CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6601 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31-10-2025, vertente tra
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati a Roma, via Appia Nuova n. 103, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Claudio Giangiacomo e dell'Avv. Gabriella Arcuri, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- Appellanti - e
. (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Roma, via Flaminia n. 417, presso lo studio dell'Avv. Stefano Artero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellato -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Parte_4
“ ) adiva il Tribunale di Roma assumendo che, in data 3/9/2010, il sig. le CP_1 Parte_1 aveva commissionato l'effettuazione di alcuni lavori di consolidamento strutturale in cemento armato di un'immobile di proprietà del committente e della di lui moglie, sig.ra Parte_2
sito in Roma, in Via Brivio n. 6; la società ricorrente riferiva che il contratto di appalto in
[...] questione ne aveva sostituito un altro di uguale contenuto, ma di diverso valore, stipulato in precedenza con la sig.ra e che i lavori si erano svolti secondo le specifiche progettuali e le Pt_2 direttive impartite dal Direttore dei lavori, con la presenza costante sul cantiere della sig.ra che aveva ordinato delle lavorazioni aggiuntive e/o delle modifiche alle opere da Pt_2 realizzare.
La società ricorrente evidenziava che, “all'esito delle “prove favorevoli”, aveva emesso una fattura
(n.22/2012) per il complessivo importo di Euro 20.900,00 a saldo delle lavorazioni in cemento armato, ma che la stessa, nonostante i solleciti, era rimasta insoluta;
quindi, successivamente, era intercorso tra le parti un altro contratto, avente ad oggetto le opere di rifinitura e ristrutturazione che si rendevano necessarie per lo stesso immobile, con determinazione del prezzo “a misura”, da corrispondersi in ragione degli stati di avanzamento dei lavori.
Essendo però insorte alcune divergenze tra le parti sull'esecuzione delle lavorazioni oggetto del secondo contratto, i sigg. avevano instaurato un procedimento di A.T.P., Parte_5 all'esito del quale era emerso che le somme ancora dovute alla , in riferimento al secondo CP_1 contratto, ammontavano ad Euro 37.000,00, oltre IVA, pari alla differenza tra il valore delle opere non realizzate e/o inadeguatamente realizzate e le opere eseguite, ma non previste in contratto.
Pertanto, la aveva deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma per ottenere il pagamento, a CP_1 saldo di lavori edili svolti sulla base dei due contratti di appalto, della complessiva somma di Euro
57.900,00, più I.V.A., oltre interessi e rivalutazione, dei quali Euro 20.900,00 ascritti al primo contratto (relativo ad opere strutturali) ed Euro 37.000,00 al secondo (relativo, invece, alle finiture ed alla ristrutturazione dell'immobile).
Nel giudizio, incardinato nelle forme del procedimento sommario di cognizione e poi trattato, a seguito di ordinanza di mutamento del rito, nelle forme ordinarie, si costituivano i sigg. Parte_1
e i quali evidenziavano di aver già corrisposto alla società attrice la
[...] Parte_2 complessiva somma di Euro 325.700,00; in ogni caso, poi, contestavano la domanda della , CP_1 lamentando il suo inadempimento alle obbligazioni assunte con il secondo contratto, in quanto -a dire dei convenuti- le opere erano state mal realizzate e/o parzialmente ineseguite;
pertanto concludevano chiedendo il rigetto della domanda della e, in via riconvenzionale, il CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in Euro 32.030,00) e non patrimoniali
(quantificati in Euro 15.000,00), comprensivi anche dei danni da ritardo nell'esecuzione dell'opera.
In corso di causa, veniva dapprima acquisito il fascicolo dell'A.T.P. promosso dai sig.ri e poi venivano rigettate le istanze di prova orale, perché giudicate dal Tribunale Parte_5 generiche o irrilevanti.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 13679/2020, accoglieva la domanda della
, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di CP_1
Euro 57.900,00 più I.V.A., oltre interessi legali, a titolo di saldo dei lavori svolti;
inoltre, dopo aver rigettato le domande proposte in via riconvenzionale, condannava i convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Sostanzialmente, il Tribunale, dopo aver ritenuto inutile procedere a nuovi accertamenti peritali, riteneva di potersi avvalere delle risultanze dell'A.T.P., soprattutto laddove il C.T.U., dopo aver analizzato tutte le lavorazioni eseguite dalla , ivi comprese quelle effettuate non a regola CP_1
d'arte e/o lasciate incomplete o non realizzate affatto, era giunto ad una quantificazione finale del credito che aveva tenuto conto anche del valore delle opere eseguite extra contratto (pacificamente richieste in corso d'opera, come riferito dalla società attrice e confermato dai convenuti) e di quello delle opere difettose (e cioè di quelle che necessitavano di un rifacimento, ovvero di quelle non eseguite o eseguite in modo parziale, ovvero in misura inferiore al preventivato); riguardo, poi, alle domande risarcitorie proposte dai convenuti in via riconvenzionale, il giudicante di prime cure riteneva di disattenderle, reputando non provati i danni non patrimoniali e considerando quelli patrimoniali assorbiti nell'operata decurtazione del credito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. proponevano appello avverso Parte_5 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di appello, gli appellanti lamentavano l'omessa e/o errata valutazione delle prove documentali in atti, nonché la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione laddove era stata rigettata la loro domanda riconvenzionale.
In particolare, gli appellanti sostenevano che il Tribunale, nel decidere, non avesse tenuto conto del fatto che costoro, per le lavorazioni effettuate, avevano già versato alla la complessiva CP_1 somma di Euro 325.700,00, come da documentazione prodotta in primo grado, a fronte della diversa somma di Euro 316.041,94 ritenuta dovuta in sede di A.T.P., sicché il giudicante di prime cure, di fatto, aveva statuito la loro condanna a versare un importo che, benché non menzionato nell'A.T.P., in realtà essi avevano già ampiamente corrisposto alla società appaltatrice;
inoltre gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale, malamente valutando le circostanze inerenti l'esecuzione dei lavori, non avesse accolto la loro domanda risarcitoria, avente ad oggetto il ristoro dei danni connessi alla ritardata consegna dei lavori e quelli, patrimoniali e non patrimoniali, determinati dalla “mala gestio” che aveva contraddistinto l'operato della . CP_1
Pertanto, i sigg. concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per Parte_5
l'effetto, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con l'ulteriore condanna della al CP_1 risarcimento, in loro favore, dei danni patrimoniali (nella misura di Euro 32.030,00) e non patrimoniali (nella misura di Euro 15.000,00 “a titolo di danno morale per tutti i disagi causati”); il tutto con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, gli appellanti insistevano per l'accoglimento dell'istanza di C.T.U. da loro vanamente proposta in primo grado.
Costituitasi in giudizio, la , “in primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per asserita CP_1 novità della questione posta a fondamento del gravame, sottolineando che in primo grado i convenuti non avessero mai eccepito l'avvenuto pagamento dei lavori, essendosi limitati a lamentare solo alcuni asseriti inadempimenti della società appaltante;
inoltre, nel merito,
l'appellata si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 31/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla per l'asserita novità dell'eccezione di pagamento CP_1 formulata dai sigg. Parte_5
Infatti, dall'esame della comparsa di risposta di primo grado dei convenuti, il cui tenore va determinato non in base alle sole conclusioni in essa rassegnate, bensì alla luce del suo contenuto complessivo, risulta chiaramente che l'eccezione in oggetto era stata espressamente formulata dai convenuti, i quali non si erano limitati ad affermare solo l'avvenuto pagamento dei lavori, ma avevano anche provveduto a depositare in telematico una nutrita documentazione, dalla quale emergeva l'avvenuto pagamento, in favore della , di una serie di somme corrisposte per il CP_1 saldo di specifiche lavorazioni.
A ciò, poi, aggiungasi che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa
Corte di merito aderisce, l'eccezione di pagamento costituisce un'eccezione in senso lato che, come tale, può essere proposta anche in appello, a condizione che i fatti su cui essa si fonda risultino dagli atti di causa (in tal senso, tra le tante, vedi Cass. n.17196/2018, n. 19829/2024 e, da ultimo nn. 24862/2025 e 3155/2025).
Inoltre, riguardo alla contestazione operata dalla in riferimento alle ricevute dei pagamenti CP_1 prodotte dagli appellanti, perché “non conformi agli originali”, essa, per quanto adombrata già in primo grado, risulta del tutto inconferente a causa della sua estrema genericità.
Infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 40750/2021; nello stesso senso, vedi anche Cass. nn. 14279/2021,
16557/2019, 27633/2018, 29993/2017, 12730/2016, 7105/2016, 7775/2014, 14416/2013 e
28096/2009).
Ciò premesso, dalle ricevute di pagamento depositate dai convenuti sin dal primo grado di giudizio, debitamente sottoscritte da entrambe le parti contrattuali, emerge che i sigg. Parte_5 versarono alla le seguenti somme: Euro 15.000,00 il 5 agosto 2010; Euro 35.000,00 il 3 CP_1 settembre 2010; Euro 10.000,00 il 1 ottobre 2010; Euro 33.000,00, il 5 ottobre 2010; Euro
8.000,00, il 3 novembre 2010; Euro 34.100,00 il 5 novembre 2010; Euro 10.000,00, il 5 novembre
2010; Euro 10.000,00 il 2 dicembre 2010; Euro 10.000,00, il 3 dicembre 2010; Euro 27.500,00, il
27 dicembre 2010; Euro 74.470,00 il 31 dicembre 2010; Euro 25.000,00 il 20 maggio 2011; Euro
10.000,00, il 6 giugno 2011; Euro 10.000,00 il 15 giugno 2011; Euro 20.000,00, il 29 giugno 2011;
Euro 5.000,00, il 15 luglio 2011; il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 337.070,00.
Ciò premesso, questa Corte, nel decidere, deve necessariamente mantenersi nei limiti dell'importo posto dai sigg. a base dell'eccezione proposta sin dal primo grado di giudizio, Parte_5 corrispondente alla minor somma di Euro 325.700,00.
Al contrario, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dev'essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla solo in questa fase del giudizio (e cioè delle e-mail datate CP_1
21/4/2011 e 28/2/2012), trattandosi di documenti nuovi, rispetto ai quali l'odierna appellata non ha mai neanche allegato un'impossibilità di procedere alla loro tempestiva produzione.
Ne consegue che i sigg. a fronte del complessivo importo di Euro 316.041,94 Parte_5 dovuto alla , determinato dal C.T.U. sommando gli importi originariamente pattuiti per i due CP_1 contratti di appalto e il valore complessivo dei lavori effettuati extra contratto dalla (pari ad CP_1
Euro 71.144,44), e detraendo la somma di Euro 34.102,50, corrispondente al valore delle lavorazioni effettuate in modo inadeguato, risultano aver effettuato pagamenti in favore della società appellata in misura addirittura superiore, con la conseguenza che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda originariamente proposta dalla dev'essere rigettata. CP_1 Analogamente, poi, dev'essere rigettata la domanda degli odierni appellanti -originariamente proposta in primo grado in via riconvenzionale e disattesa dal Tribunale- volta ad ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali, ivi compresi quelli da ritardo nella consegna dei lavori.
Infatti, mentre per i danni non patrimoniali non risulta essere mai stata fornita la prova della loro esistenza, per quanto concerne i danni patrimoniali, identificati nell'esborso sopportato dagli appellanti per la conclusione dei lavori a mezzo di altra impresa, va condivisa la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui essi debbono ritenersi assorbiti nell'importo già defalcato in sede di A.T.P. a titolo di lavori non eseguiti a regola d'arte dalla . CP_1
Nulla, infine, può essere riconosciuto a titolo di penale per la tardiva consegna dei lavori, in quanto, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, cui questa Corte di merito aderisce, “quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. n.
20484/2011; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 7242/2001); infatti, “in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore”. Cass. n.
12396/2024; nello stesso senso, in precedenza, vedi anche Cass. n. 9152/2019).
Nel caso di specie, l'accordo delle parti circa l'effettuazione dei lavori extra-contratto è stato documentato, mentre risulta del tutto indimostrata la concorde fissazione (peraltro mai neanche allegata dagli appellanti) di un nuovo termine per la consegna di essi.
Da quanto premesso deriva che in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dev'essere rigettata l'originaria domanda proposta dalla CP_1 volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 57.900,00, più IVA ed interessi, per i lavori da costei effettuati presso l'immobile sito a Roma, Via Brivio n. 6.
Le spese di lite, liquidate in misura media in base allo scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, stanti i rispettivi margini di soccombenza sono poste a carico della nella misura dei due terzi per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, con compensazione tra le parti della residua porzione.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13679/20 e, per Parte_4
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta dalla volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 57.900,00, più IVA ed Parte_4 interessi, per i lavori da costei effettuati presso l'immobile sito a Roma, Via Brivio n. 6; condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, dei due terzi delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate, in tale misura, in Euro 9.402,00 per compensi professionali e in Euro 173,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), e per il grado di appello, sempre in tale misura, in Euro 8.102,60 per compensi professionali e in Euro 759,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), oltre accessori come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo per entrambi i gradi di giudizio;
resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 31/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31-10-2025, vertente tra
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati a Roma, via Appia Nuova n. 103, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Claudio Giangiacomo e dell'Avv. Gabriella Arcuri, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- Appellanti - e
. (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Roma, via Flaminia n. 417, presso lo studio dell'Avv. Stefano Artero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellato -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Parte_4
“ ) adiva il Tribunale di Roma assumendo che, in data 3/9/2010, il sig. le CP_1 Parte_1 aveva commissionato l'effettuazione di alcuni lavori di consolidamento strutturale in cemento armato di un'immobile di proprietà del committente e della di lui moglie, sig.ra Parte_2
sito in Roma, in Via Brivio n. 6; la società ricorrente riferiva che il contratto di appalto in
[...] questione ne aveva sostituito un altro di uguale contenuto, ma di diverso valore, stipulato in precedenza con la sig.ra e che i lavori si erano svolti secondo le specifiche progettuali e le Pt_2 direttive impartite dal Direttore dei lavori, con la presenza costante sul cantiere della sig.ra che aveva ordinato delle lavorazioni aggiuntive e/o delle modifiche alle opere da Pt_2 realizzare.
La società ricorrente evidenziava che, “all'esito delle “prove favorevoli”, aveva emesso una fattura
(n.22/2012) per il complessivo importo di Euro 20.900,00 a saldo delle lavorazioni in cemento armato, ma che la stessa, nonostante i solleciti, era rimasta insoluta;
quindi, successivamente, era intercorso tra le parti un altro contratto, avente ad oggetto le opere di rifinitura e ristrutturazione che si rendevano necessarie per lo stesso immobile, con determinazione del prezzo “a misura”, da corrispondersi in ragione degli stati di avanzamento dei lavori.
Essendo però insorte alcune divergenze tra le parti sull'esecuzione delle lavorazioni oggetto del secondo contratto, i sigg. avevano instaurato un procedimento di A.T.P., Parte_5 all'esito del quale era emerso che le somme ancora dovute alla , in riferimento al secondo CP_1 contratto, ammontavano ad Euro 37.000,00, oltre IVA, pari alla differenza tra il valore delle opere non realizzate e/o inadeguatamente realizzate e le opere eseguite, ma non previste in contratto.
Pertanto, la aveva deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma per ottenere il pagamento, a CP_1 saldo di lavori edili svolti sulla base dei due contratti di appalto, della complessiva somma di Euro
57.900,00, più I.V.A., oltre interessi e rivalutazione, dei quali Euro 20.900,00 ascritti al primo contratto (relativo ad opere strutturali) ed Euro 37.000,00 al secondo (relativo, invece, alle finiture ed alla ristrutturazione dell'immobile).
Nel giudizio, incardinato nelle forme del procedimento sommario di cognizione e poi trattato, a seguito di ordinanza di mutamento del rito, nelle forme ordinarie, si costituivano i sigg. Parte_1
e i quali evidenziavano di aver già corrisposto alla società attrice la
[...] Parte_2 complessiva somma di Euro 325.700,00; in ogni caso, poi, contestavano la domanda della , CP_1 lamentando il suo inadempimento alle obbligazioni assunte con il secondo contratto, in quanto -a dire dei convenuti- le opere erano state mal realizzate e/o parzialmente ineseguite;
pertanto concludevano chiedendo il rigetto della domanda della e, in via riconvenzionale, il CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in Euro 32.030,00) e non patrimoniali
(quantificati in Euro 15.000,00), comprensivi anche dei danni da ritardo nell'esecuzione dell'opera.
In corso di causa, veniva dapprima acquisito il fascicolo dell'A.T.P. promosso dai sig.ri e poi venivano rigettate le istanze di prova orale, perché giudicate dal Tribunale Parte_5 generiche o irrilevanti.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 13679/2020, accoglieva la domanda della
, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di CP_1
Euro 57.900,00 più I.V.A., oltre interessi legali, a titolo di saldo dei lavori svolti;
inoltre, dopo aver rigettato le domande proposte in via riconvenzionale, condannava i convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Sostanzialmente, il Tribunale, dopo aver ritenuto inutile procedere a nuovi accertamenti peritali, riteneva di potersi avvalere delle risultanze dell'A.T.P., soprattutto laddove il C.T.U., dopo aver analizzato tutte le lavorazioni eseguite dalla , ivi comprese quelle effettuate non a regola CP_1
d'arte e/o lasciate incomplete o non realizzate affatto, era giunto ad una quantificazione finale del credito che aveva tenuto conto anche del valore delle opere eseguite extra contratto (pacificamente richieste in corso d'opera, come riferito dalla società attrice e confermato dai convenuti) e di quello delle opere difettose (e cioè di quelle che necessitavano di un rifacimento, ovvero di quelle non eseguite o eseguite in modo parziale, ovvero in misura inferiore al preventivato); riguardo, poi, alle domande risarcitorie proposte dai convenuti in via riconvenzionale, il giudicante di prime cure riteneva di disattenderle, reputando non provati i danni non patrimoniali e considerando quelli patrimoniali assorbiti nell'operata decurtazione del credito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. proponevano appello avverso Parte_5 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di appello, gli appellanti lamentavano l'omessa e/o errata valutazione delle prove documentali in atti, nonché la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione laddove era stata rigettata la loro domanda riconvenzionale.
In particolare, gli appellanti sostenevano che il Tribunale, nel decidere, non avesse tenuto conto del fatto che costoro, per le lavorazioni effettuate, avevano già versato alla la complessiva CP_1 somma di Euro 325.700,00, come da documentazione prodotta in primo grado, a fronte della diversa somma di Euro 316.041,94 ritenuta dovuta in sede di A.T.P., sicché il giudicante di prime cure, di fatto, aveva statuito la loro condanna a versare un importo che, benché non menzionato nell'A.T.P., in realtà essi avevano già ampiamente corrisposto alla società appaltatrice;
inoltre gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale, malamente valutando le circostanze inerenti l'esecuzione dei lavori, non avesse accolto la loro domanda risarcitoria, avente ad oggetto il ristoro dei danni connessi alla ritardata consegna dei lavori e quelli, patrimoniali e non patrimoniali, determinati dalla “mala gestio” che aveva contraddistinto l'operato della . CP_1
Pertanto, i sigg. concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per Parte_5
l'effetto, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con l'ulteriore condanna della al CP_1 risarcimento, in loro favore, dei danni patrimoniali (nella misura di Euro 32.030,00) e non patrimoniali (nella misura di Euro 15.000,00 “a titolo di danno morale per tutti i disagi causati”); il tutto con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, gli appellanti insistevano per l'accoglimento dell'istanza di C.T.U. da loro vanamente proposta in primo grado.
Costituitasi in giudizio, la , “in primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per asserita CP_1 novità della questione posta a fondamento del gravame, sottolineando che in primo grado i convenuti non avessero mai eccepito l'avvenuto pagamento dei lavori, essendosi limitati a lamentare solo alcuni asseriti inadempimenti della società appaltante;
inoltre, nel merito,
l'appellata si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 31/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla per l'asserita novità dell'eccezione di pagamento CP_1 formulata dai sigg. Parte_5
Infatti, dall'esame della comparsa di risposta di primo grado dei convenuti, il cui tenore va determinato non in base alle sole conclusioni in essa rassegnate, bensì alla luce del suo contenuto complessivo, risulta chiaramente che l'eccezione in oggetto era stata espressamente formulata dai convenuti, i quali non si erano limitati ad affermare solo l'avvenuto pagamento dei lavori, ma avevano anche provveduto a depositare in telematico una nutrita documentazione, dalla quale emergeva l'avvenuto pagamento, in favore della , di una serie di somme corrisposte per il CP_1 saldo di specifiche lavorazioni.
A ciò, poi, aggiungasi che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa
Corte di merito aderisce, l'eccezione di pagamento costituisce un'eccezione in senso lato che, come tale, può essere proposta anche in appello, a condizione che i fatti su cui essa si fonda risultino dagli atti di causa (in tal senso, tra le tante, vedi Cass. n.17196/2018, n. 19829/2024 e, da ultimo nn. 24862/2025 e 3155/2025).
Inoltre, riguardo alla contestazione operata dalla in riferimento alle ricevute dei pagamenti CP_1 prodotte dagli appellanti, perché “non conformi agli originali”, essa, per quanto adombrata già in primo grado, risulta del tutto inconferente a causa della sua estrema genericità.
Infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 40750/2021; nello stesso senso, vedi anche Cass. nn. 14279/2021,
16557/2019, 27633/2018, 29993/2017, 12730/2016, 7105/2016, 7775/2014, 14416/2013 e
28096/2009).
Ciò premesso, dalle ricevute di pagamento depositate dai convenuti sin dal primo grado di giudizio, debitamente sottoscritte da entrambe le parti contrattuali, emerge che i sigg. Parte_5 versarono alla le seguenti somme: Euro 15.000,00 il 5 agosto 2010; Euro 35.000,00 il 3 CP_1 settembre 2010; Euro 10.000,00 il 1 ottobre 2010; Euro 33.000,00, il 5 ottobre 2010; Euro
8.000,00, il 3 novembre 2010; Euro 34.100,00 il 5 novembre 2010; Euro 10.000,00, il 5 novembre
2010; Euro 10.000,00 il 2 dicembre 2010; Euro 10.000,00, il 3 dicembre 2010; Euro 27.500,00, il
27 dicembre 2010; Euro 74.470,00 il 31 dicembre 2010; Euro 25.000,00 il 20 maggio 2011; Euro
10.000,00, il 6 giugno 2011; Euro 10.000,00 il 15 giugno 2011; Euro 20.000,00, il 29 giugno 2011;
Euro 5.000,00, il 15 luglio 2011; il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 337.070,00.
Ciò premesso, questa Corte, nel decidere, deve necessariamente mantenersi nei limiti dell'importo posto dai sigg. a base dell'eccezione proposta sin dal primo grado di giudizio, Parte_5 corrispondente alla minor somma di Euro 325.700,00.
Al contrario, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dev'essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla solo in questa fase del giudizio (e cioè delle e-mail datate CP_1
21/4/2011 e 28/2/2012), trattandosi di documenti nuovi, rispetto ai quali l'odierna appellata non ha mai neanche allegato un'impossibilità di procedere alla loro tempestiva produzione.
Ne consegue che i sigg. a fronte del complessivo importo di Euro 316.041,94 Parte_5 dovuto alla , determinato dal C.T.U. sommando gli importi originariamente pattuiti per i due CP_1 contratti di appalto e il valore complessivo dei lavori effettuati extra contratto dalla (pari ad CP_1
Euro 71.144,44), e detraendo la somma di Euro 34.102,50, corrispondente al valore delle lavorazioni effettuate in modo inadeguato, risultano aver effettuato pagamenti in favore della società appellata in misura addirittura superiore, con la conseguenza che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda originariamente proposta dalla dev'essere rigettata. CP_1 Analogamente, poi, dev'essere rigettata la domanda degli odierni appellanti -originariamente proposta in primo grado in via riconvenzionale e disattesa dal Tribunale- volta ad ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali, ivi compresi quelli da ritardo nella consegna dei lavori.
Infatti, mentre per i danni non patrimoniali non risulta essere mai stata fornita la prova della loro esistenza, per quanto concerne i danni patrimoniali, identificati nell'esborso sopportato dagli appellanti per la conclusione dei lavori a mezzo di altra impresa, va condivisa la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui essi debbono ritenersi assorbiti nell'importo già defalcato in sede di A.T.P. a titolo di lavori non eseguiti a regola d'arte dalla . CP_1
Nulla, infine, può essere riconosciuto a titolo di penale per la tardiva consegna dei lavori, in quanto, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, cui questa Corte di merito aderisce, “quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. n.
20484/2011; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 7242/2001); infatti, “in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore”. Cass. n.
12396/2024; nello stesso senso, in precedenza, vedi anche Cass. n. 9152/2019).
Nel caso di specie, l'accordo delle parti circa l'effettuazione dei lavori extra-contratto è stato documentato, mentre risulta del tutto indimostrata la concorde fissazione (peraltro mai neanche allegata dagli appellanti) di un nuovo termine per la consegna di essi.
Da quanto premesso deriva che in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dev'essere rigettata l'originaria domanda proposta dalla CP_1 volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 57.900,00, più IVA ed interessi, per i lavori da costei effettuati presso l'immobile sito a Roma, Via Brivio n. 6.
Le spese di lite, liquidate in misura media in base allo scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, stanti i rispettivi margini di soccombenza sono poste a carico della nella misura dei due terzi per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, con compensazione tra le parti della residua porzione.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13679/20 e, per Parte_4
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta dalla volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 57.900,00, più IVA ed Parte_4 interessi, per i lavori da costei effettuati presso l'immobile sito a Roma, Via Brivio n. 6; condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, dei due terzi delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate, in tale misura, in Euro 9.402,00 per compensi professionali e in Euro 173,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), e per il grado di appello, sempre in tale misura, in Euro 8.102,60 per compensi professionali e in Euro 759,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), oltre accessori come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo per entrambi i gradi di giudizio;
resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 31/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo