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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENOZZI MICHELE Parte_3 C.F._3
MARIA, con elezione di domicilio in VIA F.LLI CERVI 20098 SAN GIULIANO MILANESE, presso e nello studio dell'avv. MENOZZI MICHELE MARIA
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIORDANO GRAZIA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA con elezione di domicilio in Milano, Viale Bianca Maria n.17 presso e nello studio dell'avv.
GIORDANO GRAZIA MARIA
APPELLATO
IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 Controparte_3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STEVENAZZI PAOLA con elezione di C.F._4
domicilio in Arese (MI), piazza Cinque Giornate n.26/D presso e nello studio dell'avv. STEVENAZZI
PAOLA
pagina 1 di 28 APPELLATO
QUALE EREDE DEL SIG. (C.F. Controparte_4 Controparte_3
) C.F._5
QUALE EREDE DEL SIG. (C.F. Controparte_5 Controparte_6
C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
Le parti all'udienza del 21.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 264/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Roberto Pertile, pubblicata il 09/01/2024, R.G. n. 54170/2018,
Repert. n. 162/2024 del 09/01/2024, notificata il 16/01/2024, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Nel merito
1)Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo tg. DZ 351VY, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
e per l'effetto:
2)condannare (già Controparte_7 Controparte_8
(PI/CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via
[...] P.IVA_1
Stalingrado 45 a Bologna (40128 - BO), (C.F.: ) CP_2 C.F._4
residente a[...], in proprio e quale EREDE di CP_3
(C.F.: ), nonché (C.F.:
[...] C.F._7 Controparte_4
) e (C.F.: in qualità di C.F._5 Controparte_5 C.F._6 [...]
, in via tra loro solidale e ciascuno per il proprio titolo, a risarcire a Parte_4
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a [...](MI- Parte_1 C.F._1
20090) in via Milano 41, tutti i danni subiti e subendi in seguito al sinistro per cui vi è causa, e segnatamente: Euro 398.690,50 quale danno biologico e inabilità temporanea, Euro 36.766,38 quali spese mediche sostenute, Euro 3.501,68 per l'acquisto della Handbike, Euro 81.150,62 a titolo di personalizzazione del danno, Euro 582.515,63 quale danno da perdita di capacità lavorativa specifica, oltre al danno morale che si indica nell'importo di Euro 132.896,83, o la diversa somma stabilita dal giudice anche in via equitativa, al danno esistenziale, la cui quantificazione è rimessa al giudice anche pagina 2 di 28 in via equitativa, e al danno da “perdita di chances” che si rimette alla quantificazione del Giudice, anche in via equitativa, da cui detrarsi l'importo di Euro 350.000,00 ricevuto a titolo di acconto e l'importo di Euro 42.000,00 quale ulteriore acconto ricevuto nel corso del giudizio;
3)Accertare e dichiarare il diritto di (C.F.: ), nata a Parte_3 C.F._3
Milano il 20.10.1970 e (C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._8 CP_5
21.06.1970, entrambi residenti a [...], ai rispettivi risarcimenti di
Euro 10.500 e di Euro 6.500, a fronte di rinuncia in atti ai maggiori importi, senza decurtazione alcuna ex art. 2054, comma 2, c.c.;
4)Con vittoria di spese e competenze relative all'attività extragiudiziale (Cass. Civ., Ord. n. 4306/2019, ed in senso conforme Cass. Civ. n. 6422/2017, Cass. Civ., sez. III, n. 3266/2016, Cass. Civ. sez. III, n.
11154/2015), oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, CPA, come per legge, e spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, CPA, come per legge.
5)Condannare (C.F.: ), alla restituzione in favore di CP_2 C.F._4
delle somme versate pari ad Euro 14.352,00 per il primo grado di giudizio (doc. 2), in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata;
6)Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, e con rimborso di successive spese occorrende e spese di CTU.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 05 settembre 2014, alle ore 19,00 circa, in località ET, all'altezza del civico 27 di via Trento, si è verificato un incidente del traffico che ha visto coinvolto l'autovettura Dacia Sandero tg. DZ 351VY, di proprietà di e condotta nell'occasione da , ed il CP_2 Controparte_3
motociclo TM Racing 125 Enduro Tg. DW 38402, di proprietà del IG. e Parte_2 condotto nell'occasione dal IG. ” Parte_1
2) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, mentre l'autovettura targata DZ 351VY, usciva dal parcheggio ed effettuava la manovra di retromarcia urtava il motociclo targato DW 38402, che procedeva regolarmente sulla via Trento, con direzione Piazza TT NE?”
3) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, a causa dell'urto il conducente del motociclo targato DW 38402, IG. rovinava al suolo, come da documento che si produce Parte_1
(doc. 144 e 145) e si rammostra?”
pagina 3 di 28 4) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, a causa della gravità delle lesioni subite il
IG. veniva soccorso e tradotto presso il Pronto Soccorso Policlinico di San Donato Parte_1
Milanese?”
5) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo sono intervenuti sul luogo del sinistro i militari della Stazione dei Carabinieri di ER ME, i quali hanno redatto “Relazione di
Incidente Stradale”, come da documento 1 che si rammostra?”
6) “Vero che a fronte dei rilievi effettuati nelle circostanze di luogo e di tempo del sinistro del
05.09.2014, i verbalizzanti hanno individuato il punto d'urto all'interno della corsia di marcia di competenza del motociclo targato DW 38402, come da rappresentazione grafica dagli stessi predisposta, che si rammostra doc. 1?”
7) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, era presente il IG. CP_9 individuato come teste oculare, che ha dichiarato: “ . notavo, proveniente dalla corsia opposta alla mia,
e quindi verso Piazza TT NE, un motociclo ad adeguata velocità, mentre una vettura rossa stava uscendo in retromarcia dal parcheggio della farmacia in direzione della Piazza TT NE, quando notavo che mentre la vettura rossa si immetteva in corsia la moto rallentava e l'auto sembrava incerta nel compiere la manovra, tanto da rimanere ferma qualche secondo ma poi continuava la retromarcia . ADR: l'auto rossa al momento dell'urto era sulla corsia opposta alla mia in diagonale in direzione di piazza TT NE .”, come da documento 1 che si rammostra?”
8) “Vero che dal mese di novembre del 2014 il IG. è stato in cura dal Dott. Parte_1 [...]
del Policlinico di San Donato Milanese per una sintomatologia ansioso-depressiva Persona_1 associata al disturbo dell'adattamento, insorta in seguito al sinistro del 05.09.2014, come da documento
105 che si rammostra?”
9) “Vero che da novembre del 2014 il IG. si è sottoposto a test diagnostici dalla Dott.ssa Parte_1
per un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti, insorto in seguito ai Persona_2 problemi cronici di salute originatasi con l'incidente subito il 05.09.2014, come da documento 106 che si rammostra?”
10) “Vero che in base a quanto riferito dal IG. durante le sedute terapeutiche tenutesi nel Parte_1
novembre 2014 con la dott.ssa la stessa ha appurato che, in seguito al sinistro del 05.09.2014, il Per_2
paziente ha modificato le proprie dinamiche biologiche e relazionali rispetto a quelle precedenti all'evento?”
11) “Vero che successivamente al sinistro del 05.09.2014, in più occasioni, il IG. Parte_1
durante i momenti di condivisione e frequentazione dei propri amici, ha riferito di soffrire di ansia e di sentirsi depresso, rinunciando a partecipare alle iniziative di aggregazione organizzate da loro?”
pagina 4 di 28 12) “Vero che il IG. a seguito del sinistro del 05.09.2014 ha manifestato l'intenzione di Parte_1
abbandonare il percorso di studi di agraria e di rinunciare al proprio impiego nelle aziende di famiglia?”
13) “Vero che il IG. sino del sinistro del 05.09.2014, partecipava alle manifestazioni Parte_1 sportive agonistiche nell'ambito dello Judo?”
14) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, ha abbandonato la Parte_1 pratica agonistica dello Judo?”
15) “Vero che il IG. sino al sinistro del 05.09.2014, praticava il motocross recandosi Parte_1 presso le strutture dedicate in compagnia di amici con cui condivideva tale passione?”
16) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, ha cessato di praticare il Parte_1 motocross?”
17) “Vero che il IG. prima del sinistro del 05.09.2014 e sino a tale evento, praticava lo Parte_1 sport del tennis presso il “Centro Sportivo A.S.D. Team Rubbi”, del quale era tesserato?”
18) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, ha cessato di praticare Parte_1 lo sport del tennis presso il “Centro Sportivo A.S.D. Team Rubbi”?”
19) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, dopo aver conseguito il Parte_1 diploma presso l'Istituto Agraria ed essersi iscritto alla facoltà di Agraria presso l'Università di Milano, ha abbandonato tale percorso di studi nell'anno 2016?”
20) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, e dopo aver Parte_1 abbandonato il percorso di studi presso la facoltà di Agraria, ha rinunciato all'impiego nelle aziende di famiglia?”
21) “Vero che IG.ra e già titolari della ditta Floricoltura LI Parte_3 Parte_2
CO Lucio, nell'anno 2015, a compimento di un progetto già intrapreso, hanno creato la
[...]
per destinarla all'attività imprenditoriale del figlio ?” Controparte_10 Parte_1
22) “Vero che a fronte delle condizioni di salute del figlio conseguenti al sinistro del Parte_1
05.09.2014 la IG.ra e il IG. hanno spostato gli investimenti Parte_3 Parte_2 imprenditoriali dalla ditta Floricoltura LI, alla ” Controparte_10
23) “Vero che il IG. nell'anno 2017 dopo aver lasciato il percorso di studi presso la Parte_1 facoltà di Agraria si è iscritto alla facoltà “scienze infermieristiche” presso l'Università degli Studi di
Milano?”
24) “Vero che il IG. nell'anno 2017 ha abbandonato il corso di laurea in “scienze Parte_1 infermieristiche” presso l'Università degli Studi di Milano?”
pagina 5 di 28 25) “Vero che, nell'anno 2017, durante la frequentazione della facoltà di scienze infermieristiche, ed in particolare nel corso dell'esperienza del tirocinio pratico presso Policlinico San Donato Milanese, il
IG. è risultato limitato alle mansioni fisiche e manuali di infermiere?” Parte_1
26) “Vero che il IG. nell'anno 2017, durante la frequentazione della facoltà di scienze Parte_1 infermieristiche (doc. 111), ed in particolare nel corso dell'esperienza del tirocinio pratico presso
Policlinico San Donato Milanese, aveva difficoltà nell'espletare le mansioni fisiche e pratiche?”
27) “Vero che il IG. nell'anno 2017 durante la frequentazione della facoltà di scienze Parte_1
infermieristiche, ed in particolare relativamente al tirocinio pratico presso Policlinico San Donato
Milanese, veniva sottoposto a visita dalla Dott.ssa che prescriveva limitazioni allo Parte_5 svolgimento delle mansioni, come da documento che produce (doc. 146) e si rammostra?”
28) “Vero che il IG. in data 12 ottobre 2017, si è sottoposto a visita specialistica Parte_2
psichiatrica dal Dott. che ha certificato un quadro psicologico di natura Persona_3 psicopatologica dovuto all'incidente stradale occorso al figlio in data 05.09.2014, come da Pt_1 documento 124 che si rammostra?”
29) “Vero che il Dott. a seguito di visita, ha certificato che il IG. Persona_3 Parte_2 successivamente all'evento psicotraumatico rappresentato dall'incidente del figlio in data Pt_1
05.09.2014 ha sviluppato di riflesso e in senso endoreattivo una condizione di deflessione chimica e di disadattamento affettivo cognitivo e relazionale, quadro che ha ritenuto di qualificare come sindrome persistente da disadattamento, come da documento 124 che si rammostra?”
30) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che il IG. in Persona_3 Parte_2
seguito al sinistro occorso al figlio il 05.09.2014, è affetto da ansia fluttuante associata da labilità Pt_1 marcata dell'umore ed ad ideazione pervasiva di precarietà e apprensione, sentimenti di irreversibile declino esistenziale come da documento 124 che si rammostra?”
31) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che la patologia psichiatrica di Persona_3 cui il IG. ha sofferto e soffre è direttamente derivata dall'evento occorso al figlio Parte_2 Pt_1
in data 05.09.2014 che costituisce fattore causale, determinante e decisivo in senso patogeno nella induzione e nello sviluppo del disturbo, come da documento 124 che si rammostra?”
32) “Vero che il Dott. a seguito di visita, ha certificato che la IG.ra Persona_3 Parte_3 successivamente all'evento psicotraumatico rappresentato dall'incidente del figlio in data Pt_1
05.09.2014 ha sviluppato di riflesso e in senso endoreattivo una condizione di deflessione chimica e di disadattamento affettivo cognitivo e relazionale, quadro che ha ritenuto di qualificare come sindrome persistente da disadattamento, come da documento 126 che si rammostra?”
pagina 6 di 28 33) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che la IG.ra Persona_3 Parte_3 in seguito all'evento occorso al figlio il 05.09.2014, è affetta da ansia fluttuante associata da Pt_1 labilità marcata dell'umore ed ad ideazione pervasiva di precarietà e apprensione, sentimenti di irreversibile declino esistenziale come da documento 126 che si rammostra?”
34) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che la patologia psichiatrica di Persona_3 cui la IG.ra ha sofferto e soffre è direttamente derivata dall'evento occorso al figlio Parte_3
in data 05.09.2014 che costituisce fattore causale, determinante e decisivo in senso patogeno nella Pt_1 induzione e nello sviluppo del disturbo, come da documento 126 che si rammostra?”
Si indicano quali testi:
a) Appuntato (matr. 676310), presso Stazione dei Carabinieri a Mezzate, ER Testimone_1
ME (20068 - MI), via della Resistenza n. 1, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
b) Carabiniere (matr. 533083), presso Stazione dei Carabinieri a Mezzate, Per_4 Persona_5
ER ME (20068 - MI), via della Resistenza n. 1, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
c) IG. residente a [...], sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7; CP_9
d) Dott. presso lo studio a Milano (20121-MI), Piazzale Principessa Clotilde n. 4, sui Persona_1
capitoli 8, 12;
e) Dott.ssa presso lo studio a Milano (20124-MI), in via Filzi n. 8, sui capitoli 9, 10; Persona_2
f) IG. , domiciliato a Vignate (20060-MI), in via Buozzi n. 2, sui capitoli 11, 19, 23, Testimone_2
24;
g) IG.ra domiciliata a GO di ET (20090-MI), in via Gorizia n. 1, sui capitoli Tes_3
n. 11;
h) IG. , residente a [...], sui capitoli n. 11, 23, 24; Testimone_4
i) , domiciliato a VE IN (21040-VA), in via Pio XI n. 32, sui capitoli n. Testimone_5
12, 20;
l) IG. , presso Ginnastica Paullese Judo a AS Dè CC (MI), via Flemming n. Testimone_6
13, sui capitoli 13, 14;
m) IG.ra , domiciliata a LO (20067-MI), in via Manzoni, sui capitoli 13, 14; Testimone_7
n) IG. domiciliato a EP di ET (20090-MI), in Cascina Gaita, sui capitoli Testimone_8
15, 16;
o) IG. domiciliato a GO di ET (20090-MI), in via Milano, sui capitoli 15, Testimone_9
16;
p) IG.ra , domiciliata a LI di DI (20060-MI) in via Orione n. 1, sui Testimone_10
capitoli 17, 18;
pagina 7 di 28 q) IG.ra domiciliata a GO di ET (20090-MI), in via Torino n. 6, sui Testimone_11
capitoli 21, 22;
r) IG.ra domiciliata a EN (24059-BG), in via Provinciale n. 20, sui capitoli 23, Tes_12
24;
s) Dott.ssa , presso IRCCS Policlinico San Donato Milanese, via Morandi n. 30, sui Testimone_13
capitoli 25, 26, 27;
t) Dott.ssa presso IRCCS Policlinico San Donato Milanese, via Morandi n. 30, sui Parte_5
capitoli 27;
u) Dott. presso ASST NT PA e Carlo, Presidio Ospedaliero San Carlo Testimone_14
ME (Dipartimento Salute Mentale) via Pio II n. 3, a Milano (20153-MI), sui capitoli 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
In via principale: Rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto confermare la sentenza n. 264/2024 emessa dal Tribunale di
Milano, Giudice Dott. Pertile, il 9 gennaio 2024 e notificata in data 13.2.2024.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello ex adverso formulati in punto an debeatur, ovvero di diversa graduazione delle colpe dei conducenti, e in punto quantum debeatur, in via di appello incidentale condizionato, riformare la sentenza in relazione alla liquidazione del danno morale da ITT e ITP ed alla personalizzazione del danno, riducendo, per l'effetto gli importi liquidati agli appellanti per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con refusione delle spese di lite del gravame.
Per IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. : CP_2 Controparte_3
Piaccia all'On.le Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: rigettare integralmente l'appello interposto dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza Tribunale di Milano n.264/2024 pubblicata il 9.1.2024 - Rg. 54170/2018 e
[...] per l'effetto confermarla integralmente;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio pagina 8 di 28 Per QUALE EREDE DEL SIG. E Controparte_4 CP_3 CP_3
QUALE EREDE DEL SIG. C.: CONTUMACI Controparte_5 CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione del 20 novembre
2018, i tre attori esponevano che:
• a bordo del motociclo TM RACING 125 ENDURO, di proprietà di , il Parte_2
giorno 5 settembre 2014 stava percorrendo via Trento, nel comune di ET, Parte_1 quando giunto all'altezza del civico 27 era stato investito dall'autovettura di Parte_6
proprietà di condotta da e assicurata presso la CP_2 CP_3 CP_3
soc. CP_1
• in particolare, il convenuto stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire CP_3 da un parcheggio e non s'era avveduto del motociclo sicché l'aveva urtato facendo cadere Pt_1
;
[...]
• erano intervenuti i Carabinieri di ER ME;
• a causa del sinistro, aveva riportato gravi lesioni che avevano tra l'altro richiesto Parte_1 vari interventi chirurgici alla gamba destra;
inoltre “a causa della deflessione del tono dell'umore e ansia, seguiva un percorso psicologico”;
• per lo stesso quindi: Parte_1
▪ il consulente di parte ( aveva stimato un danno biologico tra il 40 e il 45% e inabilità Per_6
temporanea per complessivi ventidue mesi;
▪ la consulente di parte dott.ssa aveva accertato un danno psichico permanente del 17% e Per_7
inabilità temporanea per complessivi centottantagiorni;
• l'attore aveva perciò subìto: Parte_1
▪ un danno non patrimoniale di EUR 398.690,50 da personalizzare col massimo grado del 25% per
EUR 81.150,62 (giacché a causa del sinistro aveva dovuto abbandonare la carriera agonistica nell'ambito dello judo, sacrificare la passione per motocross, tennis e ciclismo amatoriale) oltre al pagina 9 di 28 danno morale di EUR 132.896,83 e al danno esistenziale per aver subito un peggioramento della vita
“ultroneo” rispetto al danno alla salute avendo solo diciassette anni all'epoca del fatto;
▪ un danno patrimoniale di EUR 582.515,63 per lesione della “capacità lavorativa cui lo stesso era destinato in ragione degli studi compiuti presso l'Istituto Tecnico Agrario, e dell'impiego nell'azienda di famiglia florovivaistica e di giardinaggio”, liquidato con riferimento al triplo della pensione sociale;
dopo il diploma aveva frequentato il primo anno di corso presso la facoltà di agraria, ma la natura e l'entità delle lesioni precludevano la possibilità di svolgere l'attività di floricultore e giardiniere sicché egli aveva “ripiegato” sul diverso percorso formativo di scienze infermieristiche;
▪ la famiglia era titolare di due aziende nel campo florovivaistico e Controparte_10
“Floricultura LI" e “quest'ultima, costituita dai genitori al fine di un futuro impiego di è Pt_1 stata praticamente dismessa dopo il sinistro occorso, stante l'impossibilità di qualsivoglia futuro sviluppo senza la collaborazione imprenditoriale del figlio”;
▪ anche la facoltà di scienze infermieristiche però “si è rivelata incompatibile con le condizioni fisiche dell'attore, che dapprima ha dovuto chiedere la riduzione del tempo di permanenza di attività pratica e, successivamente, non essendo sufficiente, ha dovuto rinunciare a tale percorso di studi, iscrivendosi al corso di studi in osteopatia”;
▪ l'attore aveva sostenuto spese mediche per complessivi EUR 36.766,38; Parte_1
• i genitori del predetto, cioè gli attori e , Parte_2 Parte_3 conviventi col figlio, avevano subito un danno riflesso “sia in termini di umana sofferenza causata dalla disgrazia (...) sia in termini di lesione vera e propria della salute” valutabile nel 12%, da personalizzare nella misura del 47% stante la prospettiva di futuro del figlio impiegato nelle aziende di famiglia e degli investimenti effettuati in ragione di tale prospettiva, nonché un danno esistenziale e morale;
• l'attore aveva subito un danno biologico di EUR 42.412,00 oltre Parte_2
13.715,54 per personalizzazione;
• l'attrice aveva subito un danno biologico di EUR 42.598,00 oltre 13.802,96 Parte_3 per personalizzazione. Gli attori pertanto concludevano chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto e per l'effetto la condanna in solido dei tre convenuti a CP_3 risarcire il loro rispettivo danno, detraendo l'importo di EUR 350.000,00 già ricevuto a titolo di acconto.
La convenuta soc. i costituiva con comparsa depositata il 18/4/2019 osservando che: CP_1
pagina 10 di 28 • a essa aveva già pagato la somma complessiva di € 350.000,00 per un danno biologico Parte_1
permanente accertato dal proprio medico di fiducia nel 33%;
• la domanda di danno patrimoniale derivante da riduzione della capacità lavorativa e da perdita di chance era infondata stante la natura esclusivamente biologica del danno da invalidità permanente e considerato che all'epoca del sinistro l'attore era uno studente liceale sicché l'attività esclusivamente intellettuale che l'aveva impegnato non poteva essere influenzata dagli esiti delle lesioni;
• la domanda di danno esistenziale e morale era infondata alla luce Cass. sent. N.26972 dell'11.11.2008; • la domanda di personalizzazione era priva di prova;
• quanto ai genitori ( e ), il lamentato danno riflesso di natura Parte_2 Parte_3
psichica del 12% (identico per entrambi gli attori) era indimostrato quanto alla sua stessa sussistenza, oltre che circa il nesso causale. La convenuta quindi concludeva chiedendo di ritenere CP_1 sufficiente l'importo già pagato a (di EUR 350.000,00) e di rigettare quindi le domande Parte_1
di tutti gli attori.
I convenuti e si costituivano con comparsa congiunta depositata il 19 CP_2 CP_3
aprile 2019 osservando che:
• diversamente da quanto asserito dagli attori, lo s'era interessato alle conseguenze del CP_3
sinistro e della sorte del ragazzo, tanto che nei giorni successivi al sinistro egli aveva spesso telefonato a casa degli attori per chiedere informazioni sulle sue condizioni;
• allo non era stata contestata nessuna di infrazione di norme del codice della strada;
CP_3
• la responsabilità del sinistro non poteva addebitarsi per intero alla condotta di guida del medesimo posto che “la dinamica del sinistro, così come descritta nella relazione di incidente stradale CP_3
(doc. 1 di parte attrice), non consente di desumere – con sufficiente certezza – che la condotta del signor sia la causa unica dell'urto della moto del signor giacché “il testimone CP_3 Pt_1
(unico) presente in loco, signor non soccorre nel chiarire la dinamica (“l'auto sembrava CP_9 incerta nel compiere la manovra tanto da rimanere ferma per qualche secondo”)”;
• d'altro canto, “lo stesso attore riferiva di aver visto l'autovettura uscire dal parcheggio ad una distanza di circa 100 mt. (!) e, successivamente, aver 'intuito' che il conducente della vettura lo avrebbe fatto passare;
'convinto che la strada fosse libera acceleravo la marcia'
• dalla documentazione medica risultava che l'attore aveva subito una “sequela di ricoveri ed Pt_1
interventi chirurgici che paiono essere (almeno in parte) non direttamente conseguenti al sinistro occorso e più propriamente derivanti da stati personali del paziente, se non da un'eventuale pagina 11 di 28 responsabilità medica”;
• a proposito del quantum “quand'anche (e lo si contesta per i motivi di cui sopra) si dovesse accettare pacificamente la sussistenza di un danno biologico in capo al signor pari al 45%, secondo la Pt_1
quantificazione risultante dalle c.d. tabelle del Tribunale di Milano, il danno, dallo stesso patito, si attesterebbe alla somma di € 358.555,00., somma che risulta (per stessa ammissione di parte attrice) esser stata già versata da;
CP_1
• il danno da perdita di chances “difetta dell'elemento della certezza, in quanto non è possibile riconoscere un automatismo tra l'impossibilità - per gli attori - nel proseguire nell'attività commerciale di famiglia (peraltro ampliata con la costituzione di una nuova società nell'anno 2015, ossia successivamente al verificarsi del sinistro – doc. 141 di parte attrice) e le scelte universitarie di studio del figlio”;
• la sofferenza e l'angoscia per le condizioni del figlio patite dai genitori non potevano diventare causa di patologia. I convenuti e concludevano chiedendo il rigetto della CP_2 CP_3 domanda e, in via subordinata, la manleva da parte dell'assicuratrice convenuta. All'udienza di prima comparizione, tenuta il 14.5.2019 dal giudice originariamente designato, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 27/11/2019 veniva disposta CTU medico-legale collegiale sui tre attori, sicché i dottori e assumevano l'incarico il 4 febbraio 2020 e, a seguito di prove per CP_11 Per_8
l'emergenza sanitaria nonché previa autorizzazione all'avvalimento della psicologa per la Per_9
“valutazione testale”, depositavano la relazione congiunta finale il 17 dicembre 2020. ……. CP_1 all'udienza 7/3/2022 venivano ammesse alcune prove e veniva ordinato al terzo di documentare il pagamento di somme in favore dell'attore .All'udienza 7/7/2022 veniva Parte_7
interrogato il testimone e con ordinanza 11/7/2022 veniva dichiarata chiusa CP_9
l'istruttoria, con invito alle parti a depositare argomentate proposte transattive. All'udienza del
14/12/2022, dato atto che (malgrado l'assicuratore avesse nel frattempo versato agli attori ulteriori importi, e cioè: a € 42.000,00, a € 10.500,00 e a Parte_1 Parte_3 [...]
€ 6.500,00) la lite non era stata conciliata, le parti rassegnavano le conclusioni in Parte_2
epigrafe trascritte. Scaduti il 6.3.2023 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza. ”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.264/24 pubblicata in data 09/01/2024 con il seguente dispositivo:
“1) dichiara il pari presunto concorso di responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro pagina 12 di 28 del giorno 5 settembre 2014;
2) accerta pertanto che a ciascuno dei tre attori spetta il risarcimento nella misura pari alla metà del danno da ognuno di essi subìto;
3) accerta che gli importi versati prima del giudizio dall'assicuratrice convenuta in favore di Pt_1
sono maggiori del risarcimento effettivamente spettante a tale attore e pertanto, considerato
[...] altresì l'ulteriore importo a lui versato in corso di causa, respinge le domande che tale attore ha proposto nei confronti dei tre convenuti;
4) accerta che gli importi versati dall'assicuratrice convenuta, in corso di causa, agli attori
[...]
e sono maggiori dei risarcimenti rispettivamente spettanti a Parte_2 Parte_3
tali due attori e pertanto respinge ogni altra domanda proposta da essi nei confronti dei tre convenuti;
5) condanna i tre attori , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra loro, a rifondere le spese di lite dei convenuti e CP_2 Controparte_3
, complessivamente liquidate in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA;
6) compensa interamente le spese della presente lite fra i tre attori , Parte_1
e e la convenuta società Parte_2 Parte_3 Controparte_1
;
[...]
7) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dei tre attori in solido fra loro per metà, e a carico della convenuta società per il restante mezzo. ” Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello E Parte_1 Parte_2
con citazione notificata il 13.2.24 chiedendo la riforma della sentenza per i Parte_3
motivi dedotti. Si costituivano IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2
, contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza ed Controparte_3
che chiedeva inviato principale il rigetto dell'appello ed proponeva appello Controparte_1
incidentale condizionato. Alla prima udienza del 25.6.2024 veniva dichiarata la contumacia di e quali eredi del sig. ed il consigliere Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
istruttore invitava le parti a trovare una soluzione transattiva in particolare sui profili della condanna alle spese processuali nonché della percentuale del concorso di colpa, rinviando sui stanza delle parti, all'udienza del 24.9.2024.
A tale udienza, fallite le trattative, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del
21.1.25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.1.2025 per il pagina 13 di 28 deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.1.2025.
L'appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
E hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma 2, c.c., 115 e 116 c.p.c
2. la sentenza è erronea, ingiusta ed illegittima
3. la sentenza impugnata è nulla in quanto da inficiata da un “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”
4. quantum debeatur
5. sulle istanze istruttorie. proponeva appello incidentale condizionato per i seguenti motivi: CP_1
1) erroneità della sentenza con riferimento al danno morale liquidato dal giudice di prime cure nell'importo di Euro 50.000,00 ed alla personalizzazione liquidata nell'importo di Euro
60.000,00;
2) erroneità della sentenza in relazione alla somma liquidata per danno morale in favore del IG.
e della IG.ra Parte_2 Parte_3
Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata, richiamati i fatti e le argomentazioni difensive diffusamente esposti in parte fattuale.
Il Tribunale di Milano ha deciso la causa facendo applicazione, in punto responsabilità, dell'articolo
2054 secondo comma c.c, attribuendo pertanto ad entrambi i conducenti un concorso presunto di colpa al 50%.
Ha quindi accertato i danni subiti da nonchè ai genitori e Parte_1 Parte_2 Parte_8
quantificandoli e liquidandoli nella misura del 50% pari alla quota di responsabilità di
[...] [...]
e Inoltre, dal momento che le somme concretamente attribuite con la CP_3 Parte_1
sentenza erano inferiori agli acconti versati dalla compagnia di assicurazione sia prima del giudizio che in corso di causa, dopo l'espletamento della ctu, ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
I primi tre motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi, e sono fondati.
pagina 14 di 28 Con essi si lamenta, in primo luogo, che il tribunale ha erroneamente valutato le deposizioni del teste oculare la prima resa nell'immediatezza dei fatti, la seconda nel corso dell'udienza del CP_9
7 luglio 2022 innanzi a sé, ritenendo che fra le medesime vi fosse “incoerenza” e“profondo contrasto”, tanto da non attribuire alcuna valenza probatoria sulla dinamica del sinistro alle dichiarazioni del testimone;
il tribunale avrebbe inoltre erroneamente valutato anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da entrambi i conducenti dei due veicoli, ritenendo che le stesse non fornissero alcun elemento probatorio della dinamica del sinistro, anche alla luce delle risultanze del verbale dei carabinieri con riferimento agli elementi oggettivi del sinistro.
Si censura pertanto la statuizione con cui è stato applicato il secondo comma dell'articolo 2054 c.c. Per mancato superamento della presunzione di pari corresponsabilità da parte del conducente della moto
Parte_1
Le censure sono fondate.
Giova riportare, come del resto ha fatto il tribunale, le due dichiarazioni rese dal testimone.
è stato sentito dai carabinieri tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro ed ha CP_9
dichiarato il 5.9.2014 “<< giunto nei pressi della farmacia sita al civico 27, notavo provenire dalla corsia opposta alla mia e quindi verso piazza TT NE un motociclo ad adeguata velocità mentre una vettura rossa stava uscendo in retromarcia dal parcheggio della farmacia in direzione della piazza
TT NE, quando notavo che mentre la vettura rossa si immetteva in corsia la moto rallentava e l'auto la quale sembrava incerta nel compiere la manovra tanto da rimanere ferma per qualche secondo ma poi continuava la retromarcia … adr l'auto rossa subito dopo l'urto era nella corsia opposta alla mia in diagonale in direzione di piazza TT NE>>.
All'udienza del 7 luglio 2022 , ha dichiarato: “Vidi che una vettura che se ben ricordo era di colore rosso intenso usciva dal parcheggio della farmacia in retromarcia verso via Trento, senza curarsi di rallentare o verificare che la strada fosse libera. Ciò affermo in quanto vidi che la vettura aveva semplicemente innestato la retromarcia e se ben ricordo era giunta sino ad invadere anche la corsia opposta a quella dove sta la farmacia. Nel contempo, la moto, un Enduro, stava arrivando nel paese di
ET diretta verso il centro e percorreva via Trento, sicché fu travolta dall'autovettura. La moto non aveva un passeggero. Il conducente dopo l'urto saltellò un po' su una sola gamba” … “l'auto durante la sua retromarcia non si fermò prima dell'arrivo della moto ma solo dopo l'urto con essa” … “Escludo che la moto avesse accelerato prima di urtare la vettura”. Il tribunale ha fatto rilevare al teste le difformità fra quanto dichiarato in udienza e quanto dichiarato all'epoca dei fatti, rileggendogli quelle rese a verbale dei Carabinieri, ed il teste ha dichiarato di confermare le dichiarazioni rese al momento del fatto.
pagina 15 di 28 Ritiene questa Corte che non vi sia alcun insanabile contrasto fra le due dichiarazioni rese dal CP_9
teste sicuramente imparziale ed indifferente, rese la prima nell'immediatezza del fatto e la seconda a distanza di 8 anni dal medesimo, quindi con una giustificabile imprecisione di ricordo, superata dalla conferma della dichiarazione resa nell'immediatezza.
Il teste, ad avviso della Corte, ha comunque confermato con la sua dichiarazione gravissima imprudenza della manovra del conducente dell'autovettura che usciva da un posteggio in retromarcia, manovra particolarmente pericolosa, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma “la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche.”
Sentenza n. 3367 del 20/02/2015, confermando precedente statuizione ove statuiva che “ in tema di circolazione stradale, il conducente il quale, compiendo la retromarcia o, in generale, partendo da fermo, intende immettersi nel flusso della circolazione, è tenuto, ai sensi dell'art. 105, settimo comma, del codice stradale, ad osservare le particolari cautele stabilite dall'art. 522 del relativo regolamento
(approvato con d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420) e, quindi, ad assicurarsi che la manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare, in ogni caso, la precedenza agli altri veicoli in movimento, senza che questi ultimi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna”.
Non può quindi sostenersi, come ha fatto il tribunale, che non sia noto l'apporto principale causale del sinistro, ossia la pericolosa manovra di guida del conducente dell'autovettura che è uscito da un posteggio in retromarcia, e, secondo quanto dallo stesso dichiarato nell'immediatezza dei fatti, senza prestare quella condotta particolarmente diligente e prudente, dal momento che ha iniziato la retromarcia senza prima guardare se provenissero veicoli sulla strada nella quale si sarebbe immesso,
“uscendo in retromarcia dal parcheggio davanti alla farmacia. Nell'intento di uscire notavo in lontananza alla mia destra un motoveicolo. Vista la distanza del motoveicolo di circa 200 metri continuavo la manovra in retromarcia e quasi messo sulla corsia di marcia in direzione TT
NE, sentivo l'urto nella parte posteriore della mia vettura da parte del menzionato motoveicolo”
(dichiarazioni nell' immediatezza). CP_3
Il conducente dell'autovettura ha quindi ammesso di avere guardato il flusso stradale dopo l'inizio della manovra in retromarcia, di aver comunque visto sopraggiungere una moto, ma di aver continuato la pagina 16 di 28 manovra confidando nella lontananza del mezzo, senza tuttavia ulteriormente controllare il motoveicolo.
Ritiene questa Corte che la gravissima imprudenza e negligenza dello sia stata la causa CP_3
esclusiva del sinistro, dal momento che, come affermato dalla Suprema Corte nella Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Nella motivazione della successiva conforme Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021, la Suprema Corte ripercorre le pronunce in tema di articolo 2054 secondo comma c.c, apparendo quindi utile riportarne i passi, con sottolineatura dell'estensore, al fine di guidare la motivazione di questo collegio sul caso di specie. Scrive la Cassazione:
“Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza di questa Corte la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo
2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv.
617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01). È, inoltre, tale presunzione un principio "informatore" - persino nell'accezione adoperata dalla giurisprudenza costituzionale per individuare un limite al giudizio di equità "necessaria" ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., ovvero per evitare che l'equità divenga "fonte autonoma e alternativa alla legge" (Corte cost., sent. 5 luglio
2004, n. 206) - della materia dei danni da circolazione stradale. Difatti, la norma in esame "senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n. 19871, Rv.
619533-01). Si tratta, peraltro, di affermazioni - queste appena illustrate - che riflettono, pienamente, le scelte che ispirarono i codificatori del 1942. Si legge, infatti, nella relazione al codice civile, del
Ministro Guardasigilli al Re, che la "disciplina accolta" con l'art. 2054, comma 2, cod. civ. "è coerente con i criteri posti dall'art. 1227, primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante
e del danneggiato". Difatti, nel caso di scontro di veicoli, "il concorso delle colpe contrapposte è
pagina 17 di 28 presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari". Resta, tuttavia, inteso - anche nelle intenzioni del "conditor legis" - che "il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perché il danno stesso è la conseguenza dì una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, testualmente, il § 796 della citata relazione ministeriale). Orbene, in coerenza con tale impostazione - che è quella di una riconduzione (quasi in un rapporto di "specie a genere") della previsione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., a quella di cui al comma 1 dell'art. 1227 dello stesso codice - si comprendono gli indirizzi assunti da questa Corte. Essa, invero, così come consente al giudice di merito, in applicazione della norma da ultimo indicata, di stabilire anche "ex officio" se la condotta dello stesso danneggiato si ponga come "causa prossima di rilievo del danno" (per un'applicazione recente del principio si veda, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1165, Rv. 656688-01; ma cfr. anche, giacché riferita ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale, Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2016, 20 n. 9241,
Rv. 639708-01), analogamente, ritiene che "nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta
a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto • una condotta di guida corretta" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata).
Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte partenopea ha invece disatteso, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col
pagina 18 di 28 comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020,
n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672”.
Facendo applicazione di tali principi, questa Corte rileva che la prova liberatoria dalla presunzione di concorrente responsabilità di è proprio la già evidenziata gravissima colpa del conducente Parte_1
dell'autovettura che si configura come “collegamento eziologico esclusivo ed assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” ha compiuto non solo una manovra “anomala”, per usare il termine della Cassazione, come uscire in retromarcia dalla posizione di quiete di un posteggio immettendosi nella pubblica via, ma lo ha compiuto con gravissima imprudenza, ossia senza preventivamente accertarsi che non provenissero veicoli dalla strada, rendendosi conto del sopraggiungere di un motociclo solo a manovra iniziata, ed aver comunque proseguito nella manovra confidando erroneamente nella lontananza del veicolo e senza guardare la posizione della moto nel corso della sua manovra.
Rileva ulteriormente la Corte che il motociclo non procedeva a velocità elevata, dal momento che dopo l'urto il passeggero non è stato sbalzato lontano dal punto d'urto, ma è caduto proprio accanto al motociclo che, come si evince dalle foto prodotte agli atti da parte attrice in primo grado, è rimasto sì danneggiato ma non in modo tale da desumere una elevata velocità al momento dell'impatto.
Tali elementi oggettivi corroborano la valutazione di colpa esclusive ed assorbente del conducente dell'auto per la gravissima condotta colposa tenuta.
In accoglimento del primo motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza deve quindi accertarsi che il sinistro stradale o corso il 5 settembre 2014 è avvenuto per colpa esclusiva ed assorbente di
; conseguentemente i convenuti in primo grado, odierni appellati, Controparte_3 CP_2
quale proprietaria, , e quali eredi di CP_2 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
nonché devono essere condannati in solido, al pagamento per
[...] Controparte_7
intero del danno subito dagli odierni appellanti.
Il quarto motivo è fondato, con esso è stata impugnata la sentenza in ordine al quantum debeatur riconosciuto e liquidato in favore di mentre con riferimento ai genitori, e Parte_1 Parte_3
nelle conclusioni è stato chiesto “a fronte di rinuncia in atti ai maggiori importi” Parte_2
solo di riconoscere il danno liquidato, senza la decurtazione effettuata del 50% pe ril concorso di colpa ex art 2054 secondo comma c.c..
Viene congiuntamente esaminato anche l'appello incidentale condizionato proposto da che è CP_1
solo parzialmente fondato per quanto di seguito esposto.
Proprio in considerazione della accertata diversa responsabilità nella causazione del sinistro, attribuibile in via esclusiva ad , gli importi riconosciuti di Euro 10.500 in favore Controparte_3
pagina 19 di 28 di e di Euro 6.500 in favore di devono essere integralmente Parte_3 Parte_2
corrisposti dai convenuti, in solido, dandosi atto della rinuncia a percepire dai due danneggiati indicati maggiori importi.
Non si ritiene fondato l'appello incidentale di con riferimento al riconoscimento in favore dei CP_1
due genitori della componente di “danno morale" nella misura di euro 2.000,00 ciascuno, proprio per il particolare tipo di danno accertato dalla CTU che ha inciso non solo sulla vita di relazione ma anche sulla sofferenza soggettiva delle vittime secondarie.
L'appellante censura la sentenza sotto due profili: Parte_1
con il primo assume l'inesatta liquidazione del danno non patrimoniale calcolato dal giudice di prime cure a pag 13 della sentenza come segue
““Facendo dunque applicazione delle “Tabelle 2021” comunemente in uso presso questo tribunale, che costituiscono un criterio guida orientativo in quanto si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice … deve essere liquidato nel modo seguente: • EUR 250.000 per i postumi permanenti del 40 % (cifra già comprensiva dell'aumento per sofferenza soggettiva permanente stimata dai CTU in 2,5 punti su una scala da 1 a 5)
• EUR 5.940 per l'inabilità temporanea assoluta per 2 mesi;
• EUR 38.016 per l'inabilità temporanea mediamente al 80% per 16 mesi;
• EUR 7.128 per l'inabilità temporanea mediamente al 60% per 4 mesi … .”
Assume l'appellante che le tabelle dell'osservatorio del Tribunale di Milano edizione 2021, per un soggetto di 17 anni con il 40% di percentuale di danno biologico il danno, nelle sue due componenti di danno dinamico relazionale e danno da sofferenza soggettiva in complessivi euro 294.671, rispetto alla somma indicata dal Tribunale per tali percentuale ed età in euro 250.000,00.
Afferma inoltre che anche il danno da invalidità temporanea avrebbe dovuto essere liquidato nella somma giornaliera di euro 149,00, via ossia nella percentuale massima rispetto a quella ordinaria di euro 99,00, proprio per il “grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 5, in una scala da 1 a 5” accertato dalla ctu nel periodo di invalidità temporanea.
Tale prima censura è fondata.
Indubbiamente le tabelle di Milano edizione 2021 indicano nella complessiva somma di euro
294.671,00 il danno nelle due componenti chiaramente riconosciute dal tribunale, ossia quella dinamico relazionale ma anche quella da “sofferenza soggettiva permanente stimata dai CTU in 2,5 punti su scala da uno a 5”; inoltre dall'esame della CU si rileva proprio a pagina 21, che i consulenti hanno stimato particolarmente intensa la sofferenza psicofisica, “nella misura di 5 su una scala da 1 a 5” che del resto pagina 20 di 28 si giustifica non solo dal lungo periodo di invalidità temporanea ma anche dai plurimi interventi a cui è stato sottoposto il ragazzo ed e complessi periodi di riabilitazione.
Il danno deve quindi essere nuovamente calcolato e, rileva la Corte, voi il calcio deve essere effettuato sulla base della più aggiornata edizione delle tabelle milanesi pubblicate nel mese di giugno del 2024, ossia successivamente alla sentenza impugnata, dove tutti gli importi sono stati rivalutati, in applicazione del consolidato principio affermato dalla Suprema Corte che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione
o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Cassazione Sentenza n. 25485 del
13/12/2016 confermata da Ordinanza n. 22265 del 13/09/2018).
Il danno viene quindi così riliquidato: base giornaliera danno da invalidità temporanea € 115,00, aumentato del 50% per le ragioni sopra esposte per complessivi € 172.50 pro die
• € 10.350,00 per l'inabilità temporanea assoluta per 2 mesi;
• € 66.930 per l'inabilità temporanea mediamente al 80% ( € 138,00) per 16 mesi;
• € 12.420,00 per l'inabilità temporanea mediamente al 60% (€103,00) per 4 mesi
• € 342.486,00 danno non patrimoniale permanente nelle due componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva
E così per un totale di € 432.186,00 in moneta attuale.
Vengono ora esaminate le ulteriori voci di danno riconosciute in sentenza ed oggetto di impugnazione incidentale condizionata di ossia ( pag 13 e 15 sentenza) : CP_13
• EUR 50.000 per danno morale;
• EUR 60.000 per la personalizzazione in aumento;
• EUR 29.617,24 + 1.464,00 per le spese ritenute congrue e documentate, restando esclusa la necessità di spese future
• EUR 3.501,68 per l'acquisto di una handbike.
L'appello condizionato di è limitato alle voci riconosciute di danno morale e di CP_13
personalizzazione in aumento, ritenute erroneamente liquidate.
pagina 21 di 28 Con riferimento al danno morale la censura è fondata.
Il tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale nelle sue due componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva in relazione alla percentuale del 40% accertata dai CTU.
Osserva questa Corte, proprio dalla lettura della relazione peritale, che il particolare stato permanente di sofferenza psichica di ha determinato proprio la ricomprensione di tale danno nella Parte_1
percentuale del 40%, senza prevedere una distinta percentuale di danno biologico ed una di danno morale. Si legge infatti nella CTU alle pagg 20,21,e 22 “Esposto quanto sopra, si tratta ora di dare motivata risposta ai vari quesiti posti dall'ill.mo sig.Giudice, ed in primo luogo di descrivere la sintomatologia soggettiva lamentata dal periziando,che si riassume in un quadro di dolore alla caviglia dx e marcata limitazione funzionale articolare con rigidità a carico della tibiotarsica e del piede dx, zoppia, autonomia deambulatoria limitata a poche centinaia di metri, difficoltà a mantenere
a lungo la posizione ortostatica, impossibilità all'accovacciamento, iperestesia pericicatriziale alla gamba dx e ipoestesia al 1/3 distale della gamba e dorso piede dx;
il sig. lamenta inoltre Parte_1
in conseguenza delle alterate condizioni statico dinamiche un risentimento algico al ginocchio dx e alla colonna vertebrale.
In ambito psichico il periziando presenta deflessione timica sostanziata da sentimenti di solitudine e disagio, umore depresso, mancanza di speranza, sentimenti di colpa, insoddisfazione verso sé stesso e la vita, con perdita di interesse per le attività quotidiane che si accompagna alla presenza di lieve ansia libera (nervosismo, senso di paura immotivata, tensione). L'attore riferisce inoltre, irritabilità, impulsività verso oggetti e mancanza di fiducia in sé stesso e negli altri, labilità emotiva alla rievocazione degli eventi riguardanti l'incidente, perdita dell'autostima, difficoltà di concentrazione e turbe mnesiche….. Permangono, con carattere di permanenza dato il tempo ormai trascorso dall'incidente e le caratteristiche della lesività occorsa, postumi a carattere permanente sia in ambito fisico che in ambito psichico, che comportano globalmente un danno biologico permanente nella misura del 40 (quaranta) % , unitamente ad una condizione di sofferenza stimabile ,secondo consolidata criteriologia medico-legale, in misura di 2,5 , in una scala da 1 a 5 (secondo i parametri desumibili dai più accreditati barèmes : – – Per_10 Pt_9 Per_11 Persona_12 Per_13
, ”. Persona_14 Per_15
Conseguentemente, al fine di incorrere in duplicazioni risarcitorie, l'importo riconosciuto a titolo di danno morale non è dovuto, in quanto lo stato di sofferenza ed alterazione permanente di natura psichica è già stato ricompreso, come detto, nella percentuale del 40% di danno, liquidato dal tribunale in entrambe le sue componenti.
pagina 22 di 28 L'appello incidentale condizionato di è invece infondato con riferimento alla somma CP_1
riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno, in relazione al quale la censura si riferisce unicamente alla liquidazione in misura superiore alla percentuale riconosciuta dalle tabelle milanesi che prevedono un aumento “del 25% sul danno biologico pari a complessivi Euro 49.111,75 in luogo del veriore importo liquidato dal Giudice di prime cure nell'importo complessivo di Euro 60.000,00”.
(pagg 15 e 16 comparsa con appello incidentale).
Osserva la Corte che, con la rivalutazione del danno effettuata sulla base delle tabelle edizione 2024, il
25% della somma di € 342.486,00 qui riliquidata è notevolmente superiore a quanto riconosciuto dal tribunale, e non oggetto di specifica impugnazione sulla quantificazione da parte dell'appellante, pur se anche l'importo riconosciuto a titolo di personalizzazione va rivalutato ad oggi, per omogeneità di liquidazione con l'indice di aggiornamento elaborato nelle tabelle 2024, ossia indice ISTAT, dall'1.1.2021 all'1.1.2024, di tutti gli importi delle tabelle Edizione 2021, nella misura pari al
16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Quindi devono riconoscersi € 69.736,08 per la personalizzazione in aumento liquidata dal Tribunale
Si rivalutano con il medesimo coefficiente anche le spese mediche ritenute congrue, Dal momento che sono state sostenute all'epoca dei fatti e nel corso del periodo di invalidità temporanea, in € 36.124,70;
il valore della handbike non viene rivalutato in quanto liquidato nella sentenza del gennaio 2024
Il danno non patrimoniale subito da ricalcolato e rivalutato, unito al danno patrimoniale Parte_1 sopra indicato nelle due voci-l'una rivalutata e l'altra no- ammonta quindi a complessivi € 541.548,48 in moneta attuale.
Con il secondo profilo di censura sul quantum debeatur, lamenta che il tribunale non Parte_1
abbia riconosciuto “l'incapacità lavorativa come risultante dalle evidenze documentali e come accertato e certificato dai CTU” e “ danno da perdita di chances” ( pagg 23 e 24 appello).
Il motivo non è fondato.
Giova riportare quanto ha fermato dai CTU a pagina 22 dell'elaborato peritale “All'epoca del sinistro il periziando era studente iscritto al 4° anno dell' Istituto professionale di Agraria, e l'anno successivo conseguì il diploma ultimando il corso di studi che aveva intrapreso con la prospettiva di possibile futura occupazione nelle aziende di famiglia. Si iscrisse poi alla Facoltà universitaria di Agraria, abbandonando tale indirizzo dopo circa un anno per vari motivi, tra i quali l' oggettiva impossibilità di compiere varie mansioni proprie dell'attività di giardinaggio.
Ed in effetti la condizione clinica attuale , a causa delle gravi limitazioni funzionali a carico dell'arto inferiore destro, preclude la possibilità di svolgere attività di giardinaggio e di ogni altra attività che al pari comporti la stazione eretta o la deambulazione prolungata, o la movimentazione di carichi,
pagina 23 di 28 lasciando invece inalterate le attitudini ad attività di carattere prevalentemente sedentario in ambiente protetto”
Non è stato pertanto accertata alcuna incapacità lavorativa specifica, dal momento che il giovane non solo non aveva ancora iniziato una specifica attività lavorativa, ma non è possibile nemmeno formulare con ragionevole probabilità e certezza che avrebbe continuato nella attività florovivaistica del padre, dal momento che gli studi universitari intrapresi, iniziati sicuramente in questo settore, sono poi stati abbandonati per settori del tutto diversi. A pagina 7 della CTU si riporta quanto dichiarato dallo stesso periziando sul suo percorso di studi universitari “Si iscrisse quindi all'Università alla Facoltà di
Agraria, ritirandosi dopo un anno di corso, per passare alla Facoltà di Scienze infermieristiche, frequentata per due anni. Attualmente è iscritto al 2° anno di un Corso di Osteopatia”.
Ritiene questa Corte che, qualora proseguisse nella professione di osteopata in relazione Parte_1
alla quale frequenta attualmente l'università, potrebbe semmai configurarsi un profilo di cenestesi lavorativa, ossia di maggior affaticamento ed usura nello svolgimento del lavoro, proprio per le difficoltà ad una stazione eretta e deambulazione prolungata.
Ma la cenestesi lavorativa viene valorizzata, sotto il profilo della liquidazione del danno, con il riconoscimento della personalizzazione massima già effettuata dal tribunale è confermata con la presente pronuncia per quanto si dirà in relazione all'appello incidentale di CP_1
Per tali motivi non è nemmeno configurabile una perdita di chances.
Devono ora essere imputati gli acconti percepiti dai danneggiati sia prima della lite che in corso di causa, non solo al fine di valutare il residuo risarcimento ancora eventualmente dovuto ma altresì la soccombenza ai fini del pagamento delle spese processuali.
Risulta dagli atti di primo grado ( comparsa conclusionale pag 2) che “una volta ricevuta la CP_1
denuncia di sinistro ed effettuati gli accertamenti di rito sul fatto e sul danno pretestato ex adverso:
• in data 27.03.2015 corrispose al sig una prima offerta reale di euro 50.000,00 (doc. 1); Parte_1
• quindi, una volta raggiunta dal sig. la “stabilizzazione” dei postumi, corrispose Parte_1
l'ulteriore importo di €. 300.000,00 (doc. 2) a fronte delle conclusioni del proprio Fiduciario medico
Dr. (doc. 3) pari a : 33% di danno permanente di natura esclusivamente biologica, 60 CP_14
giorni di inabilità temporanea totale, 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%” e dalla comparsa di costituzione in appello a pag 2
“Immediatamente dopo il deposito della Consulenza medica sui tre attori, con nota di CP_1
deposito 01.03.22 allegata a PCT, depositava le tre lettere accompagnatorie delle offerte reali corrisposte agli istanti e precisamente:
•€. 42.000 al sig. ad integrazione degli €. 350.000,00 corrispostigli prima Parte_1
pagina 24 di 28 dell'instaurazione della causa,
•€. 6.500,00 al sig. Parte_2
•€. 10.500,00 alla sig.ra Parte_3
La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 ha così previsto i criteri di imputazione degli acconti;
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”.
Nel caso di specie sono stati versati tre acconti, in tre momenti diversi.
Pertanto tale operazione deve essere fatta con riferimento a ciascun acconto.
Si procede quindi per Parte_1
L'importo ricalcolato ad oggi del danno di ammonta a complessivi € 541.548,48 in Parte_1
moneta attuale che, devalutato al 5.9.2014 ammonta ad € 450.914,64.
Al 27 Marzo 2015 il capitale non si era rivalutato, anzi si era devalutato di ulteriori € -450,91, quindi per un totale di € 450.463,73 ed erano maturati interessi all'indice Indice Istat FOI generale per €
1.974,63.
Detraendo il primo acconto di € 50.000,00 versato al 27.3.2015 residua la somma capitale di euro
400.463,73.
Occorre ora rivalutare tale importo alla data del secondo acconto, versato il 28.4.2017 ( doc 127 attori primo grado), in cui era pari ad € 405.269,29, e sul quale erano maturati ulteriori interessi per €
5.976,12. Sottraendo dal capitale rivalutato l'acconto di € 300.000,00, residua una somma capitale di €
105.269,29.
Occorre ora rivalutare tale importo alla data del terzo acconto, versato il 1.3.2022, in cui era pari ad €
114.217,18, e sul quale erano maturati ulteriori interessi per € 1.542,79. Sottraendo dal capitale rivalutato l'acconto di € 42.000,00, residua una somma capitale di € 60.269,29 che, rivalutata ad oggi , porta ad una somma capitale ancora dovuta di € 65.934,60 e sono maturati ulteriori interessi per €
5.593,66.
L'importo totale degli interessi dovuti ammonta ad € 15.087,20.
pagina 25 di 28 Gli acconti versati prima della lite, non avevano quindi azzerato il capitale, rendendo quindi necessaria l'azione giudiziale per ottenere il pieno ristoro dei danni.
Le odierne parti appellate, sia costituite che contumaci, devono inoltre essere condannate, in solido, al pagamento in favore di E della rivalutazione ed Parte_2 Parte_3 interessi sulle somme €. 6.500,00 al sig. e di €. 10.500,00 alla sig.ra Parte_2 Parte_3
corrisposte il 1.3.2022 in corso di causa, ritenute dai beneficiari esaustive del risarcimento in
[...]
linea capitale, accettato come satisfattivo.
Osserva la Corte che anche in relazione a tali parti l'azione giudiziale si è resa necessaria, dal momento che non avevano percepito alcun acconto anteriormente all'insorgenza della lite.
Conclusivamente, l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata in tutte le sue statuizioni di cui al dispositivo.
L'esito della lite vede la soccombenza delle parti appellate, che vengono quindi condannate ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del doppio grado in favore della parte appellante, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado, con il richiesto aumento del 30% per presenza di più parti, dal momento che la difesa in punto quantum debeatur è stata differente .
Sono altresì dovute le richieste spese per la fase stragiudiziale di procedura di negoziazione assistita, limitata alla fase di attivazione, per la mancata partecipazione dei convenuti alle ulteriori fasi ( doc 113 appellanti primo grado).
Infine, anche le spese della CTU espletata in primo grado sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
E
contro
IN PROPRIO E Parte_2 Parte_3 CP_2
QUALE EREDE DEL SIG. , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
QUALI EREDE DEL SIG. ed
[...] Controparte_3 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.264/2024 così provvede in sua riforma:
1) accerta e dichiara che il sinistro del giorno 5 settembre 2014 si è verificato per colpa esclusiva di;
Controparte_3
pagina 26 di 28 2) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, E QUALI EREDE DEL
[...] Controparte_4 Controparte_5
SIG. ed in solido al pagamento in Controparte_3 Controparte_1 cafore di della residua somma capitale ancora dovuta di € 65.934,60 e degli Parte_1 interessi medi compensativi per complessivi € 15.087,20, imputati gli acconti percepiti anteriormente alla lite ed in corso di giudizio, come meglio indicato in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo sulla somma capitale di € 65.934,60;
3) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, E QUALI EREDE DEL
[...] Controparte_4 Controparte_5
SIG. ed in solido al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore di E della rivalutazione ed interessi Parte_2 Parte_3 sulle somme €. 6.500,00 al sig. e di €. 10.500,00 alla sig.ra Parte_2 Parte_3
corrisposte in linea capitale in corso di causa, come meglio specificato in parte motiva;
[...]
4) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da accerta CP_1 come non dovuta la somma di € 50.000,00 liquidata dal Tribunale a titolo di danno morale, rigettando nel resto l'appello incidentale;
5) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, alla restituzione in favore degli appellanti della somma di € 14.352,00 da loro
[...]
versata in esecuzione della sentenza di primo grado per spese processuali;
6) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, E QUALI EREDE DEL
[...] Controparte_4 Controparte_5
SIG. ed in solido fra loro, alla Controparte_3 Controparte_1
refusione in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla refusione delle spese di lite del doppio grado così liquidate:
a. spese stragiudiziali per negoziazione assistita € 1.008,00 per fase di attivazione, €
2.016,00 per fase di negoziazione oltre spese generali, IVA e CPA
b. spese primo grado € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, €
5.670,00 per fase istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale, aumento 30% € 4.230,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
c. spese secondo grado € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, €
5.103,00 per fase decisionale , aumento 30% € 2.997,30 oltre spese generali, IVA e
CPA;
7) compensa interamente le spese processuali fra le parti costituite IN CP_2
pagina 27 di 28 PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. ed Controparte_3 CP_1
[...]
8) pone le spese di CTU, separatamente liquidate dal Tribunale, a carico di CP_2
IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. , Controparte_3 CP_4
E QUALI EREDE DEL SIG.
[...] Controparte_5 Controparte_3
ed , in solido fra loro.
[...] Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENOZZI MICHELE Parte_3 C.F._3
MARIA, con elezione di domicilio in VIA F.LLI CERVI 20098 SAN GIULIANO MILANESE, presso e nello studio dell'avv. MENOZZI MICHELE MARIA
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIORDANO GRAZIA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA con elezione di domicilio in Milano, Viale Bianca Maria n.17 presso e nello studio dell'avv.
GIORDANO GRAZIA MARIA
APPELLATO
IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 Controparte_3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STEVENAZZI PAOLA con elezione di C.F._4
domicilio in Arese (MI), piazza Cinque Giornate n.26/D presso e nello studio dell'avv. STEVENAZZI
PAOLA
pagina 1 di 28 APPELLATO
QUALE EREDE DEL SIG. (C.F. Controparte_4 Controparte_3
) C.F._5
QUALE EREDE DEL SIG. (C.F. Controparte_5 Controparte_6
C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
Le parti all'udienza del 21.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 264/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Roberto Pertile, pubblicata il 09/01/2024, R.G. n. 54170/2018,
Repert. n. 162/2024 del 09/01/2024, notificata il 16/01/2024, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Nel merito
1)Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo tg. DZ 351VY, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
e per l'effetto:
2)condannare (già Controparte_7 Controparte_8
(PI/CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via
[...] P.IVA_1
Stalingrado 45 a Bologna (40128 - BO), (C.F.: ) CP_2 C.F._4
residente a[...], in proprio e quale EREDE di CP_3
(C.F.: ), nonché (C.F.:
[...] C.F._7 Controparte_4
) e (C.F.: in qualità di C.F._5 Controparte_5 C.F._6 [...]
, in via tra loro solidale e ciascuno per il proprio titolo, a risarcire a Parte_4
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a [...](MI- Parte_1 C.F._1
20090) in via Milano 41, tutti i danni subiti e subendi in seguito al sinistro per cui vi è causa, e segnatamente: Euro 398.690,50 quale danno biologico e inabilità temporanea, Euro 36.766,38 quali spese mediche sostenute, Euro 3.501,68 per l'acquisto della Handbike, Euro 81.150,62 a titolo di personalizzazione del danno, Euro 582.515,63 quale danno da perdita di capacità lavorativa specifica, oltre al danno morale che si indica nell'importo di Euro 132.896,83, o la diversa somma stabilita dal giudice anche in via equitativa, al danno esistenziale, la cui quantificazione è rimessa al giudice anche pagina 2 di 28 in via equitativa, e al danno da “perdita di chances” che si rimette alla quantificazione del Giudice, anche in via equitativa, da cui detrarsi l'importo di Euro 350.000,00 ricevuto a titolo di acconto e l'importo di Euro 42.000,00 quale ulteriore acconto ricevuto nel corso del giudizio;
3)Accertare e dichiarare il diritto di (C.F.: ), nata a Parte_3 C.F._3
Milano il 20.10.1970 e (C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._8 CP_5
21.06.1970, entrambi residenti a [...], ai rispettivi risarcimenti di
Euro 10.500 e di Euro 6.500, a fronte di rinuncia in atti ai maggiori importi, senza decurtazione alcuna ex art. 2054, comma 2, c.c.;
4)Con vittoria di spese e competenze relative all'attività extragiudiziale (Cass. Civ., Ord. n. 4306/2019, ed in senso conforme Cass. Civ. n. 6422/2017, Cass. Civ., sez. III, n. 3266/2016, Cass. Civ. sez. III, n.
11154/2015), oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, CPA, come per legge, e spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, CPA, come per legge.
5)Condannare (C.F.: ), alla restituzione in favore di CP_2 C.F._4
delle somme versate pari ad Euro 14.352,00 per il primo grado di giudizio (doc. 2), in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata;
6)Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, e con rimborso di successive spese occorrende e spese di CTU.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 05 settembre 2014, alle ore 19,00 circa, in località ET, all'altezza del civico 27 di via Trento, si è verificato un incidente del traffico che ha visto coinvolto l'autovettura Dacia Sandero tg. DZ 351VY, di proprietà di e condotta nell'occasione da , ed il CP_2 Controparte_3
motociclo TM Racing 125 Enduro Tg. DW 38402, di proprietà del IG. e Parte_2 condotto nell'occasione dal IG. ” Parte_1
2) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, mentre l'autovettura targata DZ 351VY, usciva dal parcheggio ed effettuava la manovra di retromarcia urtava il motociclo targato DW 38402, che procedeva regolarmente sulla via Trento, con direzione Piazza TT NE?”
3) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, a causa dell'urto il conducente del motociclo targato DW 38402, IG. rovinava al suolo, come da documento che si produce Parte_1
(doc. 144 e 145) e si rammostra?”
pagina 3 di 28 4) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, a causa della gravità delle lesioni subite il
IG. veniva soccorso e tradotto presso il Pronto Soccorso Policlinico di San Donato Parte_1
Milanese?”
5) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo sono intervenuti sul luogo del sinistro i militari della Stazione dei Carabinieri di ER ME, i quali hanno redatto “Relazione di
Incidente Stradale”, come da documento 1 che si rammostra?”
6) “Vero che a fronte dei rilievi effettuati nelle circostanze di luogo e di tempo del sinistro del
05.09.2014, i verbalizzanti hanno individuato il punto d'urto all'interno della corsia di marcia di competenza del motociclo targato DW 38402, come da rappresentazione grafica dagli stessi predisposta, che si rammostra doc. 1?”
7) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, era presente il IG. CP_9 individuato come teste oculare, che ha dichiarato: “ . notavo, proveniente dalla corsia opposta alla mia,
e quindi verso Piazza TT NE, un motociclo ad adeguata velocità, mentre una vettura rossa stava uscendo in retromarcia dal parcheggio della farmacia in direzione della Piazza TT NE, quando notavo che mentre la vettura rossa si immetteva in corsia la moto rallentava e l'auto sembrava incerta nel compiere la manovra, tanto da rimanere ferma qualche secondo ma poi continuava la retromarcia . ADR: l'auto rossa al momento dell'urto era sulla corsia opposta alla mia in diagonale in direzione di piazza TT NE .”, come da documento 1 che si rammostra?”
8) “Vero che dal mese di novembre del 2014 il IG. è stato in cura dal Dott. Parte_1 [...]
del Policlinico di San Donato Milanese per una sintomatologia ansioso-depressiva Persona_1 associata al disturbo dell'adattamento, insorta in seguito al sinistro del 05.09.2014, come da documento
105 che si rammostra?”
9) “Vero che da novembre del 2014 il IG. si è sottoposto a test diagnostici dalla Dott.ssa Parte_1
per un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti, insorto in seguito ai Persona_2 problemi cronici di salute originatasi con l'incidente subito il 05.09.2014, come da documento 106 che si rammostra?”
10) “Vero che in base a quanto riferito dal IG. durante le sedute terapeutiche tenutesi nel Parte_1
novembre 2014 con la dott.ssa la stessa ha appurato che, in seguito al sinistro del 05.09.2014, il Per_2
paziente ha modificato le proprie dinamiche biologiche e relazionali rispetto a quelle precedenti all'evento?”
11) “Vero che successivamente al sinistro del 05.09.2014, in più occasioni, il IG. Parte_1
durante i momenti di condivisione e frequentazione dei propri amici, ha riferito di soffrire di ansia e di sentirsi depresso, rinunciando a partecipare alle iniziative di aggregazione organizzate da loro?”
pagina 4 di 28 12) “Vero che il IG. a seguito del sinistro del 05.09.2014 ha manifestato l'intenzione di Parte_1
abbandonare il percorso di studi di agraria e di rinunciare al proprio impiego nelle aziende di famiglia?”
13) “Vero che il IG. sino del sinistro del 05.09.2014, partecipava alle manifestazioni Parte_1 sportive agonistiche nell'ambito dello Judo?”
14) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, ha abbandonato la Parte_1 pratica agonistica dello Judo?”
15) “Vero che il IG. sino al sinistro del 05.09.2014, praticava il motocross recandosi Parte_1 presso le strutture dedicate in compagnia di amici con cui condivideva tale passione?”
16) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, ha cessato di praticare il Parte_1 motocross?”
17) “Vero che il IG. prima del sinistro del 05.09.2014 e sino a tale evento, praticava lo Parte_1 sport del tennis presso il “Centro Sportivo A.S.D. Team Rubbi”, del quale era tesserato?”
18) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, ha cessato di praticare Parte_1 lo sport del tennis presso il “Centro Sportivo A.S.D. Team Rubbi”?”
19) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, dopo aver conseguito il Parte_1 diploma presso l'Istituto Agraria ed essersi iscritto alla facoltà di Agraria presso l'Università di Milano, ha abbandonato tale percorso di studi nell'anno 2016?”
20) “Vero che il IG. successivamente al sinistro del 05.09.2014, e dopo aver Parte_1 abbandonato il percorso di studi presso la facoltà di Agraria, ha rinunciato all'impiego nelle aziende di famiglia?”
21) “Vero che IG.ra e già titolari della ditta Floricoltura LI Parte_3 Parte_2
CO Lucio, nell'anno 2015, a compimento di un progetto già intrapreso, hanno creato la
[...]
per destinarla all'attività imprenditoriale del figlio ?” Controparte_10 Parte_1
22) “Vero che a fronte delle condizioni di salute del figlio conseguenti al sinistro del Parte_1
05.09.2014 la IG.ra e il IG. hanno spostato gli investimenti Parte_3 Parte_2 imprenditoriali dalla ditta Floricoltura LI, alla ” Controparte_10
23) “Vero che il IG. nell'anno 2017 dopo aver lasciato il percorso di studi presso la Parte_1 facoltà di Agraria si è iscritto alla facoltà “scienze infermieristiche” presso l'Università degli Studi di
Milano?”
24) “Vero che il IG. nell'anno 2017 ha abbandonato il corso di laurea in “scienze Parte_1 infermieristiche” presso l'Università degli Studi di Milano?”
pagina 5 di 28 25) “Vero che, nell'anno 2017, durante la frequentazione della facoltà di scienze infermieristiche, ed in particolare nel corso dell'esperienza del tirocinio pratico presso Policlinico San Donato Milanese, il
IG. è risultato limitato alle mansioni fisiche e manuali di infermiere?” Parte_1
26) “Vero che il IG. nell'anno 2017, durante la frequentazione della facoltà di scienze Parte_1 infermieristiche (doc. 111), ed in particolare nel corso dell'esperienza del tirocinio pratico presso
Policlinico San Donato Milanese, aveva difficoltà nell'espletare le mansioni fisiche e pratiche?”
27) “Vero che il IG. nell'anno 2017 durante la frequentazione della facoltà di scienze Parte_1
infermieristiche, ed in particolare relativamente al tirocinio pratico presso Policlinico San Donato
Milanese, veniva sottoposto a visita dalla Dott.ssa che prescriveva limitazioni allo Parte_5 svolgimento delle mansioni, come da documento che produce (doc. 146) e si rammostra?”
28) “Vero che il IG. in data 12 ottobre 2017, si è sottoposto a visita specialistica Parte_2
psichiatrica dal Dott. che ha certificato un quadro psicologico di natura Persona_3 psicopatologica dovuto all'incidente stradale occorso al figlio in data 05.09.2014, come da Pt_1 documento 124 che si rammostra?”
29) “Vero che il Dott. a seguito di visita, ha certificato che il IG. Persona_3 Parte_2 successivamente all'evento psicotraumatico rappresentato dall'incidente del figlio in data Pt_1
05.09.2014 ha sviluppato di riflesso e in senso endoreattivo una condizione di deflessione chimica e di disadattamento affettivo cognitivo e relazionale, quadro che ha ritenuto di qualificare come sindrome persistente da disadattamento, come da documento 124 che si rammostra?”
30) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che il IG. in Persona_3 Parte_2
seguito al sinistro occorso al figlio il 05.09.2014, è affetto da ansia fluttuante associata da labilità Pt_1 marcata dell'umore ed ad ideazione pervasiva di precarietà e apprensione, sentimenti di irreversibile declino esistenziale come da documento 124 che si rammostra?”
31) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che la patologia psichiatrica di Persona_3 cui il IG. ha sofferto e soffre è direttamente derivata dall'evento occorso al figlio Parte_2 Pt_1
in data 05.09.2014 che costituisce fattore causale, determinante e decisivo in senso patogeno nella induzione e nello sviluppo del disturbo, come da documento 124 che si rammostra?”
32) “Vero che il Dott. a seguito di visita, ha certificato che la IG.ra Persona_3 Parte_3 successivamente all'evento psicotraumatico rappresentato dall'incidente del figlio in data Pt_1
05.09.2014 ha sviluppato di riflesso e in senso endoreattivo una condizione di deflessione chimica e di disadattamento affettivo cognitivo e relazionale, quadro che ha ritenuto di qualificare come sindrome persistente da disadattamento, come da documento 126 che si rammostra?”
pagina 6 di 28 33) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che la IG.ra Persona_3 Parte_3 in seguito all'evento occorso al figlio il 05.09.2014, è affetta da ansia fluttuante associata da Pt_1 labilità marcata dell'umore ed ad ideazione pervasiva di precarietà e apprensione, sentimenti di irreversibile declino esistenziale come da documento 126 che si rammostra?”
34) “Vero che il Dott. in seguito a visita, ha certificato che la patologia psichiatrica di Persona_3 cui la IG.ra ha sofferto e soffre è direttamente derivata dall'evento occorso al figlio Parte_3
in data 05.09.2014 che costituisce fattore causale, determinante e decisivo in senso patogeno nella Pt_1 induzione e nello sviluppo del disturbo, come da documento 126 che si rammostra?”
Si indicano quali testi:
a) Appuntato (matr. 676310), presso Stazione dei Carabinieri a Mezzate, ER Testimone_1
ME (20068 - MI), via della Resistenza n. 1, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
b) Carabiniere (matr. 533083), presso Stazione dei Carabinieri a Mezzate, Per_4 Persona_5
ER ME (20068 - MI), via della Resistenza n. 1, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
c) IG. residente a [...], sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7; CP_9
d) Dott. presso lo studio a Milano (20121-MI), Piazzale Principessa Clotilde n. 4, sui Persona_1
capitoli 8, 12;
e) Dott.ssa presso lo studio a Milano (20124-MI), in via Filzi n. 8, sui capitoli 9, 10; Persona_2
f) IG. , domiciliato a Vignate (20060-MI), in via Buozzi n. 2, sui capitoli 11, 19, 23, Testimone_2
24;
g) IG.ra domiciliata a GO di ET (20090-MI), in via Gorizia n. 1, sui capitoli Tes_3
n. 11;
h) IG. , residente a [...], sui capitoli n. 11, 23, 24; Testimone_4
i) , domiciliato a VE IN (21040-VA), in via Pio XI n. 32, sui capitoli n. Testimone_5
12, 20;
l) IG. , presso Ginnastica Paullese Judo a AS Dè CC (MI), via Flemming n. Testimone_6
13, sui capitoli 13, 14;
m) IG.ra , domiciliata a LO (20067-MI), in via Manzoni, sui capitoli 13, 14; Testimone_7
n) IG. domiciliato a EP di ET (20090-MI), in Cascina Gaita, sui capitoli Testimone_8
15, 16;
o) IG. domiciliato a GO di ET (20090-MI), in via Milano, sui capitoli 15, Testimone_9
16;
p) IG.ra , domiciliata a LI di DI (20060-MI) in via Orione n. 1, sui Testimone_10
capitoli 17, 18;
pagina 7 di 28 q) IG.ra domiciliata a GO di ET (20090-MI), in via Torino n. 6, sui Testimone_11
capitoli 21, 22;
r) IG.ra domiciliata a EN (24059-BG), in via Provinciale n. 20, sui capitoli 23, Tes_12
24;
s) Dott.ssa , presso IRCCS Policlinico San Donato Milanese, via Morandi n. 30, sui Testimone_13
capitoli 25, 26, 27;
t) Dott.ssa presso IRCCS Policlinico San Donato Milanese, via Morandi n. 30, sui Parte_5
capitoli 27;
u) Dott. presso ASST NT PA e Carlo, Presidio Ospedaliero San Carlo Testimone_14
ME (Dipartimento Salute Mentale) via Pio II n. 3, a Milano (20153-MI), sui capitoli 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
In via principale: Rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto confermare la sentenza n. 264/2024 emessa dal Tribunale di
Milano, Giudice Dott. Pertile, il 9 gennaio 2024 e notificata in data 13.2.2024.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello ex adverso formulati in punto an debeatur, ovvero di diversa graduazione delle colpe dei conducenti, e in punto quantum debeatur, in via di appello incidentale condizionato, riformare la sentenza in relazione alla liquidazione del danno morale da ITT e ITP ed alla personalizzazione del danno, riducendo, per l'effetto gli importi liquidati agli appellanti per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con refusione delle spese di lite del gravame.
Per IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. : CP_2 Controparte_3
Piaccia all'On.le Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: rigettare integralmente l'appello interposto dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza Tribunale di Milano n.264/2024 pubblicata il 9.1.2024 - Rg. 54170/2018 e
[...] per l'effetto confermarla integralmente;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio pagina 8 di 28 Per QUALE EREDE DEL SIG. E Controparte_4 CP_3 CP_3
QUALE EREDE DEL SIG. C.: CONTUMACI Controparte_5 CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione del 20 novembre
2018, i tre attori esponevano che:
• a bordo del motociclo TM RACING 125 ENDURO, di proprietà di , il Parte_2
giorno 5 settembre 2014 stava percorrendo via Trento, nel comune di ET, Parte_1 quando giunto all'altezza del civico 27 era stato investito dall'autovettura di Parte_6
proprietà di condotta da e assicurata presso la CP_2 CP_3 CP_3
soc. CP_1
• in particolare, il convenuto stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire CP_3 da un parcheggio e non s'era avveduto del motociclo sicché l'aveva urtato facendo cadere Pt_1
;
[...]
• erano intervenuti i Carabinieri di ER ME;
• a causa del sinistro, aveva riportato gravi lesioni che avevano tra l'altro richiesto Parte_1 vari interventi chirurgici alla gamba destra;
inoltre “a causa della deflessione del tono dell'umore e ansia, seguiva un percorso psicologico”;
• per lo stesso quindi: Parte_1
▪ il consulente di parte ( aveva stimato un danno biologico tra il 40 e il 45% e inabilità Per_6
temporanea per complessivi ventidue mesi;
▪ la consulente di parte dott.ssa aveva accertato un danno psichico permanente del 17% e Per_7
inabilità temporanea per complessivi centottantagiorni;
• l'attore aveva perciò subìto: Parte_1
▪ un danno non patrimoniale di EUR 398.690,50 da personalizzare col massimo grado del 25% per
EUR 81.150,62 (giacché a causa del sinistro aveva dovuto abbandonare la carriera agonistica nell'ambito dello judo, sacrificare la passione per motocross, tennis e ciclismo amatoriale) oltre al pagina 9 di 28 danno morale di EUR 132.896,83 e al danno esistenziale per aver subito un peggioramento della vita
“ultroneo” rispetto al danno alla salute avendo solo diciassette anni all'epoca del fatto;
▪ un danno patrimoniale di EUR 582.515,63 per lesione della “capacità lavorativa cui lo stesso era destinato in ragione degli studi compiuti presso l'Istituto Tecnico Agrario, e dell'impiego nell'azienda di famiglia florovivaistica e di giardinaggio”, liquidato con riferimento al triplo della pensione sociale;
dopo il diploma aveva frequentato il primo anno di corso presso la facoltà di agraria, ma la natura e l'entità delle lesioni precludevano la possibilità di svolgere l'attività di floricultore e giardiniere sicché egli aveva “ripiegato” sul diverso percorso formativo di scienze infermieristiche;
▪ la famiglia era titolare di due aziende nel campo florovivaistico e Controparte_10
“Floricultura LI" e “quest'ultima, costituita dai genitori al fine di un futuro impiego di è Pt_1 stata praticamente dismessa dopo il sinistro occorso, stante l'impossibilità di qualsivoglia futuro sviluppo senza la collaborazione imprenditoriale del figlio”;
▪ anche la facoltà di scienze infermieristiche però “si è rivelata incompatibile con le condizioni fisiche dell'attore, che dapprima ha dovuto chiedere la riduzione del tempo di permanenza di attività pratica e, successivamente, non essendo sufficiente, ha dovuto rinunciare a tale percorso di studi, iscrivendosi al corso di studi in osteopatia”;
▪ l'attore aveva sostenuto spese mediche per complessivi EUR 36.766,38; Parte_1
• i genitori del predetto, cioè gli attori e , Parte_2 Parte_3 conviventi col figlio, avevano subito un danno riflesso “sia in termini di umana sofferenza causata dalla disgrazia (...) sia in termini di lesione vera e propria della salute” valutabile nel 12%, da personalizzare nella misura del 47% stante la prospettiva di futuro del figlio impiegato nelle aziende di famiglia e degli investimenti effettuati in ragione di tale prospettiva, nonché un danno esistenziale e morale;
• l'attore aveva subito un danno biologico di EUR 42.412,00 oltre Parte_2
13.715,54 per personalizzazione;
• l'attrice aveva subito un danno biologico di EUR 42.598,00 oltre 13.802,96 Parte_3 per personalizzazione. Gli attori pertanto concludevano chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto e per l'effetto la condanna in solido dei tre convenuti a CP_3 risarcire il loro rispettivo danno, detraendo l'importo di EUR 350.000,00 già ricevuto a titolo di acconto.
La convenuta soc. i costituiva con comparsa depositata il 18/4/2019 osservando che: CP_1
pagina 10 di 28 • a essa aveva già pagato la somma complessiva di € 350.000,00 per un danno biologico Parte_1
permanente accertato dal proprio medico di fiducia nel 33%;
• la domanda di danno patrimoniale derivante da riduzione della capacità lavorativa e da perdita di chance era infondata stante la natura esclusivamente biologica del danno da invalidità permanente e considerato che all'epoca del sinistro l'attore era uno studente liceale sicché l'attività esclusivamente intellettuale che l'aveva impegnato non poteva essere influenzata dagli esiti delle lesioni;
• la domanda di danno esistenziale e morale era infondata alla luce Cass. sent. N.26972 dell'11.11.2008; • la domanda di personalizzazione era priva di prova;
• quanto ai genitori ( e ), il lamentato danno riflesso di natura Parte_2 Parte_3
psichica del 12% (identico per entrambi gli attori) era indimostrato quanto alla sua stessa sussistenza, oltre che circa il nesso causale. La convenuta quindi concludeva chiedendo di ritenere CP_1 sufficiente l'importo già pagato a (di EUR 350.000,00) e di rigettare quindi le domande Parte_1
di tutti gli attori.
I convenuti e si costituivano con comparsa congiunta depositata il 19 CP_2 CP_3
aprile 2019 osservando che:
• diversamente da quanto asserito dagli attori, lo s'era interessato alle conseguenze del CP_3
sinistro e della sorte del ragazzo, tanto che nei giorni successivi al sinistro egli aveva spesso telefonato a casa degli attori per chiedere informazioni sulle sue condizioni;
• allo non era stata contestata nessuna di infrazione di norme del codice della strada;
CP_3
• la responsabilità del sinistro non poteva addebitarsi per intero alla condotta di guida del medesimo posto che “la dinamica del sinistro, così come descritta nella relazione di incidente stradale CP_3
(doc. 1 di parte attrice), non consente di desumere – con sufficiente certezza – che la condotta del signor sia la causa unica dell'urto della moto del signor giacché “il testimone CP_3 Pt_1
(unico) presente in loco, signor non soccorre nel chiarire la dinamica (“l'auto sembrava CP_9 incerta nel compiere la manovra tanto da rimanere ferma per qualche secondo”)”;
• d'altro canto, “lo stesso attore riferiva di aver visto l'autovettura uscire dal parcheggio ad una distanza di circa 100 mt. (!) e, successivamente, aver 'intuito' che il conducente della vettura lo avrebbe fatto passare;
'convinto che la strada fosse libera acceleravo la marcia'
• dalla documentazione medica risultava che l'attore aveva subito una “sequela di ricoveri ed Pt_1
interventi chirurgici che paiono essere (almeno in parte) non direttamente conseguenti al sinistro occorso e più propriamente derivanti da stati personali del paziente, se non da un'eventuale pagina 11 di 28 responsabilità medica”;
• a proposito del quantum “quand'anche (e lo si contesta per i motivi di cui sopra) si dovesse accettare pacificamente la sussistenza di un danno biologico in capo al signor pari al 45%, secondo la Pt_1
quantificazione risultante dalle c.d. tabelle del Tribunale di Milano, il danno, dallo stesso patito, si attesterebbe alla somma di € 358.555,00., somma che risulta (per stessa ammissione di parte attrice) esser stata già versata da;
CP_1
• il danno da perdita di chances “difetta dell'elemento della certezza, in quanto non è possibile riconoscere un automatismo tra l'impossibilità - per gli attori - nel proseguire nell'attività commerciale di famiglia (peraltro ampliata con la costituzione di una nuova società nell'anno 2015, ossia successivamente al verificarsi del sinistro – doc. 141 di parte attrice) e le scelte universitarie di studio del figlio”;
• la sofferenza e l'angoscia per le condizioni del figlio patite dai genitori non potevano diventare causa di patologia. I convenuti e concludevano chiedendo il rigetto della CP_2 CP_3 domanda e, in via subordinata, la manleva da parte dell'assicuratrice convenuta. All'udienza di prima comparizione, tenuta il 14.5.2019 dal giudice originariamente designato, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 27/11/2019 veniva disposta CTU medico-legale collegiale sui tre attori, sicché i dottori e assumevano l'incarico il 4 febbraio 2020 e, a seguito di prove per CP_11 Per_8
l'emergenza sanitaria nonché previa autorizzazione all'avvalimento della psicologa per la Per_9
“valutazione testale”, depositavano la relazione congiunta finale il 17 dicembre 2020. ……. CP_1 all'udienza 7/3/2022 venivano ammesse alcune prove e veniva ordinato al terzo di documentare il pagamento di somme in favore dell'attore .All'udienza 7/7/2022 veniva Parte_7
interrogato il testimone e con ordinanza 11/7/2022 veniva dichiarata chiusa CP_9
l'istruttoria, con invito alle parti a depositare argomentate proposte transattive. All'udienza del
14/12/2022, dato atto che (malgrado l'assicuratore avesse nel frattempo versato agli attori ulteriori importi, e cioè: a € 42.000,00, a € 10.500,00 e a Parte_1 Parte_3 [...]
€ 6.500,00) la lite non era stata conciliata, le parti rassegnavano le conclusioni in Parte_2
epigrafe trascritte. Scaduti il 6.3.2023 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza. ”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.264/24 pubblicata in data 09/01/2024 con il seguente dispositivo:
“1) dichiara il pari presunto concorso di responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro pagina 12 di 28 del giorno 5 settembre 2014;
2) accerta pertanto che a ciascuno dei tre attori spetta il risarcimento nella misura pari alla metà del danno da ognuno di essi subìto;
3) accerta che gli importi versati prima del giudizio dall'assicuratrice convenuta in favore di Pt_1
sono maggiori del risarcimento effettivamente spettante a tale attore e pertanto, considerato
[...] altresì l'ulteriore importo a lui versato in corso di causa, respinge le domande che tale attore ha proposto nei confronti dei tre convenuti;
4) accerta che gli importi versati dall'assicuratrice convenuta, in corso di causa, agli attori
[...]
e sono maggiori dei risarcimenti rispettivamente spettanti a Parte_2 Parte_3
tali due attori e pertanto respinge ogni altra domanda proposta da essi nei confronti dei tre convenuti;
5) condanna i tre attori , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra loro, a rifondere le spese di lite dei convenuti e CP_2 Controparte_3
, complessivamente liquidate in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA;
6) compensa interamente le spese della presente lite fra i tre attori , Parte_1
e e la convenuta società Parte_2 Parte_3 Controparte_1
;
[...]
7) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dei tre attori in solido fra loro per metà, e a carico della convenuta società per il restante mezzo. ” Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello E Parte_1 Parte_2
con citazione notificata il 13.2.24 chiedendo la riforma della sentenza per i Parte_3
motivi dedotti. Si costituivano IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2
, contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza ed Controparte_3
che chiedeva inviato principale il rigetto dell'appello ed proponeva appello Controparte_1
incidentale condizionato. Alla prima udienza del 25.6.2024 veniva dichiarata la contumacia di e quali eredi del sig. ed il consigliere Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
istruttore invitava le parti a trovare una soluzione transattiva in particolare sui profili della condanna alle spese processuali nonché della percentuale del concorso di colpa, rinviando sui stanza delle parti, all'udienza del 24.9.2024.
A tale udienza, fallite le trattative, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del
21.1.25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.1.2025 per il pagina 13 di 28 deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.1.2025.
L'appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
E hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma 2, c.c., 115 e 116 c.p.c
2. la sentenza è erronea, ingiusta ed illegittima
3. la sentenza impugnata è nulla in quanto da inficiata da un “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”
4. quantum debeatur
5. sulle istanze istruttorie. proponeva appello incidentale condizionato per i seguenti motivi: CP_1
1) erroneità della sentenza con riferimento al danno morale liquidato dal giudice di prime cure nell'importo di Euro 50.000,00 ed alla personalizzazione liquidata nell'importo di Euro
60.000,00;
2) erroneità della sentenza in relazione alla somma liquidata per danno morale in favore del IG.
e della IG.ra Parte_2 Parte_3
Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata, richiamati i fatti e le argomentazioni difensive diffusamente esposti in parte fattuale.
Il Tribunale di Milano ha deciso la causa facendo applicazione, in punto responsabilità, dell'articolo
2054 secondo comma c.c, attribuendo pertanto ad entrambi i conducenti un concorso presunto di colpa al 50%.
Ha quindi accertato i danni subiti da nonchè ai genitori e Parte_1 Parte_2 Parte_8
quantificandoli e liquidandoli nella misura del 50% pari alla quota di responsabilità di
[...] [...]
e Inoltre, dal momento che le somme concretamente attribuite con la CP_3 Parte_1
sentenza erano inferiori agli acconti versati dalla compagnia di assicurazione sia prima del giudizio che in corso di causa, dopo l'espletamento della ctu, ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
I primi tre motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi, e sono fondati.
pagina 14 di 28 Con essi si lamenta, in primo luogo, che il tribunale ha erroneamente valutato le deposizioni del teste oculare la prima resa nell'immediatezza dei fatti, la seconda nel corso dell'udienza del CP_9
7 luglio 2022 innanzi a sé, ritenendo che fra le medesime vi fosse “incoerenza” e“profondo contrasto”, tanto da non attribuire alcuna valenza probatoria sulla dinamica del sinistro alle dichiarazioni del testimone;
il tribunale avrebbe inoltre erroneamente valutato anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da entrambi i conducenti dei due veicoli, ritenendo che le stesse non fornissero alcun elemento probatorio della dinamica del sinistro, anche alla luce delle risultanze del verbale dei carabinieri con riferimento agli elementi oggettivi del sinistro.
Si censura pertanto la statuizione con cui è stato applicato il secondo comma dell'articolo 2054 c.c. Per mancato superamento della presunzione di pari corresponsabilità da parte del conducente della moto
Parte_1
Le censure sono fondate.
Giova riportare, come del resto ha fatto il tribunale, le due dichiarazioni rese dal testimone.
è stato sentito dai carabinieri tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro ed ha CP_9
dichiarato il 5.9.2014 “<< giunto nei pressi della farmacia sita al civico 27, notavo provenire dalla corsia opposta alla mia e quindi verso piazza TT NE un motociclo ad adeguata velocità mentre una vettura rossa stava uscendo in retromarcia dal parcheggio della farmacia in direzione della piazza
TT NE, quando notavo che mentre la vettura rossa si immetteva in corsia la moto rallentava e l'auto la quale sembrava incerta nel compiere la manovra tanto da rimanere ferma per qualche secondo ma poi continuava la retromarcia … adr l'auto rossa subito dopo l'urto era nella corsia opposta alla mia in diagonale in direzione di piazza TT NE>>.
All'udienza del 7 luglio 2022 , ha dichiarato: “Vidi che una vettura che se ben ricordo era di colore rosso intenso usciva dal parcheggio della farmacia in retromarcia verso via Trento, senza curarsi di rallentare o verificare che la strada fosse libera. Ciò affermo in quanto vidi che la vettura aveva semplicemente innestato la retromarcia e se ben ricordo era giunta sino ad invadere anche la corsia opposta a quella dove sta la farmacia. Nel contempo, la moto, un Enduro, stava arrivando nel paese di
ET diretta verso il centro e percorreva via Trento, sicché fu travolta dall'autovettura. La moto non aveva un passeggero. Il conducente dopo l'urto saltellò un po' su una sola gamba” … “l'auto durante la sua retromarcia non si fermò prima dell'arrivo della moto ma solo dopo l'urto con essa” … “Escludo che la moto avesse accelerato prima di urtare la vettura”. Il tribunale ha fatto rilevare al teste le difformità fra quanto dichiarato in udienza e quanto dichiarato all'epoca dei fatti, rileggendogli quelle rese a verbale dei Carabinieri, ed il teste ha dichiarato di confermare le dichiarazioni rese al momento del fatto.
pagina 15 di 28 Ritiene questa Corte che non vi sia alcun insanabile contrasto fra le due dichiarazioni rese dal CP_9
teste sicuramente imparziale ed indifferente, rese la prima nell'immediatezza del fatto e la seconda a distanza di 8 anni dal medesimo, quindi con una giustificabile imprecisione di ricordo, superata dalla conferma della dichiarazione resa nell'immediatezza.
Il teste, ad avviso della Corte, ha comunque confermato con la sua dichiarazione gravissima imprudenza della manovra del conducente dell'autovettura che usciva da un posteggio in retromarcia, manovra particolarmente pericolosa, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma “la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche.”
Sentenza n. 3367 del 20/02/2015, confermando precedente statuizione ove statuiva che “ in tema di circolazione stradale, il conducente il quale, compiendo la retromarcia o, in generale, partendo da fermo, intende immettersi nel flusso della circolazione, è tenuto, ai sensi dell'art. 105, settimo comma, del codice stradale, ad osservare le particolari cautele stabilite dall'art. 522 del relativo regolamento
(approvato con d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420) e, quindi, ad assicurarsi che la manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare, in ogni caso, la precedenza agli altri veicoli in movimento, senza che questi ultimi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna”.
Non può quindi sostenersi, come ha fatto il tribunale, che non sia noto l'apporto principale causale del sinistro, ossia la pericolosa manovra di guida del conducente dell'autovettura che è uscito da un posteggio in retromarcia, e, secondo quanto dallo stesso dichiarato nell'immediatezza dei fatti, senza prestare quella condotta particolarmente diligente e prudente, dal momento che ha iniziato la retromarcia senza prima guardare se provenissero veicoli sulla strada nella quale si sarebbe immesso,
“uscendo in retromarcia dal parcheggio davanti alla farmacia. Nell'intento di uscire notavo in lontananza alla mia destra un motoveicolo. Vista la distanza del motoveicolo di circa 200 metri continuavo la manovra in retromarcia e quasi messo sulla corsia di marcia in direzione TT
NE, sentivo l'urto nella parte posteriore della mia vettura da parte del menzionato motoveicolo”
(dichiarazioni nell' immediatezza). CP_3
Il conducente dell'autovettura ha quindi ammesso di avere guardato il flusso stradale dopo l'inizio della manovra in retromarcia, di aver comunque visto sopraggiungere una moto, ma di aver continuato la pagina 16 di 28 manovra confidando nella lontananza del mezzo, senza tuttavia ulteriormente controllare il motoveicolo.
Ritiene questa Corte che la gravissima imprudenza e negligenza dello sia stata la causa CP_3
esclusiva del sinistro, dal momento che, come affermato dalla Suprema Corte nella Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Nella motivazione della successiva conforme Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021, la Suprema Corte ripercorre le pronunce in tema di articolo 2054 secondo comma c.c, apparendo quindi utile riportarne i passi, con sottolineatura dell'estensore, al fine di guidare la motivazione di questo collegio sul caso di specie. Scrive la Cassazione:
“Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza di questa Corte la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo
2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv.
617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01). È, inoltre, tale presunzione un principio "informatore" - persino nell'accezione adoperata dalla giurisprudenza costituzionale per individuare un limite al giudizio di equità "necessaria" ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., ovvero per evitare che l'equità divenga "fonte autonoma e alternativa alla legge" (Corte cost., sent. 5 luglio
2004, n. 206) - della materia dei danni da circolazione stradale. Difatti, la norma in esame "senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n. 19871, Rv.
619533-01). Si tratta, peraltro, di affermazioni - queste appena illustrate - che riflettono, pienamente, le scelte che ispirarono i codificatori del 1942. Si legge, infatti, nella relazione al codice civile, del
Ministro Guardasigilli al Re, che la "disciplina accolta" con l'art. 2054, comma 2, cod. civ. "è coerente con i criteri posti dall'art. 1227, primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante
e del danneggiato". Difatti, nel caso di scontro di veicoli, "il concorso delle colpe contrapposte è
pagina 17 di 28 presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari". Resta, tuttavia, inteso - anche nelle intenzioni del "conditor legis" - che "il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perché il danno stesso è la conseguenza dì una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, testualmente, il § 796 della citata relazione ministeriale). Orbene, in coerenza con tale impostazione - che è quella di una riconduzione (quasi in un rapporto di "specie a genere") della previsione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., a quella di cui al comma 1 dell'art. 1227 dello stesso codice - si comprendono gli indirizzi assunti da questa Corte. Essa, invero, così come consente al giudice di merito, in applicazione della norma da ultimo indicata, di stabilire anche "ex officio" se la condotta dello stesso danneggiato si ponga come "causa prossima di rilievo del danno" (per un'applicazione recente del principio si veda, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1165, Rv. 656688-01; ma cfr. anche, giacché riferita ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale, Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2016, 20 n. 9241,
Rv. 639708-01), analogamente, ritiene che "nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta
a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto • una condotta di guida corretta" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata).
Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte partenopea ha invece disatteso, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col
pagina 18 di 28 comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020,
n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672”.
Facendo applicazione di tali principi, questa Corte rileva che la prova liberatoria dalla presunzione di concorrente responsabilità di è proprio la già evidenziata gravissima colpa del conducente Parte_1
dell'autovettura che si configura come “collegamento eziologico esclusivo ed assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” ha compiuto non solo una manovra “anomala”, per usare il termine della Cassazione, come uscire in retromarcia dalla posizione di quiete di un posteggio immettendosi nella pubblica via, ma lo ha compiuto con gravissima imprudenza, ossia senza preventivamente accertarsi che non provenissero veicoli dalla strada, rendendosi conto del sopraggiungere di un motociclo solo a manovra iniziata, ed aver comunque proseguito nella manovra confidando erroneamente nella lontananza del veicolo e senza guardare la posizione della moto nel corso della sua manovra.
Rileva ulteriormente la Corte che il motociclo non procedeva a velocità elevata, dal momento che dopo l'urto il passeggero non è stato sbalzato lontano dal punto d'urto, ma è caduto proprio accanto al motociclo che, come si evince dalle foto prodotte agli atti da parte attrice in primo grado, è rimasto sì danneggiato ma non in modo tale da desumere una elevata velocità al momento dell'impatto.
Tali elementi oggettivi corroborano la valutazione di colpa esclusive ed assorbente del conducente dell'auto per la gravissima condotta colposa tenuta.
In accoglimento del primo motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza deve quindi accertarsi che il sinistro stradale o corso il 5 settembre 2014 è avvenuto per colpa esclusiva ed assorbente di
; conseguentemente i convenuti in primo grado, odierni appellati, Controparte_3 CP_2
quale proprietaria, , e quali eredi di CP_2 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
nonché devono essere condannati in solido, al pagamento per
[...] Controparte_7
intero del danno subito dagli odierni appellanti.
Il quarto motivo è fondato, con esso è stata impugnata la sentenza in ordine al quantum debeatur riconosciuto e liquidato in favore di mentre con riferimento ai genitori, e Parte_1 Parte_3
nelle conclusioni è stato chiesto “a fronte di rinuncia in atti ai maggiori importi” Parte_2
solo di riconoscere il danno liquidato, senza la decurtazione effettuata del 50% pe ril concorso di colpa ex art 2054 secondo comma c.c..
Viene congiuntamente esaminato anche l'appello incidentale condizionato proposto da che è CP_1
solo parzialmente fondato per quanto di seguito esposto.
Proprio in considerazione della accertata diversa responsabilità nella causazione del sinistro, attribuibile in via esclusiva ad , gli importi riconosciuti di Euro 10.500 in favore Controparte_3
pagina 19 di 28 di e di Euro 6.500 in favore di devono essere integralmente Parte_3 Parte_2
corrisposti dai convenuti, in solido, dandosi atto della rinuncia a percepire dai due danneggiati indicati maggiori importi.
Non si ritiene fondato l'appello incidentale di con riferimento al riconoscimento in favore dei CP_1
due genitori della componente di “danno morale" nella misura di euro 2.000,00 ciascuno, proprio per il particolare tipo di danno accertato dalla CTU che ha inciso non solo sulla vita di relazione ma anche sulla sofferenza soggettiva delle vittime secondarie.
L'appellante censura la sentenza sotto due profili: Parte_1
con il primo assume l'inesatta liquidazione del danno non patrimoniale calcolato dal giudice di prime cure a pag 13 della sentenza come segue
““Facendo dunque applicazione delle “Tabelle 2021” comunemente in uso presso questo tribunale, che costituiscono un criterio guida orientativo in quanto si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice … deve essere liquidato nel modo seguente: • EUR 250.000 per i postumi permanenti del 40 % (cifra già comprensiva dell'aumento per sofferenza soggettiva permanente stimata dai CTU in 2,5 punti su una scala da 1 a 5)
• EUR 5.940 per l'inabilità temporanea assoluta per 2 mesi;
• EUR 38.016 per l'inabilità temporanea mediamente al 80% per 16 mesi;
• EUR 7.128 per l'inabilità temporanea mediamente al 60% per 4 mesi … .”
Assume l'appellante che le tabelle dell'osservatorio del Tribunale di Milano edizione 2021, per un soggetto di 17 anni con il 40% di percentuale di danno biologico il danno, nelle sue due componenti di danno dinamico relazionale e danno da sofferenza soggettiva in complessivi euro 294.671, rispetto alla somma indicata dal Tribunale per tali percentuale ed età in euro 250.000,00.
Afferma inoltre che anche il danno da invalidità temporanea avrebbe dovuto essere liquidato nella somma giornaliera di euro 149,00, via ossia nella percentuale massima rispetto a quella ordinaria di euro 99,00, proprio per il “grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 5, in una scala da 1 a 5” accertato dalla ctu nel periodo di invalidità temporanea.
Tale prima censura è fondata.
Indubbiamente le tabelle di Milano edizione 2021 indicano nella complessiva somma di euro
294.671,00 il danno nelle due componenti chiaramente riconosciute dal tribunale, ossia quella dinamico relazionale ma anche quella da “sofferenza soggettiva permanente stimata dai CTU in 2,5 punti su scala da uno a 5”; inoltre dall'esame della CU si rileva proprio a pagina 21, che i consulenti hanno stimato particolarmente intensa la sofferenza psicofisica, “nella misura di 5 su una scala da 1 a 5” che del resto pagina 20 di 28 si giustifica non solo dal lungo periodo di invalidità temporanea ma anche dai plurimi interventi a cui è stato sottoposto il ragazzo ed e complessi periodi di riabilitazione.
Il danno deve quindi essere nuovamente calcolato e, rileva la Corte, voi il calcio deve essere effettuato sulla base della più aggiornata edizione delle tabelle milanesi pubblicate nel mese di giugno del 2024, ossia successivamente alla sentenza impugnata, dove tutti gli importi sono stati rivalutati, in applicazione del consolidato principio affermato dalla Suprema Corte che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione
o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Cassazione Sentenza n. 25485 del
13/12/2016 confermata da Ordinanza n. 22265 del 13/09/2018).
Il danno viene quindi così riliquidato: base giornaliera danno da invalidità temporanea € 115,00, aumentato del 50% per le ragioni sopra esposte per complessivi € 172.50 pro die
• € 10.350,00 per l'inabilità temporanea assoluta per 2 mesi;
• € 66.930 per l'inabilità temporanea mediamente al 80% ( € 138,00) per 16 mesi;
• € 12.420,00 per l'inabilità temporanea mediamente al 60% (€103,00) per 4 mesi
• € 342.486,00 danno non patrimoniale permanente nelle due componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva
E così per un totale di € 432.186,00 in moneta attuale.
Vengono ora esaminate le ulteriori voci di danno riconosciute in sentenza ed oggetto di impugnazione incidentale condizionata di ossia ( pag 13 e 15 sentenza) : CP_13
• EUR 50.000 per danno morale;
• EUR 60.000 per la personalizzazione in aumento;
• EUR 29.617,24 + 1.464,00 per le spese ritenute congrue e documentate, restando esclusa la necessità di spese future
• EUR 3.501,68 per l'acquisto di una handbike.
L'appello condizionato di è limitato alle voci riconosciute di danno morale e di CP_13
personalizzazione in aumento, ritenute erroneamente liquidate.
pagina 21 di 28 Con riferimento al danno morale la censura è fondata.
Il tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale nelle sue due componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva in relazione alla percentuale del 40% accertata dai CTU.
Osserva questa Corte, proprio dalla lettura della relazione peritale, che il particolare stato permanente di sofferenza psichica di ha determinato proprio la ricomprensione di tale danno nella Parte_1
percentuale del 40%, senza prevedere una distinta percentuale di danno biologico ed una di danno morale. Si legge infatti nella CTU alle pagg 20,21,e 22 “Esposto quanto sopra, si tratta ora di dare motivata risposta ai vari quesiti posti dall'ill.mo sig.Giudice, ed in primo luogo di descrivere la sintomatologia soggettiva lamentata dal periziando,che si riassume in un quadro di dolore alla caviglia dx e marcata limitazione funzionale articolare con rigidità a carico della tibiotarsica e del piede dx, zoppia, autonomia deambulatoria limitata a poche centinaia di metri, difficoltà a mantenere
a lungo la posizione ortostatica, impossibilità all'accovacciamento, iperestesia pericicatriziale alla gamba dx e ipoestesia al 1/3 distale della gamba e dorso piede dx;
il sig. lamenta inoltre Parte_1
in conseguenza delle alterate condizioni statico dinamiche un risentimento algico al ginocchio dx e alla colonna vertebrale.
In ambito psichico il periziando presenta deflessione timica sostanziata da sentimenti di solitudine e disagio, umore depresso, mancanza di speranza, sentimenti di colpa, insoddisfazione verso sé stesso e la vita, con perdita di interesse per le attività quotidiane che si accompagna alla presenza di lieve ansia libera (nervosismo, senso di paura immotivata, tensione). L'attore riferisce inoltre, irritabilità, impulsività verso oggetti e mancanza di fiducia in sé stesso e negli altri, labilità emotiva alla rievocazione degli eventi riguardanti l'incidente, perdita dell'autostima, difficoltà di concentrazione e turbe mnesiche….. Permangono, con carattere di permanenza dato il tempo ormai trascorso dall'incidente e le caratteristiche della lesività occorsa, postumi a carattere permanente sia in ambito fisico che in ambito psichico, che comportano globalmente un danno biologico permanente nella misura del 40 (quaranta) % , unitamente ad una condizione di sofferenza stimabile ,secondo consolidata criteriologia medico-legale, in misura di 2,5 , in una scala da 1 a 5 (secondo i parametri desumibili dai più accreditati barèmes : – – Per_10 Pt_9 Per_11 Persona_12 Per_13
, ”. Persona_14 Per_15
Conseguentemente, al fine di incorrere in duplicazioni risarcitorie, l'importo riconosciuto a titolo di danno morale non è dovuto, in quanto lo stato di sofferenza ed alterazione permanente di natura psichica è già stato ricompreso, come detto, nella percentuale del 40% di danno, liquidato dal tribunale in entrambe le sue componenti.
pagina 22 di 28 L'appello incidentale condizionato di è invece infondato con riferimento alla somma CP_1
riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno, in relazione al quale la censura si riferisce unicamente alla liquidazione in misura superiore alla percentuale riconosciuta dalle tabelle milanesi che prevedono un aumento “del 25% sul danno biologico pari a complessivi Euro 49.111,75 in luogo del veriore importo liquidato dal Giudice di prime cure nell'importo complessivo di Euro 60.000,00”.
(pagg 15 e 16 comparsa con appello incidentale).
Osserva la Corte che, con la rivalutazione del danno effettuata sulla base delle tabelle edizione 2024, il
25% della somma di € 342.486,00 qui riliquidata è notevolmente superiore a quanto riconosciuto dal tribunale, e non oggetto di specifica impugnazione sulla quantificazione da parte dell'appellante, pur se anche l'importo riconosciuto a titolo di personalizzazione va rivalutato ad oggi, per omogeneità di liquidazione con l'indice di aggiornamento elaborato nelle tabelle 2024, ossia indice ISTAT, dall'1.1.2021 all'1.1.2024, di tutti gli importi delle tabelle Edizione 2021, nella misura pari al
16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Quindi devono riconoscersi € 69.736,08 per la personalizzazione in aumento liquidata dal Tribunale
Si rivalutano con il medesimo coefficiente anche le spese mediche ritenute congrue, Dal momento che sono state sostenute all'epoca dei fatti e nel corso del periodo di invalidità temporanea, in € 36.124,70;
il valore della handbike non viene rivalutato in quanto liquidato nella sentenza del gennaio 2024
Il danno non patrimoniale subito da ricalcolato e rivalutato, unito al danno patrimoniale Parte_1 sopra indicato nelle due voci-l'una rivalutata e l'altra no- ammonta quindi a complessivi € 541.548,48 in moneta attuale.
Con il secondo profilo di censura sul quantum debeatur, lamenta che il tribunale non Parte_1
abbia riconosciuto “l'incapacità lavorativa come risultante dalle evidenze documentali e come accertato e certificato dai CTU” e “ danno da perdita di chances” ( pagg 23 e 24 appello).
Il motivo non è fondato.
Giova riportare quanto ha fermato dai CTU a pagina 22 dell'elaborato peritale “All'epoca del sinistro il periziando era studente iscritto al 4° anno dell' Istituto professionale di Agraria, e l'anno successivo conseguì il diploma ultimando il corso di studi che aveva intrapreso con la prospettiva di possibile futura occupazione nelle aziende di famiglia. Si iscrisse poi alla Facoltà universitaria di Agraria, abbandonando tale indirizzo dopo circa un anno per vari motivi, tra i quali l' oggettiva impossibilità di compiere varie mansioni proprie dell'attività di giardinaggio.
Ed in effetti la condizione clinica attuale , a causa delle gravi limitazioni funzionali a carico dell'arto inferiore destro, preclude la possibilità di svolgere attività di giardinaggio e di ogni altra attività che al pari comporti la stazione eretta o la deambulazione prolungata, o la movimentazione di carichi,
pagina 23 di 28 lasciando invece inalterate le attitudini ad attività di carattere prevalentemente sedentario in ambiente protetto”
Non è stato pertanto accertata alcuna incapacità lavorativa specifica, dal momento che il giovane non solo non aveva ancora iniziato una specifica attività lavorativa, ma non è possibile nemmeno formulare con ragionevole probabilità e certezza che avrebbe continuato nella attività florovivaistica del padre, dal momento che gli studi universitari intrapresi, iniziati sicuramente in questo settore, sono poi stati abbandonati per settori del tutto diversi. A pagina 7 della CTU si riporta quanto dichiarato dallo stesso periziando sul suo percorso di studi universitari “Si iscrisse quindi all'Università alla Facoltà di
Agraria, ritirandosi dopo un anno di corso, per passare alla Facoltà di Scienze infermieristiche, frequentata per due anni. Attualmente è iscritto al 2° anno di un Corso di Osteopatia”.
Ritiene questa Corte che, qualora proseguisse nella professione di osteopata in relazione Parte_1
alla quale frequenta attualmente l'università, potrebbe semmai configurarsi un profilo di cenestesi lavorativa, ossia di maggior affaticamento ed usura nello svolgimento del lavoro, proprio per le difficoltà ad una stazione eretta e deambulazione prolungata.
Ma la cenestesi lavorativa viene valorizzata, sotto il profilo della liquidazione del danno, con il riconoscimento della personalizzazione massima già effettuata dal tribunale è confermata con la presente pronuncia per quanto si dirà in relazione all'appello incidentale di CP_1
Per tali motivi non è nemmeno configurabile una perdita di chances.
Devono ora essere imputati gli acconti percepiti dai danneggiati sia prima della lite che in corso di causa, non solo al fine di valutare il residuo risarcimento ancora eventualmente dovuto ma altresì la soccombenza ai fini del pagamento delle spese processuali.
Risulta dagli atti di primo grado ( comparsa conclusionale pag 2) che “una volta ricevuta la CP_1
denuncia di sinistro ed effettuati gli accertamenti di rito sul fatto e sul danno pretestato ex adverso:
• in data 27.03.2015 corrispose al sig una prima offerta reale di euro 50.000,00 (doc. 1); Parte_1
• quindi, una volta raggiunta dal sig. la “stabilizzazione” dei postumi, corrispose Parte_1
l'ulteriore importo di €. 300.000,00 (doc. 2) a fronte delle conclusioni del proprio Fiduciario medico
Dr. (doc. 3) pari a : 33% di danno permanente di natura esclusivamente biologica, 60 CP_14
giorni di inabilità temporanea totale, 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%” e dalla comparsa di costituzione in appello a pag 2
“Immediatamente dopo il deposito della Consulenza medica sui tre attori, con nota di CP_1
deposito 01.03.22 allegata a PCT, depositava le tre lettere accompagnatorie delle offerte reali corrisposte agli istanti e precisamente:
•€. 42.000 al sig. ad integrazione degli €. 350.000,00 corrispostigli prima Parte_1
pagina 24 di 28 dell'instaurazione della causa,
•€. 6.500,00 al sig. Parte_2
•€. 10.500,00 alla sig.ra Parte_3
La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 ha così previsto i criteri di imputazione degli acconti;
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”.
Nel caso di specie sono stati versati tre acconti, in tre momenti diversi.
Pertanto tale operazione deve essere fatta con riferimento a ciascun acconto.
Si procede quindi per Parte_1
L'importo ricalcolato ad oggi del danno di ammonta a complessivi € 541.548,48 in Parte_1
moneta attuale che, devalutato al 5.9.2014 ammonta ad € 450.914,64.
Al 27 Marzo 2015 il capitale non si era rivalutato, anzi si era devalutato di ulteriori € -450,91, quindi per un totale di € 450.463,73 ed erano maturati interessi all'indice Indice Istat FOI generale per €
1.974,63.
Detraendo il primo acconto di € 50.000,00 versato al 27.3.2015 residua la somma capitale di euro
400.463,73.
Occorre ora rivalutare tale importo alla data del secondo acconto, versato il 28.4.2017 ( doc 127 attori primo grado), in cui era pari ad € 405.269,29, e sul quale erano maturati ulteriori interessi per €
5.976,12. Sottraendo dal capitale rivalutato l'acconto di € 300.000,00, residua una somma capitale di €
105.269,29.
Occorre ora rivalutare tale importo alla data del terzo acconto, versato il 1.3.2022, in cui era pari ad €
114.217,18, e sul quale erano maturati ulteriori interessi per € 1.542,79. Sottraendo dal capitale rivalutato l'acconto di € 42.000,00, residua una somma capitale di € 60.269,29 che, rivalutata ad oggi , porta ad una somma capitale ancora dovuta di € 65.934,60 e sono maturati ulteriori interessi per €
5.593,66.
L'importo totale degli interessi dovuti ammonta ad € 15.087,20.
pagina 25 di 28 Gli acconti versati prima della lite, non avevano quindi azzerato il capitale, rendendo quindi necessaria l'azione giudiziale per ottenere il pieno ristoro dei danni.
Le odierne parti appellate, sia costituite che contumaci, devono inoltre essere condannate, in solido, al pagamento in favore di E della rivalutazione ed Parte_2 Parte_3 interessi sulle somme €. 6.500,00 al sig. e di €. 10.500,00 alla sig.ra Parte_2 Parte_3
corrisposte il 1.3.2022 in corso di causa, ritenute dai beneficiari esaustive del risarcimento in
[...]
linea capitale, accettato come satisfattivo.
Osserva la Corte che anche in relazione a tali parti l'azione giudiziale si è resa necessaria, dal momento che non avevano percepito alcun acconto anteriormente all'insorgenza della lite.
Conclusivamente, l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata in tutte le sue statuizioni di cui al dispositivo.
L'esito della lite vede la soccombenza delle parti appellate, che vengono quindi condannate ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del doppio grado in favore della parte appellante, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado, con il richiesto aumento del 30% per presenza di più parti, dal momento che la difesa in punto quantum debeatur è stata differente .
Sono altresì dovute le richieste spese per la fase stragiudiziale di procedura di negoziazione assistita, limitata alla fase di attivazione, per la mancata partecipazione dei convenuti alle ulteriori fasi ( doc 113 appellanti primo grado).
Infine, anche le spese della CTU espletata in primo grado sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
E
contro
IN PROPRIO E Parte_2 Parte_3 CP_2
QUALE EREDE DEL SIG. , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
QUALI EREDE DEL SIG. ed
[...] Controparte_3 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.264/2024 così provvede in sua riforma:
1) accerta e dichiara che il sinistro del giorno 5 settembre 2014 si è verificato per colpa esclusiva di;
Controparte_3
pagina 26 di 28 2) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, E QUALI EREDE DEL
[...] Controparte_4 Controparte_5
SIG. ed in solido al pagamento in Controparte_3 Controparte_1 cafore di della residua somma capitale ancora dovuta di € 65.934,60 e degli Parte_1 interessi medi compensativi per complessivi € 15.087,20, imputati gli acconti percepiti anteriormente alla lite ed in corso di giudizio, come meglio indicato in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo sulla somma capitale di € 65.934,60;
3) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, E QUALI EREDE DEL
[...] Controparte_4 Controparte_5
SIG. ed in solido al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore di E della rivalutazione ed interessi Parte_2 Parte_3 sulle somme €. 6.500,00 al sig. e di €. 10.500,00 alla sig.ra Parte_2 Parte_3
corrisposte in linea capitale in corso di causa, come meglio specificato in parte motiva;
[...]
4) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da accerta CP_1 come non dovuta la somma di € 50.000,00 liquidata dal Tribunale a titolo di danno morale, rigettando nel resto l'appello incidentale;
5) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, alla restituzione in favore degli appellanti della somma di € 14.352,00 da loro
[...]
versata in esecuzione della sentenza di primo grado per spese processuali;
6) condanna IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. CP_2 CP_3
, E QUALI EREDE DEL
[...] Controparte_4 Controparte_5
SIG. ed in solido fra loro, alla Controparte_3 Controparte_1
refusione in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla refusione delle spese di lite del doppio grado così liquidate:
a. spese stragiudiziali per negoziazione assistita € 1.008,00 per fase di attivazione, €
2.016,00 per fase di negoziazione oltre spese generali, IVA e CPA
b. spese primo grado € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, €
5.670,00 per fase istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale, aumento 30% € 4.230,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
c. spese secondo grado € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, €
5.103,00 per fase decisionale , aumento 30% € 2.997,30 oltre spese generali, IVA e
CPA;
7) compensa interamente le spese processuali fra le parti costituite IN CP_2
pagina 27 di 28 PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. ed Controparte_3 CP_1
[...]
8) pone le spese di CTU, separatamente liquidate dal Tribunale, a carico di CP_2
IN PROPRIO E QUALE EREDE DEL SIG. , Controparte_3 CP_4
E QUALI EREDE DEL SIG.
[...] Controparte_5 Controparte_3
ed , in solido fra loro.
[...] Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
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