CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1780/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente EGIDI GIORGIO, Relatore FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13185/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920259001611380000 IRPEF-ALTRO 2010 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190009974729502 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004234786000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12410/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 08920259001611380000, notificata in data 8.05.2025, dell'importo di € 364.936,33 (oltre sanzioni ed interessi), limitatamente alle nr. 38 sottese cartelle di pagamento di natura tributaria (meglio specificate nel ricorso), aventi ad oggetto crediti di diversa natura. A fondamento del ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) che era configurabile la nullità dell'opposta l'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per inesistenza di notifica della stessa (avvenuta a mezzo posta), non essendo stata rispettata, nel caso di specie, la normativa dettata in materia dal legislatore;
2) che, nel merito, la pretesa creditoria sottesa all'intimazione de qua era infondata in relazione, quantomeno, a crediti dell'anno 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017, a fronte della prescrizione e/o decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute;
3) che l'intimazione opposta e tutti gli atti sottesi erano altresì nulli per l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi nonché per la mancata notifica di tutti gli atti presupposti, per difetto di motivazione, per manata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Con le controdeduzioni depositate in data 17.10.2025, si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Direzione Generale Toscana), contestando l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto Invero, l'Agente della Riscossione, tra gli altri motivi, ha dedotto, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. nr. 546/1992, era configurabile l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Roma, in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, in quanto, nel caso di specie, - così come già accertato in altre numerose pronunce rese dalla Corte Tributaria di Roma relativa alla medesima contribuente - la sede degli Uffici titolari della pretesa tributaria opposta non insisteva nella circoscrizione di competenza della Corte di Giustizia tributaria di Roma;
la ricorrente aveva la residenza a Pistoia, in Indirizzo_1 , come indicato nello stesso ricorso introduttivo;
la riscossione era stata affidata all'Ufficio provinciale di Pistoia di essa ADER;
in particolare, la Corte di Cassazione aveva più volte ribadito il principio della individuazione della competenza territoriale della CGT in base alla sede dell'Ufficio finanziario ovvero del Concessionario della riscossione che aveva emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass nr. 12651/2024); inoltre, con 2 particolare riferimento alle cartelle di pagamento n. 08920140003018422000- 08920150008072547000-08920160011120607000 e 08920160014667543000, la contribuente aveva già presentato ricorso alla C.G.T di Roma (RG 2530/2020) avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 08976201900001038000 (notificata al contribuente il 26.11.2019 e riguardante varie cartelle tra le quali quelle oggi impugnate), ricorso respinto con sentenza n. 2743/21/2021 dichiarativa, per l'appunto, dell'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della Corte di Giustizia di Pistoia. Dunque, la contribuente aveva reiterato il giudizio avanti alla Corte tributaria di Roma, già dichiaratasi incompetente con sentenza non impugnata;
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore della contribuente, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * In via preliminare, si deve ribadire che è stata disattesa la richiesta del difensore della contribuente di rinvio per legittimo impedimento, in quanto lo stesso non ha neppure allegato (e, tantomeno, dimostrato) l'impossibilità della sostituzione per l'udienza tributaria;
ed, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come, nel processo tributario, non sia rinvenibile “un principio (esistente nel processo penale) che imponga il rinvio in caso di impedimento del difensore (le disposizione invocate regolano diverse fattispecie), che sarebbe poi un provvedimento assolutamente discrezionale e censurabile eventualmente solo sotto il profilo motivazionale”, e che “l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza” (cfr. Cass nr. 22713/2011).
Sempre in via preliminare, - così come eccepito tempestivamente dall'ADER - occorre rilevare, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. nr. 546/1992, l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Roma in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia, in quanto, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge come la sede degli Uffici titolari della pretesa tributaria opposta non insista nella circoscrizione di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma;
come la ricorrente aveva ed abbia la residenza a Pistoia, in Indirizzo_1, così come indicato anche nello stesso ricorso introduttivo;
come la riscossione sia stata affidata all'Ufficio provinciale dell' ADER di Pistoia;
come anche l'intimazione opposta sia stata emessa dall'Ufficio provinciale dell'ADER di Pistoia.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (nr. 23889/2024) ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 DL 193/2016, l'Ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_1
3 ed assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del Dpr. n. 602/1973 (rientrando, quindi, anche gli artt. 24 e 46 D.P.R. n. 602 del 1973); che l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli Uffici dell'Ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione;
che continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 e 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' Ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede.
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che (come nel caso di specie) “qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo” (Cass nr. 28064/2019); infine, in tema di processo tributario, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) è sancita come inderogabile dall'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare la disciplina del regolamento di competenza.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'ADER, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Roma in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia.
A fronte della natura meramente processuale della questione esaminata, tenuto conto della natura delle diverse eccezioni di merito sollevate dalla contribuente e dell'assenza dell'ADER all'udienza di discussione, appare corretto disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale di questa CGT, essendo competente la CGT di primo grado di Pistoia, presso la quale il ricorso dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore La Presidente
RG EG AT ER
4 5
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente EGIDI GIORGIO, Relatore FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13185/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920259001611380000 IRPEF-ALTRO 2010 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190009974729502 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004234786000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12410/2025 depositato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 08920259001611380000, notificata in data 8.05.2025, dell'importo di € 364.936,33 (oltre sanzioni ed interessi), limitatamente alle nr. 38 sottese cartelle di pagamento di natura tributaria (meglio specificate nel ricorso), aventi ad oggetto crediti di diversa natura. A fondamento del ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) che era configurabile la nullità dell'opposta l'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per inesistenza di notifica della stessa (avvenuta a mezzo posta), non essendo stata rispettata, nel caso di specie, la normativa dettata in materia dal legislatore;
2) che, nel merito, la pretesa creditoria sottesa all'intimazione de qua era infondata in relazione, quantomeno, a crediti dell'anno 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017, a fronte della prescrizione e/o decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute;
3) che l'intimazione opposta e tutti gli atti sottesi erano altresì nulli per l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi nonché per la mancata notifica di tutti gli atti presupposti, per difetto di motivazione, per manata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Con le controdeduzioni depositate in data 17.10.2025, si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Direzione Generale Toscana), contestando l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto Invero, l'Agente della Riscossione, tra gli altri motivi, ha dedotto, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. nr. 546/1992, era configurabile l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Roma, in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, in quanto, nel caso di specie, - così come già accertato in altre numerose pronunce rese dalla Corte Tributaria di Roma relativa alla medesima contribuente - la sede degli Uffici titolari della pretesa tributaria opposta non insisteva nella circoscrizione di competenza della Corte di Giustizia tributaria di Roma;
la ricorrente aveva la residenza a Pistoia, in Indirizzo_1 , come indicato nello stesso ricorso introduttivo;
la riscossione era stata affidata all'Ufficio provinciale di Pistoia di essa ADER;
in particolare, la Corte di Cassazione aveva più volte ribadito il principio della individuazione della competenza territoriale della CGT in base alla sede dell'Ufficio finanziario ovvero del Concessionario della riscossione che aveva emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass nr. 12651/2024); inoltre, con 2 particolare riferimento alle cartelle di pagamento n. 08920140003018422000- 08920150008072547000-08920160011120607000 e 08920160014667543000, la contribuente aveva già presentato ricorso alla C.G.T di Roma (RG 2530/2020) avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 08976201900001038000 (notificata al contribuente il 26.11.2019 e riguardante varie cartelle tra le quali quelle oggi impugnate), ricorso respinto con sentenza n. 2743/21/2021 dichiarativa, per l'appunto, dell'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della Corte di Giustizia di Pistoia. Dunque, la contribuente aveva reiterato il giudizio avanti alla Corte tributaria di Roma, già dichiaratasi incompetente con sentenza non impugnata;
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore della contribuente, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * In via preliminare, si deve ribadire che è stata disattesa la richiesta del difensore della contribuente di rinvio per legittimo impedimento, in quanto lo stesso non ha neppure allegato (e, tantomeno, dimostrato) l'impossibilità della sostituzione per l'udienza tributaria;
ed, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come, nel processo tributario, non sia rinvenibile “un principio (esistente nel processo penale) che imponga il rinvio in caso di impedimento del difensore (le disposizione invocate regolano diverse fattispecie), che sarebbe poi un provvedimento assolutamente discrezionale e censurabile eventualmente solo sotto il profilo motivazionale”, e che “l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza” (cfr. Cass nr. 22713/2011).
Sempre in via preliminare, - così come eccepito tempestivamente dall'ADER - occorre rilevare, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. nr. 546/1992, l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Roma in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia, in quanto, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge come la sede degli Uffici titolari della pretesa tributaria opposta non insista nella circoscrizione di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma;
come la ricorrente aveva ed abbia la residenza a Pistoia, in Indirizzo_1, così come indicato anche nello stesso ricorso introduttivo;
come la riscossione sia stata affidata all'Ufficio provinciale dell' ADER di Pistoia;
come anche l'intimazione opposta sia stata emessa dall'Ufficio provinciale dell'ADER di Pistoia.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (nr. 23889/2024) ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 DL 193/2016, l'Ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_1
3 ed assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del Dpr. n. 602/1973 (rientrando, quindi, anche gli artt. 24 e 46 D.P.R. n. 602 del 1973); che l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli Uffici dell'Ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione;
che continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 e 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' Ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede.
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che (come nel caso di specie) “qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo” (Cass nr. 28064/2019); infine, in tema di processo tributario, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) è sancita come inderogabile dall'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare la disciplina del regolamento di competenza.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'ADER, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Roma in favore di quella della Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia.
A fronte della natura meramente processuale della questione esaminata, tenuto conto della natura delle diverse eccezioni di merito sollevate dalla contribuente e dell'assenza dell'ADER all'udienza di discussione, appare corretto disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale di questa CGT, essendo competente la CGT di primo grado di Pistoia, presso la quale il ricorso dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore La Presidente
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