Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02090/2026REG.PROV.COLL.
N. 06961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6961 del 2024, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dimito e Claudio Tamburini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, l’Arpa Puglia, l’Asl - Azienda Sanitaria Locale di Taranto, la Soprintendenza Beni Archeologici e Paesaggistici per le Province di Taranto, Bari e Lecce, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero del Turismo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fonderico, Gianni Guarnieri, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Terza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e della società -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. NI CC e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. Puglia - Lecce, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sia il ricorso R.G. n. 1467 del 2017 sia il ricorso R.G. n. 1315 del 2018, entrambi integrati da motivi aggiunti, proposti dall’anzidetto Comune per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto n. 81 dell’1 settembre 2017, recante la proroga fino al 23 agosto 2021 della validità del provvedimento di V.I.A. - A.I.A. rilasciato alla società -OMISSIS- S.r.l. con la precedente determina dirigenziale n. 93 del 7 settembre 2012, afferente alla seconda linea della centrale termoelettrica di -OMISSIS-, sita in Contrada Console (ricorso R.G. n. 1467 del 2017), nonché per l’annullamento del provvedimento di rinnovo, a seguito del riesame ex art. 29- octies , comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’A.I.A. di cui alla determinazione dirigenziale n. 106 del 24 luglio 2018 (ricorso R.G. n. 1315 del 2018).
2. In punto di fatto, occorre premettere che, con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 93 del 7 settembre 2012, la Provincia di Taranto aveva adottato il provvedimento di V.I.A. e di A.I.A. per la realizzazione della seconda linea dell’anzidetta centrale termoelettrica sita nel Comune di -OMISSIS-.
Successivamente, nel gennaio 2013, la Provincia di Taranto ha adottato il provvedimento di revoca della determinazione n. 93 del 2012 e la contestuale apertura di un procedimento per la verifica della compatibilità paesistica, ma tale provvedimento, a seguito del ricorso della società -OMISSIS- S.r.l., è stato annullato dal T.a.r. Puglia - Lecce, con la sentenza n. -OMISSIS-, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-.
La Regione Puglia, con nota prot. 4788 del 10 agosto 2017, ha poi invitato la Provincia di Taranto a disporre il riesame del provvedimento autorizzativo n. 93 del 2012 ai sensi dell’art. 29- octies del d.lgs. n. 152 del 2006, in considerazione della modifica del quadro normativo e dell’intervenuta adozione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale (ossia il Piano paesistico territoriale regionale - PPTR e il Piano regionale dei rifiuti speciali - PRGR).
La società -OMISSIS- S.r.l., con nota del 25 agosto 2017, ha chiesto alla Provincia di Taranto la proroga della validità del giudizio di V.I.A. e A.I.A. di cui alla determina n. 93 del 2012, proroga che è stata adottata con la determina dirigenziale n. 81 dell’1 settembre 2017, impugnata dal Comune di -OMISSIS- con il ricorso R.G. n. 1467 del 2017.
La Provincia medesima, inoltre, in data 27 novembre 2017, dando seguito alla richiesta della Regione Puglia di cui alla menzionata nota prot. 4788 del 10 agosto 2017, ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame dell’A.I.A., conclusosi positivamente con la determinazione dirigenziale n. 106 del 24 luglio 2018, impugnata con l’ulteriore ricorso R.G. n. 1315 del 2018.
Medio tempore , è stato avviato un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società -OMISSIS- S.r.l. e il T.a.r. ha sospeso i processi sopra indicati, in attesa del passaggio in giudicato sia del giudizio penale sia di quello proposto dalla Regione Puglia davanti al Consiglio di Stato per la revocazione della sopra richiamata sentenza n. -OMISSIS-.
Il procedimento penale è stato definito con la sentenza n. 716 del 2022 della Corte d’Appello di Lecce di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, mentre il giudizio di revocazione si è estinto a seguito del decreto di perenzione n. 566 del 2023; conseguentemente, venuta meno la causa della sospensione disposta dal T.a.r., i processi sopra menzionati sono stati riassunti dal Comune di -OMISSIS-.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. Puglia - Lecce, dopo aver riunito gli anzidetti ricorsi, li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dal momento che, con la memoria datata 3 gennaio 2024 e depositata il 4 gennaio 2024, la difesa del Comune di -OMISSIS- aveva dato atto che il provvedimento di proroga della V.I.A. n. 93 del 7 settembre 2012 adottato con la determina dirigenziale della Provincia di Taranto n. 81 dell’1 settembre 2017 risultava scaduto in data 23 agosto 2021 per decorso del termine quinquennale e che, conseguentemente, anche il provvedimento di rinnovo dell’A.I.A. adottato all’esito del riesame ex art. 29- octies , comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, con la determinazione dirigenziale n. 106 del 24 luglio 2018, non sarebbe stato più sorretto dal predetto provvedimento.
Per tali motivi, il Comune ricorrente, dando atto della perdita di efficacia dei provvedimenti sopra richiamati, ha chiesto che il processo fosse definito in rito e, secondo il giudice di primo grado, tale dichiarazione, contenuta a pagina 2 della memoria del 4 gennaio 2024 esprimerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito e ha pertanto dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di -OMISSIS-, formulando tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la decisione del T.a.r. di dichiarare improcedibili i ricorsi riuniti, sostenendo che, con la memoria del 4 gennaio 2024, il Comune si era limitato a rilevare che era scaduta la proroga di cui alla determina n. 81 dell’1 settembre 2017, impugnata con il ricorso R.G. n. 1467 del 2017, dando altresì atto della circostanza che la determinazione dirigenziale n. 106 del 24 luglio 2018 di rinnovo dell’A.I.A. non era più sorretta dal relativo atto presupposto e aveva chiesto, dunque, che il giudizio venisse definito in rito.
Ad avviso dell’appellante, sarebbe “ pacifico ” che l’ipotesi in questione sarebbe da ricondurre all’art. 35, primo comma, lett. c), c.p.a., che disciplina le pronunce in rito, prevedendo l’improcedibilità del ricorso “ quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”.
In questa prospettiva, l’appellante ha dedotto – in modo invero non del tutto chiaro – quanto letteralmente si riporta: “ Delle quattro tipologie enucleate dalla giurisprudenza (citata alla p.17 della sentenza – ut supra p.t 12.1.), il. Collegio ha applicato al caso in esame la quarta fattispecie: iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione, erroneamente interpretando il contenuto effettivo della domanda, che doveva invece ricomprendersi nella terza fattispecie indicata: iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile e l'eventuale annullamento dell'atto impugnato ”.
Sul punto, la pronuncia sarebbe “ chiaramente apodittica ” poiché non avrebbe dato conto “ del processo logico motivazionale ” in base al quale il T.a.r. è pervenuto “ alla individuazione della fattispecie contestata tra le diverse tipologie indicate ”, avendo affermato soltanto che la ricorrente aveva manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio in considerazione dell’inefficacia dei provvedimenti impugnati, ma si tratterebbe di un’affermazione che, secondo il Comune, sarebbe compatibile “ con il terzo caso della tassonomia giurisprudenziale enunciata dalla sentenza ”, sicché, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., si rientrerebbe in un’ipotesi “ di accertamento giudiziale di carenza di interesse a contenuto discrezionale ”, come tale dichiarabile anche d’ufficio e, dunque, non riconducibile a una dichiarazione della parte.
In questo senso, peraltro, l’appellante ha richiamato la sentenza del medesimo T.a.r. n. 247 del 2024, resa su analoghi ricorsi della Regione Puglia aventi lo stesso oggetto, con cui il Tribunale avrebbe affermato la sopravvenuta carenza di interesse “ nei termini appropriati ”.
Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto “ accertare se le circostanze di fatto sopravvenute nel corso del giudizio costituissero motivo di improcedibilità dei ricorsi ”, dando atto, dunque, della perdita di efficacia della V.I.A. per intervenuta scadenza della proroga di cui alla determina n. 81 dell’1 settembre 2017 e dichiarando la perdita di efficacia del provvedimento di rinnovo dell’A.I.A. in considerazione del venir meno dell’atto presupposto.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “ omessa pronuncia sulla domanda di annullamento degli atti impugnati ”, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto “ irrilevante ” la domanda di annullamento, sostenendo che, con la memoria datata 3 gennaio 2024 (e depositata il 4 gennaio 2024), il Comune aveva chiesto, in via subordinata, l’annullamento degli atti impugnati, per l’ipotesi che venisse respinta la domanda di definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse. Sul punto, l’appellante ha contestato la decisione del T.a.r., deducendo che non sarebbe “ di impedimento in merito l’art. 34/3 del cpa poiché il carattere subordinato della domanda di annullamento, evita l’applicazione dell’art. 34 cpa ”.
Successivamente, dopo aver stigmatizzato “ l’omessa/erronea pronuncia ” da parte del T.a.r., ha riproposto, a pagina 16 dell’atto di appello, i motivi di merito prospettati in primo.
4.3. Infine, con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha censurato il richiamo effettuato dal T.a.r. alla sentenza della Corte d’Appello penale di Lecce n. 716 del 2022, sostenendo che il giudice di primo grado ne abbia travisato il contenuto.
5. Si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello, facendo presente che il T.a.r. aveva dato atto che il ricorrente in data 4 gennaio 2024 aveva dato conto della scadenza della V.I.A. e che, in tal modo, era venuto meno anche il provvedimento autorizzativo di A.I.A., sicché il Comune aveva espressamente chiesto una pronuncia in rito, mentre la successiva richiesta di annullamento non poteva essere presa in considerazione non essendo stata formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno.
In ogni caso, l’espressa dichiarazione del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito non implicherebbe la necessità di ricorrere a formule sacramentali purché tale volontà sia univoca e, nel caso di specie, il Comune di -OMISSIS- aveva chiesto per l’appunto una pronuncia “ in rito ” e non nel merito. Correttamente, dunque, il Tribunale, nell’interpretare la successiva richiesta di “ annullamento degli atti impugnati ” l’ha dichiarata irrilevante, poiché fuori dal perimetro dal terzo coma dell’art. 35 c.p.a., sicché la richiesta di annullamento doveva essere considerata frutto di un evidente errore, poiché in contrasto con la precedente richiesta di pronuncia in rito, oppure doveva essere considerata una richiesta inammissibile non avendo il Comune proposto alcuna richiesta di risarcimento del danno, fermo restando che l’appellante non potrebbe forzare le espressioni utilizzate in sede di memorie conclusive, al solo scopo di ottenere una sentenza di improcedibilità diversamente motivata, non corrispondendo, dunque, al vero l’affermazione del Comune, resa a pagina 13 dell’atto di appello, secondo cui “ la domanda non contiene alcuna dichiarazione espressa o solo indici espressivi impliciti che possano (avrebbero potuto, ndr) vincolare il Tribunale alla volontà della Parte ”, essendo in contrasto con quanto dedotto dal Comune medesimo nelle memorie ex art. 73 c.p.a. depositate in primo grado.
6. Si è costituita in giudizio anche la -OMISSIS- S.r.l., eccependo l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse. In particolare, la società controinteressata ha osservato che la richiesta di definizione in rito formulata dal Comune non poteva che condurre dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della sopravenuta inefficacia dei provvedimenti impugnati.
Sotto un diverso profilo, secondo l’-OMISSIS- S.r.l., non si potrebbe neppure pervenire a una conclusione diversa alla luce della sentenza n. 247 del 2024, del medesimo T.a.r. Puglia - Lecce, resa sui ricorsi proposti dalla Regione Puglia avverso le medesime determinazioni della Provincia di Taranto impugnate dal Comune di -OMISSIS-.
Non sarebbe, infatti, corretto quanto sostenuto dal Comune ricorrente, secondo cui il ricorso della Regione sarebbe stato dichiarato improcedibile dal T.a.r. a seguito di un accertamento giudiziale in merito alle condizioni per ritenere priva di utilità e di effetti la decisione di merito e non già sulla base della dichiarazione resa dalla Regione ricorrente.
In ogni caso, ad avviso della -OMISSIS- S.r.l., non vi sarebbe alcuna differenza tra le due pronunce, posto che in entrambi i casi la sopravvenuta carenza di interesse è correlata all’inefficacia dei provvedimenti impugnati, fermo restando che l’inefficacia dell’A.I.A. è solo temporanea, in quanto collegata alla scadenza della V.I.A., sicché una nuova V.I.A. riattiverebbe l’efficacia dell’A.I.A., la cui scadenza è fissata al 2028; per tale ragione, l’appello del Comune sarebbe quindi inammissibile per carenza di interesse.
Sotto un ulteriore profilo, l’-OMISSIS- S.r.l. ha sottolineato come sia stato lo stesso appellante a riconoscere di aver chiesto la definizione nel merito solo per l’ipotesi che il ricorso non fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che la domanda subordinata è rimasta assorbita, sicché “ non si comprendono le ragioni di doglianza ” della parte appellante.
Infine, l’appello sarebbe contraddittorio poiché, da un lato, il Comune ha censurato quella che viene prospettata come una “ decisione di reiezione del ricorso nel merito ” – illegittima in quanto non motivata – e, dall’altro lato, al contempo, ha affermato di voler censurare proprio l’omessa pronuncia nel merito del ricorso “ e i potenziali effetti negativi di una acquiescenza alla statuizione ”.
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono, con la precisazione che l’infondatezza dell’appello nel merito consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate ex adverso .
7.1. In disparte ogni considerazione in merito all’interesse dell’appellante a chiedere la conferma della sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso con una motivazione che, in tesi, si dovrebbe discostare sotto alcuni profili da quella assunta dal T.a.r., il primo motivo di gravame è infondato poiché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è stato proprio il Comune di -OMISSIS- a chiedere che, in considerazione della scadenza del provvedimento di proroga della V.I.A., il ricorso venisse definito in rito, come inequivocabilmente si desume da quanto indicato nella memoria datata 3 gennaio 2024 e depositata nel giudizio di primo grado alle ore 17.07 del 4 gennaio 2024, a pagina 2, ultima riga, ove si legge: “ Potrà dunque il Tribunale definire la vertenza in rito ”. Tale richiesta di definizione del giudizio in rito – priva di qualsiasi ulteriore precisazione e di qualsivoglia richiesta di accertamento – non può avere altro significato che quello della perdita dell’interesse del ricorrente alla decisione di merito, per l’insuperabile ed evidente incompatibilità – sul piano logico prima ancora che giuridico – che sussiste tra definizione del giudizio in rito e decisione della causa nel merito. Per tale ragione, dunque, il capo della sentenza del T.a.r. che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso è corretto e va confermato.
7.2. Il secondo motivo di gravame, recante una non del tutto chiara critica alla sentenza del T.a.r. nella parte concernente la domanda di annullamento, presenta profili di contraddittorietà poiché l’appellante contesta sia un’ipotetica omessa pronuncia da parte del T.a.r. sui motivi di merito nonostante la definizione del giudizio in rito, sia un’asserita erronea pronuncia sugli stessi.
In ogni caso, il motivo è destituito di ogni fondamento poiché la sopra richiamata dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in assenza di una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, determina il necessario assorbimento dei motivi di merito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), con la conseguenza che le ulteriori considerazioni del T.a.r. afferenti al merito del ricorso costituiscono meri obiter dicta . Per questa stessa ragione, del resto, risulta manifestamente contraddittoria la richiesta del Comune di -OMISSIS- di cui alla memoria del 4 gennaio 2024, con cui, da un lato, come sopra ricordato, ha chiesto la definizione del giudizio in rito e, subito dopo, ha insistito per l’annullamento degli atti impugnati con la formula che segue: “ Nel merito, riportandoci alle difese in atti, si insiste per l’annullamento degli atti impugnati ”. Anche sotto questo profilo l’appello è, pertanto, infondato.
7.3. Il terzo motivo di gravame afferisce al merito del giudizio, in quanto, secondo l’appellante, la sentenza della Corte d’Appello penale di Lecce n. 716 del 2022, il cui contenuto sarebbe stato travisato dal T.a.r., confermerebbe “ i diversi motivi di illegittimità fatti valere con il ricorso RG 1315/2018 e motivi aggiunti ”. Per tale ragione, afferendo al merito, tale motivo risulta assorbito dal rigetto dei motivi di appello con cui è stata censurata la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
In ogni caso, tale motivo risulta anche infondato, non essendo ravvisabile alcun travisamento da parte del T.a.r. del contenuto della predetta sentenza della Corte d’Appello penale di Lecce, posto che il T.a.r. si è limitato a rilevare “ l’insussistenza dei profili di illiceità (penale), con riferimento alla asserita distruzione dell’area boscata e della presenza della gravina nell’area di cui trattasi, circostanze queste (rivelatesi, infine, insussistenti) poste dalla parte ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati ”. Ebbene, tali circostanze trovano riscontro nella sentenza penale che, per l’appunto, ha fatto riferimento all’inesistenza tanto della gravina (cfr. pag. 15) quanto dell’area boscata (cfr. pag. 24).
8. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con la precisazione che la definizione del giudizio in rito determina l’assorbimento dei motivi di merito riproposti in appello.
9. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di -OMISSIS- alla rifusione, in favore della Provincia di Taranto e della società -OMISSIS- S.r.l., delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da ripartirsi in misura eguale tra le predette parti vittoriose.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI ER, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
NI CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CC | VI ER |
IL SEGRETARIO