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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. RO CC Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 23 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al 226 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Ilaria Poppa ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima, in Melfi, alla via Aldo Moro n. 35;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
nonché
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 903/2022, pubblicata il 10/11/2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dr. E. Facciolla.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita, previa nomina del Giudice Relatore e fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata, emessa in data 10.11.2022, notificata in data 18.11.2022, limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese, per il motivo di cui in narrativa e, per l'effetto ed in accoglimento del sovraesposto motivo, condannare la parta appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorati di IVA e CAP e spese generali del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21/11/2022, chiedeva che, in accoglimento dello Parte_1 spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, venisse riformata la sentenza di primo grado n.
903/2022, pubblicata il 10.11.2022, esclusivamente nella parte relativa alla disciplina delle spese processuali, compensate dal primo giudice al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Concludeva chiedendo, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreti in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 14 dicembre 2023.
Nonostante la regolare notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituivano in giudizio sia l' che l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.. Controparte_3 CP_2
Dopo una serie di rinvii, all'udienza pubblica del 23 ottobre 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note depositate dall'appellante, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, per l'effetto, va accolto, per le motivazioni che di seguito si riportano.
La sentenza appellata è la n. 903/2022, pubblicata il 10/11/2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott. Eugenio Facciolla, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dal
, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale di cui alle cartelle di Pt_1 pagamento n. 092200700205249060000 e n. 09220090017182629000 ed annullandole, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
A sostegno della disposta compensazione il primo giudice ha motivato ritenendo che ricorresse la particolarità della questione e che vi fosse contrasto giurisprudenziale in materia.
Si è doluto di questo punto del pronunciamento evidenziando come, a fronte di un Parte_1 pronunciamento, da parte del primo giudice, che riconosceva incondizionatamente le sue ragioni rispetto alle amministrazioni convenute, la disposta compensazione delle spese di giudizio esulava dai limiti normativi e, pertanto, doveva essere emendata dalla Corte di secondo grado adita.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la ricostruzione effettuata dal primo giudice a sostegno della disposta integrale compensazione delle spese di giudizio non sia da condividere, con il conseguente accoglimento dell'appello, per i motivi di cui si va a dire. Con la sentenza di primo grado di cui si tratta, il giudice del lavoro ha dichiarato, nell'incipit del pronunciamento, che il ricorso proposto dal meritava accoglimento per l'assorbente motivazioni di Pt_1 seguito riportata. In tale direzione, dopo avere premesso la ricostruzione giurisprudenziale in materia ed avere richiamato il pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, ha evidenziato la non recuperabilità dei crediti previdenziali per i quali, nonostante la mancata impugnazione dell'atto stragiudiziale, non siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione o iniziate procedure esecutive di riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui i titoli sono diventati definitivi. Ha poi affermato, passando più specificamente al caso sottoposto al suo esame, che, parte ricorrente proponeva opposizione avverso estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse per mancato versamento dei contributi previdenziali, presuntivamente notificate il 10.11.2007 e l'1.04.2010. Ha, dunque, asserito che, dall'esame della documentazione in atti (ed in costanza di contumacia dell'
[...]
), era emerso che le cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di addebito impugnati Controparte_4 non risultavano regolarmente notificati alla parte opponente, che i predetti non erano stati impugnati per mancata loro conoscenza e che non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale. Concludeva, pertanto, evidenziando che, conseguentemente, non sussisteva l'inammissibilità invocata dall' ma che, viceversa, il ricorso era da accogliere in quanto fondato CP_2 sull'intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che, a fronte del su riportato pronunciamento, non possa giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite che, al contrario, devono essere poste in caso alle parti risultate soccombenti, in ragione del pieno riconoscimento del diritto invocato dal da parte Parte_1 del primo giudice.
Nello specifico, non trova collocazione normativa la dicitura utilizzata da quest'ultimo relativamente alla
“particolarità della questione trattata”.
Ed invero il testo normativo dell'art. 92, co 2, c.p.c. prevede la compensazione delle spese di lite “se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” e, in ragione dell'intervento della Corte Costituzione di tipo additivo (sentenza n.
77 del 2018), anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.
Non l'assoluta novità della questione trattata od il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche ove volesse sussumersi in tale fattispecie la dicitura utilizzata dal primo giudice richiamante il contrasto giurisprudenziale, posto che la statuizione circa la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali di cui si legge nella sentenza di primo grado, risale al pronunciamento delle Sezioni
Unite, n. 23397, del 17/11/2016 ed è, pertanto, un principio oramai consolidato.
Né potrebbe argomentarsi in ordine alla ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui sopra, vuoi perché il primo giudice non ha motivato in tale senso la disposta compensazione, vuoi perché, anche in ragione di un notevole sforzo interpretativo, neppure l'affermata particolarità delle questioni, senza alcuna specificazione al riguardo, al punto da rimanere una mera formula di stile, potrebbe ivi essere sussunta.
L'appello proposto dal deve, in definitiva, essere accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della Pt_1 sentenza impugnata, che conferma per il resto, devono condannarsi i resistenti, in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate in euro 1.865,00, oltre iva, cpa, cf come per legge e che devono essere attribuite al procuratore per dichiarato anticipo. La condanna in solido scaturisce dal mancato accertamento dell'estraneità della condotta dell'ente formatore del ruolo rispetto alla mancata notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'ente impositore, non ravvisandosi alcun accertamento in merito da parte del primo giudice né, tantomeno un appello incidentale sul punto da parte dell' in persona del legale rappresentante p.t. che, al contrario, nel presente grado di giudizio è CP_2 rimasto contumace.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse devono seguire la soccombenza e, pertanto, deve disporsi la condanna degli appellati, in solido, al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo
(applicando il D.M. n. 55 del 2014 nel parametro minimo), oltre accessori, spese da attribuirsi sempre al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
226 del ruolo generale dell'anno 2022 proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra domanda, Controparte_4 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna i resistenti, i solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 1.865,00, oltre iva, cpa, cf come per legge, spese da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo;
2) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in euro 1.984,00, oltre iva, cpa e cf come per legge, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa RO CC dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. RO CC Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 23 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al 226 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Ilaria Poppa ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima, in Melfi, alla via Aldo Moro n. 35;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
nonché
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 903/2022, pubblicata il 10/11/2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dr. E. Facciolla.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita, previa nomina del Giudice Relatore e fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata, emessa in data 10.11.2022, notificata in data 18.11.2022, limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese, per il motivo di cui in narrativa e, per l'effetto ed in accoglimento del sovraesposto motivo, condannare la parta appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorati di IVA e CAP e spese generali del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21/11/2022, chiedeva che, in accoglimento dello Parte_1 spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, venisse riformata la sentenza di primo grado n.
903/2022, pubblicata il 10.11.2022, esclusivamente nella parte relativa alla disciplina delle spese processuali, compensate dal primo giudice al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Concludeva chiedendo, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreti in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 14 dicembre 2023.
Nonostante la regolare notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituivano in giudizio sia l' che l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.. Controparte_3 CP_2
Dopo una serie di rinvii, all'udienza pubblica del 23 ottobre 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note depositate dall'appellante, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, per l'effetto, va accolto, per le motivazioni che di seguito si riportano.
La sentenza appellata è la n. 903/2022, pubblicata il 10/11/2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott. Eugenio Facciolla, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dal
, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale di cui alle cartelle di Pt_1 pagamento n. 092200700205249060000 e n. 09220090017182629000 ed annullandole, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
A sostegno della disposta compensazione il primo giudice ha motivato ritenendo che ricorresse la particolarità della questione e che vi fosse contrasto giurisprudenziale in materia.
Si è doluto di questo punto del pronunciamento evidenziando come, a fronte di un Parte_1 pronunciamento, da parte del primo giudice, che riconosceva incondizionatamente le sue ragioni rispetto alle amministrazioni convenute, la disposta compensazione delle spese di giudizio esulava dai limiti normativi e, pertanto, doveva essere emendata dalla Corte di secondo grado adita.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la ricostruzione effettuata dal primo giudice a sostegno della disposta integrale compensazione delle spese di giudizio non sia da condividere, con il conseguente accoglimento dell'appello, per i motivi di cui si va a dire. Con la sentenza di primo grado di cui si tratta, il giudice del lavoro ha dichiarato, nell'incipit del pronunciamento, che il ricorso proposto dal meritava accoglimento per l'assorbente motivazioni di Pt_1 seguito riportata. In tale direzione, dopo avere premesso la ricostruzione giurisprudenziale in materia ed avere richiamato il pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, ha evidenziato la non recuperabilità dei crediti previdenziali per i quali, nonostante la mancata impugnazione dell'atto stragiudiziale, non siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione o iniziate procedure esecutive di riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui i titoli sono diventati definitivi. Ha poi affermato, passando più specificamente al caso sottoposto al suo esame, che, parte ricorrente proponeva opposizione avverso estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse per mancato versamento dei contributi previdenziali, presuntivamente notificate il 10.11.2007 e l'1.04.2010. Ha, dunque, asserito che, dall'esame della documentazione in atti (ed in costanza di contumacia dell'
[...]
), era emerso che le cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di addebito impugnati Controparte_4 non risultavano regolarmente notificati alla parte opponente, che i predetti non erano stati impugnati per mancata loro conoscenza e che non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale. Concludeva, pertanto, evidenziando che, conseguentemente, non sussisteva l'inammissibilità invocata dall' ma che, viceversa, il ricorso era da accogliere in quanto fondato CP_2 sull'intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che, a fronte del su riportato pronunciamento, non possa giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite che, al contrario, devono essere poste in caso alle parti risultate soccombenti, in ragione del pieno riconoscimento del diritto invocato dal da parte Parte_1 del primo giudice.
Nello specifico, non trova collocazione normativa la dicitura utilizzata da quest'ultimo relativamente alla
“particolarità della questione trattata”.
Ed invero il testo normativo dell'art. 92, co 2, c.p.c. prevede la compensazione delle spese di lite “se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” e, in ragione dell'intervento della Corte Costituzione di tipo additivo (sentenza n.
77 del 2018), anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.
Non l'assoluta novità della questione trattata od il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche ove volesse sussumersi in tale fattispecie la dicitura utilizzata dal primo giudice richiamante il contrasto giurisprudenziale, posto che la statuizione circa la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali di cui si legge nella sentenza di primo grado, risale al pronunciamento delle Sezioni
Unite, n. 23397, del 17/11/2016 ed è, pertanto, un principio oramai consolidato.
Né potrebbe argomentarsi in ordine alla ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui sopra, vuoi perché il primo giudice non ha motivato in tale senso la disposta compensazione, vuoi perché, anche in ragione di un notevole sforzo interpretativo, neppure l'affermata particolarità delle questioni, senza alcuna specificazione al riguardo, al punto da rimanere una mera formula di stile, potrebbe ivi essere sussunta.
L'appello proposto dal deve, in definitiva, essere accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della Pt_1 sentenza impugnata, che conferma per il resto, devono condannarsi i resistenti, in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate in euro 1.865,00, oltre iva, cpa, cf come per legge e che devono essere attribuite al procuratore per dichiarato anticipo. La condanna in solido scaturisce dal mancato accertamento dell'estraneità della condotta dell'ente formatore del ruolo rispetto alla mancata notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'ente impositore, non ravvisandosi alcun accertamento in merito da parte del primo giudice né, tantomeno un appello incidentale sul punto da parte dell' in persona del legale rappresentante p.t. che, al contrario, nel presente grado di giudizio è CP_2 rimasto contumace.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse devono seguire la soccombenza e, pertanto, deve disporsi la condanna degli appellati, in solido, al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo
(applicando il D.M. n. 55 del 2014 nel parametro minimo), oltre accessori, spese da attribuirsi sempre al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
226 del ruolo generale dell'anno 2022 proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra domanda, Controparte_4 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna i resistenti, i solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 1.865,00, oltre iva, cpa, cf come per legge, spese da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo;
2) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in euro 1.984,00, oltre iva, cpa e cf come per legge, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa RO CC dott. Roberto Spagnuolo