Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 01/04/2026, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata il 15/06/2022 RG n. -OMISSIS-, notificata in data 20/09/2022, con formula esecutiva rilasciata il 07/09/2022, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa GE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di -OMISSIS- ha così deciso: “ “accoglie parzialmente il ricorso, con riconoscimento dell’anzianità pre ruolo di cui sopra e del diritto al trattamento economico di cui alla fascia stipendiale 3 - 8 anni, al momento dell’immissione in ruolo e sino al conseguimento della fascia superiore, con condanna del MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 1.188,68, oltre alla maggiorazione per interessi legali o, in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo; condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.100,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato difendendosi con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti delle considerazioni che seguono.
Nella specie, l’azione risulta proposta nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 114 c.p.a.
La sentenza della cui ottemperanza si tratta è stata notificata al Ministero intimato e avverso la stessa non è stato proposto appello (cfr. attestazione della cancelleria versata in atti).
Risulta, inoltre, ampiamente trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva da parte del ricorrente, termine previsto per il completamento delle “procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro” dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
Infine, il Ministero non ha dato prova di aver adempiuto alle statuizioni giudiziali.
Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia; una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina in un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero resistente o funzionario del proprio ufficio dallo stesso delegato, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Va poi osservato che nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87); in particolare, il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268); pertanto, le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo per le voci suindicate e in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, e le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il MIUR resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Respinge la domanda di condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
Rita Luce, Consigliere
GE NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NA | LO OR |
IL SEGRETARIO