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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 548 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ORTI, 3 98066 C.F._1
PA presso lo studio dell'Avv. VENTURA ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante nella misura del 100% o, in subordine, pari o superiore al 74%, nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 della legge 104/92.
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda e sollevando CP_2 eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., in quanto proposto oltre il trentesimo giorno dalla dichiarazione di dissenso. L'eccezione preliminare è infondata. Infatti, la dichiarazione di dissenso risulta depositata in data 10.01.2020 e il successivo ricorso è stato iscritto in data
11.02.2020, ovvero il primo giorno utile successivo alla scadenza del termine che cadeva di domenica, risultando quindi tempestivo ex art. 155, comma 4, c.p.c.
Nel merito, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla Dott.ssa
[...]
ha accertato che la ricorrente è affetta da plurime patologie Per_1
(lomboartrosi con schiacciamento L4, bronchite asmatica, cardiopatia ipertensiva classe NYHA II, ipoacusia, disfunzione otolitica e sindrome ansiosa), le quali, valutate congiuntamente secondo i criteri medico-legali, determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74%.
Tale valutazione consente di ritenere integrato il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, nonché del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, a decorrere dal mese di gennaio
2024, come espressamente indicato nel parere peritale.
Quanto al beneficio di cui al comma 3 dell'art. 3 L. 104/92, non sussistono le condizioni clinico-funzionali per il suo riconoscimento, difettando la necessità di assistenza permanente e globale.
In ordine alle spese processuali, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., si ravvisano giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, in quanto il requisito sanitario è risultato maturato successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_2
1. Accerta che la ricorrente è affetta da invalidità civile in misura pari al
74%, con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e al riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/92;
2. Dichiara che il diritto decorre dal mese di gennaio 2024;
3. Rigetta la domanda relativa al riconoscimento della connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' ; CP_2 Così deciso in Patti 20/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo