Articolo 27 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 febbraio 1979
Art. 27.
I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.
In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purche' notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui tale modifica e' stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.
La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.
La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
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