Articolo 3 della Legge 30 novembre 1989, n. 396
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 dicembre 1989
Art. 3. 1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1989