Decreto cautelare 23 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02659/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2659 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Bianco e Alessio Bombaci e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
i) del decreto n. -OMISSIS- del 08/08/2024 del Ministero dell’Interno – Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, notificato al ricorrente in data 09/08/2024, con cui è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art.42-bis D. Lgs. n.151/2001;
ii) del preavviso di diniego dell’istanza emesso dalla stessa Amministrazione notificato al ricorrente in data 09/05/2024;
iii) della nota n. -OMISSIS- del 03/05/2024 (citata nel preavviso di diniego) con la quale la Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo – Ufficio di Coordinamento del Servizio Aereo e del Soccorso Aeroportuale ha espresso parere negativo all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis D. Lgs n. 151/2001 del sig. -OMISSIS-;
iv) della nota n. -OMISSIS- del 01/08/2024 (citata nel decreto n. -OMISSIS- del 08/08/2024 di rigetto) con la quale la Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo – Ufficio di Coordinamento del Servizio Aereo e del Soccorso Aeroportuale ha confermato, a seguito delle osservazioni del sig. -OMISSIS-, il suddetto parere negativo, nonché di ogni ulteriore atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quelli impugnati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
i)del decreto n. -OMISSIS- del 16/01/2025 del Ministero dell’Interno – Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, notificato al ricorrente in data 17/01/2025, con cui - all’esito del riesame disposto dall’Ill.mo T.A.R. con ordinanza cautelare n. 01311 del 13.11.2024 – l’Amministrazione resistente ha concluso il procedimento avviato con istanza del 24/01/2024, trasmessa dal ricorrente medesimo tramite il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- con nota n. -OMISSIS- del 25/01/2024, confermando il rigetto della domanda ex art. 42 bis D. Lgs. n.151/2001 presentata dal sig. -OMISSIS-;
ii)delle note n. -OMISSIS- del 02/12/2024, n. -OMISSIS- del 03/01/2025 e n. -OMISSIS- del 10/01/2025 (citate nel suddetto nuovo diniego) con le quali la Direzione Centrale per l’Emergenza, Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale – Ufficio per la Gestione Tecnico Operativa della Flotta Aerea ha confermato il parere negativo all’assegnazione temporanea del sig. -OMISSIS-,
iii) di ogni ulteriore atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quelli impugnati con il presente ricorso e con il ricorso principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1311 del 2024 di accoglimento dell’istanza di sospensione ai fini del riesame;
Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del provvedimento di riesame;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti i motivi aggiunti avverso il decreto n. -OMISSIS- del 16/01/2025 di conferma del diniego di assegnazione temporanea;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente,
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.376 del 2025 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’Udienza pubblica;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1961 del 2025 di accoglimento dell’appello avverso la citata ordinanza n.376 del 2025;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 2/12/2025 di avvenuto trasferimento del ricorrente dal 21/11/2025 dal Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- – Reparto volo al Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- – Reparto volo per mobilità volontaria a domanda;
Vista la memoria di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la relazione del dott. GA TA, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone di essere dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Reparto Volo Lombardia di -OMISSIS- con la qualifica di “Vigile del Fuoco Specialista di Aeromobile”, avendo tuttavia sempre svolto mansioni di mero affiancamento sia nella parte manutentiva degli aeromobili che in quella operativa relativa al soccorso aereo essendo sprovvisto delle certificazioni necessarie per poter svolgere funzioni operative; soltanto dal 29/7/2024, avendo conseguito l’abilitazione a “Tecnico di Bordo”, è stato parzialmente impiegato in mansioni operative, continuando a svolgere attività manutentive degli aeromobili. In data 24/1/2024 il ricorrente presentava all’Amministrazione istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42-bis del D. Lgs. n.151/2001 al Reparto Volo Piemonte di -OMISSIS-, ciò in ragione delle esigenze familiari legate alla cura e alla crescita del figlio -OMISSIS- nato il [...] e della necessità di ricongiungersi con il nucleo familiare residente a -OMISSIS- in quanto la coniuge è lavoratrice dipendente a -OMISSIS-. Tuttavia con preavviso di diniego veniva rappresentata la carenza di organico presso il Reparto Volo di -OMISSIS- e, anche a seguito delle osservazioni con cui si evidenziava che non erano mai state svolte mansioni operative, l’Amministrazione prima inviava l’odierno ricorrente alla frequentazione del corso di formazione per “Tecnico di Bordo” e, il giorno seguente alla trasmissione dell’abilitazione, gli notificava il definitivo provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea sul presupposto delle criticità presso il Reparto Volo di -OMISSIS- e del conseguimento delle abilitazioni necessarie all’espletamento delle funzioni operative sull’elicottero AW139 in dotazione al Reparto Volo di -OMISSIS-.
Avverso le note impugnate è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittime rassegnando la seguente censura:
1.1ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART.42-BIS D. LGS. N.151/2001 E DEGLI ARTT.3, 29, 30, 31 E 97 COST.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre circa la peculiarità della materia per cui è controversia che riserva margine di discrezionalità amministrativa, la particolare natura e la specificità delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché la carenza di organico presso la sede di -OMISSIS-, richiamando precedenti giurisprudenziali sul punto.
3. Con ordinanza n.1311 del 13/11/2024 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Considerata la ratio della normativa di riferimento in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di scopertura dell’organico;
Valutata l’appartenenza di parte ricorrente al personale speciale aeromobile e la necessità che l’Amministrazione motivi circa la totale copertura di tale organico presso la sede di -OMISSIS-, quale richiesta dall’istante, circostanza questa contestata in sede ricorsuale ed in ordine alla quale dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
Ritenuto:
- di disporre che il Ministero dell’Interno provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione, ciò in previsione della Camera di consiglio del 19 febbraio 2025 che si fissa per la prosecuzione della fase cautelare;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza di riesame della domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 19 febbraio 2025.”
3.1 In data 20/1/2025 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava provvedimento adottato in sede di riesame recante mancato accoglimento dell’istanza del ricorrente.
3.2 Con motivi aggiunti veniva impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 16/1/2025 del Ministero dell’Interno – Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – recante conferma del rigetto dell’assegnazione temporanea.
3.3 Con ordinanza n.376 del 10/4/2025 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione e fissato Udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Atteso che nella fattispecie, in sede di riesame disposto dal Tribunale con ordinanza n.1311 del 2024, il Ministero dell’Interno ha motivato il diniego di assegnazione temporanea presso il Reparto Volo del Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- con la carenza di personale presso l’analogo Reparto di -OMISSIS- che, in ragione della diminuzione da 12 a 11 specialisti rispetto ai 15 previsti in organico, sarebbe costretto ad interrompere ovvero limitare il servizio di soccorso pubblico;
Considerato che parte ricorrente ha insistito alla Camera di consiglio sulla circostanza, allo stato non smentita, secondo la quale anche dall’Allegato 9 (pagina 27) al Decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2024 recante “Ripartizione nelle strutture centrali e periferiche delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” risulterebbe chiaramente che la dotazione organica complessiva del personale delle specialità aeronaviganti per il Reparto Volo -OMISSIS- prevede sì 15 unità, ma di queste solo 6 hanno la qualifica di vigile del fuoco specialista di aeromobile (individuata nel citato Allegato 9 con l'abbreviazione “VIG”), mentre le restanti sono distribuite tra capi reparto/capi squadra (“CR/CS”) e ispettori (“ISP”);
Ritenuto che, avendo la stessa Amministrazione riconosciuto che per effetto dell’assegnazione a -OMISSIS- come richiesta dal ricorrente il numero di specialisti di aeromobile diminuirebbe da 12 a 11,
l’istanza cautelare meriti accoglimento con fissazione dell’udienza di merito, mentre le spese della presente fase processuale possono essere compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti come impugnati anche a mezzo di motivi aggiunti.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10 dicembre 2025.”
3.4 Con ordinanza n.1961 del 30/5/2025 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la citata ordinanza di questo Tribunale n.376 del 2025 con la seguente motivazione:
“Considerato che:
- nel provvedimento impugnato di fronte al TAR si legge che le carenze di organico “si riferiscono al numero totale degli specialisti di aeromobile del Reparto volo di -OMISSIS- […] indipendentemente dalle qualifiche possedute dal restante personale”;
- nel provvedimento si dà conto delle difficoltà operative nel garantire la funzionalità del servizio di soccorso tecnico urgente in una situazione di carenza di organico, che riguarda il personale specialista del Reparto nel suo complesso;
- secondo le deduzioni dell’appellante, le qualifiche di capo reparto/capo squadra e ispettore conseguirebbero all’acquisizione “di competenze gestionali e organizzative anche non strettamente connesse ad abilità di conduzione o gestione tecnica dell’aeromobile, che sono in gran parte già patrimonio delle qualifiche iniziali”;
- da ciò sembrerebbe dedursi che il fatto che in un Reparto volo vi siano più unità di personale con la qualifica di vigile del fuoco specialista di aeromobile di quelle previste dalla pianta organica non sarebbe comunque sufficiente a garantire la funzionalità del Reparto stesso, ove tale personale in eccesso copre scoperture di organico di altro personale specialista con qualifica superiore;
- del resto è pacifico tra le parti che, ove si guardasse alla sola qualifica e non all’organico del Reparto nel suo complesso, lo stesso Reparto volo di -OMISSIS- risulterebbe avere quattro unità in eccesso di vigile del fuoco specialista di aeromobile rispetto a quanto previsto dalla pianta organica; - di conseguenza verrebbe meno il requisito previsto dall’art. 42-bis, d.lgs. n. 151 del 2001 circa la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” nella sede di destinazione.
Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado. Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite del presente appello cautelare, che vengono liquidate in euro 700 (settecento/00), oltre accessori di legge.”
4. All'udienza pubblica del 10 dicembre 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4.1 Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso – di prendere atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 2/12/2025 di avvenuto trasferimento del ricorrente dal 21/11/2025 dal Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- – Reparto volo al Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- – Reparto volo per mobilità volontaria a domanda, circostanza confermata in memoria da parte ricorrente.
5. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA TA, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.