Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03396/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2024, proposto da
CE AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assap OO.PP. Riunite – Casa di Ospitalità Iblea e dei Fanciulli di Santa ES, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro n. 667 del 3 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa TA GA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 12 novembre 2024 parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Ragusa ha condannato l’ASSAP OO.PP. Riunite – Casa di Ospitalità Iblea e dei fanciulli di Santa ES al pagamento in suo favore dell’importo mensile di € 1.000,00 dal 18.7.2007 fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2007, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo e delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
L’ente intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso non risultando la PEC utilizzata per la notifica del ricorso inserita negli appositi registri e non rinvenendosi in atti prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’ente.
In data 1° aprile 2025 il difensore di parte ricorrente ha versato in atti prova della notifica del titolo esecutivo, in data 23 luglio 2024, all’indirizzo PEC operapiaibla@pec.it dichiaratamente estratto dal registro pubblico INI-PEC.
All’udienza del 7 maggio 2025 lo stesso difensore ha chiesto un differimento della trattazione della causa al fine di acquisire, previa rituale istanza di accesso, l’indirizzo PEC ufficiale nonché la sede legale dell’ente intimato.
Con deposito documentale del 15 maggio 2025 parte ricorrente ha versato in atti la nota della Regione Siciliana – Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con cui, in riscontro ad apposita istanza del 12 maggio 2025, si comunica che agli atti d’ufficio dello scrivente, l’indirizzo pec dell’IPAB in parola risulta essere: operapiaibla@pec.it. In atti si riscontra anche l’indirizzo mail ordinario del Commissario Straordinario all’uopo nominato, che risulta essere il seguente: mariolaterra50@gmail.com.
Infine, con deposito documentale del 18 settembre 2025 è stata versata in atti copia della sentenza della cui ottemperanza si tratta, riportante in calce l’attestazione di passaggio in giudicato apposta dal cancelliere esperto presso il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro il 15 settembre 2025.
2. All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. La sentenza è stata notificata all’indirizzo PEC dell’ente in data 23 luglio 2024 ed è passata in giudicato come da attestazione del cancelliere esperto presso il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro del 15 settembre 2025.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’ASSAP OO.PP. Riunite – Casa di Ospitalità Iblea e dei fanciulli di Santa ES, di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
4.1. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’ente intimato.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’ASSAP OO.PP. Riunite – Casa di Ospitalità Iblea e dei fanciulli di Santa ES di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa – Sezione lavoro n. 667 del 3 giugno 2024, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, Commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con facoltà di delega;
- condanna l’ASSAP OO.PP. Riunite – Casa di Ospitalità Iblea e dei fanciulli di Santa ES al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA MA ST, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
TA GA UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA GA UD | RA MA ST |
IL SEGRETARIO