Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1967/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore M.A. Parte_1 C.F._1
Spataro, giusta procura in atti,
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-contumace–
Oggetto: assegnazione temporanea
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.06.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 presso un istituto scolastico della provincia di ME e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta all'adozione dei provvedimenti consequenziali. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il Controparte_1
, del quale va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato
a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Tale norma – della quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 99/2024, ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa”, anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa” - consente, dunque, al pubblico dipendente che sia genitore con figli minori fino a tre anni di età di richiedere, senza limiti temporali predeterminati, l'assegnazione, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione;
a ciò si aggiunga che l'eventuale dissenso deve essere congruamente motivato, comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato ormai - dopo la modifica apportata dall'art. 14, comma
7, della legge n. 124/2015 - a casi o esigenze eccezionali, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell'ufficio o reparto di appartenenza dell'istante.
Ciò detto, occorre rilevare che, nel caso di specie, se da un lato risultano documentati la presenza nel nucleo familiare della ricorrente di una figlia minore fino a tre anni di età (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), lo svolgimento da parte dell'altro genitore di attività lavorativa nella città di ME (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente) nonché la sussistenza - alla data di presentazione dell'istanza di assegnazione temporanea (7.06.2024) - di “un posto disponibile e vacante di corrispondente posizione retributiva” in provincia di ME (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente;
docc. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente), dall'altro l'amministrazione convenuta – rimanendo contumace - non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l'eventuale sussistenza di “casi o esigenze eccezionali” ostativi all'assegnazione richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, ricorrendo nella fattispecie in esame tutti i requisiti di cui all'art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'assegnazione temporanea, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, presso un istituto scolastico della provincia di ME, con conseguente condanna del convenuto all'adozione dei provvedimenti CP_1
consequenziali.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese della fase cautelare e della fase di merito segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, presso un istituto scolastico della provincia di ME e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
[...]
condanna altresì il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1
delle spese processuali della fase cautelare e della fase di merito che liquida in complessivi 2.200,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo