Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del Provvedimento nr. -OMISSIS- D.A.Spo. del -OMISSIS- emesso dal Questore di Pistoia di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio, ufficiali o amichevoli, relative a campionati e tornei nazionali, professionistici e dilettantistici, disputate dalle squadre regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di calcio che verranno disputate in Italia e negli altri Stati appartenenti all’U.E., anche se trasmessi in diretta su maxi schermi, per la durata di anni tre dalla data di notifica del provvedimento, nonché di divieto di accesso ai luoghi adiacenti agli stadi e a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasposto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive, notificato in data -OMISSIS-; della Comunicazione prot. MIPG del 29.32024 di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 della Legge 241/90, notificato in data 2.3.2024, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto, non conosciuto e consequenziale, se ed in quanto lesivo per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NI CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento nr. -OMISSIS- (D.A.Spo.) del -OMISSIS- emesso dal Questore di Pistoia di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio, ufficiali o amichevoli, relative a campionati e tornei nazionali, professionistici e dilettantistici, disputate dalle squadre regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di calcio che verranno disputate in Italia e negli altri Stati appartenenti all’U.E. e, ciò, per la durata di tre anni.
Detto provvedimento risulta motivato in considerazione dell’episodio verificatosi il -OMISSIS-, nel corso del derby calcistico Pistoiese - Aglianese, tenutosi presso lo stadio “M. Melani” di Pistoia, durante al quale aveva partecipato anche il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, come spettatore e in qualità di collaboratore della società sportiva Aglianese Calcio 1923.
Sempre dal provvedimento si desume che il ricorrente avrebbe tenuto comportamenti “ minacciosi e provocatori nei confronti della tifoseria locale, attraverso gesti espliciti tali da innescare la reazione degli stessi tifosi, avvicinandoli ed esortandoli allo scontro, creando così turbativa per l’ordine pubblico… Altresì veniva deferito all’A.G. in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p. poiché dopo l’incontro e nel medesimo contesto, in Pistoia, all’esterno del bar “Giulia” aggrediva un tifoso locale cagionandogli lesioni tali da costringerlo a ricorrere alle cure ospedaliere ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/189; nel caso di specie mancherebbero i presupposti per l’applicazione della misura di cui all’art. 6 della Legge n. 401/1989, tenuto conto che, a dispetto di quanto sostenuto dall’Autorità procedente, l’odierno ricorrente nel corso della partita del -OMISSIS- e anche successivamente a tale evento sportivo, non avrebbe avuto atteggiamenti violenti, né tantomeno avrebbe partecipato ad episodi di violenza o di istigazione alla violenza collegati con la manifestazione sportiva che si stava svolgendo;
2. la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/189, dell’art. 3 della legge 241/1990, l’eccesso di potere per motivazione insufficiente; in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente sussisterebbe la violazione del principio di proporzionalità in ragione del fatto che al ricorrente è stato negato l’ingresso nei luoghi dove si svolgono le competizioni sportive per un periodo di ben tre anni;
3. la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/189 e dell’art. 3 della legge 241/1990, oltre all’art. 16 della Costituzione,
4. l’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e per difetto di istruttoria, in quanto i fatti oggetto del provvedimento impugnato non sarebbero stati accertati nell’ambito di un procedimento penale.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 28 giugno 2026 e con l’ordinanza n. 377/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere tutte le censure proposte (la cui sostanziale analogia delle argomentazioni proposte consente una trattazione unitaria) e con le quali il ricorrente sostiene l’inesistenza dei presupposti per l’emissione del daspo e per la durata di tre anni.
1.3 Contrariamente a quanto sostenuto l’Amministrazione, anche per il tramite del deposito nel presente giudizio di filmati e fotografie, ha dimostrato come effettivamente all’interno dello stadio, precisamente nella parte inferiore della tribuna centrale, si era svolto un diverbio tra il Presidente dell’Aglianese, il -OMISSIS- e alcuni tifosi della Pistoiese, diverbio che vedeva impegnato il personale della forza pubblica presente nello stadio per circoscrivere l’entità dell’episodio.
1.4 Detto diverbio era proseguito poi tra gli stessi soggetti alla fine della partita e nella parte esterna di un bar, dove i fotogrammi acquisiti dimostrano che il ricorrente aveva sferrato due pugni al volto nei confronti di un terzo soggetto, anch’esso presente nello stadio.
1.5 Sempre i fotogrammi dimostrano come il ricorrente sia stato accompagnato via dal locale, successivamente alla colluttazione avvenuta.
1.6 È evidente che il comportamento tenuto non poteva che essere valutato come (secondo quanto previsto dal provvedimento impugnato) “ un obiettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, potendo pregiudicare il regolare svolgimento della competizione in programma ” e, ciò, anche considerando che il ricorrente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in conseguenza del comportamento tenuto.
1.7 Il provvedimento ora impugnato è stato emesso in applicazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, nella parte in cui prevede, al comma 1, che il DASPO possa essere applicato: “- a coloro che siano denunciati per fatti di violenza su persone o cose posti in essere “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” (lett. a); ovvero a coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto “una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) ” (lett.b).
1.8 Il comportamento tenuto si è verificato sia all’interno dello stadio, sia in un bar adiacente, circostanza quest’ultima che conferma la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica della condotta posta in essere, che si è svolto in concomitanza di una “manifestazione sportiva” e che risulta ancora più grave perché è stato posto da un componente di una società sportiva e nei confronti di altri tifosi.
1.9 Sul punto va ricordato che un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che “ il Daspo è una fattispecie appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione, al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari della misura, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità ” (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 8381 del 29/09/2022).
2. Si è affermato, inoltre, che “ ai fini dell'adozione della misura amministrativa di prevenzione del D.A.SPO., al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, non è richiesta la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ma una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 5731 del 03/08/2021)”
2.1 È noto peraltro che il Daspo risulta legittimo, non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 2916 del 07/05/2019).
2.2 Alla luce di quanto sopra la valutazione effettuata dal Questore appare quindi rispettosa anche dei principi di proporzionalità, in quanto la durata del provvedimento impugnato (pari a tre anni) è stata commisurata alla progressione della condotta violenta tenuta dal ricorrente.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente e nei confronti dell’Amministrazione ora costituita al pagamento della somma pari a euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CC | DO GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.