TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11196 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23151/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Franca Tabbi per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 25 giugno 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 28 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da giugno 2024, successiva alla data di presentazione dalla domanda amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 11 febbraio 2025, CP_1 unitamente al prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché la condanna dell convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' assumendo che la prestazione è stata liquidata con TE08 del 2 luglio CP_1
2025 e che è, pertanto, cessata la materia del contendere. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive anche al fine di verificare l'effettivo pagamento e la cessazione della materia del contendere e disposta, contestualmente, la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto depositato in data 28 gennaio 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 23509/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla ricorrente i requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dal mese di giugno 2024 (cfr. doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento CP_1 giudiziale, nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio- economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. nn. 2 e 3 del ricorso). Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato CP_1 tenuto alla liquidazione della prestazione. Onere che, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto, dovendosi così pronunciare condanna al pagamento della prestazione assistenziale. Priva di pregio, al riguardo, è la deduzione in merito all'adozione del provvedimento di liquidazione, non avendo invero l' comprovato CP_2
l'effettivo pagamento della prestazione, contestato da parte ricorrente anche successivamente all'emissione del TE08. Quanto alla decorrenza della prestazione, è ormai pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale, né gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12270, Cass., sez. lav., n. 14516 del 21 giugno 2007, Cass., sez. lav., n. 11259 del 10 maggio 2010 e Cass., sez. lav., n. 1778 del 28 gennaio 2014). Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile delle provvidenze economiche oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 giugno 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23151/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Franca Tabbi per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 25 giugno 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 28 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da giugno 2024, successiva alla data di presentazione dalla domanda amministrativa;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 11 febbraio 2025, CP_1 unitamente al prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché la condanna dell convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' assumendo che la prestazione è stata liquidata con TE08 del 2 luglio CP_1
2025 e che è, pertanto, cessata la materia del contendere. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive anche al fine di verificare l'effettivo pagamento e la cessazione della materia del contendere e disposta, contestualmente, la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto depositato in data 28 gennaio 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 23509/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla ricorrente i requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dal mese di giugno 2024 (cfr. doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento CP_1 giudiziale, nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio- economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. nn. 2 e 3 del ricorso). Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato CP_1 tenuto alla liquidazione della prestazione. Onere che, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto, dovendosi così pronunciare condanna al pagamento della prestazione assistenziale. Priva di pregio, al riguardo, è la deduzione in merito all'adozione del provvedimento di liquidazione, non avendo invero l' comprovato CP_2
l'effettivo pagamento della prestazione, contestato da parte ricorrente anche successivamente all'emissione del TE08. Quanto alla decorrenza della prestazione, è ormai pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale, né gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., 5 luglio 2004, n. 12270, Cass., sez. lav., n. 14516 del 21 giugno 2007, Cass., sez. lav., n. 11259 del 10 maggio 2010 e Cass., sez. lav., n. 1778 del 28 gennaio 2014). Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile delle provvidenze economiche oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 giugno 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo