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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6699.2025 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Avv. Accoto
Contro
Controparte_1
Avv. Nisi
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 27.5.25, chiedendo “1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 13/03/2025, con effetti retroattivi alla data del 31/12/2024; 2. Condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della totale somma di €. 25.984,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali così distinte e giustificate: o Stipendi dovuti per i mesi di assunzione (20 Aprile 2024 al 31/12/2024), pari a complessivi € 31.768,30 compreso compenso per ore di lavoro straordinario non retribuite come da allegata tabella specifica di calcolo;
o Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato, pari a
€ 1.943,69 (cfr tabella di calcolo allegata); o Per un totale complessivo di €. 33.711,99 da cui detrarre quanto corrisposto dal datore di lavoro nel periodo lavorativo nella limitata somma di
€. 7.727,75: e, dunque in ultimo l'indicato totale finale di €. 25.984,24 3. accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa condannare inoltre la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 (c.d. indennità da licenziamento) in ragione di n. tre mensilità e quindi pari ad €. 3.392,43, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4. condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (45 giorni)
, alla somma di euro 1.696,21, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
5. condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta della resistente, in euro 1.000, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
6. Condannare, quindi, complessivamente la ditta resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per le causali indicate CP_1 nei punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente di €. 32.072,85 (interessi e rivalutazione monetaria come per legge) ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in corso di causa.”
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Istruita la causa, all'odierna udienza le parti hanno infine definito bonariamente la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 22/10/2025
LO OV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6699.2025 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Avv. Accoto
Contro
Controparte_1
Avv. Nisi
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 27.5.25, chiedendo “1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 13/03/2025, con effetti retroattivi alla data del 31/12/2024; 2. Condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della totale somma di €. 25.984,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali così distinte e giustificate: o Stipendi dovuti per i mesi di assunzione (20 Aprile 2024 al 31/12/2024), pari a complessivi € 31.768,30 compreso compenso per ore di lavoro straordinario non retribuite come da allegata tabella specifica di calcolo;
o Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato, pari a
€ 1.943,69 (cfr tabella di calcolo allegata); o Per un totale complessivo di €. 33.711,99 da cui detrarre quanto corrisposto dal datore di lavoro nel periodo lavorativo nella limitata somma di
€. 7.727,75: e, dunque in ultimo l'indicato totale finale di €. 25.984,24 3. accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa condannare inoltre la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 (c.d. indennità da licenziamento) in ragione di n. tre mensilità e quindi pari ad €. 3.392,43, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4. condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (45 giorni)
, alla somma di euro 1.696,21, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
5. condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta della resistente, in euro 1.000, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
6. Condannare, quindi, complessivamente la ditta resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per le causali indicate CP_1 nei punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente di €. 32.072,85 (interessi e rivalutazione monetaria come per legge) ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in corso di causa.”
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Istruita la causa, all'odierna udienza le parti hanno infine definito bonariamente la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 22/10/2025
LO OV