CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/06/2024, n. 23067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23067 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23067 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/05/2024 Il Pte4idnte re estensore N. 28) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dal difensore di FA LU, avverso sentenza della Corte di appello di Catania del 21.9.2022 che ha confermato la condanna irrogata in primo grado per il residuo reato di furto di cui al capo A), deduce vizio di motivazione sulla contestata aggravante e mancanza della condizione di procedibilità con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. La doglianza in ordine alla contestata aggravante è fondata, poiché dalla mera indicazione della norma di legge (art. 625, n. 7, cod. pen.) non è dato comprendere quale specifica tipologia di aggravante sia stata contestata all'imputato, trattandosi di norma nell'ambito della quale sono previste più situazioni di aggravamento della pena, che vanno specificamente indicate nel capo di imputazione. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 15 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23067 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/05/2024 Il Pte4idnte re estensore N. 28) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dal difensore di FA LU, avverso sentenza della Corte di appello di Catania del 21.9.2022 che ha confermato la condanna irrogata in primo grado per il residuo reato di furto di cui al capo A), deduce vizio di motivazione sulla contestata aggravante e mancanza della condizione di procedibilità con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. La doglianza in ordine alla contestata aggravante è fondata, poiché dalla mera indicazione della norma di legge (art. 625, n. 7, cod. pen.) non è dato comprendere quale specifica tipologia di aggravante sia stata contestata all'imputato, trattandosi di norma nell'ambito della quale sono previste più situazioni di aggravamento della pena, che vanno specificamente indicate nel capo di imputazione. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 15 maggio 2024