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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda di separazione iscritta al n.r.g.56710 /2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. INGLESE Parte_1
STEFANIA per procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, con il patrocinio dell'Avv. MANNI ANNA LISA Controparte_1 per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare, alle Parte_1
condizioni di cui al ricorso, la sua separazione dal marito con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio in Camerino il 28.7.2012, dal quale erano nati i figli (il 4/07/2013) ed (l'11/04/2016). Per_1 Per_2
Il chiedeva di pronunciare la separazione personale alle diverse CP_1
condizioni di cui alla propria memoria di costituzione. All'udienza del 16.7.2024, fissata innanzi alla GOP per il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dalla GOP.
Il G.D., preso atto della adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa formulata dal GOP, nonché della istanza in data 12.9.2024 con cui entrambe le parti chiedevano la trattazione scritta dell'udienza del 26.9.2024, disponeva con ordinanza del 13.9.2024 che l'udienza del 26.9.2024 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte nelle quali le parti avrebbero dovuto rassegnare le conclusioni congiunte, rimettendo all'esito la decisone al Collegio. Entrambe le parti depositavo tempestivamente le note rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. 2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre mentre
l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé:- nel fine settimana alternati con l'altro genitore dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina ivi riaccompagnondoli;
- due pomeriggi a settimana mercoledì e giovedì (con il pernotto) andando a prenderli all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandoli l'indomani mattina quando i bambini trascorreranno il fine settimana con la madre;
- un pomeriggio a settimana, mercoledì
(con il pernotto) andando a prenderli all'uscita da scuola ed ivi riaccompagnando
l'indomani mattina quando i bambini trascorreranno il fine settimana con il padre;
nonché durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno. Per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno. Per metà delle festività pasquali salvo diverso accordo.
Per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni. 3) La casa familiare, sita in Roma in via Filippo Meda n. 169, è assegnata/lasciata in godimento alla signora di con quanto in essa contenuto. L'altro genitore se ne è Parte_1 allontanato portando con sé beni ed effetti personali. 4) Il signor Controparte_1 corrisponderà alla signora di per il contributo al mantenimento Parte_1 dei figli un assegno mensile di euro 700,00 (350,00 euro per ciascun figlio) a decorrere dal mese di agosto 2024 al domicilio dell'avente diritto entro i primi 5 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo le famiglie degli operai e degli impiegati. 5) Il signor Controparte_1 corrisponderà alla signora di il 50% per le spese straordinarie Parte_1 secondo quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Roma. 6) La signora di percepirà per intero l'assegno unico per i figli. 7) Ciascuna parte Parte_1 provvederà al proprio mantenimento.
L'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni delle parti e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla osta, stante l'accordo delle parti e valutatane la rispondenza agli interessi della prole, al recepimento delle condizioni di separazione sopra riportate.
Spese compensate, stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
definitivamente decidendo.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Camerino il 28.7.2012 alle condizioni Controparte_1 congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 8,
Parte II , Serie A, Ufficio 1, Anno 2012);
- spese compensate.
Roma, 21.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda di separazione iscritta al n.r.g.56710 /2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. INGLESE Parte_1
STEFANIA per procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, con il patrocinio dell'Avv. MANNI ANNA LISA Controparte_1 per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare, alle Parte_1
condizioni di cui al ricorso, la sua separazione dal marito con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio in Camerino il 28.7.2012, dal quale erano nati i figli (il 4/07/2013) ed (l'11/04/2016). Per_1 Per_2
Il chiedeva di pronunciare la separazione personale alle diverse CP_1
condizioni di cui alla propria memoria di costituzione. All'udienza del 16.7.2024, fissata innanzi alla GOP per il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dalla GOP.
Il G.D., preso atto della adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa formulata dal GOP, nonché della istanza in data 12.9.2024 con cui entrambe le parti chiedevano la trattazione scritta dell'udienza del 26.9.2024, disponeva con ordinanza del 13.9.2024 che l'udienza del 26.9.2024 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte nelle quali le parti avrebbero dovuto rassegnare le conclusioni congiunte, rimettendo all'esito la decisone al Collegio. Entrambe le parti depositavo tempestivamente le note rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. 2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre mentre
l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé:- nel fine settimana alternati con l'altro genitore dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina ivi riaccompagnondoli;
- due pomeriggi a settimana mercoledì e giovedì (con il pernotto) andando a prenderli all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandoli l'indomani mattina quando i bambini trascorreranno il fine settimana con la madre;
- un pomeriggio a settimana, mercoledì
(con il pernotto) andando a prenderli all'uscita da scuola ed ivi riaccompagnando
l'indomani mattina quando i bambini trascorreranno il fine settimana con il padre;
nonché durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno. Per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno. Per metà delle festività pasquali salvo diverso accordo.
Per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni. 3) La casa familiare, sita in Roma in via Filippo Meda n. 169, è assegnata/lasciata in godimento alla signora di con quanto in essa contenuto. L'altro genitore se ne è Parte_1 allontanato portando con sé beni ed effetti personali. 4) Il signor Controparte_1 corrisponderà alla signora di per il contributo al mantenimento Parte_1 dei figli un assegno mensile di euro 700,00 (350,00 euro per ciascun figlio) a decorrere dal mese di agosto 2024 al domicilio dell'avente diritto entro i primi 5 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo le famiglie degli operai e degli impiegati. 5) Il signor Controparte_1 corrisponderà alla signora di il 50% per le spese straordinarie Parte_1 secondo quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Roma. 6) La signora di percepirà per intero l'assegno unico per i figli. 7) Ciascuna parte Parte_1 provvederà al proprio mantenimento.
L'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni delle parti e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla osta, stante l'accordo delle parti e valutatane la rispondenza agli interessi della prole, al recepimento delle condizioni di separazione sopra riportate.
Spese compensate, stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
definitivamente decidendo.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Camerino il 28.7.2012 alle condizioni Controparte_1 congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 8,
Parte II , Serie A, Ufficio 1, Anno 2012);
- spese compensate.
Roma, 21.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi