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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
MARGHERITA TANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU),
Piazza S. Romano n. 16, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato NATASCIA Parte_2 C.F._2
CARIGNANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto
Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Recepire il seguente accordo intercorso tra le parti in modifica delle condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini:
− Disporre a carico del IG. la corresponsione dell'importo di € 250,00 a titolo di assegno Pt_2 di mantenimento della figlia sino al mese di dicembre 2025 e con effetto a partire dalla Per_1 data della presente domanda;
− Disporre nei confronti del IG. la revoca del contributo al mantenimento della figlia Pt_2
dal mese di gennaio 2026; Per_1
− Disporre la revoca del pagamento del 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia a Per_1
1 carico del IG. con effetto a partire dalla data della presente domanda. Pt_2
− Nulla disporre a titolo di assegno divorzile e/o di altra forma di contributo a favore della IG.ra
, attesa la sua indipendenza economica, lavorativa e patrimoniale;
Parte_1
− I ricorrenti dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale fra loro e di non avere altro da avere o pretendere l'uno dall'altro relativamente al rapporto matrimoniale.
− Spese di lite compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 647 del 20/4/2006 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
MARGHERITA TANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU),
Piazza S. Romano n. 16, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato NATASCIA Parte_2 C.F._2
CARIGNANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto
Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Recepire il seguente accordo intercorso tra le parti in modifica delle condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini:
− Disporre a carico del IG. la corresponsione dell'importo di € 250,00 a titolo di assegno Pt_2 di mantenimento della figlia sino al mese di dicembre 2025 e con effetto a partire dalla Per_1 data della presente domanda;
− Disporre nei confronti del IG. la revoca del contributo al mantenimento della figlia Pt_2
dal mese di gennaio 2026; Per_1
− Disporre la revoca del pagamento del 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia a Per_1
1 carico del IG. con effetto a partire dalla data della presente domanda. Pt_2
− Nulla disporre a titolo di assegno divorzile e/o di altra forma di contributo a favore della IG.ra
, attesa la sua indipendenza economica, lavorativa e patrimoniale;
Parte_1
− I ricorrenti dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale fra loro e di non avere altro da avere o pretendere l'uno dall'altro relativamente al rapporto matrimoniale.
− Spese di lite compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 647 del 20/4/2006 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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