla sinistra intorno all'8-9% ed il danno complessivo, intorno al 22-23%, anche a ragione del palese carattere concorrente dei due danni. Sin dall'epoca dell'ultima revisione (del 5.11.2019 comunicata il 18.02.2020) il danno biologico complessivo risultante dai due infortuni sofferti dall'assicurato era valutabile Parte_1
nella misura del 22-23%.
Il CTU richiamato a chiarimenti sulla percentuale precisa da attribuire al danno biologico, all'udienza del 26/3/2025 ha dichiarato:” come ho già rappresentato rispondendo alle osservazioni della dott,s sa Per_2
dirigente medico dell' l'equivoco valutativo si supera indicando la CP_1
percentuale fissa del 22%”
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU al termine di un esame tecnicamente corretto e immune da vizi logici, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, sono pienamente condivise da questo giudicante e sono decisive per ritenere che il danno biologico sia riconducibile ad una percentuale pari al 22% .
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che a seguito degli infortuni lavorativi indicati in premessa, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 22%;
-condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione CP_1
delle maggiori somme, con decorrenza dall'ultima revisione (del
5.11.2019), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle sese di lite che CP_1
liquida in euro 2500,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
18/11/2025 Il Giudice
MA CA LA
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