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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/11/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4709/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4709/2024 tra
Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 13,14 innanzi alla dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
Per attrice l'avv. Cesarini e per parte convenuta l'avv. Giuseppe Caforio Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ed i procuratori dichiara di rinunzia ad essere presenti alla lettura del dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4709/2024 promossa da:
( C.F. n. , p.iva ) Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini ed elettivamente domiciliata presso lo stesso ATTORE/I contro
C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caforio ed CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo stesso
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La banca opponente, premesso di essere stata condannata in forza di sentenza della Corte di Appello di Perugia al pagamento in favore di in concordato preventivo “della complessiva somma di CP_2
€ 61.191,68, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 16.12.2016 sino all'effettivo pagamento”, ha proposto opposizione al precetto con il quale le era stato intimato il pagamento € 106.048,97 ovvero della somma indicata in sentenza pari ad € 61.191.68, oltre “interessi ex art 1284 cc” indicati in € 44.857,29.
Esposto di essersi dichiarata pronta ad adempiere in via spontanea al pagamento del capitale, ma di contestare il conteggio degli interessi intimati, in quanto da conteggiare al tasso semplice di cui all'art 1284 Comma I cc., ha proposto opposizione al precetto affidandola ad un unico motivo, ossia quello relativo al conteggio degli interessi dovuti.
A tale proposito, ha dedotto che il saggio d'interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli
“interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice, è quello dell'intesse semplice di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. (e non quello di cui al comma IV del medesimo articolo, che deve essere espressamente enunziato nel comando giudiziale da eseguire coattivamente).
La società convenuta si è costituita, riconoscendo di aver calcolato gli interessi al saggio previsto dalla pagina 2 di 4 legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c., onde la determinatezza e la validità del precetto opposto.
Nelle more del giudizio, la banca opponente ha provveduto con bonifico in data 14.1.2025 ad effettuare il pagamento in favore di in concordato preventivo, di un importo complessivo di CP_2
€ 67.154,43 di cui € 61.191,68 per capitale così come indicato nella sentenza n. 683/2024 Corte di Appello di Perugia ed € 5.962,75 per interessi legali conteggiati ex art. 1284, comma I c.c., calcolati dalla data 16.12.2016, come indicato nella sentenza n. 683/2024, alla data del saldo.
Ciò posto, deve rilevarsi che il pagamento eseguito risulta – aderente al titolo di condanna – risulta pienamente satisfattivo del credito riconosciuto in favore della società opposta. Ed infatti, “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Le Sezioni Unite nella sentenza citata dalle parti negli scritti conclusionali, partono invero dalla premessa che il quarto comma dell'art. 1284 C.c., relativo ai c.d. “super interessi” (ossia gli interessi moratori per le transazioni commerciali), non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, rinviando invece ad una fattispecie i cui elementi costituivi sono integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Ne consegue che in sede esecutiva, laddove il titolo giudiziale non può essere integrato dal giudice dell'esecuzione, deve darsi attuazione al dispositivo emesso dal giudice della cognizione in piena aderenza allo stesso.
Il giudizio in merito alla attribuibilità alla parte vittoriosa degli interessi ai sensi del comma IV della disposizione più volte citata è (diremmo deve essere) oggetto della fase di cognizione, la quale fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda.
In conclusione, il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, deve contenere l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata.
Pertanto, il pagamento eseguito dalla banca estingue il debito dovuto in forza del titolo precettato.
Nel governo delle spese di lite deve tenersi conto del fatto che il motivo di opposizione svolto – certamente rilevante anche in considerazione del ben maggiore importo degli interessi erroneamente conteggiati nel precetto (tanto che la banca si era dichiarata fin da subito pronta ad adempiere ove la somma fosse stata esattamente conteggiata) – era fondato ed avrebbe certamente portato a alla revoca parziale del precetto, con la dichiarazione del diritto a procedere per una somma minore rispetto a quella precettata.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base di parametri prossimi ai medi del d.m.5572014 , valore corrispondente alla differenza non dovuta - vanno quindi poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Preso atto del pagamento effettuato in data 14.01.2025 da Parte_2 in favore di in concordato preventivo, accerta che nulla è ulteriormente dovuto per CP_2 pagina 3 di 4 la differenza tra gli interessi già versati conteggiati ai sensi dell'art. 1284 comma I c.c. e quelli indicati in precetto calcolati ex art. 1284, comma IV c.c;
- Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese ed in € 5.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre al 15,00 % per spese generali ex art. 2 Dm 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4709/2024 tra
Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 13,14 innanzi alla dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
Per attrice l'avv. Cesarini e per parte convenuta l'avv. Giuseppe Caforio Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ed i procuratori dichiara di rinunzia ad essere presenti alla lettura del dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4709/2024 promossa da:
( C.F. n. , p.iva ) Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini ed elettivamente domiciliata presso lo stesso ATTORE/I contro
C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caforio ed CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo stesso
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La banca opponente, premesso di essere stata condannata in forza di sentenza della Corte di Appello di Perugia al pagamento in favore di in concordato preventivo “della complessiva somma di CP_2
€ 61.191,68, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 16.12.2016 sino all'effettivo pagamento”, ha proposto opposizione al precetto con il quale le era stato intimato il pagamento € 106.048,97 ovvero della somma indicata in sentenza pari ad € 61.191.68, oltre “interessi ex art 1284 cc” indicati in € 44.857,29.
Esposto di essersi dichiarata pronta ad adempiere in via spontanea al pagamento del capitale, ma di contestare il conteggio degli interessi intimati, in quanto da conteggiare al tasso semplice di cui all'art 1284 Comma I cc., ha proposto opposizione al precetto affidandola ad un unico motivo, ossia quello relativo al conteggio degli interessi dovuti.
A tale proposito, ha dedotto che il saggio d'interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli
“interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice, è quello dell'intesse semplice di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. (e non quello di cui al comma IV del medesimo articolo, che deve essere espressamente enunziato nel comando giudiziale da eseguire coattivamente).
La società convenuta si è costituita, riconoscendo di aver calcolato gli interessi al saggio previsto dalla pagina 2 di 4 legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c., onde la determinatezza e la validità del precetto opposto.
Nelle more del giudizio, la banca opponente ha provveduto con bonifico in data 14.1.2025 ad effettuare il pagamento in favore di in concordato preventivo, di un importo complessivo di CP_2
€ 67.154,43 di cui € 61.191,68 per capitale così come indicato nella sentenza n. 683/2024 Corte di Appello di Perugia ed € 5.962,75 per interessi legali conteggiati ex art. 1284, comma I c.c., calcolati dalla data 16.12.2016, come indicato nella sentenza n. 683/2024, alla data del saldo.
Ciò posto, deve rilevarsi che il pagamento eseguito risulta – aderente al titolo di condanna – risulta pienamente satisfattivo del credito riconosciuto in favore della società opposta. Ed infatti, “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Le Sezioni Unite nella sentenza citata dalle parti negli scritti conclusionali, partono invero dalla premessa che il quarto comma dell'art. 1284 C.c., relativo ai c.d. “super interessi” (ossia gli interessi moratori per le transazioni commerciali), non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, rinviando invece ad una fattispecie i cui elementi costituivi sono integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Ne consegue che in sede esecutiva, laddove il titolo giudiziale non può essere integrato dal giudice dell'esecuzione, deve darsi attuazione al dispositivo emesso dal giudice della cognizione in piena aderenza allo stesso.
Il giudizio in merito alla attribuibilità alla parte vittoriosa degli interessi ai sensi del comma IV della disposizione più volte citata è (diremmo deve essere) oggetto della fase di cognizione, la quale fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda.
In conclusione, il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, deve contenere l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata.
Pertanto, il pagamento eseguito dalla banca estingue il debito dovuto in forza del titolo precettato.
Nel governo delle spese di lite deve tenersi conto del fatto che il motivo di opposizione svolto – certamente rilevante anche in considerazione del ben maggiore importo degli interessi erroneamente conteggiati nel precetto (tanto che la banca si era dichiarata fin da subito pronta ad adempiere ove la somma fosse stata esattamente conteggiata) – era fondato ed avrebbe certamente portato a alla revoca parziale del precetto, con la dichiarazione del diritto a procedere per una somma minore rispetto a quella precettata.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base di parametri prossimi ai medi del d.m.5572014 , valore corrispondente alla differenza non dovuta - vanno quindi poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Preso atto del pagamento effettuato in data 14.01.2025 da Parte_2 in favore di in concordato preventivo, accerta che nulla è ulteriormente dovuto per CP_2 pagina 3 di 4 la differenza tra gli interessi già versati conteggiati ai sensi dell'art. 1284 comma I c.c. e quelli indicati in precetto calcolati ex art. 1284, comma IV c.c;
- Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese ed in € 5.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre al 15,00 % per spese generali ex art. 2 Dm 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
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