Art. 16.
La presente legge non si applica ai ciechi civili ed ai sordomuti e, salve le disposizioni di cui al precedente articolo 3, agli affetti da tubercolosi, nonche' agli altri mutilati ed invalidi civili per i quali provvedano altre leggi.
La presente legge non si applica ai ciechi civili ed ai sordomuti e, salve le disposizioni di cui al precedente articolo 3, agli affetti da tubercolosi, nonche' agli altri mutilati ed invalidi civili per i quali provvedano altre leggi.