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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 206/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 206/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], RT
assistita e difesa dall'avv. BOI DANIELA
e
RU IM UN , nato a [...] il CP_1
06/10/1966, assistito e difeso dall'avv. CIMINELLI CARLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, e RT [...]
esponevano che in data 24/09/1995 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in Castiglione a Casauria.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
16/11/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi RT
, provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Castiglione
a Casauria il 24/09/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Castiglione a Casauria, nell'anno 1995 atto numero 28 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere le figlie ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e comunque almeno una volta alla settimana;
- il sig. si obbliga a versare a favore della signora la somma di € CP_1 Pt_1
250,00, per ciascuna figlia per un totale di €500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate;
- il sig. provvederà, altresì a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore CP_1 Pt_1
importo mensile di €300,00 - salvo quello diverso dovuto in ragione degli aggiornamenti Istat - a titolo di canone di locazione dell'appartamento sito in Torre
Dé Passeri (Pe) al Viale delle Repubblica n. 38,
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione a
Casauria per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 206/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], RT
assistita e difesa dall'avv. BOI DANIELA
e
RU IM UN , nato a [...] il CP_1
06/10/1966, assistito e difeso dall'avv. CIMINELLI CARLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, e RT [...]
esponevano che in data 24/09/1995 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in Castiglione a Casauria.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
16/11/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi RT
, provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Castiglione
a Casauria il 24/09/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Castiglione a Casauria, nell'anno 1995 atto numero 28 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere le figlie ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e comunque almeno una volta alla settimana;
- il sig. si obbliga a versare a favore della signora la somma di € CP_1 Pt_1
250,00, per ciascuna figlia per un totale di €500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate;
- il sig. provvederà, altresì a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore CP_1 Pt_1
importo mensile di €300,00 - salvo quello diverso dovuto in ragione degli aggiornamenti Istat - a titolo di canone di locazione dell'appartamento sito in Torre
Dé Passeri (Pe) al Viale delle Repubblica n. 38,
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione a
Casauria per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3