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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/11/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 876 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. MAJMONE Parte_1 C.F._1
MARIA RITA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno - pensione - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/04/2024, ha formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 75% a decorrere da novembre 2023. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il CTU dott. , nominata nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: “Cardiopatia ipertensiva. Classe NYHA 2° (6442
45%) Disturbo depressivo grave (2206 35%). Artrosi interapofisaria ed ernie discali lombari a lieve incidenza funzionale ( 7008 p.a. 12%). Glaucoma acquisito bilaterale (cod. 5106 20%). Morbo di
Basedow in remissione ed orbitopatia tiroidea moderata non attiva”.
Il ctu ha concluso ritenendo che Tali infermità, a parere della sottoscritta, giudicate nel loro complesso, determinano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% a far data presumibilmente dal mese di Luglio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 con decorrenza da luglio 2023. Non sussiste, invece, il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità ( invalidità 100%).
2- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, considerato che è stato riconosciuto solo il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta in via subordinata (assegno mensile di assistenza) e, peraltro, con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (risalente al 03.05.2022), meritando di essere per intero compensate tra le parti. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
876/2024, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza da Luglio 2023, sussistono, in capo ad , le condizioni Parte_1 sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28/11/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 876 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. MAJMONE Parte_1 C.F._1
MARIA RITA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno - pensione - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/04/2024, ha formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 75% a decorrere da novembre 2023. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il CTU dott. , nominata nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: “Cardiopatia ipertensiva. Classe NYHA 2° (6442
45%) Disturbo depressivo grave (2206 35%). Artrosi interapofisaria ed ernie discali lombari a lieve incidenza funzionale ( 7008 p.a. 12%). Glaucoma acquisito bilaterale (cod. 5106 20%). Morbo di
Basedow in remissione ed orbitopatia tiroidea moderata non attiva”.
Il ctu ha concluso ritenendo che Tali infermità, a parere della sottoscritta, giudicate nel loro complesso, determinano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% a far data presumibilmente dal mese di Luglio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 con decorrenza da luglio 2023. Non sussiste, invece, il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità ( invalidità 100%).
2- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, considerato che è stato riconosciuto solo il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta in via subordinata (assegno mensile di assistenza) e, peraltro, con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (risalente al 03.05.2022), meritando di essere per intero compensate tra le parti. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
876/2024, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza da Luglio 2023, sussistono, in capo ad , le condizioni Parte_1 sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28/11/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano