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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/07/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 681 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
E , elettivamente domiciliati in Anagni, via Parte_1 Parte_2
Vittorio Emanuele n. 86, presso lo studio dell'avv. Costantino Santovincenzo, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attori e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Anagni, via Tinello Farantello n. 3/I, presso lo studio dell'avv.
LA NE, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e
Controparte_2 convenuto contumace
Oggetto: azione ex art. 1051 c.c. - servitù di passaggio.
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
I sig.ri e hanno evocato in giudizio il e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 la esponendo che: Controparte_1
• Sono proprietari pro indiviso dell'appezzamento di terreno sito in Anagni, distinto in catasto al foglio 37 part. 500;
1 • Il fondo faceva parte di un appezzamento di terreno più ampio, di cui una porzione in data
24.10.2008 era stata venduta al Comune di Anagni per la costruzione della nuova ala del cimitero comunale;
• Prima della compravendita la famiglia aveva libero accesso al terreno part. 500, che Pt_1 coltivava ad uliveto e alberi da frutta, mediante un passaggio in comune con altri proprietari, presso la strada vicinale denominata via San Lorenzo, che costeggiava il cimitero monumentale di Anagni;
• Il passaggio era una via carrabile che sfociava in un'aia sita sul terreno dei sig.ri che Pt_1 questi utilizzavano per parcheggiare le autovetture necessarie al trasporto dei frutti coltivati sul fondo;
• Dopo la vendita e la realizzazione della nuova ala del cimitero la strada vicinale CP_1 era stata inglobata all'interno del cimitero;
• In particolare, il fondo part. 500 attualmente confina con il mappale 502 di proprietà dei sig.ri con il mappale 512 di proprietà della sig.ra con il mappale 79 di Pt_3 Persona_1 proprietà del sig. , con il mappale 575 di proprietà della sig.ra Parte_4 Persona_2 con il mappale 517 di proprietà del Comune di Anagni, dove insiste il nuovo cimitero comunale, e, infine, con la strada vicinale , che, però, è transitabile solo per un CP_1 tratto, perché interrotta da enormi antenne per il traffico telefonico, frane, rovi e piante, che impediscono il transito pedonale e carrabile;
• Al momento della vendita i sig.ri erano stati rassicurati dalla che Pt_1 Controparte_1 avrebbe dovuto gestire la nuova ala del cimitero e, ai sensi della convenzione sottoscritta con l'ente, attivarsi per realizzare la strada di collegamento, che presto sarebbe stata realizzata la strada perimetrale alla nuova costruzione, che sarebbe servita da accesso al loro fondo;
• Nel frattempo, l'accesso era possibile solo attraverso stradine scoscese e disagevoli, predisposte momentaneamente dalla ditta che gestisce il cimitero, in alcuni punti passando tra le tombe, tant'è che, in data 8.11.2020, la sig.ra cognata del sig. Persona_3
, recatasi con questi e altri parenti sul fondo per raccogliere i frutti, era scivolata e si era Pt_1 rotta la gamba, ed era stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, perché l'ambulanza non era riuscita a passare;
Con
• Nonostante le rassicurazioni della e del la strada non è mai stata CP_1 CP_2 realizzata;
2 Tanto esposto, gli attori chiesto al tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la via vicinale non idonea all'utilizzo e, per l'effetto, previa dichiarazione di CP_1 interclusione del fondo mappale 500, ordinare al Comune di Anagni di ripristinare l'utilizzo della strada per il transito anche con autoveicoli;
in subordine, previo accertamento dell'interclusione del fondo, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del suddetto fondo e a carico del fondo di proprietà del Comune di Anagni distinto al foglio 37 part. 517 al fine di consentire l'accesso alla strada comunale via G. Giminiani da parte degli attori, stabilendo le modalità e il percorso ove il passaggio dovrà avvenire, senza la previsione di alcuna indennità in favore del Comune o della con Controparte_1 condanna dei convenuti, per quanto di competenza, alla realizzazione della suddetta strada, esentando gli attori, ex art. 1069 c.c., da qualsivoglia spesa per la realizzazione del passaggio.
Il regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, ed è stato Controparte_2 dichiarato contumace.
La si è costituita in giudizio, e ha eccepito in via pregiudiziale il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, perché l'azione ex art. 1051 c.c. deve essere rivolta contro il proprietario del fondo preteso servente, nella specie il mentre la Controparte_2
è mera concessionaria, in virtù di convenzione sottoscritta con il Controparte_1 CP_2 il 7.12.2006; ha eccepito anche il difetto di legittimazione attiva degli attori, che non hanno dimostrato il loro diritto di proprietà sul fondo preteso dominante;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo l'inesistenza della lamentata inclusione, perché da almeno dieci anni i sig.ri accedono al loro fondo percorrendo la strada vicinale Pt_1 [...]
, grazie alla presenza di due cancelli realizzati dalla nella parte CP_1 Controparte_1 finale della strada stessa, che è sgombra da ostacoli e percorribile, come desumibile dal fatto che al momento della vendita degli altri terreni al Comune i sig.ri non hanno preteso Pt_1 alcunché in merito all'interclusione; ancora, la convenuta ha eccepito che non le è addebitabile alcuna responsabilità, perché ha sempre adempiuto diligentemente agli obblighi derivanti dalla convenzione con l'ente, e, in particolare, che i lavori di cui al lotto 2 non erano stati eseguiti perché l'8.8.2014 aveva esercitato il diritto di recesso dalla contratto di concessione, in ragione del mutamento delle originarie condizioni di equilibrio economico- finanziario poste alla base dello stesso, e il Comune non si era mai attivato per rinegoziazione dette condizioni.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., nella prima memoria gli attori hanno formulato una nuova domanda, chiedendo, sempre in via principale, che, previo
3 accertamento della natura vicinale pubblica della via San Lorenzo, la società convenuta sia condannata alla rimozione di tutti i cancelli e/o supporti in cemento e ferro.
È stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, in vista dell'udienza del 19.11.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Sulle eccezioni pregiudiziali.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata, avendo gli attori documentato il loro diritto di proprietà producendo la visura catastale, e non avendo la convenuta contestato specificamente detta titolarità, non essendo sufficiente a tal fine la mera deduzione della mancanza di prova.
La ha eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Innanzitutto, va detto che l'eccezione non può ritenersi riguardante la legittimazione passiva della convenuta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n.
2951/2016, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
4 Nel caso di specie, la parte attrice nell'atto di citazione ha chiaramente indicato la convenuta come tenuta, in uno con il Comune di Anagni, in virtù della contratto di concessione stipulato con quest'ultimo, alla costituzione, a sua cura e spese, della servitù di passaggio, per cui senza dubbio l'effettiva possibilità di porre a carico della Controparte_1 la costituzione della servitù è questione attinente all'effettiva titolarità in capo alla stessa della situazione soggettiva oggetto di giudizio, e, quindi, al merito della controversia.
Ciò premesso, la domanda di condanna della alla costituzione della Controparte_1 servitù di passaggio coattivo è infondata.
Gli attori sostengono che anche la società convenuta avrebbe un rapporto diretto e attuale con il preteso fondo servente in quanto, quale affidataria dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e della gestione della nuova ala, e, in virtù della concessione, era tenuta a porre in essere tutte le pratiche per l'acquisizione dei terreni necessari all'ampliamento, utilizzava il bene e poteva ritenere l'opera gestendola fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 47 del contratto di concessione.
La convenuta contesta tale affermazione, in quanto la temporanea gestione del cimitero non può assimilarsi ad un diritto di usufrutto, il che è corretto.
A prescindere dal fatto che il tracciato di un nuovo passaggio non riguarderebbe l'area cimiteriale, come evidenziato dal c.t.u., la tesi della parte attrice è destituita di fondamento in quanto, a norma dell'articolo 1027 c.c., la funzione del diritto di servitù, che caratterizza il rapporto, consiste nel peso imposto su un immobile per l'utilità di un altro immobile, costituendo per l'effetto il rapporto tra i rispettivi proprietari (Cass. n. 11684/2000).
Ne consegue che legittimato passivo della domanda non può essere che il proprietario del fondo servente e non il concessionario dei lavori di realizzazione dell'opera, che abbia continuato a gestirla in base a rapporti contrattuali.
Ciò detto, va esaminata la questione dell'interclusione del fondo.
Il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione – ha appurato quanto segue:
• Il fondo degli attori, sito in Anagni, distinto in catasto al foglio 37 part. 500, deriva dal frazionamento dell'originaria particella 83, eseguito il 6.2.2008 ai fini della vendita di altre porzioni della part. 83 al Comune di Anagni per la realizzazione della nuova ala del cimitero comunale;
sulla part. 500 insistono varie piante di ulivo
5 nel pieno ciclo produttivo, e vi insiste un container prefabbricato in acciaio non ancorato al suolo ad uso deposito attrezzature agricole;
• A seguito di accertamenti cartografici e sopralluoghi con le parti si è rilevato che catastalmente il fondo risulta confinante con la vecchia strada comunale
[...]
; CP_1
• Di fatto la strada non è accessibile, a causa di una vecchia frana a ridosso dell'auto a nord del cimitero, e perché in stato di incuria e abbandono da parte del CP_2 di Anagni, presso il quale non risultano, all'ufficio tecnico dei Lavori Pubblici, pratiche per il rifacimento la messa in sicurezza della stessa;
• Al momento del sopralluogo per accedere si è utilizzato un sentiero che porta a circa 45 m in linea d'aria dall'accesso al fondo, dopodiché il passaggio non è transitabile con mezzi meccanici ma solo a piedi, così obbligando i proprietari del terreno a sostare nel lotto del nuovo cimitero, non potendo compiere manovre per l'uscita nel senso di marcia opposto all'accesso;
• Pertanto, il fondo può dirsi interlcuso.
Si condividono le conclusioni cui è giunto il consulente, essendosi in giurisprudenza affermato, a più riprese, che gli effetti dell'interclusione relativa (che si ha il fondo, pur avendo un lato confinante con la pubblica via, non ha ugualmente pratica possibilità di uscita su di essa perché la sua attuazione imporrebbe eccessivo disagio o dispendio a causa della situazione dei luoghi) si ha anche quando, pur potendosi aprire facilmente un accesso alla confinante via pubblica, questa, per la sua stessa conformazione, sia impraticabile (Cass. n.
1183/1971); e, si è detto (App. Roma, n. 2 del 5.1.2009, Guida al Diritto), il proprietario di un fondo può chiedere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo del vicino qualora provi che l'attraversamento di uno stradello comunale per accedere alla strada pubblica sia impedito dalla presenza di ostacoli su di esso, e ciò in quanto il proprietario del fondo intercluso non può intraprendere alcuna azione nei confronti del affinché lo CP_2 renda transitabile, potendo soltanto stimolarne l'attività discrezionale.
Dunque, è provata l'interclusione del fondo.
Quanto alla individuazione del percorso, più breve e meno pregiudizievole per i fondi interessati dal passaggio, sui cui la servitù può essere costituita, il c.t.u. ha osservato che:
• la soluzione di ripristinare il transito, anche veicolare, sulla strada vicinale
[...]
non è praticabile, perché, a seguito di accesso presso l'Ufficio Tecnico CP_1
Lavori Pubblici del Comune di Anagni, non è emersa l'esistenza di progetti per il
6 rifacimento di detta strada comunale, rifacimento che richiederebbe costi notevoli per il trattandosi di strada non praticabile da oltre 50 anni e mai CP_2 interessata da opere di manutenzione o rifacimento;
• quanto alla nuova strada, inserita nel progetto di realizzazione della nuova ala del cimitero comunale, a seguito dell'accesso agli atti è emerso che il progetto finale è stato redatto appositamente per far fronte alle esigenze dei proprietari dei terreni espropriati, e che, però, al momento del sopralluogo la strada era chiusa con un cancello e delimitata da una recinzione in muratura;
• la strada prevista in progetto, al momento del sopralluogo sprovvista di opere, sarebbe adeguata a raggiungere e servire, anche con mezzi agricoli, tutti i fondi oggetto di esproprio, previa realizzazione della fondazione stradale;
• sennonché, allo stato la strada prevista nel progetto non è realizzabile perché dovrebbe passare, tra le altre, sulla part. 444, che non è stata oggetto di esproprio;
• sarebbe, però, possibile apportare una variante al progetto, consistente nella realizzazione di una strada che dalla vicinale del CI ) entra nella CP_1 part. 517, di proprietà comunale, e, sovrapponendosi in parte a quella da progetto, giunge alla part. 500 dei sig.ri ; Pt_1
• la nuova strada, larga 4,10 metri e con uno sviluppo di 137,85 metri lineari, per una superficie di 565,19 mq., rappresenterebbe una valida alternativa a quella prevista originariamente, perché interesserebbe una superficie minore, e non interferirebbe con la realizzazione del nuovo cimitero, essendo esterna ad esso, e, per contenere ulteriormente i costi, potrebbe essere realizzata come strada “bianca” e non in asfalto;
• detta strada è meglio evidenziata nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del 9.10.2023.
Dunque, stante l'impraticabilità delle altre soluzioni, è quest'ultima che dovrà essere adottata dal al fine di porre rimedio allo stato di interclusione del fondo attoreo. CP_2
Il c.t.u., prendendo a riferimento il prezziario aggiornato della Regione Lazio, approvato con delibera regionale n. 101 del 14.4.2023, ha specificato in dettaglio i costi di realizzazione della strada, prevedendo un importo complessivo di € 32.026,49.
Facendo applicazione dell'art. 1069 c.c., le spese di realizzazione della strada dovrebbero essere sostenute dal proprietario del fondo dominante, che è l'unico a trarre vantaggio dalla costituenda servitù.
7 Gli attori sostengono che le spese devono essere poste a carico dei convenuti, i quali non hanno dato attuazione alla variante che prevedeva la realizzazione della viabilità esterna perimetrale, e, in particolare, fanno discendere la responsabilità della dalla Controparte_1 convenzione con il che dava mandato alla concessionaria per il compimento di CP_2 tutte le attività connesse alle espropriazioni, agli acquisti, alle occupazioni e alle servitù.
La deduce di aver diligentemente adempiute a tutti gli obblighi Controparte_1 derivanti dalla convenzione, e di non averli completati perché, in data 8.8.2014, aveva esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto, in ragione del mutamento delle originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario.
Ora, va innanzitutto premesso che non sono invocabili le previsioni di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 1069 c.c., ai sensi dei quali le spese sono poste a carico del proprietario del fondo servente se previsto dal titolo o dalla legge, presupposti che pacificamente non ricorrono nel caso di specie, e sono poste a carico anche del proprietario del fondo servente, in proporzione dei rispettivi vantaggi, se le opere giovano anche al fondo servente, perché nel caso di specie non vi è alcuna prova che le opere di realizzazione della strada vadano anche a vantaggio del fondo servente.
Sennonché, la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nell'affermare che “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti
o per vizio della motivazione (Cass. n. 17787/2024, in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
13602/2019).
Nel caso di specie, vero è che la domanda di parte attrice di condanna del e CP_2 della a sostenere le spese di realizzazione del nuovo tracciato è stata Controparte_1 formulata con riferimento all'art. 1069 c.c., ma è anche vero dall'esposizione dei fatti posti a base delle domande attoree si evince chiaramente che gli attori addebitano al e alla CP_2 concessionaria una condotta negligente, consistente nell'aver sostanzialmente abbandonato il progetto di realizzazione della strada che avrebbe dovuto servire i fondi espropriati, che ha cagionato loro un danno, consistente negli esborsi necessari a detta realizzazione.
8 Pertanto, la domanda può essere qualificata in termini risarcitori, e, come tale, va accolta, nei limiti che seguono.
A seguito di ordine di esibizione, il ha fatto pervenire all'ufficio la relazione di CP_2 progetto e il computo metrico relativi al lotto 1 della nuova ala del cimitero comunale;
il c.t.u. ha esaminato detta documentazione, e ha confermato che nella “planimetria di variante” di cui alla tavola 3 del progetto definitivo-variante era graficizzata la strada di collegamento tra la via pubblica G. Giminiani e i fondi oggetto di esproprio, che, quindi, avrebbe dovuto essere realizzata,
Ciò basta per ritenere il che ha acquistato dagli attori i fondi necessari CP_2 all'ampliamento del cimitero ma di fatto ha impedito loro di accedere ai terreni restanti, responsabile della interclusione del fondo dei medesimi;
né l'ente, che nel presente giudizio è rimasto contumace e non ha ottemperato alla richiesta di informazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione strada di cui alla variante di progetto, ha fornito alcun chiarimento in merito.
Pertanto, i costi dei lavori vanno posti a carico del CP_2
Non altrettanto può dirsi per la i cui profili di responsabilità in Controparte_1 relazione al mancato completamento delle opere oggetto della convenzione con il Comune nella presente controversia non sono stati sufficientemente sviscerati.
Infine, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c., che il c.t.u. ha quantificato in € 695,18, non è dovuta, perché, ai sensi dell'art. 1054 c.c., essa non deve essere corrisposta se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, come avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, va dichiarata la costituzione, ex art. 1051 c.c., a cura e spese del
Comune di Anagni, e senza alcuna indennità, di una servitù di passaggio, in favore del fondo degli attori e a carico dei fondi di proprietà del Comune meglio indicati nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del c.t.u., geom.
del 9.10.2023, sul tracciato, da realizzarsi, che dalla strada vicinale del Persona_4
CI ( ) entrerà nella part. 517, di proprietà comunale, e, sovrapponendosi in CP_1 parte a quella da progetto, giungerà alla part. 500 dei sig.ri , tracciato anch'esso meglio Pt_1 descritto nella planimetria denominata “proposta di variante”. Con Le domande nei confronti della vanno respinte. CP_1
La soccombenza regola le spese di lite tra gli attori e il che si Controparte_2 liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022.
9 Quanto alla l'assoluta particolarità della vicenda giustifica la Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico del Controparte_2
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- costituisce, ai sensi dell'art. 1051 c.c., senza alcuna indennità, una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore del fondo di proprietà dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 sito in Anagni, distinto in catasto al foglio 37 part. 500, e a carico dei fondi di proprietà del
Comune di Anagni meglio indicati nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del c.t.u., geom. del 9.10.2023, Persona_4 sul tracciato, da realizzarsi a cura e spese del che dalla strada vicinale del CI CP_2
(San Lorenzo) entrerà nella part. 517, di proprietà comunale, e, sovrapponendosi in parte a quella da progetto, giungerà alla part. 500, tracciato anch'esso meglio descritto nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del c.t.u., geom. , del 9.10.2023; Persona_4
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliare di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna il Comune di Anagni a rifondere ai sig.ri e le Pt_2 Parte_5 spese di lite, che liquida in € 125,00 ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli attori e la Controparte_1
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Controparte_2
Così deciso in Frosinone il 18.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Ciccolo
10
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 681 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
E , elettivamente domiciliati in Anagni, via Parte_1 Parte_2
Vittorio Emanuele n. 86, presso lo studio dell'avv. Costantino Santovincenzo, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attori e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Anagni, via Tinello Farantello n. 3/I, presso lo studio dell'avv.
LA NE, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e
Controparte_2 convenuto contumace
Oggetto: azione ex art. 1051 c.c. - servitù di passaggio.
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
I sig.ri e hanno evocato in giudizio il e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 la esponendo che: Controparte_1
• Sono proprietari pro indiviso dell'appezzamento di terreno sito in Anagni, distinto in catasto al foglio 37 part. 500;
1 • Il fondo faceva parte di un appezzamento di terreno più ampio, di cui una porzione in data
24.10.2008 era stata venduta al Comune di Anagni per la costruzione della nuova ala del cimitero comunale;
• Prima della compravendita la famiglia aveva libero accesso al terreno part. 500, che Pt_1 coltivava ad uliveto e alberi da frutta, mediante un passaggio in comune con altri proprietari, presso la strada vicinale denominata via San Lorenzo, che costeggiava il cimitero monumentale di Anagni;
• Il passaggio era una via carrabile che sfociava in un'aia sita sul terreno dei sig.ri che Pt_1 questi utilizzavano per parcheggiare le autovetture necessarie al trasporto dei frutti coltivati sul fondo;
• Dopo la vendita e la realizzazione della nuova ala del cimitero la strada vicinale CP_1 era stata inglobata all'interno del cimitero;
• In particolare, il fondo part. 500 attualmente confina con il mappale 502 di proprietà dei sig.ri con il mappale 512 di proprietà della sig.ra con il mappale 79 di Pt_3 Persona_1 proprietà del sig. , con il mappale 575 di proprietà della sig.ra Parte_4 Persona_2 con il mappale 517 di proprietà del Comune di Anagni, dove insiste il nuovo cimitero comunale, e, infine, con la strada vicinale , che, però, è transitabile solo per un CP_1 tratto, perché interrotta da enormi antenne per il traffico telefonico, frane, rovi e piante, che impediscono il transito pedonale e carrabile;
• Al momento della vendita i sig.ri erano stati rassicurati dalla che Pt_1 Controparte_1 avrebbe dovuto gestire la nuova ala del cimitero e, ai sensi della convenzione sottoscritta con l'ente, attivarsi per realizzare la strada di collegamento, che presto sarebbe stata realizzata la strada perimetrale alla nuova costruzione, che sarebbe servita da accesso al loro fondo;
• Nel frattempo, l'accesso era possibile solo attraverso stradine scoscese e disagevoli, predisposte momentaneamente dalla ditta che gestisce il cimitero, in alcuni punti passando tra le tombe, tant'è che, in data 8.11.2020, la sig.ra cognata del sig. Persona_3
, recatasi con questi e altri parenti sul fondo per raccogliere i frutti, era scivolata e si era Pt_1 rotta la gamba, ed era stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, perché l'ambulanza non era riuscita a passare;
Con
• Nonostante le rassicurazioni della e del la strada non è mai stata CP_1 CP_2 realizzata;
2 Tanto esposto, gli attori chiesto al tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la via vicinale non idonea all'utilizzo e, per l'effetto, previa dichiarazione di CP_1 interclusione del fondo mappale 500, ordinare al Comune di Anagni di ripristinare l'utilizzo della strada per il transito anche con autoveicoli;
in subordine, previo accertamento dell'interclusione del fondo, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del suddetto fondo e a carico del fondo di proprietà del Comune di Anagni distinto al foglio 37 part. 517 al fine di consentire l'accesso alla strada comunale via G. Giminiani da parte degli attori, stabilendo le modalità e il percorso ove il passaggio dovrà avvenire, senza la previsione di alcuna indennità in favore del Comune o della con Controparte_1 condanna dei convenuti, per quanto di competenza, alla realizzazione della suddetta strada, esentando gli attori, ex art. 1069 c.c., da qualsivoglia spesa per la realizzazione del passaggio.
Il regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, ed è stato Controparte_2 dichiarato contumace.
La si è costituita in giudizio, e ha eccepito in via pregiudiziale il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, perché l'azione ex art. 1051 c.c. deve essere rivolta contro il proprietario del fondo preteso servente, nella specie il mentre la Controparte_2
è mera concessionaria, in virtù di convenzione sottoscritta con il Controparte_1 CP_2 il 7.12.2006; ha eccepito anche il difetto di legittimazione attiva degli attori, che non hanno dimostrato il loro diritto di proprietà sul fondo preteso dominante;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo l'inesistenza della lamentata inclusione, perché da almeno dieci anni i sig.ri accedono al loro fondo percorrendo la strada vicinale Pt_1 [...]
, grazie alla presenza di due cancelli realizzati dalla nella parte CP_1 Controparte_1 finale della strada stessa, che è sgombra da ostacoli e percorribile, come desumibile dal fatto che al momento della vendita degli altri terreni al Comune i sig.ri non hanno preteso Pt_1 alcunché in merito all'interclusione; ancora, la convenuta ha eccepito che non le è addebitabile alcuna responsabilità, perché ha sempre adempiuto diligentemente agli obblighi derivanti dalla convenzione con l'ente, e, in particolare, che i lavori di cui al lotto 2 non erano stati eseguiti perché l'8.8.2014 aveva esercitato il diritto di recesso dalla contratto di concessione, in ragione del mutamento delle originarie condizioni di equilibrio economico- finanziario poste alla base dello stesso, e il Comune non si era mai attivato per rinegoziazione dette condizioni.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., nella prima memoria gli attori hanno formulato una nuova domanda, chiedendo, sempre in via principale, che, previo
3 accertamento della natura vicinale pubblica della via San Lorenzo, la società convenuta sia condannata alla rimozione di tutti i cancelli e/o supporti in cemento e ferro.
È stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, in vista dell'udienza del 19.11.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Sulle eccezioni pregiudiziali.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata, avendo gli attori documentato il loro diritto di proprietà producendo la visura catastale, e non avendo la convenuta contestato specificamente detta titolarità, non essendo sufficiente a tal fine la mera deduzione della mancanza di prova.
La ha eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Innanzitutto, va detto che l'eccezione non può ritenersi riguardante la legittimazione passiva della convenuta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n.
2951/2016, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
4 Nel caso di specie, la parte attrice nell'atto di citazione ha chiaramente indicato la convenuta come tenuta, in uno con il Comune di Anagni, in virtù della contratto di concessione stipulato con quest'ultimo, alla costituzione, a sua cura e spese, della servitù di passaggio, per cui senza dubbio l'effettiva possibilità di porre a carico della Controparte_1 la costituzione della servitù è questione attinente all'effettiva titolarità in capo alla stessa della situazione soggettiva oggetto di giudizio, e, quindi, al merito della controversia.
Ciò premesso, la domanda di condanna della alla costituzione della Controparte_1 servitù di passaggio coattivo è infondata.
Gli attori sostengono che anche la società convenuta avrebbe un rapporto diretto e attuale con il preteso fondo servente in quanto, quale affidataria dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e della gestione della nuova ala, e, in virtù della concessione, era tenuta a porre in essere tutte le pratiche per l'acquisizione dei terreni necessari all'ampliamento, utilizzava il bene e poteva ritenere l'opera gestendola fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 47 del contratto di concessione.
La convenuta contesta tale affermazione, in quanto la temporanea gestione del cimitero non può assimilarsi ad un diritto di usufrutto, il che è corretto.
A prescindere dal fatto che il tracciato di un nuovo passaggio non riguarderebbe l'area cimiteriale, come evidenziato dal c.t.u., la tesi della parte attrice è destituita di fondamento in quanto, a norma dell'articolo 1027 c.c., la funzione del diritto di servitù, che caratterizza il rapporto, consiste nel peso imposto su un immobile per l'utilità di un altro immobile, costituendo per l'effetto il rapporto tra i rispettivi proprietari (Cass. n. 11684/2000).
Ne consegue che legittimato passivo della domanda non può essere che il proprietario del fondo servente e non il concessionario dei lavori di realizzazione dell'opera, che abbia continuato a gestirla in base a rapporti contrattuali.
Ciò detto, va esaminata la questione dell'interclusione del fondo.
Il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione – ha appurato quanto segue:
• Il fondo degli attori, sito in Anagni, distinto in catasto al foglio 37 part. 500, deriva dal frazionamento dell'originaria particella 83, eseguito il 6.2.2008 ai fini della vendita di altre porzioni della part. 83 al Comune di Anagni per la realizzazione della nuova ala del cimitero comunale;
sulla part. 500 insistono varie piante di ulivo
5 nel pieno ciclo produttivo, e vi insiste un container prefabbricato in acciaio non ancorato al suolo ad uso deposito attrezzature agricole;
• A seguito di accertamenti cartografici e sopralluoghi con le parti si è rilevato che catastalmente il fondo risulta confinante con la vecchia strada comunale
[...]
; CP_1
• Di fatto la strada non è accessibile, a causa di una vecchia frana a ridosso dell'auto a nord del cimitero, e perché in stato di incuria e abbandono da parte del CP_2 di Anagni, presso il quale non risultano, all'ufficio tecnico dei Lavori Pubblici, pratiche per il rifacimento la messa in sicurezza della stessa;
• Al momento del sopralluogo per accedere si è utilizzato un sentiero che porta a circa 45 m in linea d'aria dall'accesso al fondo, dopodiché il passaggio non è transitabile con mezzi meccanici ma solo a piedi, così obbligando i proprietari del terreno a sostare nel lotto del nuovo cimitero, non potendo compiere manovre per l'uscita nel senso di marcia opposto all'accesso;
• Pertanto, il fondo può dirsi interlcuso.
Si condividono le conclusioni cui è giunto il consulente, essendosi in giurisprudenza affermato, a più riprese, che gli effetti dell'interclusione relativa (che si ha il fondo, pur avendo un lato confinante con la pubblica via, non ha ugualmente pratica possibilità di uscita su di essa perché la sua attuazione imporrebbe eccessivo disagio o dispendio a causa della situazione dei luoghi) si ha anche quando, pur potendosi aprire facilmente un accesso alla confinante via pubblica, questa, per la sua stessa conformazione, sia impraticabile (Cass. n.
1183/1971); e, si è detto (App. Roma, n. 2 del 5.1.2009, Guida al Diritto), il proprietario di un fondo può chiedere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo del vicino qualora provi che l'attraversamento di uno stradello comunale per accedere alla strada pubblica sia impedito dalla presenza di ostacoli su di esso, e ciò in quanto il proprietario del fondo intercluso non può intraprendere alcuna azione nei confronti del affinché lo CP_2 renda transitabile, potendo soltanto stimolarne l'attività discrezionale.
Dunque, è provata l'interclusione del fondo.
Quanto alla individuazione del percorso, più breve e meno pregiudizievole per i fondi interessati dal passaggio, sui cui la servitù può essere costituita, il c.t.u. ha osservato che:
• la soluzione di ripristinare il transito, anche veicolare, sulla strada vicinale
[...]
non è praticabile, perché, a seguito di accesso presso l'Ufficio Tecnico CP_1
Lavori Pubblici del Comune di Anagni, non è emersa l'esistenza di progetti per il
6 rifacimento di detta strada comunale, rifacimento che richiederebbe costi notevoli per il trattandosi di strada non praticabile da oltre 50 anni e mai CP_2 interessata da opere di manutenzione o rifacimento;
• quanto alla nuova strada, inserita nel progetto di realizzazione della nuova ala del cimitero comunale, a seguito dell'accesso agli atti è emerso che il progetto finale è stato redatto appositamente per far fronte alle esigenze dei proprietari dei terreni espropriati, e che, però, al momento del sopralluogo la strada era chiusa con un cancello e delimitata da una recinzione in muratura;
• la strada prevista in progetto, al momento del sopralluogo sprovvista di opere, sarebbe adeguata a raggiungere e servire, anche con mezzi agricoli, tutti i fondi oggetto di esproprio, previa realizzazione della fondazione stradale;
• sennonché, allo stato la strada prevista nel progetto non è realizzabile perché dovrebbe passare, tra le altre, sulla part. 444, che non è stata oggetto di esproprio;
• sarebbe, però, possibile apportare una variante al progetto, consistente nella realizzazione di una strada che dalla vicinale del CI ) entra nella CP_1 part. 517, di proprietà comunale, e, sovrapponendosi in parte a quella da progetto, giunge alla part. 500 dei sig.ri ; Pt_1
• la nuova strada, larga 4,10 metri e con uno sviluppo di 137,85 metri lineari, per una superficie di 565,19 mq., rappresenterebbe una valida alternativa a quella prevista originariamente, perché interesserebbe una superficie minore, e non interferirebbe con la realizzazione del nuovo cimitero, essendo esterna ad esso, e, per contenere ulteriormente i costi, potrebbe essere realizzata come strada “bianca” e non in asfalto;
• detta strada è meglio evidenziata nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del 9.10.2023.
Dunque, stante l'impraticabilità delle altre soluzioni, è quest'ultima che dovrà essere adottata dal al fine di porre rimedio allo stato di interclusione del fondo attoreo. CP_2
Il c.t.u., prendendo a riferimento il prezziario aggiornato della Regione Lazio, approvato con delibera regionale n. 101 del 14.4.2023, ha specificato in dettaglio i costi di realizzazione della strada, prevedendo un importo complessivo di € 32.026,49.
Facendo applicazione dell'art. 1069 c.c., le spese di realizzazione della strada dovrebbero essere sostenute dal proprietario del fondo dominante, che è l'unico a trarre vantaggio dalla costituenda servitù.
7 Gli attori sostengono che le spese devono essere poste a carico dei convenuti, i quali non hanno dato attuazione alla variante che prevedeva la realizzazione della viabilità esterna perimetrale, e, in particolare, fanno discendere la responsabilità della dalla Controparte_1 convenzione con il che dava mandato alla concessionaria per il compimento di CP_2 tutte le attività connesse alle espropriazioni, agli acquisti, alle occupazioni e alle servitù.
La deduce di aver diligentemente adempiute a tutti gli obblighi Controparte_1 derivanti dalla convenzione, e di non averli completati perché, in data 8.8.2014, aveva esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto, in ragione del mutamento delle originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario.
Ora, va innanzitutto premesso che non sono invocabili le previsioni di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 1069 c.c., ai sensi dei quali le spese sono poste a carico del proprietario del fondo servente se previsto dal titolo o dalla legge, presupposti che pacificamente non ricorrono nel caso di specie, e sono poste a carico anche del proprietario del fondo servente, in proporzione dei rispettivi vantaggi, se le opere giovano anche al fondo servente, perché nel caso di specie non vi è alcuna prova che le opere di realizzazione della strada vadano anche a vantaggio del fondo servente.
Sennonché, la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nell'affermare che “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti
o per vizio della motivazione (Cass. n. 17787/2024, in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
13602/2019).
Nel caso di specie, vero è che la domanda di parte attrice di condanna del e CP_2 della a sostenere le spese di realizzazione del nuovo tracciato è stata Controparte_1 formulata con riferimento all'art. 1069 c.c., ma è anche vero dall'esposizione dei fatti posti a base delle domande attoree si evince chiaramente che gli attori addebitano al e alla CP_2 concessionaria una condotta negligente, consistente nell'aver sostanzialmente abbandonato il progetto di realizzazione della strada che avrebbe dovuto servire i fondi espropriati, che ha cagionato loro un danno, consistente negli esborsi necessari a detta realizzazione.
8 Pertanto, la domanda può essere qualificata in termini risarcitori, e, come tale, va accolta, nei limiti che seguono.
A seguito di ordine di esibizione, il ha fatto pervenire all'ufficio la relazione di CP_2 progetto e il computo metrico relativi al lotto 1 della nuova ala del cimitero comunale;
il c.t.u. ha esaminato detta documentazione, e ha confermato che nella “planimetria di variante” di cui alla tavola 3 del progetto definitivo-variante era graficizzata la strada di collegamento tra la via pubblica G. Giminiani e i fondi oggetto di esproprio, che, quindi, avrebbe dovuto essere realizzata,
Ciò basta per ritenere il che ha acquistato dagli attori i fondi necessari CP_2 all'ampliamento del cimitero ma di fatto ha impedito loro di accedere ai terreni restanti, responsabile della interclusione del fondo dei medesimi;
né l'ente, che nel presente giudizio è rimasto contumace e non ha ottemperato alla richiesta di informazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione strada di cui alla variante di progetto, ha fornito alcun chiarimento in merito.
Pertanto, i costi dei lavori vanno posti a carico del CP_2
Non altrettanto può dirsi per la i cui profili di responsabilità in Controparte_1 relazione al mancato completamento delle opere oggetto della convenzione con il Comune nella presente controversia non sono stati sufficientemente sviscerati.
Infine, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c., che il c.t.u. ha quantificato in € 695,18, non è dovuta, perché, ai sensi dell'art. 1054 c.c., essa non deve essere corrisposta se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, come avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, va dichiarata la costituzione, ex art. 1051 c.c., a cura e spese del
Comune di Anagni, e senza alcuna indennità, di una servitù di passaggio, in favore del fondo degli attori e a carico dei fondi di proprietà del Comune meglio indicati nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del c.t.u., geom.
del 9.10.2023, sul tracciato, da realizzarsi, che dalla strada vicinale del Persona_4
CI ( ) entrerà nella part. 517, di proprietà comunale, e, sovrapponendosi in CP_1 parte a quella da progetto, giungerà alla part. 500 dei sig.ri , tracciato anch'esso meglio Pt_1 descritto nella planimetria denominata “proposta di variante”. Con Le domande nei confronti della vanno respinte. CP_1
La soccombenza regola le spese di lite tra gli attori e il che si Controparte_2 liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022.
9 Quanto alla l'assoluta particolarità della vicenda giustifica la Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico del Controparte_2
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- costituisce, ai sensi dell'art. 1051 c.c., senza alcuna indennità, una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore del fondo di proprietà dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 sito in Anagni, distinto in catasto al foglio 37 part. 500, e a carico dei fondi di proprietà del
Comune di Anagni meglio indicati nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del c.t.u., geom. del 9.10.2023, Persona_4 sul tracciato, da realizzarsi a cura e spese del che dalla strada vicinale del CI CP_2
(San Lorenzo) entrerà nella part. 517, di proprietà comunale, e, sovrapponendosi in parte a quella da progetto, giungerà alla part. 500, tracciato anch'esso meglio descritto nella planimetria denominata “proposta di variante” allegata alla relazione tecnica esplicativa del c.t.u., geom. , del 9.10.2023; Persona_4
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliare di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna il Comune di Anagni a rifondere ai sig.ri e le Pt_2 Parte_5 spese di lite, che liquida in € 125,00 ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli attori e la Controparte_1
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Controparte_2
Così deciso in Frosinone il 18.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Ciccolo
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