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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40104 2023 RG
FRA
Avv. NASO DOMENICO Parte_1
E
Avv. PRINCIPE EMILIA Controparte_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio il (già ), per sentir accogliere le Controparte_1 CP_2
seguenti conclusioni:
Accogliere il ricorso e per l'effetto 1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù Contr di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L CP_4 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2008, nella seconda fascia stipendiale 3- 8 anni con la qualifica di
“Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 4 giorni 13, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 6.892,77 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del Cont riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”. Ha allegato in fatto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione resistente come Assistente
Amministrativo (a tempo indeterminato dal 1.09.2008) e di aver prestato servizio, prima della immissione in ruolo, in scuole statali in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dall'a.s. 1998/2000, come da prospetto riassuntivo: per complessivi anni 8, mesi 4 e gg 13, svolgendo identiche mansioni svolte dai colleghi di ruolo;
che, superato il periodo di prova, aveva presentato domanda di ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 569 e
570 d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola.
Ha lamentato che, tuttavia, la ricostruzione della sua carriera era stata effettuata, a decorrere dalla data di immissione in ruolo con attribuzione della fascia retributiva 3-8 prevista dal CCNL Scuola 2011 considerando l'anzianità di anni 6, mesi 10 e gg 28, inferiore a quella spettante, senza riconoscerle le differenze spettanti.
Il si è costituito tardivamente (anche considerato Controparte_1
il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione), resistendo alla domanda e rappresentando la legittimità del proprio operato. Ha anche eccepito la prescrizione estintiva della pretesa.
Rilevando esclusivamente questioni in diritto, la controversia è stata quindi decisa alla odierna udienza.
La domanda è infondata.
Osserva il Giudice che la ricorrente, appartenente al personale amministrativo quale Assistente amministrativo, assunta in ruolo dal
1.9.2008, chiede il riconoscimento del pregresso servizio, svolto nella medesima qualità ma a tempo determinato, ai fini della progressione economica secondo quanto previsto dal CCNL del tempo, previa disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle comunitarie.
Per come ormai ritenuto da costante giurisprudenza, infatti, il servizio pre- ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs
n. 297/1994, con conseguente maturazione degli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, e con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. ex multis Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n. 30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai CCNL del comparto Scuola via via vigenti.
La ricorrente dunque lamenta, con l'applicazione dell'art. 569 del D.lgs.
297/1994, il pregiudizio subìto attesa la attribuzione di un'anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata ed il mancato inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al ccnl scuola 2006/09, applicabile nei suoi confronti in virtù della clausola dell'art. 2, commi 2 e
3, del CCNL del 2011.
Il conteggio dei gg lavorati tuttavia, per il primo anno scolastico conduce ad un risultato di gg. 152, per l'a.s. 1998/99 gg 26, per l'a.s. 2000/2001 gg 351,
a.s. 2001/2002 gg 261,
a.s. 2002/20023 gg 361,
a.s. 2003/2004 gg 365;
a.s. 2004/2005 gg 354,
a.s. 2005/2006 gg. 364,
a.s. 2006/2007 gg 364, a.s.2007/2008 gg 365, e quindi in totale di sei anni e 34 gg, che non giustifica quindi la domanda per come proposta.
Alla data dell'immissione in ruolo, pertanto, per come si evince anche dal prospetto richiamato in ricorso la ricorrente risulta aver prestato servizio utile al fine anelato, solo nei limiti di quanto riconosciuto dalla
Amministrazione, mentre la retribuzione alla data del settembre 2009 di
€.17.357,84, risulta superiore a quanto indicato come percepito nel prospetto di cui al ricorso.
Posto dunque che la questione dirimente nella odierna fattispecie riguarda il diritto al corretto inquadramento di anzianità, secondo la cadenza temporale delle corrispondenti fasce retributive (0-2, 3-8, 9-14 etc.,) preesistenti, rispetto alle modifiche apportate dal CCNL del 4.8.2011, e che l'attuale ricorrente rivendica il computo dell'anzianità a far data dall'A.s.
1998/99, si deve tuttavia disattendere la domanda avanzata in considerazione delle rappresentate considerazioni.
Alla stregua dei motivi esposti, assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi respinto.
Le spese processuali vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come nel dispositivo in calce, considerata la difesa dell'Amministrazione tramite i propri funzionari e la limitata attività processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.200.00.
Roma lì, 12.6.2025 Il Giudice