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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/12/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11221/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G. 11221/2016 promossa da
, in proprio;
Parte_1
APPELLANTE contro oggi , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Misciagna;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 92/2016 depositata il
15.01.2016
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 24.07.15, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 01480201500016694000, notificato il
25.06.2015, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa impositiva, in quanto afferente a presunte violazioni commesse oltre cinque anni prima della notifica.
Ha, dunque, concluso per la declaratoria di nullità dell'atto opposto e di tutti quelli presupposti, nonché per il risarcimento dei danni subiti per l'inutilizzabilità del mezzo e per il danno esistenziale, quantificato in via equitativa nella misura di € 1.000,00.
2. Costituendosi con comparsa depositata il 12.11.2015, ha contestato le avverse CP_1 deduzioni, rilevando, in ordine all'eccepita prescrizione, che spetterebbe al ricorrente l'onere di provare di non aver mai ricevuto notifica delle infrazioni al codice della strada.
3. Con sentenza depositata il 15.01.2016 il giudice di pace di Bari, ritenendo le cartelle di pagamento presupposte regolarmente notificate, ha rigettato la domanda.
4. Avverso la relativa sentenza ha interposto appello l'originario attore, con atto regolarmente notificato il 6.07.2016, eccependo l'erronea valutazione da parte del G.d.P. delle risultanze documentali ed insistendo nell'eccezione di prescrizione per difetto di prova della regolare notifica degli atti presupposti.
5. Con comparsa depositata il 5.05.2017 si è costituito l' della riscossione che ha ribadito CP_3 la correttezza del proprio operato, richiamando la documentazione allegata al fascicolo di primo grado, comprovante la regolare notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'eccepita omessa notifica dei verbali di contestazione e delle ordinanze-ingiunzioni.
6. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, a seguito di diversi rinvii per carico del ruolo e subentro del nuovo giudicante, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
12.11.2025, ove è stata assunta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
7. Occorre premettere che il preavviso di fermo amministrativo (così come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) è atto autonomamente impugnabile, trattandosi di atto funzionale
a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ec art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa (Sez. Un. n. 17844/2012).
8. L'opposizione proposta va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Difatti, quando si contesta il preavviso di fermo amministrativo, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del Codice e della cartella di pagamento e si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi più di cinque anni dalla violazione, l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ed è regolata dall'articolo 615 c.p.c.
(Cass. ord. n. 11816/2015).
9. Nel merito, l'appello è fondato.
10. L'agente della riscossione, a fronte dell'eccepita omessa notifica degli atti presupposti si è limitato a produrre gli estratti di ruolo, ma non anche le cartelle con i relativi avvisi di ricevimento.
Invero, l'estratto di ruolo, quale documento di formazione unilaterale predisposto dall'amministrazione resistente, che “rappresenta un semplice brogliaccio interno”, non può essere utilizzato come prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi (Cass. n. 36263/2021).
11. Analogamente, per quanto attiene all'eccezione di mancata notifica dei verbali di accertamento e ordinanze ingiunzioni prodromici, è oramai consolidato l'orientamento, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. 5 Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014,Rv. 630633-
01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173- 01;Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata).
12. Nel caso di specie pur eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva per le eccezioni inerenti al merito della pretesa impositiva, non ha chiamato in causa l'ente impositore.
13. In definitiva, in difetto di prova di regolare notifica degli atti presupposti va dichiarata la nullità degli atti prodromici e, per derivazione, l'invalidità del preavviso di fermo in quanto privo del suo fondamento giuridico. Conseguentemente va dichiarata la prescrizione della pretesa impositiva, non essendo stata data prova di notifica degli atti interruttivi dalla data delle presunte violazioni commesse sino a quella di notifica dell'atto opposto.
14. Non può essere, invece, accolta la domanda risarcitoria in difetto di prova del danno lamentato che non può essere ritenuto in re ipsa, ma quale danno conseguenza va sempre documentato e provato.
15. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite del doppio grado sono poste a carico dell'agente della riscossione, liquidate in base al decisum (€1.037,62) in applicazione dei parametri vigenti ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado dichiara la nullità delle cartelle di pagamento sottese al preavviso opposto e degli altri atti presupposti, nonché l'invalidità derivata del preavviso di fermo;
2. Dichiara la prescrizione della pretesa impositiva;
3. Rigetta la domanda risarcitoria.
4. Condanna oggi , al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite liquidate per il primo grado in €330,00 e per il secondo grado in €640,00 oltre rimborso dei C.U. versati e rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, per entrambi i gradi.
Così deciso in Bari il 24.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G. 11221/2016 promossa da
, in proprio;
Parte_1
APPELLANTE contro oggi , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Misciagna;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 92/2016 depositata il
15.01.2016
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 24.07.15, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 01480201500016694000, notificato il
25.06.2015, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa impositiva, in quanto afferente a presunte violazioni commesse oltre cinque anni prima della notifica.
Ha, dunque, concluso per la declaratoria di nullità dell'atto opposto e di tutti quelli presupposti, nonché per il risarcimento dei danni subiti per l'inutilizzabilità del mezzo e per il danno esistenziale, quantificato in via equitativa nella misura di € 1.000,00.
2. Costituendosi con comparsa depositata il 12.11.2015, ha contestato le avverse CP_1 deduzioni, rilevando, in ordine all'eccepita prescrizione, che spetterebbe al ricorrente l'onere di provare di non aver mai ricevuto notifica delle infrazioni al codice della strada.
3. Con sentenza depositata il 15.01.2016 il giudice di pace di Bari, ritenendo le cartelle di pagamento presupposte regolarmente notificate, ha rigettato la domanda.
4. Avverso la relativa sentenza ha interposto appello l'originario attore, con atto regolarmente notificato il 6.07.2016, eccependo l'erronea valutazione da parte del G.d.P. delle risultanze documentali ed insistendo nell'eccezione di prescrizione per difetto di prova della regolare notifica degli atti presupposti.
5. Con comparsa depositata il 5.05.2017 si è costituito l' della riscossione che ha ribadito CP_3 la correttezza del proprio operato, richiamando la documentazione allegata al fascicolo di primo grado, comprovante la regolare notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'eccepita omessa notifica dei verbali di contestazione e delle ordinanze-ingiunzioni.
6. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, a seguito di diversi rinvii per carico del ruolo e subentro del nuovo giudicante, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
12.11.2025, ove è stata assunta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
7. Occorre premettere che il preavviso di fermo amministrativo (così come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) è atto autonomamente impugnabile, trattandosi di atto funzionale
a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ec art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa (Sez. Un. n. 17844/2012).
8. L'opposizione proposta va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Difatti, quando si contesta il preavviso di fermo amministrativo, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del Codice e della cartella di pagamento e si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi più di cinque anni dalla violazione, l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ed è regolata dall'articolo 615 c.p.c.
(Cass. ord. n. 11816/2015).
9. Nel merito, l'appello è fondato.
10. L'agente della riscossione, a fronte dell'eccepita omessa notifica degli atti presupposti si è limitato a produrre gli estratti di ruolo, ma non anche le cartelle con i relativi avvisi di ricevimento.
Invero, l'estratto di ruolo, quale documento di formazione unilaterale predisposto dall'amministrazione resistente, che “rappresenta un semplice brogliaccio interno”, non può essere utilizzato come prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi (Cass. n. 36263/2021).
11. Analogamente, per quanto attiene all'eccezione di mancata notifica dei verbali di accertamento e ordinanze ingiunzioni prodromici, è oramai consolidato l'orientamento, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. 5 Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014,Rv. 630633-
01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173- 01;Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata).
12. Nel caso di specie pur eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva per le eccezioni inerenti al merito della pretesa impositiva, non ha chiamato in causa l'ente impositore.
13. In definitiva, in difetto di prova di regolare notifica degli atti presupposti va dichiarata la nullità degli atti prodromici e, per derivazione, l'invalidità del preavviso di fermo in quanto privo del suo fondamento giuridico. Conseguentemente va dichiarata la prescrizione della pretesa impositiva, non essendo stata data prova di notifica degli atti interruttivi dalla data delle presunte violazioni commesse sino a quella di notifica dell'atto opposto.
14. Non può essere, invece, accolta la domanda risarcitoria in difetto di prova del danno lamentato che non può essere ritenuto in re ipsa, ma quale danno conseguenza va sempre documentato e provato.
15. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite del doppio grado sono poste a carico dell'agente della riscossione, liquidate in base al decisum (€1.037,62) in applicazione dei parametri vigenti ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado dichiara la nullità delle cartelle di pagamento sottese al preavviso opposto e degli altri atti presupposti, nonché l'invalidità derivata del preavviso di fermo;
2. Dichiara la prescrizione della pretesa impositiva;
3. Rigetta la domanda risarcitoria.
4. Condanna oggi , al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite liquidate per il primo grado in €330,00 e per il secondo grado in €640,00 oltre rimborso dei C.U. versati e rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, per entrambi i gradi.
Così deciso in Bari il 24.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato