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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 174/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Alessandra Caprio, come da procura generale alle liti per Notar
[...]
in Roma, del 05/07/2017, nn° Rep/Racc 42907/24405 e versata in copia in atti;
Per_1
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to in virtù di procura generale alle liti del 23/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 26/01/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso a due cartelle di pagamento così come risultanti da estratto ruolo, ed ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l' e CP_2
precisamente: 10020050004723868 000 e 10020090071101940 000. Assumeva parte ricorrente di essere venuta a conoscenza di detti titolo solo successivamente (2018) a seguito della scoperta di iscrizione ipotecaria su proprio bene immobile. Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, così come assumeva come non aver mai ricevuto notifica l'avviso di iscrizione ipotecaria, adendo questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, per sentire: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, all'interno delle buste inviata a mezzo posta, dalla
[...]
alla ricorrente”; 2) “Accertare e dichiarare l'inesistenza Controparte_3
delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, perché mai notificate alla ricorrente”; 3) “accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate”; 4) “Accertare e dichiarare che alla ricorrente non è mai stata notificata né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né l'atto di iscrizione ipotecaria con il relativo dettaglio debitorio”; 5) “Conseguentemente dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, la nullità della iscrizione ipotecaria Gen.
N. 24506, Reg. Part. N. 2334, per un importo pari al doppio del dovuto di €
105.111,58, ordinandone la sua l'immediata cancellazione, esonerando il
Conservatore dei Registri immobiliari di Salerno da ogni responsabilità in tal senso, sui seguenti immobili : ( FABBRICATI ), ubicati in AGROPOLI (SA), ed identificati all'Ufficio Provinciale Catastale di Salerno : 1) al foglio di Mappa n.
15, particella n. 1044, subalterno N. 7, Natura : A4 – ABITAZIONE DI TIPO
POPOLARE, così come risulta da Visura ipotecaria, che si esibisce e deposita agli atti”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e l' . Controparte_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Pag. 2 di 6 2.1 Giova premettere che la ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1
atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
Pag. 3 di 6 In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Quanto sin ora esposto si applica alla cartella esattoriale contraddistinta dall'identificativo n° 10020050004723868 00. Laddove, infatti, il credito relativo alla cartella di pagamento n° 10020090071101940 000 è stato tutelato attraverso l'impugnata iscrizione ipotecaria (conformando pertanto un concreto interesse ad agire a fronte dell'atto para-esecutivo), la cartella n° 10020050004723868 00 non risulta essere stata azionata, né risulta dai ruoli estratti mai notificata.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
2.3 In merito a detta cartella (n° 10020050004723868 00), resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.1 In merito, invece, alla contestata iscrizione ipotecaria e alla cartella esattoriale residua, si rileva che dalle risultanze istruttorie prodotte dalla resistente viene provata la regolarità delle notifiche degli atti CP_4
amministrativi. Per la precisione risulta che la cartella 10020090071101940 000
Pag. 4 di 6 è stata notificata il mediante deposito presso la casa comunale per compiuta giacenza (dalle risultanze istruttorie il processo di notifica si conclude per compiuta giacenza nel luglio 2010), mentre il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta notificato tanto per compiuta giacenza che per ricezione nelle mani della ricorrente personalmente (20/12/2013).
Si ritiene pertanto assorbita ogni questione relativa all'invalidità per omessa notifica, così come ogni questione relativa alla validità formale degli atti amministrativi, essendo le contestazioni sul punto oggi tardive. Il decorrere della prescrizione, dalla notifica della cartella di pagamento, è stato invece efficacemente interrotto dal preavviso d'iscrizione ipotecaria (intervenuta quest'ultima dopo poco più di tre anni dalla notifica della cartella di pagamento).
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, poste a carico di parte soccombente per i restanti due terzi.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_5
), così provvede: Controparte_6
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per la cartella 10020050004723868
00;
2) rigetta il ricorso nel merito per la cartella 10020090071101940 000
3) condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite Parte_1
nei confronti delle resistenti e nella misura di due terzi, spese CP_4 CP_2
liquidate nella misura di euro 1.300,00, oltre IVA, CA e 15% forfettario, cadauno.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/02/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 174/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Alessandra Caprio, come da procura generale alle liti per Notar
[...]
in Roma, del 05/07/2017, nn° Rep/Racc 42907/24405 e versata in copia in atti;
Per_1
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to in virtù di procura generale alle liti del 23/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 26/01/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso a due cartelle di pagamento così come risultanti da estratto ruolo, ed ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l' e CP_2
precisamente: 10020050004723868 000 e 10020090071101940 000. Assumeva parte ricorrente di essere venuta a conoscenza di detti titolo solo successivamente (2018) a seguito della scoperta di iscrizione ipotecaria su proprio bene immobile. Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, così come assumeva come non aver mai ricevuto notifica l'avviso di iscrizione ipotecaria, adendo questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, per sentire: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, all'interno delle buste inviata a mezzo posta, dalla
[...]
alla ricorrente”; 2) “Accertare e dichiarare l'inesistenza Controparte_3
delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, perché mai notificate alla ricorrente”; 3) “accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate”; 4) “Accertare e dichiarare che alla ricorrente non è mai stata notificata né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né l'atto di iscrizione ipotecaria con il relativo dettaglio debitorio”; 5) “Conseguentemente dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, la nullità della iscrizione ipotecaria Gen.
N. 24506, Reg. Part. N. 2334, per un importo pari al doppio del dovuto di €
105.111,58, ordinandone la sua l'immediata cancellazione, esonerando il
Conservatore dei Registri immobiliari di Salerno da ogni responsabilità in tal senso, sui seguenti immobili : ( FABBRICATI ), ubicati in AGROPOLI (SA), ed identificati all'Ufficio Provinciale Catastale di Salerno : 1) al foglio di Mappa n.
15, particella n. 1044, subalterno N. 7, Natura : A4 – ABITAZIONE DI TIPO
POPOLARE, così come risulta da Visura ipotecaria, che si esibisce e deposita agli atti”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e l' . Controparte_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Pag. 2 di 6 2.1 Giova premettere che la ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1
atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
Pag. 3 di 6 In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Quanto sin ora esposto si applica alla cartella esattoriale contraddistinta dall'identificativo n° 10020050004723868 00. Laddove, infatti, il credito relativo alla cartella di pagamento n° 10020090071101940 000 è stato tutelato attraverso l'impugnata iscrizione ipotecaria (conformando pertanto un concreto interesse ad agire a fronte dell'atto para-esecutivo), la cartella n° 10020050004723868 00 non risulta essere stata azionata, né risulta dai ruoli estratti mai notificata.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
2.3 In merito a detta cartella (n° 10020050004723868 00), resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.1 In merito, invece, alla contestata iscrizione ipotecaria e alla cartella esattoriale residua, si rileva che dalle risultanze istruttorie prodotte dalla resistente viene provata la regolarità delle notifiche degli atti CP_4
amministrativi. Per la precisione risulta che la cartella 10020090071101940 000
Pag. 4 di 6 è stata notificata il mediante deposito presso la casa comunale per compiuta giacenza (dalle risultanze istruttorie il processo di notifica si conclude per compiuta giacenza nel luglio 2010), mentre il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta notificato tanto per compiuta giacenza che per ricezione nelle mani della ricorrente personalmente (20/12/2013).
Si ritiene pertanto assorbita ogni questione relativa all'invalidità per omessa notifica, così come ogni questione relativa alla validità formale degli atti amministrativi, essendo le contestazioni sul punto oggi tardive. Il decorrere della prescrizione, dalla notifica della cartella di pagamento, è stato invece efficacemente interrotto dal preavviso d'iscrizione ipotecaria (intervenuta quest'ultima dopo poco più di tre anni dalla notifica della cartella di pagamento).
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, poste a carico di parte soccombente per i restanti due terzi.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_5
), così provvede: Controparte_6
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per la cartella 10020050004723868
00;
2) rigetta il ricorso nel merito per la cartella 10020090071101940 000
3) condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite Parte_1
nei confronti delle resistenti e nella misura di due terzi, spese CP_4 CP_2
liquidate nella misura di euro 1.300,00, oltre IVA, CA e 15% forfettario, cadauno.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/02/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
Dott. Mario Miele
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