Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Scacchini 9;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento assunto in data 30 settembre 2025, Cat. -OMISSIS-, dalla Questura di -OMISSIS-, con cui si è disposto il rigetto dell’istanza presentata il 28 novembre 2023 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa OL AN e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento assunto in data 30 settembre 2025 (Cat. -OMISSIS-) dalla Questura di -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza presentata il 28 novembre 2023 per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’Amministrazione, ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 217 del 18 dicembre 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ Considerato che il gravato provvedimento risulta prima facie carente di motivazione, essendo fondato esclusivamente sulle risultanze della condanna riportata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 e mancando così il necessario giudizio complessivo di pericolosità sociale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9667 del 10 novembre 2023); Ritenuti, quindi, sussistenti il necessario presupposto del fumus boni iuris nonché la condizione del periculum in mora, attesa l’immediata incidenza del provvedimento sulla regolare permanenza nel territorio italiano del ricorrente ”.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente rappresenta nel ricorso introduttivo che egli vive e soggiorna regolarmente in Italia da oltre sei anni ed ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in data 28 novembre 2023.
Il 3 giugno 2025 la Questura inoltrava all’esponente la comunicazione ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, con la quale dava preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. L’istante depositava quindi le proprie memorie difensive endoprocedimentali, contestando il giudizio di pericolosità sociale e rilevando la limitata offensività del reato ascritto; tuttavia, la Questura di -OMISSIS-, in data 30 settembre 2025, emetteva l’impugnato decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sulla base del giudizio di pericolosità sociale.
Con l’unico, articolato, motivo di ricorso “ Violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà. Eccesso di potere per mancata o erronea valutazione di circostanze di fatto ” l’esponente censura che il gravato provvedimento sia viziato sotto i seguenti profili:
A. La valutazione negativa espressa dalla Questura, senza alcuna motivazione concreta, rileva a carico del ricorrente una spiccata pericolosità sociale, verosimilmente incline alla reiterazione della stessa condotta illecita, esprimendo un giudizio assolutamente pretestuoso ed infondato, e infatti non è chiaro su quali oggettive fondamenta si basi tale considerazione, posto che l’Autorità Giudiziaria competente ha riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 (“lieve entità del fatto”), concedendo, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena, inoltre l’effettuato richiamo alla sentenza n. 88/2023 della Corte Costituzionale risulta fuorviante e male interpretato, posto che la Suprema Corte inequivocabilmente ha stabilito in primis che è necessario operare un bilanciamento ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 della Cost. tra le ragioni che giustificano la misura adottata dall’autorità e la tutela delle ragioni dell’interessato e, in secundis , sulla questione delle presunzioni correlate ad automatismi, la Corte ha rilevato che le presunzioni assolute sono state soggette a censure costituzionali, specialmente quando limitano un diritto fondamentale della persona, in quanto possono minare il principio di uguaglianza;
B. L’Amministrazione non ha in alcun modo dato conto del fatto che il ricorrente risiede da tempo nel comune di -OMISSIS-, ha sempre lavorato con continuità e, da oltre tre anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come si evince dall’estratto conto previdenziale INPS, dal percorso del lavoratore dell’Agenzia Regionale del Lavoro, dal contratto e dalle buste paga versate in atti, dimostrando una autonomia economica ed un progressivo inserimento sociale in Italia, che verrebbero irrimediabilmente pregiudicati qualora egli si ritrovasse privo di un valido titolo di soggiorno e costretto a rientrare nel Paese di origine.
Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Il Collegio, a conferma di quanto già osservato in sede cautelare, ritiene che il gravato provvedimento sia carente di motivazione, essendo fondato esclusivamente sulle risultanze della condanna riportata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 e mancando così il necessario giudizio complessivo di pericolosità sociale.
Difatti, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9667 del 10 novembre 2023 ha chiarito che « La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio 2023, n. 88, sopra richiamata, dopo aver ricordato i propri precedenti e quelli della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di principio di proporzionalità, ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , chiarendo che: “ in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018). Così, nel vagliare la complessiva ragionevolezza e proporzionalità delle previsioni che, come nel caso oggi in esame, implicano l’allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, questa Corte ha affermato la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell’interessato, fondato appunto sull’art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» (ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE). Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005). Del resto, come ripetutamente affermato da questa Corte, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (ex plurimis, sentenze n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 213 e n. 57 del 2013), sussistendo l’irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex plurimis, sentenza n. 213 del 2013, nello stesso senso, sentenze n. 202 e n. 57 del 2013”). In particolar modo, la Corte Costituzionale ha precisato che: “ nel caso oggi in esame, esiste, infatti, la possibilità concreta di accadimenti contrari alla presunzione introdotta dalla norma censurata. Ben può verificarsi, invero, che uno straniero commetta il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il quale, per la sua lieve entità, per le circostanze del fatto, per il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, per il percorso rieducativo eventualmente seguito alla condanna, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo. Risulta allora contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell’art. 8 CEDU, escludere, in dette ipotesi, la possibilità che l’amministrazione valuti la situazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società. Tanto più ove si consideri che si fa qui riferimento, come chiarito, alla sola ipotesi di rinnovo, e non di rilascio, del permesso di soggiorno: ciò che lascia intravvedere − particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro − un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso. Di tanto è necessario che l’amministrazione procedente dia conto nella valutazione che deve essere alla stessa rimessa, in sede di disamina della domanda di rinnovo del permesso, al fine di evitare che tale valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU ”».
Ebbene, applicando le surriferite coordinate ermeneutiche al caso di specie, essendo il gravato provvedimento fondato esclusivamente sulle risultanze della condanna riportata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90 e mancando, così, il necessario giudizio complessivo di pericolosità sociale, il ricorso va accolto, con il conseguente obbligo per la Questura di -OMISSIS- di riesaminare la situazione del cittadino straniero, provvedendo a valutare in concreto la sua pericolosità sociale tenendo conto della tipologia del reato commesso nonché del suo inserimento sociale e lavorativo in base agli elementi di fatto forniti dall’interessato ed operando, quindi, il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi, così fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata che, allo stato, risulta affetta da irragionevolezza e difetto di istruttoria e motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione, impregiudicata l’ulteriore attività valutativa dell’Amministrazione.
Condanna la Questura di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre accessori di legge e con refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.