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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
a scioglimento della riservata decisione assunta all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 434/2025 R.G in sede di riassunzione dalla Cassazione di giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati e Carlo Parte_1
De HI ME, LI LO, MA LD BI, CO MA e AN RC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma viale Angelico 38
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati
EN De FE e MA AZ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Roma, Roma, Via delle Tre Madonne 8
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n.
4371/2023 della Corte di Appello di Roma depositata il 24/11/2023 .
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 2489/2025 del 02/02/2025 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza n. 4371/2023 con cui la Corte di Appello di Roma, all'esito di giudizio di reclamo ex art. 1, commi 58 e ss, l. 92/2012, in sede di rinvio disposto dalla SC con la sentenza n.
25732/2021, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla
[...]
a in data 29/01/2016 con condanna Controparte_1 Parte_1 dell'ente datore alla immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale.
Co La , previo rigetto del primo motivo di ricorso della (avente ad oggetto la CP_1 ritenuta violazione da parte della Corte territoriale degli obblighi di informativa ex artt. 4 l.
300/1970 e 13 d.lgs. 196/2003 in ordine al trattamento e conservazione dei dati relativi alle navigazioni su Internet della dipendente) accoglieva invece il secondo motivo con cui tale ente aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970
(nella sua formulazione successiva alla riforma operata con la l. 92/2012) per avere, previa dichiarazione della illegittimità del licenziamento per “insussistenza dei fatti contestati”, condannato la stessa al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione senza tuttavia contenere l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità.
riassumeva tempestivamente il giudizio rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:”
In via principale
Ritenuta la nullità, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente dalla in data 5 novembre 2015 Controparte_1
e la condanna alla reintegra nel posto di lavoro, condannare la
[...]
, se del caso, disposta la sospensione del giudizio e il rinvio alla Controparte_1
Corte Costituzionale per le ragioni di cui al ricorso, al pagamento in favore della dott.ssa
della retribuzione/indennità e/o risarcimento per il periodo precedente alla Parte_1 reintegra nella misura pari alla retribuzione globale di fatto pari ad € 3.744,89 nella misura di 12 mensilità, o altra maggiore o minore di giustizia, oltre alle retribuzioni maturate/risarcimento del danno dalla data del 22 marzo 2018 o altra di giustizia sino alla effettiva reintegra o alla maggiore o minore somma di giustizia e, in via di estremo subordine, ogni caso nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 3.744,89
o altra di giustizia.
Se del caso, Disporre la sospensione del giudizio e rimettere gli atti alla cancelleria della Corte
Costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondato il contrasto dell'art 18, 4° co. della legge 20 maggio 1970 n. 300 per violazione dell'art. 3, 4, 10, 24, 35, 111 e 117 Cost. nella parte in cui in forma irragionevole in presenza di una sentenza di reintegra nel posto di lavoro, erroneamente riformata, determina un risarcimento limitato a decorrere dal successivo provvedimento di riforma, del tutto avulso dal concreto pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo successivo, facendo decorrere gli effetti risarcitori pieni esclusivamente dalla sentenza definitiva di reintegra, ovvero ritenere rilevante e non manifestamente infondato il contrasto dell'art. 18, comma quarto della legge 20 maggio 1970
n. 300 laddove in forma irragionevole (art. 3 Cost.) e in violazione del diritto al lavoro (art.
4 e 35 Cost.) e delle norme interposte, e in particolare della condanna, confermata dal
Consiglio d'Europa della avvenuta violazione del plafond all'art. 24 della Carta Sociale, (art.
10 Cost., art. 117 Cost. e 9 CEDU e art. 24 Carta Sociale Europea) prevede una tutela indennitaria non legata all'effettivo pregiudizio subito dal lavoratore illegittimamente licenziato la cui la sentenza di reintegra è stata illegittimamente riformata nell'ambito di un giudizio favorevole nel quale la durata pluriennale non deriva da fatto a questi imputabile, prevedendo una misura indennitaria del tutto inadeguata e marginale rispetto al danno subito nell'ambito di un plafond. Con condanna alle spese di lite, oltre accessori, con riferimento ad ogni fase e grado di giudizio compreso quello del giudizio di legittimità da distrarsi”
La si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'accoglimento del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 2489/2025: a) respingere il ricorso in riassunzione promosso dalla Sig.ra in quanto inammissibile e comunque infondato;
Pt_1
b) in via subordinata, ritenuta definitivamente accertata l'illegittimità del licenziamento intimato alla Sig.ra per “insussistenza del fatto contestato” ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 18 co.4 L. 300/1970, disporre la condanna la Controparte_1 al pagamento di una indennità risarcitoria da quantificarsi entro e non oltre la misura massima di giustizia stabilita in 12 mensilità, con detrazione dei redditi da lavoro percepiti e percipiendi dalla lavoratrice usando l'ordinaria diligenza;
c) condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle dei precedenti fasi e gradi di giudizio”.
All'udienza del 22/5/2025 la Corte si riservava di provvedere.
Oggetto della presente controversia è l'impugnazione presentata dall'odierna ricorrente in riassunzione dipendente della dal 1987 con mansioni di Parte_1 CP_1 impiegata amministrativa ed inquadramento al II livello del CCNL di settore, avverso il licenziamento intimatole, per giusta causa, in data 29/1/2016 a seguito di contestazione del
30/11/2016 a mezzo della quale le era stato addebitato un utilizzo illecito del personal computer aziendale, ed, in particolare, l'accesso a siti web per fini estranei all'attività lavorativa causando la propagazione nella rete aziendale di un virus informatico. Tale impugnazione, inizialmente accolta dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio di opposizione ex art. 1, comma 54, l. 92/2012, con la sentenza n. 2270/2018 del 18/03/2018
(con la quale, previa revoca dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento impugnato ordinando la reintegrazione della nel posto di lavoro con condanna della al pagamento in favore della Pt_1 CP_1 lavoratrice delle retribuzioni, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto di €
3.744,89, dal licenziamento sino alla effettiva reintegra) era stata invece respinta dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1331/2019 del 22/03/2019 in accoglimento del reclamo presentato dalla CP_1
L'impugnazione del licenziamento veniva invece accolta dalla Corte di Appello di Roma all'esito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della citata sentenza n. 1331/2019 Co effettuata dalla con sentenza n. 25732/2021 del 22/09/2021.
La Corte territoriale rilevato in particolare, in applicazione del principio di diritto affermato in sede rescindente, l'illegittimità dell'utilizzo ai fini disciplinari dei dati relativi agli accessi internet effettuati dalla per violazione dell'art. 4 l. 300/1970 e la Pt_1 conseguente insussistenza dei fatti contestati, aveva, con la sentenza n. 4371/2023 del
24/11/2023, dichiarato l'illegittimità del licenziamento impugnato per l'insussistenza del fatto ed applicato in favore della odierna ricorrente in riassunzione la tutela reintegratoria ex art. 18, l. 300/1970 condannando la alla immediata reintegra della odierna ricorrente CP_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato e “al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale”.
Co La , con l'ordinanza rescindente n. 2489/2025 del 02/02/2025 aveva in parziale accoglimento del ricorso della cassato tale pronuncia, in accoglimento del CP_1 secondo motivo (e respingendo il primo motivo attinente alla accertata illegittimità dell'utilizzo dei dati relativi agli accessi Internet della odierna ricorrente) solo con riferimento alla tutela applicata in favore della lavoratrice ove aveva omesso di limitare, in violazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 4 l. 300/1970 in relazione ai licenziamenti dichiarati illegittimi per l'insussistenza del fatto contestato in sede disciplinare, le retribuzioni oggetto di condanna nella misura massima di 12 mensilità prevista da tale norma.
Co Rilevava a tale proposito la , in particolare, quanto segue:
“ la Corte del rinvio, pur dichiarando l' “illegittimità del licenziamento” per
“insussistenza dei fatti contestati”, ha, sebbene implicitamente, rigettato il motivo di reclamo proposto dalla condannandola al pagamento delle retribuzioni globali di fatto CP_1
“maturate dal licenziamento sino all'effettiva reintegra”, ma senza apporre il limite delle 12 mensilità;
facendo ciò ha falsamente applicato l'art. 18, comma 4, St. lav., che prevede, nella ipotesi di “insussistenza del fatto contestato”, una misura della indennità risarcitoria “in ogni caso
[…] non […] superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; la disposizione novellata è pacificamente applicabile alle fondazioni lirico sinfoniche che, a partire dal 23 maggio 1998, hanno mutato natura, trasformandosi in soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato, con conseguente “sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall'area dell'impiego pubblico” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5542 del 2023);
4.2. tale conclusione non risulta inficiata dalle eccezioni sollevate sul motivo dalla controricorrente;
in ordine all'asserita non contestazione in prime cure circa la “natura sostanzialmente pubblicistica delle fondazioni liricosinfoniche”, val la pena evidenziare che il principio di non contestazione opera rispetto a fatti e non per la qualificazione giuridica di un rapporto e per la tutela legale al medesimo applicabile, tenuto altresì conto che la questione aveva costituito specifico oggetto di un motivo di reclamo;
la richiesta, poi, di applicazione di una tutela reintegratoria piena, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 novellato, per nullità del licenziamento intimato in violazione di norme imperative, trascura di considerare che la sentenza qui gravata ha dichiarato la mera illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati, statuizione che non risulta impugnata con ricorso incidentale della lavoratrice;
infine, quanto alla tesi secondo cui “il limitato risarcimento del danno rivendicato dalla difesa dell'ente non può comunque trovare accoglimento a decorrere dalla data della sentenza del giudice di rinvio”, essa contrasta con il chiaro dettato letterale della disposizione che dopo aver stabilito che l'indennità risarcitoria matura “dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, da intendersi come effettiva riammissione in servizio, non essendo sufficiente il mero ordine di reintegra, sancisce che “in ogni caso” la misura complessiva di tale indennità incontra il limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
il paventato dubbio di illegittimità costituzionale di tale disciplina è privo di specificità rispetto ai parametri costituzionali che si assumono violati e non risulta neanche successivamente coltivato” (Cass. n. 2489/2025 cit.).
Alla stregua di tali pregresse vicende processuali risulta pertanto essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza del fatto addebitato che all'applicabilità a tale fattispecie della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, l. 300/1970 e alla conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro.
Risulta pertanto oggetto della presente fase di rinvio esclusivamente l'applicabilità alla tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. 300/1970 del limite massimo di 12 mensilità previsti da tale norma, applicabilità che risulta essere stata affermata dalla sentenza rescindente con effetto pienamente vincolante nella presente fase di rinvio, con riferimento al lasso di tempo intercorrente sino alla effettiva reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro (avendo rilevato che “…quanto alla tesi secondo cui “il limitato risarcimento del danno rivendicato dalla difesa dell'ente non può comunque trovare accoglimento a decorrere dalla data della sentenza del giudice di rinvio”, essa contrasta con il chiaro dettato letterale della disposizione che dopo aver stabilito che l'indennità risarcitoria matura “dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, da intendersi come effettiva riammissione in servizio, non essendo sufficiente il mero ordine di reintegra, sancisce che “in ogni caso” la misura complessiva di tale indennità incontra il limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto”)
Dovrà quindi, all'esito della presente fase di rinvio, ferma restando l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente riassunzione in data 29/01/2016 con ordine di reintegrazione della stessa nel posto di lavoro precedentemente occupato (statuizioni per le quali si è formato il giudicato interno) , dovrà disporsi la condanna in favore di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni globale di fatto, incontestatamente quantificate nella misura mensile di € 3.744,89 e da determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, stante il tempo trascorso tra il licenziamento e la data della declaratoria di illegittimità dello stesso, effettuata con sentenza passata in giudicato dalla Corte territoriale.
Risultano inammissibili nella presente sede di rinvio, in assenza di una specifica impugnazione in sede di legittimità da parte della resistente, sotto tale profilo, delle statuizioni di condanna effettuate dalla Corte territoriale con la cassata sentenza, le eccezioni di aliunde perceptum e percipiendum della (trattasi peraltro di eccezioni formulate, nella CP_1 presente fase di rinvio, del tutto genericamente mediante mera proposizione di istanze istruttorie e senza idonee allegazioni sull'eventuale reperimento da parte dell'odierna ricorrente, in data successiva al licenziamento, di una nuova occupazione incompatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione lavorativa o in ordine ad occasioni od offerte di instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo rifiutate o ignorate dalla lavoratrice nel periodo di estromissione).
Risulta in proposito manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevate dalla lavoratrice, in relazione a tale disposto normativo “per violazione degli artt. 3,
4, 24, 35, 111 e 117 Cost. nella parte in cui, in forma irragionevole, in presenza di una sentenza di reintegra nel posto di lavoro erroneamente riformata, determina un risarcimento del danno/indennizzo per il periodo pregresso del tutto avulso dal concreto pregiudizio subito dal lavoratore, facendo decorrere gli effetti risarcitori pieni esclusivamente dalla sentenza definitiva di reintegra”.
Trattasi di eccezione, già respinta dalla SC in fase rescindente, e che non può trovare seguito nella presente fase di rinvio, dovendo ritenersi che la limitazione dell'indennità risarcitoria ad un limite massimo di 12 mensilità, disposta dall'art. 18, comma 4, l. n.
300/1970, costituisca un legittimo e non arbitrario esercizio della discrezionalità del legislatore ove, per i casi di vizi del licenziamento ritenuti meno gravi (rispetto alle ipotesi di nullità previste dal comma 1 dell'art. 18 l. 300/1970), nel comporre i contrapposti interessi, ha imposto un limite massimo all'indennità risarcitoria, di entità da ritenersi non incongrua e sufficientemente dissuasiva in quanto accompagnata dalla ulteriore tutela reintegratoria, al fine evidente di ridurre l'incertezza giuridica e i costi del giudizio di impugnazione per i datori di lavoro e a differenziare i livelli di tutela in base alla gravità dell'illegittimità del licenziamento.
Non può attribuirsi diretto rilievo ai fini della prospettata questione di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della ipotizzata violazione dell'art. 117 Cost., per mancato rispetto da parte del legislatore degli obblighi internazionali, alla menzionata conferma da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa della decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali di accoglimento del reclamo collettivo 158/2017 per violazione dell'art. 24 della Carta Sociale Europea in materia di licenziamenti illegittimi, decisione quest'ultima che risulta essere stata adottata con riferimento alla diversa disciplina indennitaria prevista a tale proposito dagli artt. 3, 4, 9 e 10 del d.lgs. 23/2015 (cd. Jobs Act).
Ciò premesso debbono a tale proposito ribadirsi le considerazioni già effettuate dalla C.
Cost. con la sentenza n. 303/2011 (con cui era stata respinta la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al risarcimento forfettario previsto in caso di illegittimità del contratto a termine dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010).
Quest'ultima aveva evidenziato in proposito come la stessa Corte avesse “affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n.
420 del 1991)”
Evidenziava altresì in tale sede la C. Cost. con considerazioni anche in questo caso estensibili anche alla presente fattispecie che “Non è condivisibile neppure il rilievo della indebita omologazione, da parte del modello indennitario delineato dalla normativa in esame, di situazioni diverse. Come, ad esempio, la situazione del lavoratore il quale ottenga una sentenza favorevole in tempi brevi, possibilmente in primo grado, rispetto a quella di chi risulti vittorioso solo a notevole distanza di tempo (magari nei gradi successivi di giudizio).
Ovvero del datore di lavoro il quale spontaneamente riammetta in servizio il prestatore nelle more del processo, pagandogli, intanto, il corrispettivo, rispetto ad altro datore che abbia invece "resistito" ad oltranza, evitando di riprendere con sé il lavoratore.
È evidente che si tratta di inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche
(come l'eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari). Siffatti inconvenienti - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - non rilevano ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 86 del 2008, n. 282 del 2007 e n. 354 del 2006; ordinanze n. 102 del 2011, n. 109 del 2010 e n. 125 del 2008). Sicché, non è certo dalle disposizioni legislative censurate che possono farsi discendere, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate.
Peraltro, presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine devono essere escluse anche per la ragione che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l'ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonché gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile)”. Dovrà pertanto, all'esito della presente fase di riassunzione, ferme restando la dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e la condanna della resistente alla CP_1 reintegra nel posto di lavoro già statuite con la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4371/2023, disporsi all'esito della presente fase di rinvio la condanna della al CP_1 pagamento in favore della lavoratrice di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nella misura mensile di € 3.744,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza per tutte le fasi del presente giudizio, ad eccezione di quella di legittimità che dovrà invece, in ragione del suo esito, essere oggetto di integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ferme restando la dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e la condanna della resistente alla CP_1 reintegra nel posto di lavoro già statuite con la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4371/2023, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di una CP_1 indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nella misura mensile di € 3.744,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida quanto alle fasi di CP_1 primo grado in complessivi € 6.000, quanto al giudizio di appello in € 4.500, quanto al primo giudizio di legittimità (definito con la sentenza n. 25732/2021) in € 3.200, quanto alla precedente fase di rinvio in € 4.250 e quanto alla presente fase di rinvio in € 4.250. In tutti i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Compensa interamente tra le parti le spese del secondo giudizio di legittimità.
Roma, lì 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
a scioglimento della riservata decisione assunta all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 434/2025 R.G in sede di riassunzione dalla Cassazione di giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati e Carlo Parte_1
De HI ME, LI LO, MA LD BI, CO MA e AN RC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma viale Angelico 38
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati
EN De FE e MA AZ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Roma, Roma, Via delle Tre Madonne 8
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n.
4371/2023 della Corte di Appello di Roma depositata il 24/11/2023 .
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 2489/2025 del 02/02/2025 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza n. 4371/2023 con cui la Corte di Appello di Roma, all'esito di giudizio di reclamo ex art. 1, commi 58 e ss, l. 92/2012, in sede di rinvio disposto dalla SC con la sentenza n.
25732/2021, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla
[...]
a in data 29/01/2016 con condanna Controparte_1 Parte_1 dell'ente datore alla immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale.
Co La , previo rigetto del primo motivo di ricorso della (avente ad oggetto la CP_1 ritenuta violazione da parte della Corte territoriale degli obblighi di informativa ex artt. 4 l.
300/1970 e 13 d.lgs. 196/2003 in ordine al trattamento e conservazione dei dati relativi alle navigazioni su Internet della dipendente) accoglieva invece il secondo motivo con cui tale ente aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970
(nella sua formulazione successiva alla riforma operata con la l. 92/2012) per avere, previa dichiarazione della illegittimità del licenziamento per “insussistenza dei fatti contestati”, condannato la stessa al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione senza tuttavia contenere l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità.
riassumeva tempestivamente il giudizio rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:”
In via principale
Ritenuta la nullità, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente dalla in data 5 novembre 2015 Controparte_1
e la condanna alla reintegra nel posto di lavoro, condannare la
[...]
, se del caso, disposta la sospensione del giudizio e il rinvio alla Controparte_1
Corte Costituzionale per le ragioni di cui al ricorso, al pagamento in favore della dott.ssa
della retribuzione/indennità e/o risarcimento per il periodo precedente alla Parte_1 reintegra nella misura pari alla retribuzione globale di fatto pari ad € 3.744,89 nella misura di 12 mensilità, o altra maggiore o minore di giustizia, oltre alle retribuzioni maturate/risarcimento del danno dalla data del 22 marzo 2018 o altra di giustizia sino alla effettiva reintegra o alla maggiore o minore somma di giustizia e, in via di estremo subordine, ogni caso nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 3.744,89
o altra di giustizia.
Se del caso, Disporre la sospensione del giudizio e rimettere gli atti alla cancelleria della Corte
Costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondato il contrasto dell'art 18, 4° co. della legge 20 maggio 1970 n. 300 per violazione dell'art. 3, 4, 10, 24, 35, 111 e 117 Cost. nella parte in cui in forma irragionevole in presenza di una sentenza di reintegra nel posto di lavoro, erroneamente riformata, determina un risarcimento limitato a decorrere dal successivo provvedimento di riforma, del tutto avulso dal concreto pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo successivo, facendo decorrere gli effetti risarcitori pieni esclusivamente dalla sentenza definitiva di reintegra, ovvero ritenere rilevante e non manifestamente infondato il contrasto dell'art. 18, comma quarto della legge 20 maggio 1970
n. 300 laddove in forma irragionevole (art. 3 Cost.) e in violazione del diritto al lavoro (art.
4 e 35 Cost.) e delle norme interposte, e in particolare della condanna, confermata dal
Consiglio d'Europa della avvenuta violazione del plafond all'art. 24 della Carta Sociale, (art.
10 Cost., art. 117 Cost. e 9 CEDU e art. 24 Carta Sociale Europea) prevede una tutela indennitaria non legata all'effettivo pregiudizio subito dal lavoratore illegittimamente licenziato la cui la sentenza di reintegra è stata illegittimamente riformata nell'ambito di un giudizio favorevole nel quale la durata pluriennale non deriva da fatto a questi imputabile, prevedendo una misura indennitaria del tutto inadeguata e marginale rispetto al danno subito nell'ambito di un plafond. Con condanna alle spese di lite, oltre accessori, con riferimento ad ogni fase e grado di giudizio compreso quello del giudizio di legittimità da distrarsi”
La si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'accoglimento del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 2489/2025: a) respingere il ricorso in riassunzione promosso dalla Sig.ra in quanto inammissibile e comunque infondato;
Pt_1
b) in via subordinata, ritenuta definitivamente accertata l'illegittimità del licenziamento intimato alla Sig.ra per “insussistenza del fatto contestato” ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 18 co.4 L. 300/1970, disporre la condanna la Controparte_1 al pagamento di una indennità risarcitoria da quantificarsi entro e non oltre la misura massima di giustizia stabilita in 12 mensilità, con detrazione dei redditi da lavoro percepiti e percipiendi dalla lavoratrice usando l'ordinaria diligenza;
c) condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle dei precedenti fasi e gradi di giudizio”.
All'udienza del 22/5/2025 la Corte si riservava di provvedere.
Oggetto della presente controversia è l'impugnazione presentata dall'odierna ricorrente in riassunzione dipendente della dal 1987 con mansioni di Parte_1 CP_1 impiegata amministrativa ed inquadramento al II livello del CCNL di settore, avverso il licenziamento intimatole, per giusta causa, in data 29/1/2016 a seguito di contestazione del
30/11/2016 a mezzo della quale le era stato addebitato un utilizzo illecito del personal computer aziendale, ed, in particolare, l'accesso a siti web per fini estranei all'attività lavorativa causando la propagazione nella rete aziendale di un virus informatico. Tale impugnazione, inizialmente accolta dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio di opposizione ex art. 1, comma 54, l. 92/2012, con la sentenza n. 2270/2018 del 18/03/2018
(con la quale, previa revoca dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento impugnato ordinando la reintegrazione della nel posto di lavoro con condanna della al pagamento in favore della Pt_1 CP_1 lavoratrice delle retribuzioni, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto di €
3.744,89, dal licenziamento sino alla effettiva reintegra) era stata invece respinta dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1331/2019 del 22/03/2019 in accoglimento del reclamo presentato dalla CP_1
L'impugnazione del licenziamento veniva invece accolta dalla Corte di Appello di Roma all'esito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della citata sentenza n. 1331/2019 Co effettuata dalla con sentenza n. 25732/2021 del 22/09/2021.
La Corte territoriale rilevato in particolare, in applicazione del principio di diritto affermato in sede rescindente, l'illegittimità dell'utilizzo ai fini disciplinari dei dati relativi agli accessi internet effettuati dalla per violazione dell'art. 4 l. 300/1970 e la Pt_1 conseguente insussistenza dei fatti contestati, aveva, con la sentenza n. 4371/2023 del
24/11/2023, dichiarato l'illegittimità del licenziamento impugnato per l'insussistenza del fatto ed applicato in favore della odierna ricorrente in riassunzione la tutela reintegratoria ex art. 18, l. 300/1970 condannando la alla immediata reintegra della odierna ricorrente CP_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato e “al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale”.
Co La , con l'ordinanza rescindente n. 2489/2025 del 02/02/2025 aveva in parziale accoglimento del ricorso della cassato tale pronuncia, in accoglimento del CP_1 secondo motivo (e respingendo il primo motivo attinente alla accertata illegittimità dell'utilizzo dei dati relativi agli accessi Internet della odierna ricorrente) solo con riferimento alla tutela applicata in favore della lavoratrice ove aveva omesso di limitare, in violazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 4 l. 300/1970 in relazione ai licenziamenti dichiarati illegittimi per l'insussistenza del fatto contestato in sede disciplinare, le retribuzioni oggetto di condanna nella misura massima di 12 mensilità prevista da tale norma.
Co Rilevava a tale proposito la , in particolare, quanto segue:
“ la Corte del rinvio, pur dichiarando l' “illegittimità del licenziamento” per
“insussistenza dei fatti contestati”, ha, sebbene implicitamente, rigettato il motivo di reclamo proposto dalla condannandola al pagamento delle retribuzioni globali di fatto CP_1
“maturate dal licenziamento sino all'effettiva reintegra”, ma senza apporre il limite delle 12 mensilità;
facendo ciò ha falsamente applicato l'art. 18, comma 4, St. lav., che prevede, nella ipotesi di “insussistenza del fatto contestato”, una misura della indennità risarcitoria “in ogni caso
[…] non […] superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; la disposizione novellata è pacificamente applicabile alle fondazioni lirico sinfoniche che, a partire dal 23 maggio 1998, hanno mutato natura, trasformandosi in soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato, con conseguente “sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall'area dell'impiego pubblico” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5542 del 2023);
4.2. tale conclusione non risulta inficiata dalle eccezioni sollevate sul motivo dalla controricorrente;
in ordine all'asserita non contestazione in prime cure circa la “natura sostanzialmente pubblicistica delle fondazioni liricosinfoniche”, val la pena evidenziare che il principio di non contestazione opera rispetto a fatti e non per la qualificazione giuridica di un rapporto e per la tutela legale al medesimo applicabile, tenuto altresì conto che la questione aveva costituito specifico oggetto di un motivo di reclamo;
la richiesta, poi, di applicazione di una tutela reintegratoria piena, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 novellato, per nullità del licenziamento intimato in violazione di norme imperative, trascura di considerare che la sentenza qui gravata ha dichiarato la mera illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati, statuizione che non risulta impugnata con ricorso incidentale della lavoratrice;
infine, quanto alla tesi secondo cui “il limitato risarcimento del danno rivendicato dalla difesa dell'ente non può comunque trovare accoglimento a decorrere dalla data della sentenza del giudice di rinvio”, essa contrasta con il chiaro dettato letterale della disposizione che dopo aver stabilito che l'indennità risarcitoria matura “dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, da intendersi come effettiva riammissione in servizio, non essendo sufficiente il mero ordine di reintegra, sancisce che “in ogni caso” la misura complessiva di tale indennità incontra il limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
il paventato dubbio di illegittimità costituzionale di tale disciplina è privo di specificità rispetto ai parametri costituzionali che si assumono violati e non risulta neanche successivamente coltivato” (Cass. n. 2489/2025 cit.).
Alla stregua di tali pregresse vicende processuali risulta pertanto essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza del fatto addebitato che all'applicabilità a tale fattispecie della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, l. 300/1970 e alla conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro.
Risulta pertanto oggetto della presente fase di rinvio esclusivamente l'applicabilità alla tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. 300/1970 del limite massimo di 12 mensilità previsti da tale norma, applicabilità che risulta essere stata affermata dalla sentenza rescindente con effetto pienamente vincolante nella presente fase di rinvio, con riferimento al lasso di tempo intercorrente sino alla effettiva reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro (avendo rilevato che “…quanto alla tesi secondo cui “il limitato risarcimento del danno rivendicato dalla difesa dell'ente non può comunque trovare accoglimento a decorrere dalla data della sentenza del giudice di rinvio”, essa contrasta con il chiaro dettato letterale della disposizione che dopo aver stabilito che l'indennità risarcitoria matura “dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, da intendersi come effettiva riammissione in servizio, non essendo sufficiente il mero ordine di reintegra, sancisce che “in ogni caso” la misura complessiva di tale indennità incontra il limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto”)
Dovrà quindi, all'esito della presente fase di rinvio, ferma restando l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente riassunzione in data 29/01/2016 con ordine di reintegrazione della stessa nel posto di lavoro precedentemente occupato (statuizioni per le quali si è formato il giudicato interno) , dovrà disporsi la condanna in favore di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni globale di fatto, incontestatamente quantificate nella misura mensile di € 3.744,89 e da determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, stante il tempo trascorso tra il licenziamento e la data della declaratoria di illegittimità dello stesso, effettuata con sentenza passata in giudicato dalla Corte territoriale.
Risultano inammissibili nella presente sede di rinvio, in assenza di una specifica impugnazione in sede di legittimità da parte della resistente, sotto tale profilo, delle statuizioni di condanna effettuate dalla Corte territoriale con la cassata sentenza, le eccezioni di aliunde perceptum e percipiendum della (trattasi peraltro di eccezioni formulate, nella CP_1 presente fase di rinvio, del tutto genericamente mediante mera proposizione di istanze istruttorie e senza idonee allegazioni sull'eventuale reperimento da parte dell'odierna ricorrente, in data successiva al licenziamento, di una nuova occupazione incompatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione lavorativa o in ordine ad occasioni od offerte di instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo rifiutate o ignorate dalla lavoratrice nel periodo di estromissione).
Risulta in proposito manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevate dalla lavoratrice, in relazione a tale disposto normativo “per violazione degli artt. 3,
4, 24, 35, 111 e 117 Cost. nella parte in cui, in forma irragionevole, in presenza di una sentenza di reintegra nel posto di lavoro erroneamente riformata, determina un risarcimento del danno/indennizzo per il periodo pregresso del tutto avulso dal concreto pregiudizio subito dal lavoratore, facendo decorrere gli effetti risarcitori pieni esclusivamente dalla sentenza definitiva di reintegra”.
Trattasi di eccezione, già respinta dalla SC in fase rescindente, e che non può trovare seguito nella presente fase di rinvio, dovendo ritenersi che la limitazione dell'indennità risarcitoria ad un limite massimo di 12 mensilità, disposta dall'art. 18, comma 4, l. n.
300/1970, costituisca un legittimo e non arbitrario esercizio della discrezionalità del legislatore ove, per i casi di vizi del licenziamento ritenuti meno gravi (rispetto alle ipotesi di nullità previste dal comma 1 dell'art. 18 l. 300/1970), nel comporre i contrapposti interessi, ha imposto un limite massimo all'indennità risarcitoria, di entità da ritenersi non incongrua e sufficientemente dissuasiva in quanto accompagnata dalla ulteriore tutela reintegratoria, al fine evidente di ridurre l'incertezza giuridica e i costi del giudizio di impugnazione per i datori di lavoro e a differenziare i livelli di tutela in base alla gravità dell'illegittimità del licenziamento.
Non può attribuirsi diretto rilievo ai fini della prospettata questione di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della ipotizzata violazione dell'art. 117 Cost., per mancato rispetto da parte del legislatore degli obblighi internazionali, alla menzionata conferma da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa della decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali di accoglimento del reclamo collettivo 158/2017 per violazione dell'art. 24 della Carta Sociale Europea in materia di licenziamenti illegittimi, decisione quest'ultima che risulta essere stata adottata con riferimento alla diversa disciplina indennitaria prevista a tale proposito dagli artt. 3, 4, 9 e 10 del d.lgs. 23/2015 (cd. Jobs Act).
Ciò premesso debbono a tale proposito ribadirsi le considerazioni già effettuate dalla C.
Cost. con la sentenza n. 303/2011 (con cui era stata respinta la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al risarcimento forfettario previsto in caso di illegittimità del contratto a termine dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010).
Quest'ultima aveva evidenziato in proposito come la stessa Corte avesse “affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n.
420 del 1991)”
Evidenziava altresì in tale sede la C. Cost. con considerazioni anche in questo caso estensibili anche alla presente fattispecie che “Non è condivisibile neppure il rilievo della indebita omologazione, da parte del modello indennitario delineato dalla normativa in esame, di situazioni diverse. Come, ad esempio, la situazione del lavoratore il quale ottenga una sentenza favorevole in tempi brevi, possibilmente in primo grado, rispetto a quella di chi risulti vittorioso solo a notevole distanza di tempo (magari nei gradi successivi di giudizio).
Ovvero del datore di lavoro il quale spontaneamente riammetta in servizio il prestatore nelle more del processo, pagandogli, intanto, il corrispettivo, rispetto ad altro datore che abbia invece "resistito" ad oltranza, evitando di riprendere con sé il lavoratore.
È evidente che si tratta di inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche
(come l'eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari). Siffatti inconvenienti - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - non rilevano ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 86 del 2008, n. 282 del 2007 e n. 354 del 2006; ordinanze n. 102 del 2011, n. 109 del 2010 e n. 125 del 2008). Sicché, non è certo dalle disposizioni legislative censurate che possono farsi discendere, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate.
Peraltro, presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine devono essere escluse anche per la ragione che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l'ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonché gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile)”. Dovrà pertanto, all'esito della presente fase di riassunzione, ferme restando la dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e la condanna della resistente alla CP_1 reintegra nel posto di lavoro già statuite con la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4371/2023, disporsi all'esito della presente fase di rinvio la condanna della al CP_1 pagamento in favore della lavoratrice di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nella misura mensile di € 3.744,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza per tutte le fasi del presente giudizio, ad eccezione di quella di legittimità che dovrà invece, in ragione del suo esito, essere oggetto di integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ferme restando la dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e la condanna della resistente alla CP_1 reintegra nel posto di lavoro già statuite con la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4371/2023, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di una CP_1 indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nella misura mensile di € 3.744,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida quanto alle fasi di CP_1 primo grado in complessivi € 6.000, quanto al giudizio di appello in € 4.500, quanto al primo giudizio di legittimità (definito con la sentenza n. 25732/2021) in € 3.200, quanto alla precedente fase di rinvio in € 4.250 e quanto alla presente fase di rinvio in € 4.250. In tutti i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Compensa interamente tra le parti le spese del secondo giudizio di legittimità.
Roma, lì 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario