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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3195/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3195/2025 promossa da:
(Codice Fiscale: ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Maurizio PLANTAMURA
e
(Codice Fiscale: ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'Avv. Roberta MAZZEI.
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 02/10/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. Pt_1
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in ER (Livorno), in data 24.10.1992 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il figlio il 5 dicembre 1994 e il figlio Per_1
il 14 dicembre 1996, entrambi autosufficienti economicamente. Per_2
Con provvedimento in data12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con la precisazione che, in riferimento alla casa familiare posta nel Comune di ER, Località Trappola n. 38, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi la previsione di cui al punto 2) del ricorso
“[…] viene assegnata alla moglie che la continuerà ad abitare” debba invece intendersi “[…] rimarrà nella piena disponibilità della moglie che la continuerà ad abitare” non potendosi dar luogo ad assegnazione della casa familiare stante la maggiore età e l'autosufficienza economica della prole.
2 Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
ER (Livorno), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in ER (Livorno), in data 24.10.1992 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 5 – parte 2 Serie A
Anno 1992)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e vengono autorizzati a vivere separati;
2) la casa familiare posta in Comune di ER (Livorno), Località Trappola
n. 38, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella disponibilità della moglie che la continuerà ad abitare.
3) Il signor in considerazione del fatto che la signora Parte_1
ha già pagato alcuni creditori e comunque pagherà Controparte_1 tutti quanti i creditori procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare numero 107/2023 pendente presso il Tribunale di Livorno, fino alla data del 21.07.2025, si obbliga, irrevocabilmente, a trasferire alla stessa signora in compensazione di quanto dalla stessa Controparte_1 pagato, entro un anno dalla sentenza che omologa le presenti condizioni e comunque non appena pronte le pratiche tecniche/urbanistiche relative agli immobili da trasferire, la quota di proprietà allo stesso spettante dei seguenti beni immobili e precisamente:
A) QUOTA INDIVISA PARI AD UN MEZZO su: villetta posta in Comune di
ER (Livorno) Località Trappola n. 38, composta al piano terra da grande ambiente giorno/cucina, camera, 2 bagni, 2 disimpegni e soppalco per totali mq. 160; al piano seminterrato a destra (visto dal fronte mare) altri tre
3 vani più servizi (soggiorno/cucina, 2 camere, 3 disimpegni e 2 bagni) per 104 mq.; al piano seminterrato a sinistra (vista dal fronte mare) altri 2 vani più servizi (soggiorno/cucina, camera, disimpegno e bagno) per 98 mq, autorimessa per 22 mq. e locale di servizio/lavanderia per 14 mq. con resede per totali 1.180 mq. più pertinenza di 920 mq.
Il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 21, particella numero:
- 598 sub. 604 – piano T – categoria: A/2 – classe:
4 - consistenza vani: 6,0 – superficie mq. 212 (totale escluse aree scoperte: mq. 166) rendita catastale Euro
1.580,36;
- 598 sub. 606 – piano S1 – categoria: A/2 – classe:
3 - consistenza vani: 9,0 – superficie mq. 263 (totale escluse aree scoperte: mq. 238) rendita catastale Euro
2.021,93;
- 598 sub. 603 – piano T – categoria: C/6 – classe:
4 - consistenza mq. 22 - rendita catastale Euro 61,36;
- 598 sub. 605 – piano: T – categoria: F/3;
- area Bene Comune Non Censibile Foglio 21 mappale 598 sub. 607;
B) QUOTA INDIVISA PARI AD UN MEZZO su: quattro appezzamenti di terreno posti in Comune di ER (Livorno) Località Trappola, limitrofi alla villetta di cui al punto A) della superficie catastale di mq. 2.270;
distinti nel Catasto Terreni di detto Comune come segue:
Foglio 21, particelle numeri:
- 535 pascolo cespugliato di mq. 170 – classe: U – con i redditi di Euro 0,02 il dominicale ed Euro 0,02 l'agrario;
- 536 pascolo cespugliato di mq. 240 – classe: U – con i redditi di Euro 0,02 il dominicale ed Euro 0,02 l'agrario;
- 1966 ente urbano di mq. 720 – senza redditi;
- 1967 ente urbano di mq. 1.140 – senza redditi;
4 C) QUOTA INDIVISA PARI AD UN QUARTO su: fabbricato posto in Comune di Portoferraio (Livorno), Località Norsi, con annessa corte pertinenziale distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 32, particella numero:
- 499 – piano: T – categoria: A/3 – classe: 1 – consistenza vani: 2,0 – superficie mq. 23 - rendita catastale Euro 222,08.
L'atto di trasferimento, da stipularsi presso un Notaio a scelta della signora essendo occasionato e rappresentando Controparte_1
l'adempimento di obbligazioni contenute nel presente procedimento di separazione personale, rientra tra quelli esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 Legge n.
74/1987 come analogicamente ed estensivamente applicato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 e come risulta dalla
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.
Il trasferimento di cui sopra a favore della signora Controparte_1 della quota indivisa pari ad un mezzo degli immobili sopra descritti ed un quarto per l'immobile sub c) degli immobili sopra descritti è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Stante tale imprescindibilità e condizione necessaria di detta attribuzione patrimoniale che deve essere considerata anche dal punto di vista solutorio di obbligazioni a carico del signor l'attribuzione non assume il Parte_1 carattere donativo.
L'onorario del Notaio per tale atto di trasferimento sarà pagato dalla signora
Controparte_1
4) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
infatti, i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione di ogni bene in comune e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra descritte.
5) I coniugi si danno reciprocamente esplicita autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto
Spese di lite compensate.
5 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3195/2025 promossa da:
(Codice Fiscale: ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Maurizio PLANTAMURA
e
(Codice Fiscale: ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'Avv. Roberta MAZZEI.
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 02/10/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. Pt_1
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in ER (Livorno), in data 24.10.1992 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il figlio il 5 dicembre 1994 e il figlio Per_1
il 14 dicembre 1996, entrambi autosufficienti economicamente. Per_2
Con provvedimento in data12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con la precisazione che, in riferimento alla casa familiare posta nel Comune di ER, Località Trappola n. 38, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi la previsione di cui al punto 2) del ricorso
“[…] viene assegnata alla moglie che la continuerà ad abitare” debba invece intendersi “[…] rimarrà nella piena disponibilità della moglie che la continuerà ad abitare” non potendosi dar luogo ad assegnazione della casa familiare stante la maggiore età e l'autosufficienza economica della prole.
2 Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
ER (Livorno), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in ER (Livorno), in data 24.10.1992 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 5 – parte 2 Serie A
Anno 1992)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e vengono autorizzati a vivere separati;
2) la casa familiare posta in Comune di ER (Livorno), Località Trappola
n. 38, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella disponibilità della moglie che la continuerà ad abitare.
3) Il signor in considerazione del fatto che la signora Parte_1
ha già pagato alcuni creditori e comunque pagherà Controparte_1 tutti quanti i creditori procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare numero 107/2023 pendente presso il Tribunale di Livorno, fino alla data del 21.07.2025, si obbliga, irrevocabilmente, a trasferire alla stessa signora in compensazione di quanto dalla stessa Controparte_1 pagato, entro un anno dalla sentenza che omologa le presenti condizioni e comunque non appena pronte le pratiche tecniche/urbanistiche relative agli immobili da trasferire, la quota di proprietà allo stesso spettante dei seguenti beni immobili e precisamente:
A) QUOTA INDIVISA PARI AD UN MEZZO su: villetta posta in Comune di
ER (Livorno) Località Trappola n. 38, composta al piano terra da grande ambiente giorno/cucina, camera, 2 bagni, 2 disimpegni e soppalco per totali mq. 160; al piano seminterrato a destra (visto dal fronte mare) altri tre
3 vani più servizi (soggiorno/cucina, 2 camere, 3 disimpegni e 2 bagni) per 104 mq.; al piano seminterrato a sinistra (vista dal fronte mare) altri 2 vani più servizi (soggiorno/cucina, camera, disimpegno e bagno) per 98 mq, autorimessa per 22 mq. e locale di servizio/lavanderia per 14 mq. con resede per totali 1.180 mq. più pertinenza di 920 mq.
Il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 21, particella numero:
- 598 sub. 604 – piano T – categoria: A/2 – classe:
4 - consistenza vani: 6,0 – superficie mq. 212 (totale escluse aree scoperte: mq. 166) rendita catastale Euro
1.580,36;
- 598 sub. 606 – piano S1 – categoria: A/2 – classe:
3 - consistenza vani: 9,0 – superficie mq. 263 (totale escluse aree scoperte: mq. 238) rendita catastale Euro
2.021,93;
- 598 sub. 603 – piano T – categoria: C/6 – classe:
4 - consistenza mq. 22 - rendita catastale Euro 61,36;
- 598 sub. 605 – piano: T – categoria: F/3;
- area Bene Comune Non Censibile Foglio 21 mappale 598 sub. 607;
B) QUOTA INDIVISA PARI AD UN MEZZO su: quattro appezzamenti di terreno posti in Comune di ER (Livorno) Località Trappola, limitrofi alla villetta di cui al punto A) della superficie catastale di mq. 2.270;
distinti nel Catasto Terreni di detto Comune come segue:
Foglio 21, particelle numeri:
- 535 pascolo cespugliato di mq. 170 – classe: U – con i redditi di Euro 0,02 il dominicale ed Euro 0,02 l'agrario;
- 536 pascolo cespugliato di mq. 240 – classe: U – con i redditi di Euro 0,02 il dominicale ed Euro 0,02 l'agrario;
- 1966 ente urbano di mq. 720 – senza redditi;
- 1967 ente urbano di mq. 1.140 – senza redditi;
4 C) QUOTA INDIVISA PARI AD UN QUARTO su: fabbricato posto in Comune di Portoferraio (Livorno), Località Norsi, con annessa corte pertinenziale distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 32, particella numero:
- 499 – piano: T – categoria: A/3 – classe: 1 – consistenza vani: 2,0 – superficie mq. 23 - rendita catastale Euro 222,08.
L'atto di trasferimento, da stipularsi presso un Notaio a scelta della signora essendo occasionato e rappresentando Controparte_1
l'adempimento di obbligazioni contenute nel presente procedimento di separazione personale, rientra tra quelli esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 Legge n.
74/1987 come analogicamente ed estensivamente applicato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 e come risulta dalla
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.
Il trasferimento di cui sopra a favore della signora Controparte_1 della quota indivisa pari ad un mezzo degli immobili sopra descritti ed un quarto per l'immobile sub c) degli immobili sopra descritti è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Stante tale imprescindibilità e condizione necessaria di detta attribuzione patrimoniale che deve essere considerata anche dal punto di vista solutorio di obbligazioni a carico del signor l'attribuzione non assume il Parte_1 carattere donativo.
L'onorario del Notaio per tale atto di trasferimento sarà pagato dalla signora
Controparte_1
4) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
infatti, i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione di ogni bene in comune e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra descritte.
5) I coniugi si danno reciprocamente esplicita autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto
Spese di lite compensate.
5 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
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