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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1483/2025 R.G. promosso da:
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente ad Parte_1 C.F._1
IM (BO), Via Giovanni XXIII n. 2, rappresentata, assistita e difesa in virtù di procura alle liti ex art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c., conferita su supporto cartaceo trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Michele Ciavolella (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Ciavolella in C.F._2
IM (BO), Via Baviera Maghinardo n. 5, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente indirizzo di PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di nato in [...] il [...] e residente a [...]
Matteotti n. 19 lettera 4, C.F. C.F._3
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “All'Ill.mo Tribunale di Ferrara, affinché, - visto l'art. 3, capoverso n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 e s.m.i.; - ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della richiamata normativa;
- espletate le formalità di rito e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, voglia con sentenza - DICHIARARE lo scioglimento del
pagina 1 di 3 matrimonio contratto in data 19/08/2000 tra i sigg.ri e atto iscritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IM (BO) anno 2000 n. 46 parte I;
-
DICHIARARE che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IM (BO) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2025, chiedeva lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con rito civile con il 18 agosto 2000 ad IM in regime di separazione dei Controparte_1 beni. Dava atto che dalla unione coniugale non erano nati figli, che i coniugi si erano separati giusta sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia dell'odierno resistente, dal Tribunale di
Bologna il 16 maggio 2024 e che comunque i coniugi non hanno più avuto fra loro contatti da oltre venti anni, persistendo la separazione a tutt'oggi.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, né Controparte_1 compariva personalmente innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza celebratasi in data 3 dicembre 2025; conseguentemente ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza, sentita personalmente la ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile ad IM (BO) il 18 agosto 2000, optando per il regime di separazione dei beni (cfr. doc. 1).
Dalla unione coniugale non sono nati.
La separazione personale consensuale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di
Bologna n. 1485/2024 del 16 maggio 2024 (cfr. doc. 4).
Dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione personale giudiziale, le parti non hanno più ripreso la vita coniugale e da allora non è intervenuta alcuna riconciliazione, come comprovato dalla separazione protrattasi, anche di fatto, per numerosi anni, dall'insistere nella domanda di divorzio da parte della ricorrente e dal comportamento processuale del resistente rimasto contumace, senza comunque opporsi alla domanda.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti deve, pertanto, essere senz'altro pronunziata, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970,
n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla prima comparizione dei coniugi, nel 2024, innanzi al pagina 2 di 3 Presidente del Tribunale di Bologna nella procedura di separazione giudiziale iscritta al n. R.G.
15479/2023.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere.
La natura costitutiva della odierna pronuncia, l'assenza di statuizioni accessorie e la mancata opposizione di parte resistente consentono di compensare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a IM (BO) il 19 agosto 2000 fra
, nata il [...] a [...] e , nato il [...] in Parte_1 Controparte_1
MAROCCO.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IM di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 46 Parte I
Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1483/2025 R.G. promosso da:
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente ad Parte_1 C.F._1
IM (BO), Via Giovanni XXIII n. 2, rappresentata, assistita e difesa in virtù di procura alle liti ex art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c., conferita su supporto cartaceo trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Michele Ciavolella (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Ciavolella in C.F._2
IM (BO), Via Baviera Maghinardo n. 5, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente indirizzo di PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di nato in [...] il [...] e residente a [...]
Matteotti n. 19 lettera 4, C.F. C.F._3
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “All'Ill.mo Tribunale di Ferrara, affinché, - visto l'art. 3, capoverso n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 e s.m.i.; - ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della richiamata normativa;
- espletate le formalità di rito e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, voglia con sentenza - DICHIARARE lo scioglimento del
pagina 1 di 3 matrimonio contratto in data 19/08/2000 tra i sigg.ri e atto iscritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IM (BO) anno 2000 n. 46 parte I;
-
DICHIARARE che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IM (BO) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2025, chiedeva lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con rito civile con il 18 agosto 2000 ad IM in regime di separazione dei Controparte_1 beni. Dava atto che dalla unione coniugale non erano nati figli, che i coniugi si erano separati giusta sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia dell'odierno resistente, dal Tribunale di
Bologna il 16 maggio 2024 e che comunque i coniugi non hanno più avuto fra loro contatti da oltre venti anni, persistendo la separazione a tutt'oggi.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, né Controparte_1 compariva personalmente innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza celebratasi in data 3 dicembre 2025; conseguentemente ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza, sentita personalmente la ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile ad IM (BO) il 18 agosto 2000, optando per il regime di separazione dei beni (cfr. doc. 1).
Dalla unione coniugale non sono nati.
La separazione personale consensuale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di
Bologna n. 1485/2024 del 16 maggio 2024 (cfr. doc. 4).
Dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione personale giudiziale, le parti non hanno più ripreso la vita coniugale e da allora non è intervenuta alcuna riconciliazione, come comprovato dalla separazione protrattasi, anche di fatto, per numerosi anni, dall'insistere nella domanda di divorzio da parte della ricorrente e dal comportamento processuale del resistente rimasto contumace, senza comunque opporsi alla domanda.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti deve, pertanto, essere senz'altro pronunziata, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970,
n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla prima comparizione dei coniugi, nel 2024, innanzi al pagina 2 di 3 Presidente del Tribunale di Bologna nella procedura di separazione giudiziale iscritta al n. R.G.
15479/2023.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere.
La natura costitutiva della odierna pronuncia, l'assenza di statuizioni accessorie e la mancata opposizione di parte resistente consentono di compensare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a IM (BO) il 19 agosto 2000 fra
, nata il [...] a [...] e , nato il [...] in Parte_1 Controparte_1
MAROCCO.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IM di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 46 Parte I
Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3