Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, proposto dal sig. DO Accardo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Molochio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 329/2024 del 15.05.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RT MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. PREMESSO che:
- con ricorso notificato in data 5.06.2025 e depositato in data 20.06.2025 il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza n. 329/2024 del 15.05.2024 con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha condannato il Comune di Molochio al pagamento, in suo favore, dell’importo di € 4.996,00, a titolo di spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
2. RITENUTO che:
- sussistano tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a giacché, per come comprovato da parte ricorrente il duplicato informatico della sentenza dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 329/2024 risulta notificato, ex art. 479 c.p.c., in data 1.08.2024, sicché è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
3. RILEVATO che il Comune di Molochio, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, lo stesso abbia dato esecuzione al titolo giudiziale;
4. RITENUTO, pertanto, di dovere dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme indicate nel titolo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
5. RITENUTO di dover nominare, in caso di inutile scadenza del termine di 60 giorni entro cui il Comune di Molochio dovrà corrispondere le somme sopra indicate, quale Commissario ad acta , il Segretario Comunale di Palmi, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari.
In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Sono, altresì, dovute le somme corrispondenti alle spese strumentali all’instaurazione dell’odierno giudizio, tra cui quelle connesse alla eventuale registrazione della sentenza per cui è ottemperanza, se documentate. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
6. RAVVISATA l’opportunità di delegare sin d’ora il magistrato relatore per l’esame di eventuali richieste di proroga del suddetto termine;
7. RITENUTO, infine, che le spese di lite, in considerazione della soccombenza, vadano poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:
- accoglie la domanda di ottemperanza proposta da parte ricorrente, nei termini sopra indicati;
- per l’effetto, ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme ivi indicate entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Segretario Comunale di Palmi, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
RT MA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA | RI RI |
IL SEGRETARIO