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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 25442 del ruolo generale per l'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Mesopotamia n. 5, presso lo studio dell'avv. Gaetano Carrozza che la difende assiste e rappresenta giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
1 OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2023 e successivamente notificato Parte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere, previo
[...] Controparte_1 accertamento della intervenuta sussistenza tra essa ricorrente, quale lavoratrice e CP_1
quale datore di lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato domestico nel
[...] periodo dal 4 giugno 2022 al 16 giugno 2023 con orario di 25 ore settimanali, la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 4.146,92 oltre interessi e rivalutazione o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento di tale domanda esponeva che era stata assunta dal datore di lavoro in data 4 giugno 2022 per lo svolgimento di attività di lavoro Controparte_1 subordinato con la mansione di colf, presso la sua abitazione sita in via Crescenzio n. 42, senza che il datore di lavoro provvedesse all'adempimento degli obblighi amministrativi connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro, quindi in una situazione classificabile come
“lavoro nero”; che il rapporto di lavoro intercorso tra essa ricorrente e il datore di lavoro si era svolto, senza soluzione di continuità dal 4 giugno 2022 al 16 giugno 2023 con le seguenti caratteristiche: a) l'attività lavorativa si era svolta esclusivamente presso l'abitazione del resistente, sita in via Crescenzio n. 42, b) aveva svolto la sua l'attività con sottoposizione alle direttive di lavoro impartite giornalmente da e talvolta dalla moglie, Controparte_1
ricevendo le indicazioni sull'orario da svolgere, e sulle modalità operative del Parte_2 lavoro, utilizzando attrezzature, e prodotti messi a disposizione dal datore di lavoro, c) doveva giustificare al datore di lavoro eventuali ritardi, assenze o periodi di malattia, concordando con lo stesso in quale giorno recuperare la mancata prestazione;
che essa lavoratrice aveva svolto principalmente le attività lavorative di riassetto casa, addetta cucina, lavanderia, stiratura e pulizia ordinaria e straordinaria dell'abitazione, pulizia periodica dei terrazzi;
che tali attività erano inquadrabili nel C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di
Lavoro Domestico: “collaboratore generico polifunzionale, Livello B – Profilo di: Addetto a
2 mansioni plurime: pulizie, riassetto casa, addetto cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici etc.”; che essa dipendente aveva svolto la propria attività per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, senza usufruire di ferie retribuite, con il seguente orario: dalle ore
15:00 alle ore 20:00 con la previsione di svolgere saltuariamente alcune ore il sabato mattina previo accordo con il datore di lavoro, con una media di almeno 25 ore di lavoro settimanale;
che essa lavoratrice aveva percepito per tutto il periodo lavorato una retribuzione di euro 1.000,00 mensili in contanti, senza che il datore di lavoro provvedesse alla consegna delle buste paghe, o altra documentazione chiarificatrice degli importi corrisposti;
che essa ricorrente non aveva percepito nulla a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023 (quota parte) e nulla era stato corrisposto a titolo di T.F.R. al termine del rapporto di lavoro;
che non aveva usufruito del periodo di ferie previsto dalla legge e dal
CCNL e aveva diritto alla relativa indennità; che in data 16 giugno 2023 essa lavoratrice era stata licenziata solo oralmente senza alcuna motivazione e in mancanza di un periodo di preavviso;
che, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 4 giugno 2022 al 16 giugno 2023, aveva diritto alla retribuzione come prevista dalla normativa in materia con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, in applicazione dei precetti di cui all'art. 36 Cost. e con riferimento al potere di determinazione giudiziale ex art. 2099 c.c.; che aveva diritto, inoltre, al versamento dei contributi per il periodo di lavoro svolto senza un regolare inquadramento per la cui pretesa si riservava di promuovere separato giudizio;
che il datore di lavoro non aveva provveduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro nel periodo oggetto di causa;
che il rapporto di lavoro in questione aveva presentato sin dall'inizio i caratteri costituiti inequivocabili, delineati degli artt. 2094, 2095 e segg. c.c., ovvero la sussistenza di una prestazione di fare, l'onerosità, la collaborazione e la subordinazione, essendo essa ricorrente stata impiegata alle dipendenze e sotto la direzione del convenuto con la mansione principale di collaboratore generico polifunzionale, inquadrabile nel livello B del
C.C.N.L. applicabile;
che tale situazione in essere emergeva anche dalla messaggistica
“WhatsApp” versata in atti, intercorrente tra essa ricorrente e il datore di lavoro per coordinare l'espletamento della suddetta attività lavorativa;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contenuto delle chat di “WhatsApp” che dimostrava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato poteva essere prodotto dalla parte ricorrente nella causa di lavoro;
che
3 essa lavoratrice aveva diritto ad essere inquadrata secondo il disposto dell'art. 9 del
C.C.N.L., il quale stabiliva che: “... Livello B Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: a) Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”; che il rapporto di lavoro intercorso con la parte convenuta non era stato regolarizzato;
che, in quanto essa lavoratrice era irregolare e priva del permesso di soggiorno, il contratto di lavoro era nullo;
che, tuttavia, aveva diritto alla retribuzione a norma dell'art. 2126 c.c.; che, inoltre, aveva diritto alla tredicesima, al TFR e all'indennità per le ferie non godute, nonché all'indennità sostitutiva del preavviso;
che le spettavano, a titolo di retribuzione non corrisposta, le differenze retributive meglio specificate nel ricorso. Concludeva come di seguito riportato: “accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e il datore di lavoro nel periodo dal Parte_1 Controparte_1
04/06/2022 al 16/06/2023;
- accertare e dichiarare che la ricorrente dal 04/06/2022 al 16/06/2023 ha svolto un orario di lavoro pari a una media di 25 ore settimanali, corrispondente ad un part - time, alle dipendenze e sottoposto alle direttive del resistente;
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alle Parte_1 seguenti provvidenze maturate e non corrisposte nel periodo dal 04/06/2022 al
16/06/2023;
1. quota parte della retribuzione mensile non corrisposta del mese giugno 2023;
2. tredicesima 2022 (quota parte), 2023(quota parte);
3. trattamento di fine rapporto;
4. indennità per ferie non godute relative agli anni 2022-2023;
4 5. indennità per mancato preavviso;
- e per l'effetto condannare quale datore di lavoro, al pagamento Controparte_1 della somma pari a € 4. 146,92 € (di cui € 1.074,00 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione o alla diversa somma maggiore o minore che si ritenga di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Veniva ammesso l'interrogatorio formale e venivano sentiti due testimoni.
All'odierna udienza, la causa viene decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Alla luce dei principi affermati in merito dalla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che chi fa valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi e, in particolare, il requisito della subordinazione inteso come “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (cfr. tra le molte Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 25224 del 30 novembre 2009; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 5712 del 10 marzo 2011; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 11775 del 12 luglio 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n.
20599 del 22 novembre 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 21074 del 16 settembre
2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 17127 del 17 agosto 2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 24193 del 13 ottobre 2017; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 280 del
5 9 gennaio 2018; Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019).
Tale requisito, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, può essere provato facendo eventualmente ricorso, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3745 del 29 marzo 1995, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2370 del 4 marzo 1998 e Cass. civ.,
SS.UU., Sentenza n. 379 del 30 giugno 1999, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3674 del 27 marzo 2000, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11936 dell'11 settembre 2000;
Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14071 del 28 settembre 2002, Cass. civ., Sez. Lavoro,
Sentenza n. 6224 del 29 marzo 2004, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2767 del 11 febbraio 2005, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3858 del 22 febbraio 2006, Cass. civ.,
Sez. Lavoro, Sentenza n. 4500 del 27 febbraio 2007, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza
n.4406 del 24 febbraio 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9256 del 17 aprile
2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9252 del 19 aprile 2010, Cass. civ., Sez.
Lavoro, Sentenza n. 28982 del 27 dicembre 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n.
11930 del 16 maggio 2013, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 23021 del 29 ottobre
2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14434 del 10 luglio 2015, Cass. civ., Sez.
Lavoro, Sentenza n. 10004 del 16 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n.
11572 dell'11 maggio 2017, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1511 del 21 gennaio
2019, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2537 del 27 gennaio 2022). Tanto premesso ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito, come sarebbe stato suo onere, sufficiente prova dello svolgimento in favore del convenuto, per il periodo indicato in ricorso, di attività lavorativa qualificabile come subordinata alla stregua dei principi precedentemente 6 enunciati, né, in ogni caso, di un numero di ore di lavoro concretamente prestate, tanto da rendere impossibile, anche a volere prescindere dalla qualificazione in termini di lavoro subordinato di tale attività, una quantificazione non meramente arbitraria di quanto dovutole a titolo di retribuzioni. Del resto, i testimoni si sono sostanzialmente limitati a riferire elementi irrilevanti ai fini di cui sopra. Infatti, la testimone Testimone_1
ha riferito quanto segue:
[...]
“Conosco i fatti di causa perché ogni tanto ho lavorato con la ricorrente in un B&B. Una volta ho sostituito una ragazza che lavorava per il come colf. Sono andata a CP_1
lavorare insieme alla ricorrente. Io ho pulito dentro l'abitazione, mentre la ricorrente si occupava di bagnare le piante e dei terrazzi. Quando siamo andate a lavorare era CP_1
presente. Il mi ha detto cosa fare e dove pulire e lo stesso ha fatto con la CP_1
ricorrente. Mi ha pagato a ore. Non so come ha pagato la ricorrente perché quest'ultima lavorava tutto il giorno con la moglie del come colf. Quel giorno ho lavorato dalle CP_1
14.00, anzi dalla mattina dalle.
8.00 alle 14.00. Anche la ricorrente ha fatto lo stesso orario. Quel giorno la ricorrente oltre al terrazzo e alle piante ha fatto la lavatrice e ha stirato. Io ho soltanto pulito. La casa era molto grande. L'appartamento era su un unico piano, con terrazzi. Quel giorno era presente anche la moglie del che mi ha aperto CP_1
la porta. Le indicazioni sul lavoro da fare venivano date prevalentemente dal Sono CP_1
andata con la ricorrente perché lei mi ha segnalato questa opportunità di lavoro.”
Tale testimonianza appare irrilevante dal momento che la sola circostanza che il per CP_1
una sola giornata abbia dato indicazioni sia alla ricorrente che alla testimone sulle attività da svolgere non può costituire prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e il convenuto. Del resto da tale testimonianza neppure è dato ricavare con certezza né la durata del rapporto né la sua continuità né l'orario di lavoro abitualmente svolto e tantomeno la sua articolazione settimanale. Neppure sono emerse le modalità di pagamento della retribuzione. In sostanza le circostanze riferite non possono costituire prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo e delle relative modalità di svolgimento sia sotto il profilo della subordinazione che della durata della prestazione. In
7 definitiva sulla base di tale testimonianza non emerge in alcun modo né la continuità né la durata del preteso rapporto, né il suo effettivo contenuto. Peraltro, l'orario lavorativo indicato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 neppure corrisponde con quello indicato nel ricorso.
Da parte sua il testimone ha dichiarato quanto di seguito riportato: Testimone_2
“So i fatti di causa in quanto sono il compagno della ricorrente. Ho conosciuto in CP_1
casa sua, dove sono stato due volte perché gli ho presentato un preventivo per lavori di pittura. Ciò è avvenuto intorno ad agosto settembre 2022. Quando sono andato a fare i preventivi ho visto la ricorrente che lavorava: puliva casa, stirava, bagnava le piante e sistemava il terrazzo. Sono rimasto in casa una volta circa 1 h, una volta 30 minuti. Quando mia moglie lavorava dal era lo stesso a dirgli che cosa fare in casa. Ogni CP_1 CP_1
tanto accompagnavo mia moglie a lavorare, circa 3 o 4 volte l'anno, sempre di pomeriggio.
Mi ricordo che ho accompagnato mia moglie nel pomeriggio e sono andato a riprenderla intorno alle 19.00. In una occasione al mancava la terra per le piante e ha CP_1
incaricato mia moglie di comprarla. In quella occasione ho accompagnato mia moglie a comprare la terra perché era pesante. Era il luglio del 2022”.
Anche tale testimonianza non fornisce elementi utili per ricostruire con sufficiente certezza ed esattezza il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e i convenuti. A prescindere dallo stretto legame affettivo che lega il ricorrente alla , non può non rilevarsi che il Parte_1
testimone è entrato nell'appartamento di solo in due occasioni Controparte_1
nell'estate 2022, trattenendosi una volta un'ora e una volta 30 minuti. Le circostanze riferite dal testimone non possono ritenersi sufficienti per ricavare la natura subordinata del rapporto, la sua durata, l'orario effettivo di lavoro espletato dalla ricorrente nella singola giornata lavorativa e nel corso del rapporto. Né, peraltro, ulteriori lumi sulla natura e durata del rapporto e sugli orari osservati nonché sulle ferie della ricorrente possono ricavarsi dalla circostanza che il testimone ha affermato di essere andato a riprendere la ricorrente dopo il lavoro 3 o 4 volte l'anno, sempre di pomeriggio intorno alle 19:00, presso l'abitazione di
Peraltro, la collocazione oraria della prestazione lavorativa (nel Controparte_1
8 pomeriggio) non corrisponde con quella indicata dall'altra testimone e l'uscita dal Tes_1
lavoro non coincide con quanto affermato nel ricorso secondo cui la prestazione lavorativa della ricorrente sarebbe terminata abitualmente alle 20:00. In definitiva le circostanze riferite dal testimone non possono essere ritenute elementi utili ai fini della Testimone_2
prova del rapporto di lavoro subordinato e delle relative modalità di svolgimento. Il testimone, peraltro, non ha indicato neppure il periodo in cui il rapporto lavorativo si sarebbe svolto. Del tutto irrilevante ai fini di causa è la messaggistica “WhatsApp” che neppure risulta intervenuta con il convenuto, rimanendo, a prescindere dalla vaghezza delle conversazioni ai fini di causa, non identificati gli interlocutori. Stante quindi la mancanza di altri idonei elementi probatori, non può darsi rilievo determinante e sufficiente alla sola mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale. Infatti, l'assenza di ulteriori e significativi elementi di riscontro impedisce comunque di ritenere ammesse, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze di fatto oggetto delle allegazioni di cui al ricorso e contenute nei capitoli ivi formulati. Dagli elementi in atti nessun riscontro sufficientemente specifico è stato infatti fornito in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente
(esistenza del rapporto di lavoro subordinato, durata effettiva, mansioni, orario di lavoro, retribuzione ricevuta, mancato godimento delle ferie, indennità sostitutiva del preavviso ecc.) risultando, in particolare, del tutto irrilevanti e generici i dati risultanti dalla prova testimoniale. Devono ribadirsi, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "ficta confessio", ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi (in tal senso Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza n.
1264 del 2 febbraio 1995, Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza n. 1221 del 28 gennaio 2003,
Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 27320 del 12 dicembre 2005 e Cass. civ., Sez. 3^, 9 Sentenza n. 22407 del 19 ottobre 2006, Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n. 17719 del 6 agosto 2014). Tanto meno, si osserva, una tale prova potrebbe essere desunta dalla contumacia del convenuto. Conformemente a quanto statuito con orientamento consolidato della S.C., la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come pacifici, perché non contestati dal convenuto contumace, i fatti costitutivi della domanda attorea, fatti della cui sussistenza la ricorrente aveva l'onere della prova (in questo senso, Cass. civ., Sez. 1^,
Sentenza n. 21251 del 14/10/2010, Cass. civ., Sez. 3^, Sentenza n. 7739 del 29 marzo
2007, Cass. civ., Sez. 3^, Sentenza n. 10948 del 11 luglio 2003, n. 5919 del 2 luglio
1997 e Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10554 del 9 dicembre 1994). Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda deve essere rigettata. In considerazione della contumacia del convenuto non vi è luogo a provvedere spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Roma 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 25442 del ruolo generale per l'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Mesopotamia n. 5, presso lo studio dell'avv. Gaetano Carrozza che la difende assiste e rappresenta giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
1 OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2023 e successivamente notificato Parte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere, previo
[...] Controparte_1 accertamento della intervenuta sussistenza tra essa ricorrente, quale lavoratrice e CP_1
quale datore di lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato domestico nel
[...] periodo dal 4 giugno 2022 al 16 giugno 2023 con orario di 25 ore settimanali, la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 4.146,92 oltre interessi e rivalutazione o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento di tale domanda esponeva che era stata assunta dal datore di lavoro in data 4 giugno 2022 per lo svolgimento di attività di lavoro Controparte_1 subordinato con la mansione di colf, presso la sua abitazione sita in via Crescenzio n. 42, senza che il datore di lavoro provvedesse all'adempimento degli obblighi amministrativi connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro, quindi in una situazione classificabile come
“lavoro nero”; che il rapporto di lavoro intercorso tra essa ricorrente e il datore di lavoro si era svolto, senza soluzione di continuità dal 4 giugno 2022 al 16 giugno 2023 con le seguenti caratteristiche: a) l'attività lavorativa si era svolta esclusivamente presso l'abitazione del resistente, sita in via Crescenzio n. 42, b) aveva svolto la sua l'attività con sottoposizione alle direttive di lavoro impartite giornalmente da e talvolta dalla moglie, Controparte_1
ricevendo le indicazioni sull'orario da svolgere, e sulle modalità operative del Parte_2 lavoro, utilizzando attrezzature, e prodotti messi a disposizione dal datore di lavoro, c) doveva giustificare al datore di lavoro eventuali ritardi, assenze o periodi di malattia, concordando con lo stesso in quale giorno recuperare la mancata prestazione;
che essa lavoratrice aveva svolto principalmente le attività lavorative di riassetto casa, addetta cucina, lavanderia, stiratura e pulizia ordinaria e straordinaria dell'abitazione, pulizia periodica dei terrazzi;
che tali attività erano inquadrabili nel C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di
Lavoro Domestico: “collaboratore generico polifunzionale, Livello B – Profilo di: Addetto a
2 mansioni plurime: pulizie, riassetto casa, addetto cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici etc.”; che essa dipendente aveva svolto la propria attività per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, senza usufruire di ferie retribuite, con il seguente orario: dalle ore
15:00 alle ore 20:00 con la previsione di svolgere saltuariamente alcune ore il sabato mattina previo accordo con il datore di lavoro, con una media di almeno 25 ore di lavoro settimanale;
che essa lavoratrice aveva percepito per tutto il periodo lavorato una retribuzione di euro 1.000,00 mensili in contanti, senza che il datore di lavoro provvedesse alla consegna delle buste paghe, o altra documentazione chiarificatrice degli importi corrisposti;
che essa ricorrente non aveva percepito nulla a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023 (quota parte) e nulla era stato corrisposto a titolo di T.F.R. al termine del rapporto di lavoro;
che non aveva usufruito del periodo di ferie previsto dalla legge e dal
CCNL e aveva diritto alla relativa indennità; che in data 16 giugno 2023 essa lavoratrice era stata licenziata solo oralmente senza alcuna motivazione e in mancanza di un periodo di preavviso;
che, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 4 giugno 2022 al 16 giugno 2023, aveva diritto alla retribuzione come prevista dalla normativa in materia con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, in applicazione dei precetti di cui all'art. 36 Cost. e con riferimento al potere di determinazione giudiziale ex art. 2099 c.c.; che aveva diritto, inoltre, al versamento dei contributi per il periodo di lavoro svolto senza un regolare inquadramento per la cui pretesa si riservava di promuovere separato giudizio;
che il datore di lavoro non aveva provveduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro nel periodo oggetto di causa;
che il rapporto di lavoro in questione aveva presentato sin dall'inizio i caratteri costituiti inequivocabili, delineati degli artt. 2094, 2095 e segg. c.c., ovvero la sussistenza di una prestazione di fare, l'onerosità, la collaborazione e la subordinazione, essendo essa ricorrente stata impiegata alle dipendenze e sotto la direzione del convenuto con la mansione principale di collaboratore generico polifunzionale, inquadrabile nel livello B del
C.C.N.L. applicabile;
che tale situazione in essere emergeva anche dalla messaggistica
“WhatsApp” versata in atti, intercorrente tra essa ricorrente e il datore di lavoro per coordinare l'espletamento della suddetta attività lavorativa;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contenuto delle chat di “WhatsApp” che dimostrava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato poteva essere prodotto dalla parte ricorrente nella causa di lavoro;
che
3 essa lavoratrice aveva diritto ad essere inquadrata secondo il disposto dell'art. 9 del
C.C.N.L., il quale stabiliva che: “... Livello B Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: a) Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”; che il rapporto di lavoro intercorso con la parte convenuta non era stato regolarizzato;
che, in quanto essa lavoratrice era irregolare e priva del permesso di soggiorno, il contratto di lavoro era nullo;
che, tuttavia, aveva diritto alla retribuzione a norma dell'art. 2126 c.c.; che, inoltre, aveva diritto alla tredicesima, al TFR e all'indennità per le ferie non godute, nonché all'indennità sostitutiva del preavviso;
che le spettavano, a titolo di retribuzione non corrisposta, le differenze retributive meglio specificate nel ricorso. Concludeva come di seguito riportato: “accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e il datore di lavoro nel periodo dal Parte_1 Controparte_1
04/06/2022 al 16/06/2023;
- accertare e dichiarare che la ricorrente dal 04/06/2022 al 16/06/2023 ha svolto un orario di lavoro pari a una media di 25 ore settimanali, corrispondente ad un part - time, alle dipendenze e sottoposto alle direttive del resistente;
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alle Parte_1 seguenti provvidenze maturate e non corrisposte nel periodo dal 04/06/2022 al
16/06/2023;
1. quota parte della retribuzione mensile non corrisposta del mese giugno 2023;
2. tredicesima 2022 (quota parte), 2023(quota parte);
3. trattamento di fine rapporto;
4. indennità per ferie non godute relative agli anni 2022-2023;
4 5. indennità per mancato preavviso;
- e per l'effetto condannare quale datore di lavoro, al pagamento Controparte_1 della somma pari a € 4. 146,92 € (di cui € 1.074,00 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione o alla diversa somma maggiore o minore che si ritenga di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Veniva ammesso l'interrogatorio formale e venivano sentiti due testimoni.
All'odierna udienza, la causa viene decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Alla luce dei principi affermati in merito dalla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che chi fa valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi e, in particolare, il requisito della subordinazione inteso come “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (cfr. tra le molte Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 25224 del 30 novembre 2009; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 5712 del 10 marzo 2011; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 11775 del 12 luglio 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n.
20599 del 22 novembre 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 21074 del 16 settembre
2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 17127 del 17 agosto 2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 24193 del 13 ottobre 2017; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 280 del
5 9 gennaio 2018; Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019).
Tale requisito, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, può essere provato facendo eventualmente ricorso, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3745 del 29 marzo 1995, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2370 del 4 marzo 1998 e Cass. civ.,
SS.UU., Sentenza n. 379 del 30 giugno 1999, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3674 del 27 marzo 2000, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11936 dell'11 settembre 2000;
Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14071 del 28 settembre 2002, Cass. civ., Sez. Lavoro,
Sentenza n. 6224 del 29 marzo 2004, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2767 del 11 febbraio 2005, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3858 del 22 febbraio 2006, Cass. civ.,
Sez. Lavoro, Sentenza n. 4500 del 27 febbraio 2007, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza
n.4406 del 24 febbraio 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9256 del 17 aprile
2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9252 del 19 aprile 2010, Cass. civ., Sez.
Lavoro, Sentenza n. 28982 del 27 dicembre 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n.
11930 del 16 maggio 2013, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 23021 del 29 ottobre
2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14434 del 10 luglio 2015, Cass. civ., Sez.
Lavoro, Sentenza n. 10004 del 16 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n.
11572 dell'11 maggio 2017, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1511 del 21 gennaio
2019, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2537 del 27 gennaio 2022). Tanto premesso ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito, come sarebbe stato suo onere, sufficiente prova dello svolgimento in favore del convenuto, per il periodo indicato in ricorso, di attività lavorativa qualificabile come subordinata alla stregua dei principi precedentemente 6 enunciati, né, in ogni caso, di un numero di ore di lavoro concretamente prestate, tanto da rendere impossibile, anche a volere prescindere dalla qualificazione in termini di lavoro subordinato di tale attività, una quantificazione non meramente arbitraria di quanto dovutole a titolo di retribuzioni. Del resto, i testimoni si sono sostanzialmente limitati a riferire elementi irrilevanti ai fini di cui sopra. Infatti, la testimone Testimone_1
ha riferito quanto segue:
[...]
“Conosco i fatti di causa perché ogni tanto ho lavorato con la ricorrente in un B&B. Una volta ho sostituito una ragazza che lavorava per il come colf. Sono andata a CP_1
lavorare insieme alla ricorrente. Io ho pulito dentro l'abitazione, mentre la ricorrente si occupava di bagnare le piante e dei terrazzi. Quando siamo andate a lavorare era CP_1
presente. Il mi ha detto cosa fare e dove pulire e lo stesso ha fatto con la CP_1
ricorrente. Mi ha pagato a ore. Non so come ha pagato la ricorrente perché quest'ultima lavorava tutto il giorno con la moglie del come colf. Quel giorno ho lavorato dalle CP_1
14.00, anzi dalla mattina dalle.
8.00 alle 14.00. Anche la ricorrente ha fatto lo stesso orario. Quel giorno la ricorrente oltre al terrazzo e alle piante ha fatto la lavatrice e ha stirato. Io ho soltanto pulito. La casa era molto grande. L'appartamento era su un unico piano, con terrazzi. Quel giorno era presente anche la moglie del che mi ha aperto CP_1
la porta. Le indicazioni sul lavoro da fare venivano date prevalentemente dal Sono CP_1
andata con la ricorrente perché lei mi ha segnalato questa opportunità di lavoro.”
Tale testimonianza appare irrilevante dal momento che la sola circostanza che il per CP_1
una sola giornata abbia dato indicazioni sia alla ricorrente che alla testimone sulle attività da svolgere non può costituire prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e il convenuto. Del resto da tale testimonianza neppure è dato ricavare con certezza né la durata del rapporto né la sua continuità né l'orario di lavoro abitualmente svolto e tantomeno la sua articolazione settimanale. Neppure sono emerse le modalità di pagamento della retribuzione. In sostanza le circostanze riferite non possono costituire prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo e delle relative modalità di svolgimento sia sotto il profilo della subordinazione che della durata della prestazione. In
7 definitiva sulla base di tale testimonianza non emerge in alcun modo né la continuità né la durata del preteso rapporto, né il suo effettivo contenuto. Peraltro, l'orario lavorativo indicato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 neppure corrisponde con quello indicato nel ricorso.
Da parte sua il testimone ha dichiarato quanto di seguito riportato: Testimone_2
“So i fatti di causa in quanto sono il compagno della ricorrente. Ho conosciuto in CP_1
casa sua, dove sono stato due volte perché gli ho presentato un preventivo per lavori di pittura. Ciò è avvenuto intorno ad agosto settembre 2022. Quando sono andato a fare i preventivi ho visto la ricorrente che lavorava: puliva casa, stirava, bagnava le piante e sistemava il terrazzo. Sono rimasto in casa una volta circa 1 h, una volta 30 minuti. Quando mia moglie lavorava dal era lo stesso a dirgli che cosa fare in casa. Ogni CP_1 CP_1
tanto accompagnavo mia moglie a lavorare, circa 3 o 4 volte l'anno, sempre di pomeriggio.
Mi ricordo che ho accompagnato mia moglie nel pomeriggio e sono andato a riprenderla intorno alle 19.00. In una occasione al mancava la terra per le piante e ha CP_1
incaricato mia moglie di comprarla. In quella occasione ho accompagnato mia moglie a comprare la terra perché era pesante. Era il luglio del 2022”.
Anche tale testimonianza non fornisce elementi utili per ricostruire con sufficiente certezza ed esattezza il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e i convenuti. A prescindere dallo stretto legame affettivo che lega il ricorrente alla , non può non rilevarsi che il Parte_1
testimone è entrato nell'appartamento di solo in due occasioni Controparte_1
nell'estate 2022, trattenendosi una volta un'ora e una volta 30 minuti. Le circostanze riferite dal testimone non possono ritenersi sufficienti per ricavare la natura subordinata del rapporto, la sua durata, l'orario effettivo di lavoro espletato dalla ricorrente nella singola giornata lavorativa e nel corso del rapporto. Né, peraltro, ulteriori lumi sulla natura e durata del rapporto e sugli orari osservati nonché sulle ferie della ricorrente possono ricavarsi dalla circostanza che il testimone ha affermato di essere andato a riprendere la ricorrente dopo il lavoro 3 o 4 volte l'anno, sempre di pomeriggio intorno alle 19:00, presso l'abitazione di
Peraltro, la collocazione oraria della prestazione lavorativa (nel Controparte_1
8 pomeriggio) non corrisponde con quella indicata dall'altra testimone e l'uscita dal Tes_1
lavoro non coincide con quanto affermato nel ricorso secondo cui la prestazione lavorativa della ricorrente sarebbe terminata abitualmente alle 20:00. In definitiva le circostanze riferite dal testimone non possono essere ritenute elementi utili ai fini della Testimone_2
prova del rapporto di lavoro subordinato e delle relative modalità di svolgimento. Il testimone, peraltro, non ha indicato neppure il periodo in cui il rapporto lavorativo si sarebbe svolto. Del tutto irrilevante ai fini di causa è la messaggistica “WhatsApp” che neppure risulta intervenuta con il convenuto, rimanendo, a prescindere dalla vaghezza delle conversazioni ai fini di causa, non identificati gli interlocutori. Stante quindi la mancanza di altri idonei elementi probatori, non può darsi rilievo determinante e sufficiente alla sola mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale. Infatti, l'assenza di ulteriori e significativi elementi di riscontro impedisce comunque di ritenere ammesse, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze di fatto oggetto delle allegazioni di cui al ricorso e contenute nei capitoli ivi formulati. Dagli elementi in atti nessun riscontro sufficientemente specifico è stato infatti fornito in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente
(esistenza del rapporto di lavoro subordinato, durata effettiva, mansioni, orario di lavoro, retribuzione ricevuta, mancato godimento delle ferie, indennità sostitutiva del preavviso ecc.) risultando, in particolare, del tutto irrilevanti e generici i dati risultanti dalla prova testimoniale. Devono ribadirsi, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "ficta confessio", ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi (in tal senso Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza n.
1264 del 2 febbraio 1995, Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza n. 1221 del 28 gennaio 2003,
Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 27320 del 12 dicembre 2005 e Cass. civ., Sez. 3^, 9 Sentenza n. 22407 del 19 ottobre 2006, Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n. 17719 del 6 agosto 2014). Tanto meno, si osserva, una tale prova potrebbe essere desunta dalla contumacia del convenuto. Conformemente a quanto statuito con orientamento consolidato della S.C., la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come pacifici, perché non contestati dal convenuto contumace, i fatti costitutivi della domanda attorea, fatti della cui sussistenza la ricorrente aveva l'onere della prova (in questo senso, Cass. civ., Sez. 1^,
Sentenza n. 21251 del 14/10/2010, Cass. civ., Sez. 3^, Sentenza n. 7739 del 29 marzo
2007, Cass. civ., Sez. 3^, Sentenza n. 10948 del 11 luglio 2003, n. 5919 del 2 luglio
1997 e Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10554 del 9 dicembre 1994). Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda deve essere rigettata. In considerazione della contumacia del convenuto non vi è luogo a provvedere spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Roma 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
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