Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00838/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2017, proposto da
GI VE e NA DE RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cimino e Gianluca Vitantonio Musca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alliste, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 39 del 29 dicembre 2016, notificata in data 3 gennaio 2017, con cui il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alliste ha ingiunto ai Sig.ri VE GI e DE RE NA la demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo in agro di Alliste, località “ Malespina ”, su terreno riportato in N.C.T. distinto in catasto al foglio n. 4, p.lle n. 1571 (Terreni) e 1572 (Fabbricati) di proprietà dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino DElo Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Comune di Alliste ha ingiunto loro la demolizione di opere abusive presenti all’interno di un terreno di proprietà.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione dell’art. 7 e ss. L. n. 241/1990. Violazione dei principi in materia di comunicazione e di partecipazione al procedimento amministrativo ; 2) Violazione dell’art. 41 L.R. n. 56/80; 3) Violazione dell’art. 31, co. 2, d.P.R. n. 380/2001 (d’ora in poi T.U.E.); 4) Inefficacia sopravvenuta .
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza di merito straordinario del 19.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti si dolgono della circostanza che nella specie sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, sicché il provvedimento gravato si appaleserebbe illegittimo per la mancata attivazione delle garanzie procedimentali, previste dalla legge n. 241/1990.
Osserva il Collegio che la natura vincolata, sia nell’ an che nel quid , del potere sanzionatorio esercitato in materia edilizia dal Comune comporta che non sia dovuta la previa comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 legge n. 241/90), né delle altre garanzie procedimentali previste dalla citata legge n. 241, in quanto non si configura la possibilità di un qualsiasi apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
In tal senso depone anche l’applicazione dell’art. 21 octies del medesimo testo legislativo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2953 del 2017; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 5128 del 2018).
Alla stregua della natura vincolata dell’ordine di demolizione e dei relativi effetti sulle garanzie procedimentali, la giurisprudenza amministrativa ha enucleato il principio secondo cui “l ’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata esecuzione dell’opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo ” (si vedano, fra le tante, le sentenze Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198; T.A.R. Campania – Napoli - Sez. VI, 20 settembre 2016, n. 4319).
3. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 41 della L.R. n. 56/1980, sia perché l’impugnata ordinanza di demolizione non è stata preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori, sia perché il Sindaco non ha richiesto il parere del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Urbanistica e/o Edilizia Comunale.
Le censure sono infondate.
3.1. Ai sensi dell’art. 31, co. 2, T.U.E.: “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 ”.
3.2. All’evidenza, tale previsione normativa non esige che l’ordine di demolizione debba essere preceduto da quello di sospensione dei lavori, e men che meno che debba essere emesso sentito il parere del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Urbanistica e/o Edilizia Comunale.
3.3. DE tutto inconferente è il riferimento all’art. 41 della L.R. n. 56/1980, il quale – nel quadro del riparto di competenze Stato-Regione stabilito dall’art. 117 Cost. (la materia in esame rientra in quella del “ governo del territorio ”, oggetto di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni) – stabilisce unicamente che: “ Qualora sia constatata l’inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, nonché delle concessioni, il Sindaco deve ordinare l’immediata sospensione di ogni attività … ”, senza tuttavia prescrivere alcunché in punto di ordine di demolizione.
Dunque, la citata normativa regionale disciplina unicamente l’ordine di sospensione dei lavori, e non anche quello di demolizione di opere abusive, oggetto invece della normativa primaria di cui al citato art. 31 T.U.E., che nulla prevede in ordine al rapporto di necessaria presupposizione tra l’ordine di sospensione e quello di demolizione.
Se ne desume che l’ordine di demolizione è provvedimento distinto e autonomo dall’ordine di sospensione dei lavori, e non deve essere preceduto – a pena di illegittimità – da quest’ultimo.
Alla stessa stregua, il parere del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Urbanistica e/o Edilizia Comunale è previsto (cfr. art. 41, co. 5, L.R. n. 56 cit.) unicamente in caso di sospensione dei lavori, e non anche in quello di demolizione.
Per tali ragioni, anche in tal caso va escluso il rapporto di necessaria presupposizione ipotizzato dai ricorrenti.
3.4. Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
4. Con il terzo motivo di doglianza, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto impugnato, a cagione della mancata indicazione “ … dell’area che viene acquisita di diritto ”, ai sensi dell’art. 31 co. 3 T.U.E.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, posto che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, “ la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione ” (TAR Brescia, Sez. I, 4.8.2021, n. 724).
5. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono l’inefficacia sopravvenuta dell’atto impugnato, avendo, nelle more, proposto istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 T.U.E.
Il motivo è infondato.
5.1. Rileva preliminarmente il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “ La presentazione di una istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque una automatica necessità per l’Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia ” (C.d.S, Sez. VI, 22.1.2021, n. 666. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis , C.d.S, Sez. VI, 4.1.2021, n. 43; TAR Lazio, Sez. II, 1.2.2021, n. 1245; TAR Napoli, Sez. VI, 22.2.2021, n. 1122).
5.2. Pertanto, la presentazione di istanza ex art. 36 T.U.E. non rende illegittimo l’ordine di demolizione, ma fa unicamente conseguire all’atto uno stato di temporanea quiescenza, fino alla definizione (espressa o tacita) del procedimento, e ciò all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, benché realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, si accerti tuttavia essere conforme alla strumentazione urbanistica.
5.3. Orbene, nel caso in esame, è la stessa parte ricorrente a dichiarare di aver presentato istanza di accertamento di conformità in data 3 marzo 2017.
All’evidenza, non risultando a tutt’oggi che l’Amministrazione abbia evaso tale istanza (i ricorrenti, infatti, non hanno fornito alcuna prova di segno contrario), deve ritenersi formato il silenzio-rigetto di cui all’art. 36, co. 3, T.U.E.
Ne consegue che lo stato di temporanea quiescenza dell’ordine di demolizione è venuto meno, e l’ordine di demolizione ha riassunto la sua primigenia efficacia.
5.4. Per tali ragioni, il quarto motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
6. Conclusivamente, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
7. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino DElo Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino DElo Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO