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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/02/2024, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 3296 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
( elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti;
-OPPONENTE-
E
) elettivamente domiciliata rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa come in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al precetto notificato unitamente al titolo esecutivo in data 31.03-
04-04.2023 ad istanza di con cui veniva intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €3830,19 a titolo di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento.
L'opponente deduceva un unico motivo di doglianza ovvero che le proprie condizioni economiche avevano subito un mutamento che lo aveva indotto a chiedere con ricorso ex art.710 cpc una revisione del quantum stabilito dalla sentenza n.1626/2020 del 19.02.2020 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Affermava altresì che il provvedimento di rigetto della modifica era stato oggetto di reclamo in appello. Sulla scorta di tali motivazioni chiedeva in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e nel merito l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita l'opposta chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto nella more è intervenuto decreto con cui la Corte di Appello ha accolto il reclamo del e che alla minacciata esecuzione non è stato dato mai Parte_1 seguito.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 27 febbraio 2024 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
L'istante contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione sia Tale fattispecie si inquadra nell'ambito di operatività dell'art.615 cpc (cfr Cass.17866/05).
4. Passando all'esame del merito giova osservare che risulta dagli atti e dalla dichiarazione di parte il venir meno del titolo esecutivo posto a base del precetto
In via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo
Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia al precetto versata in atti –
a parere di questo Giudice – può essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
Nel caso che oggi ci occupa va dichiarata pertanto la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità. Nella presente fattispecie, tuttavia l'opposta non ha mai proseguito nella azione esecutiva minacciata con l'intimato precetto ed il giudizio de quo ha dato vita ad una scarsa attività processuale
Pertanto alla luce del disposto di cui al secondo comma dell'art.92 cpc e richiamando all'uopo i principi espressi da Corte Costituzionale n.77/20218 le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.92 co 2 cpc;
COMPENSA le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 febbraio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna