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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12282 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attana- sio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1184 del 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione il 6/11/25 ex art. 281sexies terzo/ultimo comma cpc, avente ad oggetto azione di accerta- mento negativo, vertente
TRA
, - C.F. –rapp.to e difeso giu- Parte_1 C.F._1 sta procura rilasciata in calce al ricorso, dall' avv. Concetta Bruno presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Campanile, n. 91,
ricorrente-
e (C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di Mauro, giusta procura speciale ad lites rilasciata dal Sindaco, con esso elet- tivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.1,
resistente
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scrit- ta.
Ragioni di Fatto e Diritto Con ricorso ex art. 281quinquies cpc depositato il 15/1/2025, Parte_2
la impugnava l' “AVVISO DI PAGAMENTO TARI – ACCONTO 2024” di euro 2.020,00, emesso il 19/7/24 dal giusta delibera Controparte_1
giuntale del 27/6/24, in ordine a successive scadenze decorrenti dal settem- bre 2024, deducendo in sintesi di nulla dovere a tale titolo, per mancanza dei presupposti di legge, afferendo le pretese alla raccolta e allo smaltimen- to di rifiuti urbani asseritamente prodotti presso aree immobiliari, indicate nello stesso atto introduttivo, in realtà in disuso da anni e, pertanto, non soggette ai tributi in parola (v., amplius, ricorso).
L'ente comunale, all'uopo costituitosi, deduceva in via preliminare il difet- to giurisdizione del G.O., per esservi la cognizione del giudice tributario, oltre ad eccepire la infondatezza della proposta domanda di cui, per l'effetto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti). La causa veni- va quindi riservata in decisione con il preavvisato richiamo all'art. 281sexies, terzo/ultimo comma, cpc (v. ordinanze in atti del 16/10/25 -in cui si riteneva la causa matura per la decisione- e del 6/11/25 in cui essa era appunto assegnata a sentenza ex art. 281sexies, ultimo/terzo comma cpc, con deposito nei successivi trenta giorni). Nelle ultime note di parte, ex art. 127ter cpc, le parti si riportavano alle proprie pregresse istanze ed eccezio- ni.
Invero, la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ri- tiene che per gli atti di accertamento o di chiesto pagamento che non so- stanzino cartella di pagamento (cioè precetto per debito scaduto) o atto di pignoramento (entrambe opponibili ex art. 615 cpc dinnanzi al giudice or- dinario) si radica piuttosto la giurisdizione del giudice tributario, avendo la domanda propriamente ad oggetto, prima di ogni eventuale e futuro atto esecutivo o direttamente pre-esecutivo, i contestati contenuti di merito della impugnata pretesa tributaria, contenuti cioè incidenti sulla pretesa stessa, come qui rappresentati -in senso impeditivo- dall'asserito “non uso” dell'area immobiliare invece tassata. Dandosi in tal modo luogo, in sostan- za, all'esercizio di azione di mero accertamento negativo del credito tribu- tario (v. ad es. SSUU n. 2098/2025, con ampi richiami, secondo la quale
“…va ribadito, in diritto, che secondo la giurisprudenza ormai consolida- ta di questa Corte (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020): " In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordina- ria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modifi- cativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verifica- ti fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecuti- vo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodro- mici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esi- stenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione …".”; enfasi aggiunte).
Applicando questi principii al caso di specie, si evidenzia, come accennato, che detto avviso di pagamento non configura affatto cartella esattoriale -né nominalmente né sostanzialmente, venendo inoltre esso emesso per sca- denze solo successive- e neppure, ovviamente, atto pignoratizio, con la conseguenza che venga dunque a fondarsi la univoca cognizione del G.T. .
Sicchè, va in questa sede declinata la giurisdizione dell'adito Tribunale, confermandosi la giurisdizione del collegio tributario.
La natura strettamente preliminare della presente pronuncia, al netto delle dedotte questioni di merito, induce infine a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in premessa da così provve- Parte_1
de: a)dichiara il proprio difetto di giurisdizione per esservi la giurisdizione del giudice tributario; riassunzione come per legge;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 27/12/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio