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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 1897/2023;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.01.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.02.025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 17.02.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al nr. 1897/2023 RGAC pendente
TRA
con l'Avvocato Ubaldo Ruvolo Parte_1
Attore
CONTRO
nella qualità di compagnia assicurativa per il Fondo Vittime Controparte_1
della Strada con l'Avvocato Enrico Gentile
Convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
nella qualità di compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada per vedere CP_2 Controparte_3
accolte le seguenti conclusioni, così come specificate nelle propria comparsa conclusionale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Ritenere e dichiarare, alla stregua della rigorosa prova testimoniale espletata ai sensi
dell'art.116 cpc, della verbalizzazione in ordine alla dinamica effettuata dal Pubblico Ufficiale medico del Policlinico
Universitario, delle valutazioni sulla piena sussistenza del nesso causale operata dal Ctu nominato dal Giudice, mezzi di prova non contestati in maniera processualmente motivata dalla controparte la responsabilità esclusiva del Controparte_4
veicolo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro per cui è causa;
e conseguentemente. Condannare la CP_4
al risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di € 11.867,00/ per le causali sopra specificate. E ciò
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese borsuali, di Ctu, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi come da nota spese che si deposita unitamente alla presente comparsa, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto Avvocato, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
2 Si costituiva in giudizio la società che contestava il diritto dell'attore al Controparte_5
risarcimento dei danni, chiedendo, nella propria comparsa conclusionale che il Tribunale: 1) Ritenga e dichiari che nel sinistro dedotto in giudizio non è rimasto coinvolto alcun veicolo rimasto sconosciuto;
2) Rigetti, conseguentemente, le domande proposte dall'attore e lo condanni al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio. 3) In subordine, nella ipotesi in cui dovesse essere provato il coinvolgimento del veicolo non identificato, ritenga e dichiari che la obbligazione della convenuta società non può superare la percentuale di colpa attribuibile al conducente di quest'ultimo.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 28.06.2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo veniva rinviato all'udienza del 24.01.2024.
Con decreto del 07.12.2023 la causa era assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 09.02.2024, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice ed all'uopo il processo veniva rinviato al 29.04.2024.
All'udienza del 29.04.2024, veniva escusso il testimone e nominato il CTU medico legale Testimone_1
dott. onde rispondere ai seguenti quesiti: Persona_1
1. se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale
e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale);
3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
4. se i postumi permanenti impediscono al soggetto, in tutto o in parte – e perché – di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa che in precedenza espletava, se e come emergente (l'attività) dagli atti del giudizio, ovvero se essa sia solo divenuta più usurante;
3
5. se i postumi permanenti siano suscettibili di miglioramento o di emendamento mediante protesi, terapie od interventi chirurgici, indicandone eventualmente il costo (o anche soltanto se la sofferenza che ne deriva sia concretamente alleviabile ricorrendo ad uno di detti strumenti);
6. se ad esito degli interventi che si ritenessero funzionali ai fini sopra richiamati (miglioramento o emendamento) residuerebbe comunque – anche se detti interventi fossero eseguiti “a regola d'arte” – un deficit funzionale (o estetico), tale da integrare gli estremi di un'invalidità permanente che, nell'ipotesi di risposta affermativa, va (almeno indicativamente) quantificata
Si rinviava dunque all'udienza del 29.05.2024 per il giuramento del CTU.
Con nota del 06.05.2024, il CTU accettava l'incarico e prestava giuramento.
Si fissava quindi l'udienza del 25.11.2024, rinviata, per la trattazione scritta, al 09.12.2024, per l'esame della CTU.
Successivamente, con decreto del 09.12.2024, si fissava l'udienza del 20.01.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 20.01.2025 veniva disposto il deposito della perizia emendata dal refuso e si fissava l'udienza del 17.02.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
In data 21.01.2025 veniva depositato l'elaborato peritale, così come disposto dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore, volta ad ottenere la condanna della società , nella Controparte_6
qualità di compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro descritto in citazione, va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
In primis, deve ritenersi provata la circostanza che il sig. rimase vittima del sinistro Parte_1
di cui è causa, accaduto in Palermo, il giorno 11.09.2022.
Secondo la ricostruzione attorea, il sig. percorreva piazza Barbarino a bordo del proprio Pt_1
motoveicolo Honda quando improvvisamente, all'altezza del civico 10, il motoveicolo veniva urtato da 4 un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, che, in fase di sorpasso del mezzo attoreo, lo colpiva allo specchietto sinistro, provocandone la caduta.
Successivamente all'evento lesivo, il veicolo responsabile si dileguava, omettendo di fermarsi e di lasciare le proprie generalità ed i propri dati assicurativi sulla dinamica del sinistro, all'udienza del 29.04.2024, veniva escusso il sig. . CP_7 Testimone_1
Il testimone riferiva che “Ero sul marciapiede. Ho visto questa auto che superava la moto ed ho visto il conducente della moto che cadeva. Il conducente della moto aveva il casco. Era una bella giornata.”
Ed inoltre, il sig. dichiarava “Il conducente della Punto non si è fermato. Non so se sia andato via perché non Tes_1
l'ha visto o perché è scappato” specificando che “Ho visto che cadeva sul lato destro e la moto cadeva su di lui, tanto che mi chiedeva di sollevare la moto per liberarsi. Mi ha chiesto il favore di chiamare suo figlio e l'ho chiamato. Non è venuta
l'autoambulanza. Non ricordo se lamentasse dolore al braccio destro o a quello sinistro. Comunque, il conducente della moto era dolorante”
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Ebbene, in ordine alla responsabilità dell'accadimento deve applicarsi, nel caso che occupa, la presunzione di responsabilità ex art 2054 comma 2 Cod. Civ per le ragioni che seguono.
Secondo il testimone, il conducente della macchina rimasta sconosciuta potrebbe non aver visto cadere il sig. Pt_1
Inoltre, non vi è stato l'intervento della Polizia Giudiziaria e quindi alcun accertamento specifico sull'esatto punto d'urto dei mezzi, venne compiuto.
Conseguentemente non è stata determinata la distanza del motociclo guidato dall'attore rispetto al margine della corsia di percorrenza, né la velocità del mezzo condotto dallo stesso sig. d ancor CP_8
meno quella tenuta dal veicolo rimasto sconosciuto: peraltro, la genericità delle dichiarazioni testimoniali rendono impossibile la ricostruzione di questi aspetti specifici della vicenda.
5 Pertanto, non può dirsi, in maniera certa ed univoca, che la condotta di guida dell'attore fosse stata esente da responsabilità e naturalmente non vi sono elementi di prova idonei ad ascrivere, in maniera esclusiva, la responsabilità della genesi del sinistro al veicolo ignoto.
Appare opportuno specificare che Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro
e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare si essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. (Corte di Cassazione Sezione III civile Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941)
Dunque, la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 Cod. Civ non può dirsi superata, visto che, dall'istruttoria svoltasi, non è stato possibile accertare in maniera univoca che il comportamento del sig. fosse immune da colpa né è possibile ascrivere la responsabilità esclusiva al veicolo Pt_1
rimasto sconosciuto.
Proprio alla luce di tale considerazione, deve stimarsi il concorso di colpa dell'attore nel 50%.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dall'attore, essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo: infatti, il Consulente, in maniera motivata, scrive a pagina
5 della perizia “ Riguardo il caso specifico la valutazione della dinamica, sulla scorta dei dati documentali contenuti nel fascicolo in atti, sembra compatibile con una vis lesiva sufficiente alla determinazione di validi trauma fratturativo a carico di polso”
Per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato, in maniera specifica e con motivazioni condivisibili, il danno subito dall'attore nel danno biologico di lieve entità permanente nella misura del 5 %, secondo quanto si legge a pagina 6 dell'elaborato peritale depositato 21.01.2025.
6 Pertanto, il danno biologico permanente equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal DM 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr 173 del 25.07.2024) ad euro 5.506,18 tenuto conto dell'età (anni 55) del sig. all'epoca del fatto. Parte_1
Il danno biologico temporaneo viene così determinato, alla luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 15 e dunque equivalente ad euro 828,60
Inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori giorni 15 e dunque equivalente ad euro 621,45
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 e dunque equivalente ad euro 828,60
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60 e dunque equivalente ad euro 828,60
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi euro 3.107,25
Il danno morale, da calcolarsi sull'invalidità permanente, per la percentuale del 33,33% è pari ad euro
1.835,21: tale percentuale appare congrua visto il grado di invalidità permanente dell'attore.
Quindi il risarcimento del danno complessivo patito dall'attore, considerato il concorso del 50% della colpa nella genesi del sinistro, si deve quantificare in euro 5.224,42 pari al 50% dell'importo di euro
10.448,84 dato dalla somma di euro 5.506,18 per il danno biologico permanente, euro 3.107,25 per il danno biologico temporaneo ed euro 1.835,21 per il danno morale.
**
Il parziale accoglimento della domanda attorea, conseguente al ritenuto concorso di colpa dell'attore nella genesi dell'incidente, sono motivi per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i restanti
2/3 vanno posti a carico della convenuta e vanno liquidate in Euro 3.384,66 Controparte_6
pari ai 2/3 di Euro 5.077,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 5.201 e 26.000 (in considerazione del decisum) e così specificate euro
919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso C.U. e spese generali. 7 Le spese delle CTU, visto il parziale accoglimento della domanda, devono essere poste a carico dell'attore e della convenuta in eguale misura.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
CONDANNA la nella qualità di compagnia designata per il Fondo Controparte_6
Vittime per la Strada al pagamento, in favore del sig. della somma di euro 5.224,42 Parte_1
già rivalutata all'attualità, oltre ai soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo;
CONDANNA nella qualità di compagnia designata per il Fondo Controparte_6
Vittime per la Strada al pagamento delle spese di lite in favore del sig. liquidandole Parte_1
in complessivi euro 3.384,66 oltre accessori di legge, C.U e marca da bollo da distrarsi in favore dell'Avvocato Ubaldo Ruvolo.
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico delle parti costituite.
Palermo 19.02.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
8
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 1897/2023;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.01.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.02.025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 17.02.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al nr. 1897/2023 RGAC pendente
TRA
con l'Avvocato Ubaldo Ruvolo Parte_1
Attore
CONTRO
nella qualità di compagnia assicurativa per il Fondo Vittime Controparte_1
della Strada con l'Avvocato Enrico Gentile
Convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
nella qualità di compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada per vedere CP_2 Controparte_3
accolte le seguenti conclusioni, così come specificate nelle propria comparsa conclusionale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Ritenere e dichiarare, alla stregua della rigorosa prova testimoniale espletata ai sensi
dell'art.116 cpc, della verbalizzazione in ordine alla dinamica effettuata dal Pubblico Ufficiale medico del Policlinico
Universitario, delle valutazioni sulla piena sussistenza del nesso causale operata dal Ctu nominato dal Giudice, mezzi di prova non contestati in maniera processualmente motivata dalla controparte la responsabilità esclusiva del Controparte_4
veicolo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro per cui è causa;
e conseguentemente. Condannare la CP_4
al risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di € 11.867,00/ per le causali sopra specificate. E ciò
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese borsuali, di Ctu, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi come da nota spese che si deposita unitamente alla presente comparsa, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto Avvocato, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
2 Si costituiva in giudizio la società che contestava il diritto dell'attore al Controparte_5
risarcimento dei danni, chiedendo, nella propria comparsa conclusionale che il Tribunale: 1) Ritenga e dichiari che nel sinistro dedotto in giudizio non è rimasto coinvolto alcun veicolo rimasto sconosciuto;
2) Rigetti, conseguentemente, le domande proposte dall'attore e lo condanni al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio. 3) In subordine, nella ipotesi in cui dovesse essere provato il coinvolgimento del veicolo non identificato, ritenga e dichiari che la obbligazione della convenuta società non può superare la percentuale di colpa attribuibile al conducente di quest'ultimo.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 28.06.2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo veniva rinviato all'udienza del 24.01.2024.
Con decreto del 07.12.2023 la causa era assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 09.02.2024, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice ed all'uopo il processo veniva rinviato al 29.04.2024.
All'udienza del 29.04.2024, veniva escusso il testimone e nominato il CTU medico legale Testimone_1
dott. onde rispondere ai seguenti quesiti: Persona_1
1. se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale
e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale);
3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
4. se i postumi permanenti impediscono al soggetto, in tutto o in parte – e perché – di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa che in precedenza espletava, se e come emergente (l'attività) dagli atti del giudizio, ovvero se essa sia solo divenuta più usurante;
3
5. se i postumi permanenti siano suscettibili di miglioramento o di emendamento mediante protesi, terapie od interventi chirurgici, indicandone eventualmente il costo (o anche soltanto se la sofferenza che ne deriva sia concretamente alleviabile ricorrendo ad uno di detti strumenti);
6. se ad esito degli interventi che si ritenessero funzionali ai fini sopra richiamati (miglioramento o emendamento) residuerebbe comunque – anche se detti interventi fossero eseguiti “a regola d'arte” – un deficit funzionale (o estetico), tale da integrare gli estremi di un'invalidità permanente che, nell'ipotesi di risposta affermativa, va (almeno indicativamente) quantificata
Si rinviava dunque all'udienza del 29.05.2024 per il giuramento del CTU.
Con nota del 06.05.2024, il CTU accettava l'incarico e prestava giuramento.
Si fissava quindi l'udienza del 25.11.2024, rinviata, per la trattazione scritta, al 09.12.2024, per l'esame della CTU.
Successivamente, con decreto del 09.12.2024, si fissava l'udienza del 20.01.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 20.01.2025 veniva disposto il deposito della perizia emendata dal refuso e si fissava l'udienza del 17.02.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
In data 21.01.2025 veniva depositato l'elaborato peritale, così come disposto dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore, volta ad ottenere la condanna della società , nella Controparte_6
qualità di compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro descritto in citazione, va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
In primis, deve ritenersi provata la circostanza che il sig. rimase vittima del sinistro Parte_1
di cui è causa, accaduto in Palermo, il giorno 11.09.2022.
Secondo la ricostruzione attorea, il sig. percorreva piazza Barbarino a bordo del proprio Pt_1
motoveicolo Honda quando improvvisamente, all'altezza del civico 10, il motoveicolo veniva urtato da 4 un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, che, in fase di sorpasso del mezzo attoreo, lo colpiva allo specchietto sinistro, provocandone la caduta.
Successivamente all'evento lesivo, il veicolo responsabile si dileguava, omettendo di fermarsi e di lasciare le proprie generalità ed i propri dati assicurativi sulla dinamica del sinistro, all'udienza del 29.04.2024, veniva escusso il sig. . CP_7 Testimone_1
Il testimone riferiva che “Ero sul marciapiede. Ho visto questa auto che superava la moto ed ho visto il conducente della moto che cadeva. Il conducente della moto aveva il casco. Era una bella giornata.”
Ed inoltre, il sig. dichiarava “Il conducente della Punto non si è fermato. Non so se sia andato via perché non Tes_1
l'ha visto o perché è scappato” specificando che “Ho visto che cadeva sul lato destro e la moto cadeva su di lui, tanto che mi chiedeva di sollevare la moto per liberarsi. Mi ha chiesto il favore di chiamare suo figlio e l'ho chiamato. Non è venuta
l'autoambulanza. Non ricordo se lamentasse dolore al braccio destro o a quello sinistro. Comunque, il conducente della moto era dolorante”
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Ebbene, in ordine alla responsabilità dell'accadimento deve applicarsi, nel caso che occupa, la presunzione di responsabilità ex art 2054 comma 2 Cod. Civ per le ragioni che seguono.
Secondo il testimone, il conducente della macchina rimasta sconosciuta potrebbe non aver visto cadere il sig. Pt_1
Inoltre, non vi è stato l'intervento della Polizia Giudiziaria e quindi alcun accertamento specifico sull'esatto punto d'urto dei mezzi, venne compiuto.
Conseguentemente non è stata determinata la distanza del motociclo guidato dall'attore rispetto al margine della corsia di percorrenza, né la velocità del mezzo condotto dallo stesso sig. d ancor CP_8
meno quella tenuta dal veicolo rimasto sconosciuto: peraltro, la genericità delle dichiarazioni testimoniali rendono impossibile la ricostruzione di questi aspetti specifici della vicenda.
5 Pertanto, non può dirsi, in maniera certa ed univoca, che la condotta di guida dell'attore fosse stata esente da responsabilità e naturalmente non vi sono elementi di prova idonei ad ascrivere, in maniera esclusiva, la responsabilità della genesi del sinistro al veicolo ignoto.
Appare opportuno specificare che Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro
e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare si essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. (Corte di Cassazione Sezione III civile Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941)
Dunque, la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 Cod. Civ non può dirsi superata, visto che, dall'istruttoria svoltasi, non è stato possibile accertare in maniera univoca che il comportamento del sig. fosse immune da colpa né è possibile ascrivere la responsabilità esclusiva al veicolo Pt_1
rimasto sconosciuto.
Proprio alla luce di tale considerazione, deve stimarsi il concorso di colpa dell'attore nel 50%.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dall'attore, essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo: infatti, il Consulente, in maniera motivata, scrive a pagina
5 della perizia “ Riguardo il caso specifico la valutazione della dinamica, sulla scorta dei dati documentali contenuti nel fascicolo in atti, sembra compatibile con una vis lesiva sufficiente alla determinazione di validi trauma fratturativo a carico di polso”
Per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato, in maniera specifica e con motivazioni condivisibili, il danno subito dall'attore nel danno biologico di lieve entità permanente nella misura del 5 %, secondo quanto si legge a pagina 6 dell'elaborato peritale depositato 21.01.2025.
6 Pertanto, il danno biologico permanente equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal DM 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr 173 del 25.07.2024) ad euro 5.506,18 tenuto conto dell'età (anni 55) del sig. all'epoca del fatto. Parte_1
Il danno biologico temporaneo viene così determinato, alla luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 15 e dunque equivalente ad euro 828,60
Inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori giorni 15 e dunque equivalente ad euro 621,45
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 e dunque equivalente ad euro 828,60
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60 e dunque equivalente ad euro 828,60
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi euro 3.107,25
Il danno morale, da calcolarsi sull'invalidità permanente, per la percentuale del 33,33% è pari ad euro
1.835,21: tale percentuale appare congrua visto il grado di invalidità permanente dell'attore.
Quindi il risarcimento del danno complessivo patito dall'attore, considerato il concorso del 50% della colpa nella genesi del sinistro, si deve quantificare in euro 5.224,42 pari al 50% dell'importo di euro
10.448,84 dato dalla somma di euro 5.506,18 per il danno biologico permanente, euro 3.107,25 per il danno biologico temporaneo ed euro 1.835,21 per il danno morale.
**
Il parziale accoglimento della domanda attorea, conseguente al ritenuto concorso di colpa dell'attore nella genesi dell'incidente, sono motivi per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i restanti
2/3 vanno posti a carico della convenuta e vanno liquidate in Euro 3.384,66 Controparte_6
pari ai 2/3 di Euro 5.077,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 5.201 e 26.000 (in considerazione del decisum) e così specificate euro
919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso C.U. e spese generali. 7 Le spese delle CTU, visto il parziale accoglimento della domanda, devono essere poste a carico dell'attore e della convenuta in eguale misura.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
CONDANNA la nella qualità di compagnia designata per il Fondo Controparte_6
Vittime per la Strada al pagamento, in favore del sig. della somma di euro 5.224,42 Parte_1
già rivalutata all'attualità, oltre ai soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo;
CONDANNA nella qualità di compagnia designata per il Fondo Controparte_6
Vittime per la Strada al pagamento delle spese di lite in favore del sig. liquidandole Parte_1
in complessivi euro 3.384,66 oltre accessori di legge, C.U e marca da bollo da distrarsi in favore dell'Avvocato Ubaldo Ruvolo.
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico delle parti costituite.
Palermo 19.02.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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