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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore
Oggetto: dott. Federico Paciolla Consigliere
pagamento somma di ha pronunciato la seguente denaro - indebito SENTENZA oggettivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 189/2023 R.G.
promossa
da
con sede legale a Bolzano in via Parte_1
Dodiciville n. 8, codice fiscale e partita IVA P.IVA_1
(“ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentata e difesa dagli avvocati codice Parte_2
fiscale , , codice fiscale C.F._1 Parte_3
e codice fiscale C.F._2 Parte_4
, elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
Studio a Padova in Corso Milano n. 106, giusta procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di primo grado, in atti,
1 - appellante -
contro
(C.F E P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore signor , con sede Controparte_2
legale corrente in (39011) Lana Zona Industriale n. 9,
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sottini del Foro di
Brescia (C.F: ), presso lo studio del CodiceFiscale_4
quale elegge domicilio in Cologne Piazza Garibaldi n. 24/1,
giusta delega rilasciata su supporto cartaceo e la cui copia informatica, debitamente autenticata con apposizione di firma digitale, è stata congiunta al ricorso depositato nel procedimento di I° grado n. 1507/23 R.G. Tribunale di Bolzano
mediante strumenti informatici a mente dell'art. 83 cpc.
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 23.10.2023.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 con ordinanza del Consigliere
istruttore di data 09.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante (note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 cpc depositate in data 16.10.2024 e confermate con note in sostituzione dell'udienza del
18.06.2025):
2 NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE
1. In riforma della Sentenza impugnata, accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione dell'articolo 6 del D.L.
511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in quanto infondate. Controparte_1
IN OGNI CASO
1. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado, anche in caso di rigetto dell'appello;
del procuratore di parte appellata (note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 cpc depositate in data 15.10.2024 e reiterate con note in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025):
NEL MERITO:
previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, ritenute le argomentazioni tutte di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi integralmente ogni e ciascuno dei singoli motivi di appello svolti dall'appellante Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi integralmente il
[...]
contenuto della sentenza n. 864/2023 del 23.10.2023
Tribunale di Bolzano.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data
3 03.05.2013 la società ha convenuto in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Bolzano l' Controparte_3
esponendo: a) di aver avuto in essere con la medesima negli anni da 2010 a 2012 un contratto di somministrazione di energia elettrica per i propri stabilimenti siti in Provincia di
Bolzano; b) di aver pagato tra il 26.03.2010 e il 05.03.2012
l'importo complessivo di € 24.686,32 a titolo di addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica;
c) di avere domandato, stante la contrarietà al diritto dell'Unione europea dell'addizionale provinciale, la ripetizione di quanto indebitamente pagato con lettera pec di data 5.3.2020; d) di non avere avuto riscontro;
e) di avere inviato l'invito di negoziazione assistita, a cui controparte aveva aderito, senza che le parti addivenissero successivamente ad un accordo.
La ricorrente ha chiesto dunque la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di € Controparte_3
24.686,32 indebitamente pagata, oltre la rifusione delle spese di lite.
si è costituita rilevando il Controparte_3
difetto dei presupposti per la disapplicazione degli artt. 5 e 6 del
D.L. n. 511/1988 e l'impossibilità di procedere ad una disapplicazione retroattiva. Stante l'avvenuto addebito sulla base di titoli validi ed efficaci ratione temporis, ne conseguirebbe l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria.
Nello specifico, la resistente ha eccepito che: a) l'abrogazione
4 dell'articolo 6 del d.l. n. 511/1988 non sarebbe conseguita ad alcuna infrazione, né ad un presunto contrasto fra norme;
b) la direttiva 2008/118/CE non sarebbe self-executing e, in ogni caso, non potrebbe essere oggetto di applicazione diretta nei rapporti orizzontali tra privati;
c) l'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica non contrasterebbe con le norme comunitarie, non trattandosi di una nuova imposta indiretta priva di finalità specifiche, bensì di una mera quota del tributo principale;
d) l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 non sarebbe disapplicabile neppure per effetto di un'interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea: la Corte di Giustizia non avrebbe invero mai esaminato la predetta norma italiana, bensì casi privi di elementi di sovrapponibilità con il presente;
e)
l'incompatibilità di una norma interna con una norma comunitaria priva di efficacia diretta non potrebbe essere risolta con la disapplicazione, bensì unicamente attraverso il sindacato della Corte Costituzionale;
f) la disapplicazione di una norma interna ad opera del giudice nazionale non potrebbe comunque mettere in discussione rapporti giuridici già esauriti;
g) la ricorrente non avrebbe dato prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione;
h) dovrebbe essere in ogni caso disattesa la richiesta di condanna alle spese formulata dalle ricorrente, posto che una restituzione che prescindesse dalla condanna giudiziale di restituzione ai terzi,
5 con sentenza passata in giudicato, precluderebbe alla convenuta una successiva azione nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il rimborso.
La resistente ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accolto la domanda, condannando l'appellante a restituire all'appellata l'importo capitale (senza interessi in assenza di specifica domanda). Ha posto le spese di lite a carico della resistente nella misura di due terzi, compensandole per il residuo terzo.
Il Tribunale, ritenuto provato sulla base della documentazione versata in atti che la ricorrente abbia versato alla resistente nel periodo considerato le somme indicate nel ricorso a titolo di “addizionali provinciali”, richiamata la normativa statale e provinciale (art. 6 comma 2 del D.L. n.
511/1988, convertito nella legge n. 20/1989 e art. 9bis della
L.P. n. 32/1983, inserito dalla L.P. n. 1/1997) sull'istituzione in favore delle province dell'addizionale in questione e l'art. 1
comma 2 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise, ha accertato la contrarietà della disciplina interna di cui all'art. 6
comma 2 del d.l. n. 511/1988 con la disciplina comunitaria,
trovando il prelievo fondamento in una mera esigenza di bilancio e non perseguendo alcuna specifica finalità ai sensi della disposizione comunitaria. A sostegno della ritenuta contrarietà dell'imposizione dell'addizionale ha richiamato per
6 esteso Cass. n. 15198/2019. È richiamata, poi, Cass. n.
14200/2020, sulla spettanza al consumatore finale, che ha pagato al fornitore le imposte addizionali addebitate,
dell'ordinaria azione di ripetizione, potendo solo il fornitore in caso di pagamento indebito presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto legislativo n.
504/1995 (art. 14 TUA). Il Tribunale ha rilevato, poi, che il riconoscimento al consumatore finale del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte non implicherebbe “una non consentita
applicazione orizzontale della direttiva 2008/118/CE”,
trattandosi di una conseguenza che discende “dal contrasto
della norma interna con il diritto comunitario, così come
interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.”
Sul punto il Tribunale ha richiamato anche un precedente di questa Corte (sentenza n. 69 del 06.06.2023). In merito all'eccezione della convenuta in ordine all'impossibilità che la disapplicazione possa riguardare rapporti già esauriti, il
Tribunale ha ritenuto che la disapplicazione impedisca che una norma interna, pure abrogata ma incompatibile con una norma comunitaria, possa essere applicata per dirimere la controversia. La disapplicazione “presuppone, dunque, che nella
fattispecie al vaglio del giudice la norma interna, ancorché medio
tempore abrogata, debba trovare applicazione ratione temporis e
si ponga in contrasto con una norma comunitaria
contestualmente vigente. Non è dunque richiesto che la vigenza
7 della norma interna perduri sino all'instaurazione del giudizio.” E
neppure sarebbe “dato discorrere di un consolidamento delle
situazioni giuridiche controverse, conseguendo un simile limite
solo ad eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a
produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto
amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la
decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.07.1997, n. 7057).”
Il Tribunale ha riconosciuto, quindi, fondata la domanda di ripetizione. Ha ritenuto, infine, sussistere gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 cpc per una compensazione parziale delle spese di lite (nella misura di un terzo) per essere “il
rimborso al fornitore delle somme indebitamente percepite da
parte dell'Amministrazione finanziaria subordinato alla
condanna del medesimo con sentenza passata in giudicato”,
accollandole per i restanti due terzi alla convenuta “avendo
parte resistente contrastato la domanda avversaria”.
Avverso questa decisione l'appellante ha interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi.
L'appellata ha resistito chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 06.03.2024 ha assegnato i termini ex art. 352 cpc fissando l'udienza dinanzi a sé del 18.12.2024 ore 9.30 per la rimessione della causa al collegio.
Rimessa la causa al collegio per la decisione (ordinanza
8 del 18.12.2024), il Collegio ha ritenuto, tenuto conto della decisione della Corte di Giustizia UE in C-2022/316 e “vista
l'ordinanza interlocutoria n. 32086/2024 della Corte di
Cassazione” (con cui veniva rinviata a nuovo ruolo una causa del tutto analoga per la trattazione in pubblica udienza in ordine alla vexata questio dei limiti della disapplicazione di norma interna contraria a direttiva comunitaria non self
executing), di rimettere la causa in istruttoria per l'udienza dinanzi al Consigliere Istruttore del 18.06.2025 in attesa dell'intervento della Suprema Corte, “anche al fine di permettere
alle parti una riflessione meditata sull'ulteriore corso del presente
procedimento.”
Con le note in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025 le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni già precisate, non chiedendo la concessione di nuovi termini ex art. 352 cpc.
Rimessa nuovamente al collegio per la decisione
(ordinanza del 9.7.2025), la controversia passa, quindi, in decisione sulle conclusioni riportate per esteso in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (rubricato “Sull'indebita
disapplicazione della norma nazionale”) l'appellante, muovendo dai principi affermati dalla CGUE nei precedenti delle cause C-
82/12, C-533/13 e C-103/17, a loro volta richiamati dalla
Corte di Cassazione nei precedenti citati nella sentenza impugnata a sostegno della contrarietà dell'addizionale italiana
9 al diritto unionale, censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che le sentenze interpretative della Corte europea sarebbero vincolanti in ordine al contenuto della norma europea, che – purché dotata di efficacia diretta –
poteva essere applicata dal giudice ai rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa, purché non esauritisi. La
natura non direttamente applicabile della direttiva
2008/118/CE avrebbe quindi potuto legittimare il consumatore finale di rivalersi nei confronti dello Stato con una richiesta risarcitoria, “ma non certo di ottenere un'applicazione diretta in
un giudizio tra privati.” Secondo la giurisprudenza comunitaria
(è citata C-103/88), anche laddove uno Stato membro abbia mal recepito una direttiva non direttamente applicabile, al cittadino sarebbe attribuito unicamente il rimedio verso lo
Stato. L'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale
sarebbe, quindi, quello di essere giunto “a delineare
un'inesistente facoltà di disapplicazione della norma interna, in
base al quale giungerebbe a configurare l'insorgenza di un diritto
restitutorio a favore del privato, in violazione del principio pacifico
e costantemente ribadito secondo cui la disapplicazione della
norma interna può operarsi unicamente nel rapporto verticale.” Il
primo Giudice avrebbe dovuto, al contrario e a ciò compulsato dalle difese della convenuta, 1) rilevare che nei precedenti citati della Suprema Corte citati a sostegno della decisione trattavano controversie insorte tra privati e lo Stato, “dovendo quindi
10 rilevare l'inapplicabilità dei princìpi espressi in tali frangenti al
caso concreto” (controversia tra privati); 2) rilevare
“l'impossibilità di fare applicazione, in una controversia tra
privati, dell'istituto della disapplicazione della norma interna
asseritamente contrastante con il diritto eurounionale”; 3)
accertare, quindi, che il rimedio esperibile dal privato per il tardivo o erroneo recepimento della Direttiva nell'ordinamento interno “avrebbe dovuto essere un'azione risarcitoria nei
confronti dello Stato e non, invece, un'azione restitutoria nei
confronti del fornitore”, con il conseguente necessario rigetto della domanda dell'attrice.
2. Con il secondo motivo (rubricato “Sulla natura
dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica”) l'appellante,
muovendo dagli specifici tributi esaminati dalla CGUE nei precedenti C-555/13 e C-103/17, censura l'asserita sovrapposizione dei primi all'addizionale provinciale italiana e dubita della possibilità di qualificare detta addizionale come
“altra imposta indiretta” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della
Direttiva. Ciò in quanto la stessa Corte di cassazione, in diverse pronunce del 2019 (Cass. n. 15299/2019; Cass. n.
15198/2019), avrebbe individuato la natura del tributo in questione quale “tributo accessorio al tributo principale”,
costituito dalle accise. L'indirizzo di legittimità richiamato dal
Tribunale non sarebbe, quindi, frutto di un mutato orientamento (sulla natura autonoma o accessoria
11 dell'addizionale), ma imputabile “al recepimento di precedenti
comunitari che non si attagliano al caso di specie, senza
indagare i presupposti applicativi”, che non potrebbero imporre al giudice nazionale di disapplicare “una norma che
incompatibile non è con il diritto comunitario.” L'appellante conclude il ragionamento, dopo ampie citazioni di giurisprudenza di merito al riguardo, che il presupposto della decisione del Tribunale sarebbe “che l'indebito possa sorgere
solo quale conseguenza della disapplicazione dell'articolo 6 del
D.L. 511/1988 in ragione dall'applicazione dei principi elaborati
dalla CGUE con le sentenze del 27 febbraio 2014, in causa C-
82/12, del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio
2018, in causa C-103/17”, e che, pertanto, “l'accertamento
dell'insussistenza dei presupposti per potervi procedere, in
conseguenza dell'inconferenza al caso di specie dei principi ivi
formulati, dovrà necessariamente condurre alla riforma della
Sentenza e al rigetto della domanda restitutoria svolta da CP_1
nei confronti di .” Pt_1
3. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Va precisato preliminarmente che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha disatteso la sua difesa con riferimento alla questione “rapporti esauriti”. Sul
punto nella sentenza si legge, infatti, condivisibilmente:
“Neppure è dato discorrere di un consolidamento delle situazioni
12 giuridiche controverse, conseguendo un simile limite solo ad
eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale
effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto
amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la
decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.07.1997, n. 7057).” E
infatti, non essendo intervenuta la prescrizione del diritto restitutorio per cui è causa, il rapporto non può essere considerato esaurito.
3.2. Appare opportuno un sintetico richiamo del quadro normativo e degli interventi della CGUE e della Corte
costituzionale nel corso del presente giudizio d'appello.
3.2.1. L'art. 6 del D.L. n.511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti, con diritto di rivalsa, a norma dell'art. 56 del TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
3.2.2. Con Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è
stata inserita nella L.P. 18 agosto 1983, n. 32, l'art.
9-bis, che ha disciplinato per la Provincia Autonoma di Bolzano la liquidazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica prevista dalla legislazione statale (comma 1: La liquidazione
dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia
13 elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è
effettuata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla
base della dichiarazione di consumo del fabbricante prevista
dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”).
Trattasi di una mera norma di imputazione contabile dell'addizionale disciplinata interamente dalla norma statale.
3.2.3. L'art. 3 della direttiva 92/12/CEE ha disposto che
"I prodotti di cui al paragrafo 1" – tra i quali rientra anche l'energia elettrica per effetto dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 23 ottobre 2003 – "possono formare
oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche,
nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione
applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione
della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo
dell'imposta".
3.2.4. La direttiva 2003/96/CE, che aveva quindi esteso anche all'energia elettrica il regime di cui all'art. 3 della direttiva
92/12/CEE dell'accisa armonizzata, è stata recepita in Italia
dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il
D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità
dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3).
14 3.2.5. La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3
par. 2 della direttiva 92/12/CEE, ha poi statuito: "Gli Stati
membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre
imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte
siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le
accise…".
3.2.6. Questa Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato Italiano entro l'1.1.2010), è stata recepita in
Italia solo con il D.lgs. 48/2010 (entrato in vigore il
01.04.2010). Questo provvedimento, però, non è intervenuto direttamente sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs 26/2007.
3.2.7. Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea
ha avviato una indagine precontenziosa nei confronti dell'Italia,
ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
3.2.8. Il Governo italiano, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
3.2.9. Dal che è nato nel corso degli anni successivi e a livello nazionale, il contenzioso seriale tra i fornitori dell'energia
15 elettrica e i consumatori finali in relazione alle pretese restitutorie dei secondi nei confronti dei primi in ordine alle somme versate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa di energia elettrica per gli anni prima dell'intervento abrogativo della norma impositiva, sulla base della contrarietà
dell'addizionale provinciale con il diritto unionale (non soddisfando il prelievo specifiche finalità, ma mere esigenze di bilancio).
3.2.10. Il Tribunale di Bolzano con la pronuncia appellata (e con una serie di altre decisioni) ha aderito all'orientamento che – nonostante la natura non self executing
applicabile della direttiva europea sopra richiamata – ha ritenuto, alla luce del diritto vivente costituito dalle pronunce interpretative della CGUE su analoghe addizionali sull'accise elettrica istituite in altri apesi membri dell'Unione (decisioni nelle cause C-533/13 e C-103/17), di farne derivare la contrarietà con il diritto unionale della normativa italiana anche già prima dell'intervento abrogativo (disposto solo pro futuro),
procedendo, quindi, a disapplicare la norma interna con accoglimento delle domande restitutorie promosse dai consumatori finali privati verso i fornitori dell'energia elettrica.
A questo orientamento anche questa Corte ha aderito con alcuni precedenti, tra cui quello citato nell'impugnata sentenza.
3.2.11. A questo orientamento giurisprudenziale si è
contrapposto un altro, argomentato e sostenuto dall'appellante,
16 che in conformità alla giurisprudenza comunitaria e costituzionale formatasi sulla questione della possibilità, o meno, di applicare in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati una direttiva comunitaria nonostante il mancato e/o
(come nelle specie) erroneo recepimento della stessa contenente norme cosiddette non “self executing” ha ritenuto che nei rapporti tra privati non possa essere disapplicata la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria come interpretata dalla CGUE.
3.2.12. Sulla questione è intervenuta la CGUE con la sentenza 11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como con ordinanza del 28 aprile 2022. Con questa decisione la Corte ha condiviso le critiche sollevate dall'appellante in questo giudizio sull'impossibilità per contrasto con l'art. 288 terzo comma
TFUE “a che un giudice nazionale disapplichi, in una
controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce
un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,
precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga
diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta
valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al
controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a
quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.”
3.2.13. La CGUE si è poi anche occupata di una
17 seconda questione, non attinente alla controversia qui in esame, ovvero sulla contrarietà della norma interna sul meccanismo di rimborso dell'accisa indebitamente versata ai sensi dell'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1995 al principio comunitario di effettività. La Corte ha al riguardo statuito: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel
senso che esso osta ad una normativa nazionale che non
permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo
Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare
sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in
base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di
un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato,
consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per
la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il
carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della
contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara,
precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa
essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione
dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una
controversia tra privati.” (cfr., sulle ripercussioni di questa pronuncia sul contenzioso tra consumatori finali e l'
[...]
Corte di cassazione, Sezione Parte_5
Tributaria, ordinanza n. 9450/2025).
3.2.14. Quest'ultima pronuncia della Sezione
18 tributaria della Corte di cassazione è intervenuta prima dell'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n.
43/2025 ha dichiarato, previa condivisione e presa d'atto di quanto affermato dalla CGUE sull'impossibilità di applicazione diretta della direttiva e sul contrasto con il principio di effettività della norma interna di rimborso, “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2 del decreto legge
28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza regionale e locale), convertito con modificazioni nella
legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici.”
3.3. Sul riflesso di questa pronuncia della Corte costituzionale nei contenziosi pendenti tra consumatori finali e fornitori di energia elettrica è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 13740/2025, la cui autorevole lettura qui si condivide: “2. I motivi – che, in quanto tutti relativi all'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita dall'articolo 6
commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/1988, convertito con
modificazioni nella legge n. 20/1989, successivamente sostituito
dall'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 26/2007), ed alla facoltà del
consumatore di chiederne il rimborso al fornitore, sono qui trattati
congiuntamente – non sono fondati, ma la motivazione va
corretta. 2.1. “… omissis …” 2.2. Occorre aggiungere che
19 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è
ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007
(sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito,
con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le
indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti
energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise,
anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha
avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che
l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per
contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che,
come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad
accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava
appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”). Al fine
di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il
legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando
l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a statuto
ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6,
del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6
maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto
speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n.
16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della
illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia
aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema
deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n.
20 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come
convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già
abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale
con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile
2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi
escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non
autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto
dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma
istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del
gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per
effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma
istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione
dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia
di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di
energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione
dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che
potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel
rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
3. In
definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità
costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa
venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa
giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
21 UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione
finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che
conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo
dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo
restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il
soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da
consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti,
quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma
restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo
sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56
TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di
rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere
economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul
consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire
giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta
ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta
indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma
che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o
meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né,
quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della
recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile
2024, in causa C/316/22. Né rileva alcuna ulteriore questione –
22 neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di
Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al
diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo,
atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa,
provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha
determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. La
motivazione della sentenza impugnata, così modificata e
integrata, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di
ricorso. Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente
principio di diritto: <<in tema di rimborso dell'addizionale < i>
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale,
che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale
imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può
agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di
ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in
considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la
illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito>>. “
3.4. Ne consegue che la decisione impugnata per effetto dell'abrogazione, ex tunc, della norma impositiva dell'addizionale in seguito alla declaratoria d'incostituzionalità,
se pure con motivazione diversa con richiamo della pronuncia della Suprema Corte resa sulle identiche questioni qui proposte,
resiste all'appello e la condanna alla restituzione di quanto
23 indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa va confermata.
4. Con il terzo e ultimo motivo (“Sulla condanna al
pagamento delle spese di lite”) l'appellante denuncia l'erroneità
ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui, nella regolazione delle spese di lite, ha condannato il convenuto fornitore che si è limitato a difendersi in giudizio, “di fatto
tenendo l'unica possibile condotta, stragiudiziale e processuale in
ragione delle previsioni di cui all'articolo 14 del TUA, che,
peraltro, non chiarisce se il fornitore possa addirittura rimanere
contumace, se debba difendersi, se sia tenuto ad affrontare uno
o tutti i gradi del giudizio;
la materia è nuova e non constano
esservi precedenti di sorta ai quali far riferimento.” Con il che
“non è logicamente ammissibile la condanna di alla Pt_1
rifusione delle spese di lite, in alcuna misura, per il sol motivo di
aver presentato difese, giuridicamente sostenibili e coerenti, al
fine di evitare di essere condannata all'esborso di somme che
sono semplicemente transitate nel suo patrimonio.” La questione delle spese sarebbe, infine, in quanto “non suscettibili neppure
astrattamente di ristoro da parte dell'amministrazione
finanziaria … di estremo rilievo laddove contestualizzata in un
quadro generale connotato dalla serialità di azioni intraprese, su
presupposti analoghi, neo confronti delle imprese fornitrici di
energia.”
24 4.1. Alla luce di quanto precede si ritiene che il caso di specie sia uno di quelli tipici esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018 in cui le spese di lite possano essere compensate integralmente per “analoghe gravi ed eccezionali
ragioni.” (artt. 92 cpc).
4.2. Ciò in considerazione della dirimente circostanza che la convenuta appellante aveva argomentato correttamente in ordine all'impossibilità di disapplicazione di una normativa interna in contrasto con il diritto unionale, per come interpretato dalla CGUE, per effetto di un recepimento inesatto di una direttiva non direttamente applicabile nel diritto interno.
Il che, in seguito all'intervento della CCFUE sopra citato sull'impossibilità di disapplicare una norma comunitaria non direttamente applicabile in un contenzioso tra soggetti privati,
avrebbe inevitabilmente orientato verso il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito oggetto di causa, se non fosse sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale da parte della Corte
costituzionale con la sentenza citata n. 43/2025.
4.3. Si ritiene, quindi, di dovere accogliere il terzo motivo di gravame, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado del giudizio.
4.4. Per le medesime ragioni s'impone ex art. 92 cpc la compensazione delle spese anche del presente giudizio
25 d'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione in appello di data 23.11.-30.11.2023
avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale di Bolzano di data 23.10.2023,
in accoglimento parziale del motivo d'appello sulla regolazione delle spese di lite,
dichiara
l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio;
conferma
per il resto l'impugnata sentenza.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 23.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore
Oggetto: dott. Federico Paciolla Consigliere
pagamento somma di ha pronunciato la seguente denaro - indebito SENTENZA oggettivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 189/2023 R.G.
promossa
da
con sede legale a Bolzano in via Parte_1
Dodiciville n. 8, codice fiscale e partita IVA P.IVA_1
(“ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentata e difesa dagli avvocati codice Parte_2
fiscale , , codice fiscale C.F._1 Parte_3
e codice fiscale C.F._2 Parte_4
, elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
Studio a Padova in Corso Milano n. 106, giusta procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di primo grado, in atti,
1 - appellante -
contro
(C.F E P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore signor , con sede Controparte_2
legale corrente in (39011) Lana Zona Industriale n. 9,
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sottini del Foro di
Brescia (C.F: ), presso lo studio del CodiceFiscale_4
quale elegge domicilio in Cologne Piazza Garibaldi n. 24/1,
giusta delega rilasciata su supporto cartaceo e la cui copia informatica, debitamente autenticata con apposizione di firma digitale, è stata congiunta al ricorso depositato nel procedimento di I° grado n. 1507/23 R.G. Tribunale di Bolzano
mediante strumenti informatici a mente dell'art. 83 cpc.
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 23.10.2023.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 con ordinanza del Consigliere
istruttore di data 09.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante (note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 cpc depositate in data 16.10.2024 e confermate con note in sostituzione dell'udienza del
18.06.2025):
2 NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE
1. In riforma della Sentenza impugnata, accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione dell'articolo 6 del D.L.
511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in quanto infondate. Controparte_1
IN OGNI CASO
1. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado, anche in caso di rigetto dell'appello;
del procuratore di parte appellata (note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 cpc depositate in data 15.10.2024 e reiterate con note in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025):
NEL MERITO:
previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, ritenute le argomentazioni tutte di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi integralmente ogni e ciascuno dei singoli motivi di appello svolti dall'appellante Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi integralmente il
[...]
contenuto della sentenza n. 864/2023 del 23.10.2023
Tribunale di Bolzano.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data
3 03.05.2013 la società ha convenuto in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Bolzano l' Controparte_3
esponendo: a) di aver avuto in essere con la medesima negli anni da 2010 a 2012 un contratto di somministrazione di energia elettrica per i propri stabilimenti siti in Provincia di
Bolzano; b) di aver pagato tra il 26.03.2010 e il 05.03.2012
l'importo complessivo di € 24.686,32 a titolo di addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica;
c) di avere domandato, stante la contrarietà al diritto dell'Unione europea dell'addizionale provinciale, la ripetizione di quanto indebitamente pagato con lettera pec di data 5.3.2020; d) di non avere avuto riscontro;
e) di avere inviato l'invito di negoziazione assistita, a cui controparte aveva aderito, senza che le parti addivenissero successivamente ad un accordo.
La ricorrente ha chiesto dunque la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di € Controparte_3
24.686,32 indebitamente pagata, oltre la rifusione delle spese di lite.
si è costituita rilevando il Controparte_3
difetto dei presupposti per la disapplicazione degli artt. 5 e 6 del
D.L. n. 511/1988 e l'impossibilità di procedere ad una disapplicazione retroattiva. Stante l'avvenuto addebito sulla base di titoli validi ed efficaci ratione temporis, ne conseguirebbe l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria.
Nello specifico, la resistente ha eccepito che: a) l'abrogazione
4 dell'articolo 6 del d.l. n. 511/1988 non sarebbe conseguita ad alcuna infrazione, né ad un presunto contrasto fra norme;
b) la direttiva 2008/118/CE non sarebbe self-executing e, in ogni caso, non potrebbe essere oggetto di applicazione diretta nei rapporti orizzontali tra privati;
c) l'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica non contrasterebbe con le norme comunitarie, non trattandosi di una nuova imposta indiretta priva di finalità specifiche, bensì di una mera quota del tributo principale;
d) l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 non sarebbe disapplicabile neppure per effetto di un'interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea: la Corte di Giustizia non avrebbe invero mai esaminato la predetta norma italiana, bensì casi privi di elementi di sovrapponibilità con il presente;
e)
l'incompatibilità di una norma interna con una norma comunitaria priva di efficacia diretta non potrebbe essere risolta con la disapplicazione, bensì unicamente attraverso il sindacato della Corte Costituzionale;
f) la disapplicazione di una norma interna ad opera del giudice nazionale non potrebbe comunque mettere in discussione rapporti giuridici già esauriti;
g) la ricorrente non avrebbe dato prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione;
h) dovrebbe essere in ogni caso disattesa la richiesta di condanna alle spese formulata dalle ricorrente, posto che una restituzione che prescindesse dalla condanna giudiziale di restituzione ai terzi,
5 con sentenza passata in giudicato, precluderebbe alla convenuta una successiva azione nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il rimborso.
La resistente ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accolto la domanda, condannando l'appellante a restituire all'appellata l'importo capitale (senza interessi in assenza di specifica domanda). Ha posto le spese di lite a carico della resistente nella misura di due terzi, compensandole per il residuo terzo.
Il Tribunale, ritenuto provato sulla base della documentazione versata in atti che la ricorrente abbia versato alla resistente nel periodo considerato le somme indicate nel ricorso a titolo di “addizionali provinciali”, richiamata la normativa statale e provinciale (art. 6 comma 2 del D.L. n.
511/1988, convertito nella legge n. 20/1989 e art. 9bis della
L.P. n. 32/1983, inserito dalla L.P. n. 1/1997) sull'istituzione in favore delle province dell'addizionale in questione e l'art. 1
comma 2 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise, ha accertato la contrarietà della disciplina interna di cui all'art. 6
comma 2 del d.l. n. 511/1988 con la disciplina comunitaria,
trovando il prelievo fondamento in una mera esigenza di bilancio e non perseguendo alcuna specifica finalità ai sensi della disposizione comunitaria. A sostegno della ritenuta contrarietà dell'imposizione dell'addizionale ha richiamato per
6 esteso Cass. n. 15198/2019. È richiamata, poi, Cass. n.
14200/2020, sulla spettanza al consumatore finale, che ha pagato al fornitore le imposte addizionali addebitate,
dell'ordinaria azione di ripetizione, potendo solo il fornitore in caso di pagamento indebito presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto legislativo n.
504/1995 (art. 14 TUA). Il Tribunale ha rilevato, poi, che il riconoscimento al consumatore finale del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte non implicherebbe “una non consentita
applicazione orizzontale della direttiva 2008/118/CE”,
trattandosi di una conseguenza che discende “dal contrasto
della norma interna con il diritto comunitario, così come
interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.”
Sul punto il Tribunale ha richiamato anche un precedente di questa Corte (sentenza n. 69 del 06.06.2023). In merito all'eccezione della convenuta in ordine all'impossibilità che la disapplicazione possa riguardare rapporti già esauriti, il
Tribunale ha ritenuto che la disapplicazione impedisca che una norma interna, pure abrogata ma incompatibile con una norma comunitaria, possa essere applicata per dirimere la controversia. La disapplicazione “presuppone, dunque, che nella
fattispecie al vaglio del giudice la norma interna, ancorché medio
tempore abrogata, debba trovare applicazione ratione temporis e
si ponga in contrasto con una norma comunitaria
contestualmente vigente. Non è dunque richiesto che la vigenza
7 della norma interna perduri sino all'instaurazione del giudizio.” E
neppure sarebbe “dato discorrere di un consolidamento delle
situazioni giuridiche controverse, conseguendo un simile limite
solo ad eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a
produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto
amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la
decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.07.1997, n. 7057).”
Il Tribunale ha riconosciuto, quindi, fondata la domanda di ripetizione. Ha ritenuto, infine, sussistere gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 cpc per una compensazione parziale delle spese di lite (nella misura di un terzo) per essere “il
rimborso al fornitore delle somme indebitamente percepite da
parte dell'Amministrazione finanziaria subordinato alla
condanna del medesimo con sentenza passata in giudicato”,
accollandole per i restanti due terzi alla convenuta “avendo
parte resistente contrastato la domanda avversaria”.
Avverso questa decisione l'appellante ha interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi.
L'appellata ha resistito chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 06.03.2024 ha assegnato i termini ex art. 352 cpc fissando l'udienza dinanzi a sé del 18.12.2024 ore 9.30 per la rimessione della causa al collegio.
Rimessa la causa al collegio per la decisione (ordinanza
8 del 18.12.2024), il Collegio ha ritenuto, tenuto conto della decisione della Corte di Giustizia UE in C-2022/316 e “vista
l'ordinanza interlocutoria n. 32086/2024 della Corte di
Cassazione” (con cui veniva rinviata a nuovo ruolo una causa del tutto analoga per la trattazione in pubblica udienza in ordine alla vexata questio dei limiti della disapplicazione di norma interna contraria a direttiva comunitaria non self
executing), di rimettere la causa in istruttoria per l'udienza dinanzi al Consigliere Istruttore del 18.06.2025 in attesa dell'intervento della Suprema Corte, “anche al fine di permettere
alle parti una riflessione meditata sull'ulteriore corso del presente
procedimento.”
Con le note in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025 le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni già precisate, non chiedendo la concessione di nuovi termini ex art. 352 cpc.
Rimessa nuovamente al collegio per la decisione
(ordinanza del 9.7.2025), la controversia passa, quindi, in decisione sulle conclusioni riportate per esteso in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (rubricato “Sull'indebita
disapplicazione della norma nazionale”) l'appellante, muovendo dai principi affermati dalla CGUE nei precedenti delle cause C-
82/12, C-533/13 e C-103/17, a loro volta richiamati dalla
Corte di Cassazione nei precedenti citati nella sentenza impugnata a sostegno della contrarietà dell'addizionale italiana
9 al diritto unionale, censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che le sentenze interpretative della Corte europea sarebbero vincolanti in ordine al contenuto della norma europea, che – purché dotata di efficacia diretta –
poteva essere applicata dal giudice ai rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa, purché non esauritisi. La
natura non direttamente applicabile della direttiva
2008/118/CE avrebbe quindi potuto legittimare il consumatore finale di rivalersi nei confronti dello Stato con una richiesta risarcitoria, “ma non certo di ottenere un'applicazione diretta in
un giudizio tra privati.” Secondo la giurisprudenza comunitaria
(è citata C-103/88), anche laddove uno Stato membro abbia mal recepito una direttiva non direttamente applicabile, al cittadino sarebbe attribuito unicamente il rimedio verso lo
Stato. L'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale
sarebbe, quindi, quello di essere giunto “a delineare
un'inesistente facoltà di disapplicazione della norma interna, in
base al quale giungerebbe a configurare l'insorgenza di un diritto
restitutorio a favore del privato, in violazione del principio pacifico
e costantemente ribadito secondo cui la disapplicazione della
norma interna può operarsi unicamente nel rapporto verticale.” Il
primo Giudice avrebbe dovuto, al contrario e a ciò compulsato dalle difese della convenuta, 1) rilevare che nei precedenti citati della Suprema Corte citati a sostegno della decisione trattavano controversie insorte tra privati e lo Stato, “dovendo quindi
10 rilevare l'inapplicabilità dei princìpi espressi in tali frangenti al
caso concreto” (controversia tra privati); 2) rilevare
“l'impossibilità di fare applicazione, in una controversia tra
privati, dell'istituto della disapplicazione della norma interna
asseritamente contrastante con il diritto eurounionale”; 3)
accertare, quindi, che il rimedio esperibile dal privato per il tardivo o erroneo recepimento della Direttiva nell'ordinamento interno “avrebbe dovuto essere un'azione risarcitoria nei
confronti dello Stato e non, invece, un'azione restitutoria nei
confronti del fornitore”, con il conseguente necessario rigetto della domanda dell'attrice.
2. Con il secondo motivo (rubricato “Sulla natura
dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica”) l'appellante,
muovendo dagli specifici tributi esaminati dalla CGUE nei precedenti C-555/13 e C-103/17, censura l'asserita sovrapposizione dei primi all'addizionale provinciale italiana e dubita della possibilità di qualificare detta addizionale come
“altra imposta indiretta” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della
Direttiva. Ciò in quanto la stessa Corte di cassazione, in diverse pronunce del 2019 (Cass. n. 15299/2019; Cass. n.
15198/2019), avrebbe individuato la natura del tributo in questione quale “tributo accessorio al tributo principale”,
costituito dalle accise. L'indirizzo di legittimità richiamato dal
Tribunale non sarebbe, quindi, frutto di un mutato orientamento (sulla natura autonoma o accessoria
11 dell'addizionale), ma imputabile “al recepimento di precedenti
comunitari che non si attagliano al caso di specie, senza
indagare i presupposti applicativi”, che non potrebbero imporre al giudice nazionale di disapplicare “una norma che
incompatibile non è con il diritto comunitario.” L'appellante conclude il ragionamento, dopo ampie citazioni di giurisprudenza di merito al riguardo, che il presupposto della decisione del Tribunale sarebbe “che l'indebito possa sorgere
solo quale conseguenza della disapplicazione dell'articolo 6 del
D.L. 511/1988 in ragione dall'applicazione dei principi elaborati
dalla CGUE con le sentenze del 27 febbraio 2014, in causa C-
82/12, del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio
2018, in causa C-103/17”, e che, pertanto, “l'accertamento
dell'insussistenza dei presupposti per potervi procedere, in
conseguenza dell'inconferenza al caso di specie dei principi ivi
formulati, dovrà necessariamente condurre alla riforma della
Sentenza e al rigetto della domanda restitutoria svolta da CP_1
nei confronti di .” Pt_1
3. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Va precisato preliminarmente che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha disatteso la sua difesa con riferimento alla questione “rapporti esauriti”. Sul
punto nella sentenza si legge, infatti, condivisibilmente:
“Neppure è dato discorrere di un consolidamento delle situazioni
12 giuridiche controverse, conseguendo un simile limite solo ad
eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale
effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto
amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la
decadenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.07.1997, n. 7057).” E
infatti, non essendo intervenuta la prescrizione del diritto restitutorio per cui è causa, il rapporto non può essere considerato esaurito.
3.2. Appare opportuno un sintetico richiamo del quadro normativo e degli interventi della CGUE e della Corte
costituzionale nel corso del presente giudizio d'appello.
3.2.1. L'art. 6 del D.L. n.511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti, con diritto di rivalsa, a norma dell'art. 56 del TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
3.2.2. Con Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è
stata inserita nella L.P. 18 agosto 1983, n. 32, l'art.
9-bis, che ha disciplinato per la Provincia Autonoma di Bolzano la liquidazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica prevista dalla legislazione statale (comma 1: La liquidazione
dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia
13 elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è
effettuata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla
base della dichiarazione di consumo del fabbricante prevista
dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”).
Trattasi di una mera norma di imputazione contabile dell'addizionale disciplinata interamente dalla norma statale.
3.2.3. L'art. 3 della direttiva 92/12/CEE ha disposto che
"I prodotti di cui al paragrafo 1" – tra i quali rientra anche l'energia elettrica per effetto dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 23 ottobre 2003 – "possono formare
oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche,
nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione
applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione
della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo
dell'imposta".
3.2.4. La direttiva 2003/96/CE, che aveva quindi esteso anche all'energia elettrica il regime di cui all'art. 3 della direttiva
92/12/CEE dell'accisa armonizzata, è stata recepita in Italia
dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il
D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità
dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3).
14 3.2.5. La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3
par. 2 della direttiva 92/12/CEE, ha poi statuito: "Gli Stati
membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre
imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte
siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le
accise…".
3.2.6. Questa Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato Italiano entro l'1.1.2010), è stata recepita in
Italia solo con il D.lgs. 48/2010 (entrato in vigore il
01.04.2010). Questo provvedimento, però, non è intervenuto direttamente sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs 26/2007.
3.2.7. Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea
ha avviato una indagine precontenziosa nei confronti dell'Italia,
ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
3.2.8. Il Governo italiano, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
3.2.9. Dal che è nato nel corso degli anni successivi e a livello nazionale, il contenzioso seriale tra i fornitori dell'energia
15 elettrica e i consumatori finali in relazione alle pretese restitutorie dei secondi nei confronti dei primi in ordine alle somme versate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa di energia elettrica per gli anni prima dell'intervento abrogativo della norma impositiva, sulla base della contrarietà
dell'addizionale provinciale con il diritto unionale (non soddisfando il prelievo specifiche finalità, ma mere esigenze di bilancio).
3.2.10. Il Tribunale di Bolzano con la pronuncia appellata (e con una serie di altre decisioni) ha aderito all'orientamento che – nonostante la natura non self executing
applicabile della direttiva europea sopra richiamata – ha ritenuto, alla luce del diritto vivente costituito dalle pronunce interpretative della CGUE su analoghe addizionali sull'accise elettrica istituite in altri apesi membri dell'Unione (decisioni nelle cause C-533/13 e C-103/17), di farne derivare la contrarietà con il diritto unionale della normativa italiana anche già prima dell'intervento abrogativo (disposto solo pro futuro),
procedendo, quindi, a disapplicare la norma interna con accoglimento delle domande restitutorie promosse dai consumatori finali privati verso i fornitori dell'energia elettrica.
A questo orientamento anche questa Corte ha aderito con alcuni precedenti, tra cui quello citato nell'impugnata sentenza.
3.2.11. A questo orientamento giurisprudenziale si è
contrapposto un altro, argomentato e sostenuto dall'appellante,
16 che in conformità alla giurisprudenza comunitaria e costituzionale formatasi sulla questione della possibilità, o meno, di applicare in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati una direttiva comunitaria nonostante il mancato e/o
(come nelle specie) erroneo recepimento della stessa contenente norme cosiddette non “self executing” ha ritenuto che nei rapporti tra privati non possa essere disapplicata la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria come interpretata dalla CGUE.
3.2.12. Sulla questione è intervenuta la CGUE con la sentenza 11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como con ordinanza del 28 aprile 2022. Con questa decisione la Corte ha condiviso le critiche sollevate dall'appellante in questo giudizio sull'impossibilità per contrasto con l'art. 288 terzo comma
TFUE “a che un giudice nazionale disapplichi, in una
controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce
un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,
precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga
diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta
valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al
controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a
quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.”
3.2.13. La CGUE si è poi anche occupata di una
17 seconda questione, non attinente alla controversia qui in esame, ovvero sulla contrarietà della norma interna sul meccanismo di rimborso dell'accisa indebitamente versata ai sensi dell'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1995 al principio comunitario di effettività. La Corte ha al riguardo statuito: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel
senso che esso osta ad una normativa nazionale che non
permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo
Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare
sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in
base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di
un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato,
consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per
la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il
carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della
contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara,
precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa
essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione
dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una
controversia tra privati.” (cfr., sulle ripercussioni di questa pronuncia sul contenzioso tra consumatori finali e l'
[...]
Corte di cassazione, Sezione Parte_5
Tributaria, ordinanza n. 9450/2025).
3.2.14. Quest'ultima pronuncia della Sezione
18 tributaria della Corte di cassazione è intervenuta prima dell'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n.
43/2025 ha dichiarato, previa condivisione e presa d'atto di quanto affermato dalla CGUE sull'impossibilità di applicazione diretta della direttiva e sul contrasto con il principio di effettività della norma interna di rimborso, “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2 del decreto legge
28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza regionale e locale), convertito con modificazioni nella
legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici.”
3.3. Sul riflesso di questa pronuncia della Corte costituzionale nei contenziosi pendenti tra consumatori finali e fornitori di energia elettrica è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 13740/2025, la cui autorevole lettura qui si condivide: “2. I motivi – che, in quanto tutti relativi all'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita dall'articolo 6
commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/1988, convertito con
modificazioni nella legge n. 20/1989, successivamente sostituito
dall'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 26/2007), ed alla facoltà del
consumatore di chiederne il rimborso al fornitore, sono qui trattati
congiuntamente – non sono fondati, ma la motivazione va
corretta. 2.1. “… omissis …” 2.2. Occorre aggiungere che
19 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è
ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007
(sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito,
con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le
indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti
energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise,
anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha
avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che
l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per
contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che,
come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad
accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava
appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”). Al fine
di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il
legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando
l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a statuto
ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6,
del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6
maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto
speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n.
16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della
illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia
aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema
deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n.
20 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come
convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già
abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale
con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile
2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi
escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non
autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto
dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma
istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del
gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per
effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma
istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione
dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia
di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di
energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione
dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che
potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel
rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
3. In
definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità
costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa
venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa
giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
21 UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione
finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che
conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo
dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo
restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il
soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da
consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti,
quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma
restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo
sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56
TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di
rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere
economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul
consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire
giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta
ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta
indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma
che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o
meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né,
quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della
recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile
2024, in causa C/316/22. Né rileva alcuna ulteriore questione –
22 neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di
Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al
diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo,
atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa,
provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha
determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. La
motivazione della sentenza impugnata, così modificata e
integrata, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di
ricorso. Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente
principio di diritto: <<in tema di rimborso dell'addizionale < i>
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale,
che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale
imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può
agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di
ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in
considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la
illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito>>. “
3.4. Ne consegue che la decisione impugnata per effetto dell'abrogazione, ex tunc, della norma impositiva dell'addizionale in seguito alla declaratoria d'incostituzionalità,
se pure con motivazione diversa con richiamo della pronuncia della Suprema Corte resa sulle identiche questioni qui proposte,
resiste all'appello e la condanna alla restituzione di quanto
23 indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa va confermata.
4. Con il terzo e ultimo motivo (“Sulla condanna al
pagamento delle spese di lite”) l'appellante denuncia l'erroneità
ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui, nella regolazione delle spese di lite, ha condannato il convenuto fornitore che si è limitato a difendersi in giudizio, “di fatto
tenendo l'unica possibile condotta, stragiudiziale e processuale in
ragione delle previsioni di cui all'articolo 14 del TUA, che,
peraltro, non chiarisce se il fornitore possa addirittura rimanere
contumace, se debba difendersi, se sia tenuto ad affrontare uno
o tutti i gradi del giudizio;
la materia è nuova e non constano
esservi precedenti di sorta ai quali far riferimento.” Con il che
“non è logicamente ammissibile la condanna di alla Pt_1
rifusione delle spese di lite, in alcuna misura, per il sol motivo di
aver presentato difese, giuridicamente sostenibili e coerenti, al
fine di evitare di essere condannata all'esborso di somme che
sono semplicemente transitate nel suo patrimonio.” La questione delle spese sarebbe, infine, in quanto “non suscettibili neppure
astrattamente di ristoro da parte dell'amministrazione
finanziaria … di estremo rilievo laddove contestualizzata in un
quadro generale connotato dalla serialità di azioni intraprese, su
presupposti analoghi, neo confronti delle imprese fornitrici di
energia.”
24 4.1. Alla luce di quanto precede si ritiene che il caso di specie sia uno di quelli tipici esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018 in cui le spese di lite possano essere compensate integralmente per “analoghe gravi ed eccezionali
ragioni.” (artt. 92 cpc).
4.2. Ciò in considerazione della dirimente circostanza che la convenuta appellante aveva argomentato correttamente in ordine all'impossibilità di disapplicazione di una normativa interna in contrasto con il diritto unionale, per come interpretato dalla CGUE, per effetto di un recepimento inesatto di una direttiva non direttamente applicabile nel diritto interno.
Il che, in seguito all'intervento della CCFUE sopra citato sull'impossibilità di disapplicare una norma comunitaria non direttamente applicabile in un contenzioso tra soggetti privati,
avrebbe inevitabilmente orientato verso il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito oggetto di causa, se non fosse sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale da parte della Corte
costituzionale con la sentenza citata n. 43/2025.
4.3. Si ritiene, quindi, di dovere accogliere il terzo motivo di gravame, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado del giudizio.
4.4. Per le medesime ragioni s'impone ex art. 92 cpc la compensazione delle spese anche del presente giudizio
25 d'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione in appello di data 23.11.-30.11.2023
avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale di Bolzano di data 23.10.2023,
in accoglimento parziale del motivo d'appello sulla regolazione delle spese di lite,
dichiara
l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio;
conferma
per il resto l'impugnata sentenza.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 23.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
26