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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003584584
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004948576 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1734/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l' Intimazione di Pagamento n. 29120249003584584000, notificata il 09/01/2025 relativa ad iscrizione a ruolo per Tasse Auto anno 2020
(cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell' Intimazione nonchè
l'intervenuta decadenza/prescrizione (cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- Dalla documentazione versata in atti si evince la rituale notifica della Cartella presupposta e dell'
Intimazione: cartella n. 29120230004948576000 per tassa auto 2020, notificata il 9 maggio 2023; mentre l' Intimazione di pagamento n. 29120249003584584000 è stata notificata il 9 gennaio 2025 (cfr. documentazione in atti).
La notifica in parola è stata eseguita a mezzo raccomandata A/R (art. 26 D.P.R. 602/73) con consegna al destinatario (cfr. documentazione in atti).
La relata di notifica – atto pubblico - fa fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.).
2.- Nell' Intimazione è indicata la cartella di riferimento, la data di notifica di quest'ultima nonché la pretesa intimata (cfr. provvedimento in atti).
I superiori elementi hanno consentito al Contribuente di conoscere le ragioni della richiesta (an e quantum)
e di esercitare le proprie difese.
La prescrizione deve ritenersi interrotta con la notifica sia della cartella di pagamento (in data 09/05/2023) che dell'Intimazione qui impugnata (n. 29120249003584584000) avvenuta il 09/01/2025 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate. Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI EN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003584584
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004948576 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1734/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l' Intimazione di Pagamento n. 29120249003584584000, notificata il 09/01/2025 relativa ad iscrizione a ruolo per Tasse Auto anno 2020
(cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell' Intimazione nonchè
l'intervenuta decadenza/prescrizione (cfr. ricorso in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- Dalla documentazione versata in atti si evince la rituale notifica della Cartella presupposta e dell'
Intimazione: cartella n. 29120230004948576000 per tassa auto 2020, notificata il 9 maggio 2023; mentre l' Intimazione di pagamento n. 29120249003584584000 è stata notificata il 9 gennaio 2025 (cfr. documentazione in atti).
La notifica in parola è stata eseguita a mezzo raccomandata A/R (art. 26 D.P.R. 602/73) con consegna al destinatario (cfr. documentazione in atti).
La relata di notifica – atto pubblico - fa fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.).
2.- Nell' Intimazione è indicata la cartella di riferimento, la data di notifica di quest'ultima nonché la pretesa intimata (cfr. provvedimento in atti).
I superiori elementi hanno consentito al Contribuente di conoscere le ragioni della richiesta (an e quantum)
e di esercitare le proprie difese.
La prescrizione deve ritenersi interrotta con la notifica sia della cartella di pagamento (in data 09/05/2023) che dell'Intimazione qui impugnata (n. 29120249003584584000) avvenuta il 09/01/2025 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate. Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI EN