Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2024, n. 39722
CASS
Sentenza 9 luglio 2024

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Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà, futili motivi e minorata difesa e quello di tortura in danno di un familiare minore d'età possono concorrere tra loro in ragione della diversità del bene giuridico tutelato - l'integrità psico-fisica dei familiari nel primo caso e la dignità della persona nel secondo - e della non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che il delitto di tortura acquista autonoma rilevanza nel caso in cui la condotta, oltre a essere funzionale ai maltrattamenti, si estrinsechi in ulteriori sopraffazioni fisiche e psicologiche della vittima, provocando alla stessa acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, secondo periodo, cod. pen., anziché dell'art. 572, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., per aver cagionato la morte del figlioletto di due anni, a fronte dello iato temporale intercorso tra le iniziali violenze, perpetrate con ingiurie, percosse, lesioni e minacce, e i successivi atti con i quali l'imputato si era accanito a piacimento sulla vittima, spersonalizzandola e disumanizzandola, al punto che la stessa non riusciva più a piangere, solo per dare sfogo ai propri impulsi bestiali, così trasformandola in una "res" alla sua mercé).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2024, n. 39722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39722
Data del deposito : 9 luglio 2024

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