Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AL VO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Guarnera, Carmelo Donzuso, e Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Carlentini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza ingiunzione del Comune di Carlentini – Area IV – territorio e attività produttive, n. 7 reg. ing. del 27 settembre 2023;
- del provvedimento del Comune di Carlentini – Area IV – territorio e attività produttive prot. 492 del 29 dicembre 2023, prot.gen.emerg. 410 del 22 dicembre 2023, da annullare ove dice: “vista l’ingiunzione 7/23 riguardante le opere eseguite abusivamente nell’immobile oggetto di Scia” (pg. 2, cpv. 3); e: “la realizzazione delle opere in violazione delle prescrizioni urbanistiche e edilizie vigenti comporta le sanzioni per opere abusive stabilite dal dPR 380/01” (pg. 2, cpv. 7), e da confermare ove dispone: “visto il ricorso al Tar di RE TO per l’annullamento....dell’ingiunzione 7/23 diffida i proprietari a iniziare i lavori di demolizione e ripristino luoghi”;
- delle seguenti comunicazioni inviate a RE TO: a) prot. 101 del 14 dicembre 2023; b) prot. 8629 del 3 maggio 2023, nella parte in cui dichiara che per la pratica del villino in esame: “risulta presentata il 25.3.80 e di fatto non esitata una pratica edilizia per modifiche interne e nel prospetto nel fabbricato a 2 piani... per questa pratica non risulta rilasciato alcun titolo abilitativo”;
- degli eventuali successivi provvedimenti di rigetto, anche impliciti, delle istanze di rilascio di concessione edilizia dei dante causa della ricorrente, e di quest’ultima;
- del provvedimento del Sindaco di Carlentini prot. 3092 del 10 marzo 1982, in parte qua ;
nonché per l’accertamento che il Comune di Carlentini ha già dato autorizzazione, ovvero licenza, ovvero concessione, sulle opere oggetto della demolizione qui gravata, o, in subordine, per l’accertamento che la ricorrente ha diritto, come gli altri comproprietari dell’edificio di cui si tratta, al rilascio della concessione edilizia sulle modifiche allo stesso apportate rispetto a quanto assentito con nulla osta del 30 agosto 1968 e licenza edilizia n. 368 del 31 agosto 1968, atti entrambi emessi dal Sindaco del Comune di Carlentini;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il giorno 14 giugno 2024, per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Carlentini – Area IV - territorio e attività produttive, n. prot. 11094 del 22 aprile 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carlentini;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato via PEC il 7 febbraio 2024 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e falsa applicazione della legge 1150/1942; eccesso di potere per travisamento dei fatti (altro profilo), per contraddittorietà con precedenti provvedimenti ed illogicità, e per carenza assoluta di presupposto normativo, regolamentare e di fatto. La costruzione di cui si tratta sarebbe stata già autorizzata dal Comune di Carlentini con tre provvedimenti: a) il nulla osta datato 30 agosto 1968; b) la licenza edilizia n. 368 del 31 agosto 1968; c) il certificato d’abitabilità del 23 settembre 1972; in particolare, la descrizione del villino fatta dal certificato d’abitabilità del 1972 corrisponderebbe perfettamente all’attuale stato di fatto dell’intera costruzione.
2. Violazione e falsa applicazione art. 10 legge 765/1967 e 31 legge 1150/42; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Nonostante il dante causa della ricorrente, avesse, con istanza del 25 marzo 1980, chiesto la concessione sulle difformità precisando che ogni comunicazione dovesse essere indirizzata ad altro soggetto, il Comune intimato avrebbe indirizzato la richiesta di integrazione documentale del 14 aprile 1980, nonché il successivo atto del 10 marzo 1982, di archiviazione della pratica edilizia, solo al primo dante causa, ciò che avrebbe indotto i successivi proprietari a confidare nell’avvenuto accoglimento della richiesta di concessione sugli ampliamenti operati dallo stesso primo proprietario e costruttore del villino; da ciò discenderebbe la violazione dell’art. 31, comma 6, della legge 1150/1942, laddove prevedrebbe l’obbligo di notificare le determinazioni all’interessato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande di concessione edilizia.
3. Violazione e falsa applicazione art. 33 D.P.R. 380/01; eccesso di potere per carenza assoluta di presupposto normativo e di fatto (altro profilo), per difetto di istruttoria, e per sviamento della causa tipica. Sarebbe stata ingiunta la demolizione di manufatti, che sono copertura di tutto l’edificio ed altre porzioni dello stesso, demolizione di difficilissima applicazione, tenuto conto dell’irreparabile danno al resto della struttura in caso di attuazione; avrebbe quindi potuto esser irrogata solo una sanzione pecuniaria, non la demolizione, e non risultando agli atti che l’ufficio tecnico del Comune abbia effettuato l’accertamento richiesto dall’art. 33 in rubrica; ciò integrerebbe anche eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, avendo il Comune utilizzato leggi introdotte con il fine specifico di irrogare delle sanzioni economiche laddove non sia possibile la demolizione.
4. Eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione alla violazione del principio di affidamento per l’eccessivo tempo trascorso e per difetto di istruttoria (altro profilo); violazione dell’art. 1375 cc. e del principio che tutela l’affidamento in buona fede; assenza di motivazione rafforzata. Gli atti prodotti dimostrerebbero che i manufatti contestati non potrebbero esser stati realizzati dalla ricorrente, trattandosi di attività edilizia dell’anno 1968; al riguardo: a) mancherebbe nell’ordinanza di demolizione gravata la motivazione ‘rafforzata’ richiesta dalla giurisprudenza (Cons. Stato Ad. Plen. 8/2017) che dia conto dell’avvenuta valutazione degli opposti interessi: quello del titolare del bene alla conservazione ed utilizzazione della ‘res risalente nel tempo’ e quello dell’Amministrazione al ripristino dell’assetto del territorio, con dimostrazione, tra l’altro, della prevalenza dell’insussistente interesse pubblico alla rimozione dell’abuso; b) il Comune intimato non avrebbe tenuto conto né della buona fede dei danti causa, né della buona fede della ricorrente, non responsabili degli abusi poiché le opere contestate sarebbero state realizzate nel 1968/1970, in epoca anteriore a quella del loro acquisto delle unità immobiliari, originata sia dal tempo trascorso, sia dall’intervento della successione grazie alla quale l’odierna ricorrente sarebbe diventata proprietaria (parte ricorrente richiama al riguardo Cons. Stato, Sezione VI, sent. n. 3749/17), sia dal comportamento nell’arco di cinquanta anni dell’Amministrazione comunale, che avrebbe beneficiato di tasse e tributi locali.
5. Eccesso di potere per contraddittorietà (altro profilo); violazione e falsa applicazione art. 31, comma 4 bis, TU 380/2001. Il provvedimento n. 492 del 29 dicembre 2023 sarebbe stato emesso in risposta alla diffida di comproprietario della ricorrente, che ne chiede l’annullamento nella parte in cui afferma: “vista l’ingiunzione 7/23 riguardante opere eseguite abusivamente” (pg. 2, cpv.3); ‘la realizzazione di opere in violazione di prescrizioni urbanistiche e edilizie comporta applicazione di sanzioni per opere abusive’ (pg. 2 cpv. 7), mentre i documenti in atti proverebbero che le opere sarebbero state autorizzate; al riguardo, il provvedimento prot. 492 del 29 dicembre 2023 sarebbe anche affetto da contraddittorietà avendo in altra parte disposto: “visto il ricorso al Tar di RE TO per annullare...l’ingiunzione 7/23, diffida i proprietari a iniziare i lavori di demolizione e ripristino luoghi”; da una parte si insisterebbe nella demolizione, mentre dall’altra si diffiderebbe dal demolire, alla luce della proposizione del ricorso 2252/2023 (proposto dal comproprietario TO RE) avverso la demolizione n. 7/2023; inoltre il comportamento del Comune di Carlentini, che nella ordinanza 7-27.9.23 irroga l’altra sanzione ex art. 31, comma 4 bis , DPR 380/01, sarebbe contraddittorio atteso che tale ordinanza sarebbe stata emessa il 27.9.2023, notificata alla ricorrente il 20.12.2023, pochi giorni prima della notifica della nuova ordinanza del 27.12.2023 che invece escluderebbe la demolizione; quindi l’inottemperanza sarebbe dovuta anche al nuovo ordine prot. 492 del 29.12.23 che imporrebbe di non demolire; l’ingiunzione n. 7/23 sarebbe poi illegittima ove applica il massimo di € 20.000,00, senza motivare in ordine alla ragione della irrogazione nella misura massima prevista dalla legge, essendo la misura massima applicabile solo per gli abusi realizzati in zone sopposte a vincolo ambientale, qui inesistente; inoltre, la norma sarebbe stata introdotta nell’anno 2014, essendo quindi inapplicabile ex art.12 delle preleggi, trattandosi di opere realizzate nell’anno 1972.
6. Illegittimità del silenzio; violazione LR 7 del 21 maggio 2019 e L. 241/90, nonché del Regolamento Comunale per l’accesso civico ex art. 9. Non sarebbe stata data risposta alla diffida del 16 novembre 2023, con cui il comproprietario della ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento del 1982 e di riaprire il procedimento iniziato il 29 marzo 1980 dall’originario proprietario.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato via PEC il 14 giugno 2024 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente impugna gli ulteriori atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Illegittimità derivata. L’atto pervenuto il 22 aprile 2024, ultimo della catena procedimentale iniziata con l’ordinanza-ingiunzione n. 7/23, sarebbe viziato da illegittimità derivata dai vizi dei precedenti atti procedimentali.
2. Violazione legge 1150/1942; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà con precedenti atti ed illogicità, e per carenza assoluta di presupposto normativo, regolamentare e di fatto. Sia l’ingiunzione, sia la sanzione di € 20.000,00, sia l’ordinanza per l’acquisizione, sarebbero viziati da “eccesso di potere per contraddittorietà”, “eccesso di potere per illogicità”, e “difetto di istruttoria”, perché il Comune non avrebbe tenuto conto del provvedimento ampliativo già emesso nell’anno 1972.
3. Violazione e falsa applicazione artt. 10 legge 765/67 e 31 legge 1150/42; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto assoluto di istruttoria, e per carenza di presupposti di fatto e diritto. Ripropone il secondo motivo del ricorso introduttivo.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del DPR 380/01; eccesso di potere per carenza assoluta di presupposto normativo e di fatto (altro profilo), per difetto di istruttoria, e per sviamento della causa tipica. Ripropone il terzo motivo del ricorso introduttivo.
5. Eccesso di potere per motivazione carente su affidamento per il lungo tempo trascorso dai fatti, per difetto di istruttoria (altro profilo); violazione art. 1375 cc. e del principio di tutela dell’affidamento di buona fede; assenza di motivazione rafforzata. Ripropone il quarto motivo del ricorso introduttivo.
6. Revoca ordine di demolizione; eccesso di potere per contraddittorietà (altro profilo); violazione e falsa applicazione art. 31, comma 4 bis TU 380/01. Ripropone il quinto motivo del ricorso introduttivo.
7. Illegittimità del silenzio; violazione LR 7 del 21 maggio 2019 e L. 241/90, nonché del Regolamento Comunale per l’accesso civico ex art. 9. Ripropone il sesto motivo del ricorso introduttivo.
8. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione art. 31 DPR 380/01; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Non sarebbero stati valutati nel provvedimento impugnato il decorso del termine dell’art. 31 DPR 380/01 per la spontanea esecuzione della demolizione, l’assenza di titoli abilitativi postumi, le contestazioni del proprietario o comproprietario incolpevole; inoltre, in un sol atto il Comune condenserebbe molti procedimenti distinti.
Parte ricorrente chiede anche l’espletamento di istruttoria per confermare e/o verificare che il certificato d’abitabilità del 23 settembre 1972 autorizzerebbe l’abitabilità dell’edificio per come è oggi, sia in sagoma, sia in altezza, sia in volumetria, e segnatamente: a) l’espletamento di una CTU; b) di effettuare ispezioni (anche ex artt. 258, 259 cpc); c) di ordinare al Comune di: dare chiarimenti e produrre documenti; d) ammettere, ex art. 63, comma 3, cpa, e art. 257 bis cpc, prova per testi da rendersi per iscritto.
All’udienza camerale del 25 luglio 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Il Comune si è costituito con memoria depositata il 4 marzo 2025.
Con memoria di replica depositata il 6 marzo 2025, parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del Comune di Carlentini, precisando al riguardo «…Senza accettarne il contraddittorio, infra, al solo fine di sviluppare una completa disamina della vicenda, contestiamo anche nel merito le dichiarazioni della difesa del Comune…» .
All’udienza pubblica del 27 marzo 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, non può tenersi conto delle difese articolate dal Comune nel corpo della memoria depositata il 4 marzo 2025, perché depositata il 4 marzo 2025, in violazione del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione, di cui all’art. 73, comma 1, cpa; né si può ritenere che tale memoria fosse in replica a memoria di controparte, sia perché è la memoria di costituzione del Comune, sia perché prende posizione sui motivi di ricorso, e non mira a precisare le proprie argomentazioni in contrapposizione a memoria di controparte.
Peraltro, giova precisare che il Comune ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo, così essendo in grado già da tale data di costituirsi e spiegare difese, molto tempo prima della sua effettiva costituzione, e segnatamente il 7 febbraio 2024.
A seguire, giova, ai fini del decidere, una sintetica ricostruzione in fatto della vicenda sottesa alla controversia.
Con atto n. 27564 di Repertorio e 5322 della Raccolta, ricevuto il 30 aprile 1980 dal notaio Achille Muscarà del Collegio Notarile del Distretto di TA, registrato a TA il 19 maggio 1980 al n. 5322 (allegato al ricorso introduttivo sub 1), il Sig. LM GN, costruttore ed originario proprietario dell’edificio di cui si tratta, ha alienato, ai coniugi TO RE e OS TT LL per una metà indivisa, ed alla sig.ra AL VO per l’altra metà indivisa, l’immobile sito in contrada “S. Leonardo Sottano”, catastato nel NCEU del territorio di Carlentini alla partita 5893, foglio di mappa n. 3, mappale 264; subalterno 1: P.T. zona censuaria 1^, categoria A/2, classe 1^, vani catastali 7, rendita catastale lorda 1421; subalterno 2: P.T-1°, zona censuaria 1^, categoria A/2, classe 1^ vani catastali 7,50 e rendita catastale lorda 1522.
La costruzione risulta essere stata autorizzata dal Sindaco del Comune di Carlentini con: a) nulla osta all’esecuzione dei lavori del 30 agosto 1968 (allegato al ricorso sub 2), b) licenza edilizia n. 368 del 31 agosto 1968 (assente agli atti del giudizio, ma citata nell’atto di vendita e nel certificato di abitabilità del 23 settembre 1972); c) certificato di abitabilità del 23 settembre 1972 (allegato al ricorso introduttivo sub 3).
L’alienante Sig. LM GN ha presentato istanza, assunta al n. prot. 3513 del 29 marzo 1980 del Comune (allegato al ricorso introduttivo sub 4), chiedendo la concessione edilizia per le difformità esistenti; a tale riguardo, è precisato nell’istanza – redatta su modulo prestampato – che: «…Ogni comunicazione relativa alla presente pratica va indirizzata al sig. TO RE residente in [...]…» .
Con atto del Sindaco di Carlentini n. prot. 3513 del 14 aprile 1980 (allegato al ricorso introduttivo sub 5) è stata richiesta integrazione documentale, sul presupposto che: «…In riferimento al progetto edile presentato dalla S.S., si comunica che lo stesso non può essere preso in esame perché privo dei seguenti documenti: […] copia legale titolo di proprietà […] preventivo spesa delle modifiche per tassa ingegneri…» ; giova precisare che la nota è indirizzata al solo alienante Sig. LM GN.
Con successivo atto del Comune n. prot. 3092 del 10 marzo 1982 (allegato al ricorso introduttivo sub 6) veniva reiterata la richiesta di integrazione documentale, precisando che: «…In riferimento al progetto edile presentato dalla S.S. prot. 3513 del 29-3-1980 e di seguito alla nota di questo Comune protocollo 3513 del 14-4-1980 con la quale venivano richiesti documenti integrativi della pratica in oggetto, si invita la S.S. a dar seguito alla richiesta integrazione documentale entro il termine perentorio di gg. 10 (dieci). Trascorso tale termine la S.S. sarà ritenuta rinunciataria e la pratica verrà archiviata…» ; anche tale nota è indirizzata al solo alienante Sig. LM GN.
Il 3 ottobre 2011 è deceduto TO RE, lasciando quali soli eredi i due figli TO RE e IE RE, avendo la consorte OS TT LL, rinunciato all’eredità del marito con atto del 21 ottobre 2011, a rogito del notaio Francesco Attaguile di TA, registrato al n. 23669/1T il 26 ottobre 2011, ciò risultando dalla dichiarazione di successione (allegato al ricorso introduttivo sub 7).
Con ordinanza n. 7 del 27 settembre 2023 (allegato al ricorso introduttivo sub 8) impugnata con il ricorso introduttivo, il Comune ha ingiunto la demolizione di parte dell’edificio di cui si tratta, ritenendola abusivamente realizzata.
Con diffida datata 16 novembre 2023 (allegato al ricorso introduttivo sub 9), il comproprietario RE TO ha chiesto al Comune di:
A - revocare le richieste di integrazione documentale del 14 aprile 1980 e del 10 marzo 1982 del Sindaco, perché mai notificate ai proprietari del fabbricato, in particolare alla persona fisica indicata quale destinataria di comunicazioni e richieste;
B - riaprire il procedimento iniziato con l’istanza del 29 marzo 1980;
C - autorizzare gli aventi causa del primo proprietario alla integrazione documentale richiesta con la nota del 14 aprile 1980;
D - all’esito, rilasciare concessione edilizia per i manufatti non autorizzati.
A seguito della proposizione del ricorso introduttivo da parte del comproprietario RE TO, registrato al n. 2252/2023 Reg. ric. di questo TAR Sicilia – TA, il Comune, con atto n. prot. 492 del 29 dicembre 2023 (allegato al ricorso introduttivo sub 11), indirizzato a IE RE e, per conoscenza, all’odierna ricorrente, ha ordinato di non iniziare i lavori di demolizione e ripristino dei luoghi, o di sospenderli se intrapresi; tale atto è stato impugnato con il ricorso introduttivo, nelle parti ritenute lesive.
Con atto del 22 aprile 2024, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti (allegato sub 12), il Comune ha comunicato che, sul presupposto della inottemperanza alla demolizione ordinata con l’impugnata ordinanza 7/2023, avrebbe proceduto alla acquisizione del bene e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DPR 380/2001, altresì ingiungendo il pagamento di una sanzione di 20.000,00 euro, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del medesimo DPR.
Tanto premesso, il secondo motivo del ricorso introduttivo è fondato e deve essere accolto, avendo il Comune indirizzato le richieste di integrazioni documentali a soggetto diverso da quello espressamente indicato nell’istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere presentata in data 29 marzo 1980, istanza che – giova rimarcarlo – è redatta su modulo prestampato, cosicché non vi è margine per ritenere che il Comune abbia legittimamente inviato a soggetto diverso da quello indicato nell’istanza le richieste di integrazioni documentali, essendo stato il modulo presumibilmente messo a disposizione dei privati dall’Amministrazione comunale o, comunque, dovendo presumersi essere da questa – per essere un modello evidentemente correntemente utilizzato per istanze del genere di quella di cui si tratta – ben conosciuto.
Tale erronea spedizione inficia e travolge ogni altra attività successiva dell’Amministrazione comunale, atteso che l’adempimento alla richiesta di integrazione avrebbe presumibilmente consentito, allo stato della normativa all’epoca vigente, l’accoglimento dell’istanza.
Pertanto, assorbiti ogni motivo o censura non espressamente delibati, i ricorsi vanno accolti.
La complessità della vicenda sottesa alla controversia costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nelle camere di consiglio del giorno 27 marzo 2025 e del giorno 17 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO