Versione
18 febbraio 1979
18 febbraio 1979
Art. 27.
I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.
In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purche' notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui tale modifica e' stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.
La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.
La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.
I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.
In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purche' notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui tale modifica e' stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.
La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.
La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 10/06/1988, n. 633Provvedimento: N. 633 SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, quinto, sesto, settimo e o ttavo comma, 4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto quinto e sesto comma, 12, sesto comma, 14, primo e quinto …Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- statuto trentino alto adige, artt. 8 (nn. 5, 6, 14, 17 e 19), 16.·
- contributi statali·
- politica mineraria·
- ricerca mineraria·
- ricerca ed investimenti minerari·
- interesse nazionale·
- statuto trentino alto adige, artt. 8 (nn. 5, 6, 14, 17 e 19), 9 (nn. 3 e 8), 16.·
- ricerca mineraria di base·
- legge 6 ottobre 1982 n. 752.·
- sent. 633/88 f. miniere·
- sent. 633/88 m. miniere·
- dichiarazione delle aree "indiziate per minerale"·
- omessa previsione espressa·
- obbligo di consultazione delle province autonome interessate