TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 2.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 10871 e 11004 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertenti
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michele Geronimo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
Convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni – danno da usura psico-fisica.
******
I ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorsi depositati rispettivamente il
4.10.2023 e il 6.10.2023 - successivamente riuniti in virtù della sussistenza di una connessione oggettiva - hanno premesso di essere entrambi dipendenti presso l' con qualifica di “Tecnico della Prevenzione CP_1 dell'ambiente e nei luoghi di lavoro” e di aver effettuato più volte il servizio di pronta disponibilità, sia notturna che festiva senza, tuttavia, godere del relativo giorno di riposo compensativo come stabilito dalla legge. Hanno perciò entrambi adito il Tribunale di Bari, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per mancata concessione dei dovuti riposi settimanali.
In particolare, per il ricorrente il Giudice del Lavoro di Bari con Pt_1 sentenza n. 3471/2022 del 12/12/2022 accoglieva la domanda proposta, condannando la convenuta al risarcimento del danno da usura psico - fisica nel periodo compreso da dicembre 2007 ad agosto 2021. Con medesima motivazione si è espresso il Giudice del Lavoro di Bari anche per la posizione del ricorrente con sentenza n. 2308/2022 del Parte_2
19.09.2022 ed in relazione al periodo compreso da agosto 2007 a luglio
2016.
Entrambi i ricorrenti in epigrafe, con il presente ricorso, hanno agito, dunque, al fine di ottenere le somme maturate e quantificate nella misura corrispondente all'ammontare della retribuzione spettante in relazione ad una giornata lavorativa ordinaria, per ogni riposo settimanale perduto, che non sono state liquidate dalla convenuta.
Instauratosi il contraddittorio, l non si è costituita in giudizio. CP_1
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che la Suprema Corte ha osservato (v. sentenze nn. 5465 e
6491 del 2016 nonché Cass. n. 14770 del 2017) che l'art. 7 del CCNL
20.9.2001, nella parte in cui esclude la riduzione del debito orario complessivo, si riferisce unicamente alla reperibilità passiva e che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile,
Pag. 2 di 5 riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE.
In particolare, la Cassazione con ordinanza n.14770 del 2017 ha poi precisato, sempre in subiecta materia, richiamando l'orientamento consolidato palesato da Cass. n. 24563 del 2016, Cass. n. 16665 del 2015,
Cass. n. 24180 del 2013 nonché da Cass. S.U. n. 142 del 2013, che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché «l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art.
36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…».
Da ultimo, ancora, secondo Cass. n. 18884 del 2019: “la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE;…… la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno".
In tale situazione, il Tribunale di Bari, per ambedue i ricorrenti, ha già accertato la sussistenza di crediti risarcitori e, nella presente sede processuale, si deve procedere a quantificazione per il tramite della produzione delle timbrature delle presenze.
Pag. 3 di 5 Di conseguenza ed in definitiva parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica nei confronti di entrambi i ricorrenti.
Per quanto riguarda il ricorrente occorre tuttavia considerare che Pt_1
l'odierno istante non ha goduto di riposo compensativo nelle settimane così come indicate nel ricorso, dovendosi però escludere (sulla base della documentazione allegata riportante le rilevazioni delle presenze):
- per l'anno 2011 – la settimana 18-24 Aprile, poichè risulta che il ricorrente abbia fruito del riposo nella settimana successiva;
- per l'anno 2012 – la settimana 26 Marzo – 1 Aprile, poichè risulta che il ricorrente abbia fruito del riposo nella seconda settimana successiva allo svolgimento del turno di reperibilità.
Di conseguenza ed in definitiva, parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica per complessive n. 72 settimane.
Ai fini di quantificazione, per quanto riguarda il ricorrente , Parte_2 occorre tuttavia considerare che l'odierno istante, non ha goduto di riposo compensativo nelle settimane così come indicate nel ricorso, dovendo però escludere (sulla base della documentazione allegata riportante le rilevazioni delle presenze):
- per l'anno 2009 – la settimana 6-12 Aprile, poiché risulta che il ricorrente abbia usufruito del riposo compensativo.
Di conseguenza ed in definitiva, parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica per complessive n. 40 settimane.
A tale quantificazione delle settimane prese in considerazione ai fini risarcitori si perviene, in particolare, tenuto conto che il riposo per prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana si deve aggiungere (e non può perciò sovrapporsi) al riposo diretto al recupero della maggiore
Pag. 4 di 5 gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno
(cfr. Cass. n. 23111 del 2024).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre fare riferimento, come parametro equitativo, al compenso giornaliero ordinario, non essendo assolutamente detto che le
(dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo.
Di conseguenza, deve riconoscersi, a titolo risarcitorio, la spettanza di €
6.512,41 in favore del ricorrente e la spettanza di € 3.513,49 in Pt_1 favore del ricorrente . Parte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 condanna parte convenuta al risarcimento in favore del ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura di € 6.512,41, oltre accessori di legge;
2) accoglie parzialmente il ricorso proposto da e, Parte_2 per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento in favore del ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura di € 3.513,49, oltre accessori di legge;
2) condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Bari, 2.7.2025 Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 5 di 5