Art. 1.
Che autorizza il comune di Savona a riscuotere, all'introduzione nella linea daziaria, sull'alcool, sull'acquavite e sui liquori, in luogo ed a compensazione della tassa comunale per la loro vendita al minuto entro la linea stessa, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento di quello governativo in conformita' della seguente tariffa:
Alcool ed acquavite sino a 59° gradi
dell'alcoolometro di Gay-Lussac . . . . . . . . . Ett. L. 7.-- Alcool ed acquavite a piu' di 59° gradi
dell'alcoolometro suddetto e liquori . . . . . . Id. » 8.-- Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . . . caduna » 0.15
- Firmato UMBERTO - Contrassegnato Branca - Visto G. Costa.
Registrato alla Corte dei Conti addi' 13 gennaio 1897.
Reg. 209. Atti del Governo a f. 32.
Che autorizza il comune di Savona a riscuotere, all'introduzione nella linea daziaria, sull'alcool, sull'acquavite e sui liquori, in luogo ed a compensazione della tassa comunale per la loro vendita al minuto entro la linea stessa, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento di quello governativo in conformita' della seguente tariffa:
Alcool ed acquavite sino a 59° gradi
dell'alcoolometro di Gay-Lussac . . . . . . . . . Ett. L. 7.-- Alcool ed acquavite a piu' di 59° gradi
dell'alcoolometro suddetto e liquori . . . . . . Id. » 8.-- Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . . . caduna » 0.15
- Firmato UMBERTO - Contrassegnato Branca - Visto G. Costa.
Registrato alla Corte dei Conti addi' 13 gennaio 1897.
Reg. 209. Atti del Governo a f. 32.