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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2024, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2433 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2433 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Cirò Marina (KR) alla Via Berlinguer n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria
Esposito, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- RESISTENTE CONTUMACE–
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI 2
Come da verbale di udienza del 9.12.2024 dinanzi al relatore per la parte costituita.
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data 23.6.2001, Controparte_1
chiedeva emettersi pronuncia di separazione personale, sul presupposto del determinarsi di una sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dovuta al progressivo venir meno dell'affectio coniugalis. Nulla la ricorrente chiedeva in punto di statuizioni accessorie, non avendo pretese di carattere economiche nei confronti del coniuge ed essendo maggiorenni i figli nati dall'unione coniugale.
Non si costituiva in giudizio a mezzo di difensore, malgrado la ritualità della notifica, il quale, tuttavia, compariva all'udienza del 9.12.2024 Controparte_1
dinanzi al relatore al fine di aderire alla domanda di separazione del coniuge.
Il difensore della parte costituita chiedeva, quindi, definirsi il giudizio con pronuncia avente ad oggetto il solo status.
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi
- proposta dalla prima nella contumacia della controparte, Parte_2
comunque comparsa in udienza al fine di esprimere volontà adesiva alla domanda
- va senza dubbio accolta, in quanto le deduzioni della parte costituita (contenute negli scritti difensivi e direttamente rese al relatore all'udienza di comparizione del
9.12.2024) hanno dimostrato, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Non avendo le parti avanzato istanze di contenuto economico nell'ambito del loro rapporto reciproco e non essendovi situazioni regolabili d'ufficio dal Tribunale
(essendo maggiorenni i figli nati dall'unione coniugale) la causa va definita con pronuncia avente ad oggetto unicamente lo status. Non appare dubbia la competenza di questo Tribunale a conoscere della domanda (malgrado il rilievo contenuto nel decreto di fissazione di udienza) sulla base del disposto dell'art. 473 3
bis.47 cpc, avendo la parte ricorrente comprovato la residenza in Cosenza del coniuge resistente (cfr. documentazione prodotta in data 9.12.2024) e non essendovi figli minorenni nati dall'unione coniugale.
2. Sulle spese di lite.
L'oggetto del contendere (limitato al solo status) e la mancata opposizione del resistente alla domanda della ricorrente legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nel giudizio tra le parti, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 11.12.2024
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma