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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. FINOCCHIARO ANNALISA presso cui elettivamente domicilia in VIA BELLALANCIA 9 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv.RAMPIONESI LAURA presso cui elettivamente domicilia inVIA PRINCIPE AMEDEO 22 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo concluso dai coniugi e di seguito riportato: “
1- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e in El Kelaa Des Sraghna (Marocco) in data
[...] CP_1
24.10.2017 trascritto nel registro del comune di Bagnolo San Vito (MN) anno 2017
n. 47 parte 2 serie C;
1 2
2- disporre l'affidamento in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza fissata presso l'abitazione della madre;
3- disporre che il padre possa tenere la figlia minore secondo il seguente schema:
- due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.00, riaccompagnandola a casa, in base ai turni di lavoro del padre e in giorni da concordare previamente con la madre;
- fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica successiva;
- ogni variazione delle modalità di visita con la figlia minore dovrà essere concordata con la madre e dovrà tener conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4- porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie CP_1 un assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore per la somma di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore così come indicate nel protocollo del Tribunale di Mantova”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il resistente si costituiva e aderiva alle conclusioni della ricorrente.
All'udienza del 09/12/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato n. 338/2024, previa comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato del Tribunale di Mantova
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 3
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni di cui alle conclusioni delle parti lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 C.F._1
( atto n.47 parte II , serie c, reg. CP_1 C.F._2
Atti Matrimonio anno 2017);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAGNOLO SAN VITO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 11/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. FINOCCHIARO ANNALISA presso cui elettivamente domicilia in VIA BELLALANCIA 9 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv.RAMPIONESI LAURA presso cui elettivamente domicilia inVIA PRINCIPE AMEDEO 22 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo concluso dai coniugi e di seguito riportato: “
1- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e in El Kelaa Des Sraghna (Marocco) in data
[...] CP_1
24.10.2017 trascritto nel registro del comune di Bagnolo San Vito (MN) anno 2017
n. 47 parte 2 serie C;
1 2
2- disporre l'affidamento in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza fissata presso l'abitazione della madre;
3- disporre che il padre possa tenere la figlia minore secondo il seguente schema:
- due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.00, riaccompagnandola a casa, in base ai turni di lavoro del padre e in giorni da concordare previamente con la madre;
- fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica successiva;
- ogni variazione delle modalità di visita con la figlia minore dovrà essere concordata con la madre e dovrà tener conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4- porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie CP_1 un assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore per la somma di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore così come indicate nel protocollo del Tribunale di Mantova”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il resistente si costituiva e aderiva alle conclusioni della ricorrente.
All'udienza del 09/12/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato n. 338/2024, previa comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato del Tribunale di Mantova
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
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Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto l'accordo riportato nelle conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni di cui alle conclusioni delle parti lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 C.F._1
( atto n.47 parte II , serie c, reg. CP_1 C.F._2
Atti Matrimonio anno 2017);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAGNOLO SAN VITO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 11/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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