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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/12/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1564/2020 R.G.
promossa da
, c.f. , costituito Parte_1 C.F._1
in giudizio con gli Avv.ti Corrada e Daniela Andria con studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 24, PEC
E
.salerno. Email_1 CP_1
.salerno.it Email_3 CP_1
contro
, c.f. e p.iva in persona Controparte_2 P.IVA_1
del p.t., costituito in giudizio con i legali dell'Avvocatura
comunale Avv. Carmine Gruosso ed Avv. Aniello Del Mauro, PEC
alerno.it Email_4 CP_2
convenuto
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 - 2043 cc da insidia stradale.
Premessa
L'art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, l'art. 16 D.Lgs. 5/2003 ammette la motivazione 1 per relationem, l'art. 118 disp.att.cpc consente di motivare
“concisamente”, con l'effetto che il giudicante non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13.02.2020,
l'attore ha convenuto in giudizio per l'udienza del 28.05.2020
(d'ufficio al 30.06.2020 ed al 23.09.2020) il Controparte_2
ritenendolo responsabile ex artt. 2051 e/o 2043 cc delle lesioni personali e dei danni al suo motoveicolo GG 300 tg.
DW67775 che dichiara aver riportato in conseguenza della caduta verificatosi in strada il 21.03.2019, ore 12.25 circa, in
Salerno, in via Pietro Del Pezzo, a causa di una cunetta di scavo presente in prossimità della curva all'altezza del distributore di benzina “Q8”, all'interno della corsia percorsa. Quantifica il danno al motoveicolo in € 1.206,65 come da preventivo depositato, oltre sosta tecnica e deprezzamento commerciale,
nonché in euro 9.699,00 il danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre esborsi per cure mediche. Precisa che 2 nell'immediatezza gli sono state diagnosticato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona
di Salerno “contusione facciale con eritema nelle regioni zigomatica sx e mentoria. Contusione fianco sx ed arto inf.
omolaterale” con prognosi iniziale di gg.
7. Dichiara di aver formulato richiesta risarcitoria al con Controparte_2
raccomandata a.r. del 04.04.2019 e che in data 02.01.20202 ha invitato l'ente a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Conclude chiedendo dichiararsi la responsabilità
dell'ente convenuto con condanna all'integrale risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione secondo gli indica Istat
ed interessi legali. Vinte le spese di causa.
Il 17.09.202020 si è costituito il che ha Controparte_2
impugnato la domanda contestando il fatto storico, escludendo la sua responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 cc che dell'art. 2043 cc per insussistenza dei presupposti giustificativi. Ha
ascritto l'evento lesivo alla condotta colposa dell'attore tale da integrare il caso fortuito. Ha riportato a giustificazione copiosa giurisprudenza. Ha così concluso: “tutt'altro impugnando e salvo aggiungere e variare nei limiti consentiti dal codice di rito, il come innanzi rappresentato e difeso, Controparte_2
conclude affinché l'adito Tribunale adito, contrariis reiectis,
voglia: - in via principale e salvo il gravame, dichiarare inammissibile ovvero rigettare, in quanto infondata in fatto prima che in diritto, ogni avversa pretesa;
- in via subordinata 3 e salvo il gravame nella denegata ipotesi di ritenuta co-
responsabilità del , condannare quest'ultimo Controparte_2
al risarcimento dei soli danni che risultassero provati e, ad ogni modo, ridotto ex articolo 1227 c.c. - vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa”.
Sintetico svolgimento del processo
Instaurato regolare contraddittorio, ammessa ed espletata l'attività istruttoria (prova testimoniale e c.t.u.), la causa è stata rinviata all'udienza del 23.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano soddisfatte le condizioni di proponibilità e procedibilità dell'azione. Riguardo le ragioni della domanda di risarcimento può ritenersi pacifico, ai sensi dell'art. 2051 cc,
che dei danni da cattiva manutenzione del tratto di strada in questione ne risponda il in quanto Controparte_2
proprietario-custode. La Suprema Corte ha in argomento sancito che “dalla proprietà pubblica dell'ente sulle strade discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione come stabilito dall'art. 5 R.D. n. 2056/1923, ma anche quello della custodia … qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi” (cfr. Cass. Civ. Sent. N° 11749/1998). 4 All'attore competeva solo provare l'accadimento del fatto e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo,
mentre l'ente, per liberarsi, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent.
n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n.
10277/90).
L'espletata istruttoria ha confermato in parte le ragioni addotte dall'attore. Il teste escusso all'udienza Testimone_1
del 07.06.2022 ha spiegato e giustificato la sua presenza sul luogo dell'incidente, ha coerentemente riferito della caduta del motoveicolo GG in atti con alla guida l'attore. Ha ben descritto lo stato dei luoghi, lo scavo nell'asfalto del tratto di strada in questione, la sua ubicazione subito dopo una curva ed all'interno della corsia percorsa dal motociclista, come raffigurato nei rilievi fotografici sottopostigli nonché l'assenza di idonea segnaletica informativa. Precisa, anche che sul posto
“vi erano dei “birilli” (c.d. conetti) che indicavano quale unica via percorribile dagli utenti quella seguita dal ciclomotore del
, pur insistendo in detto tratto di strada lo scavo Parte_1
visibile nelle foto che ho riconosciuto”. Riferisce che il motociclista a seguito dell'evento rovinò sull'asfalto e riportò 5 lesioni per le quali venne soccorso. “Posso affermare che la moto condotta dal aveva una velocità moderata e Parte_1
anzi bassa. Confermo che il ciclomotore andò a finire con la ruota anteriore nello scavo esistente sulla carreggiata e il Pt_1
per l'improvviso arresto del ciclomotore finì a terra.
[...]
Posso riferire che lo scavo non era visibile per chi affrontava,
come il , la curva, ove, perpendicolarmente alla Parte_1
carreggiata era presente l'insidia”.
Lo stato dei luoghi è sufficientemente rappresentato nei rilevi fotografici in produzione attorea, come riconosciuto e confermato dal teste. Le foto documentano altresì che il prolungato scavo, costituente un vero e proprio solco presente sulla carreggiata, nel punto preciso di verificazione dell'evento appare comunque segnalato con una serie di conetti posti sulla strada.
Tuttavia, la dimensione e la lunghezza del solco scavato sulla carreggiata, la larghezza della strada, la buona visibilità, la presenza di conetti e di transenne, risultano, senza dubbio,
circostanze idonee a far ritenere che vi è stato nel caso di specie una condotta di guida, poco accorta e comunque imprudente del motociclista che avendo potuto per tempo constatare l'anomalia della strada percorsa per la presenza del prolungato solco scavato nell'asfalto, perché come ammesso nel tratto precedente era segnalato dai conetti e dalla transenna, poteva verosimilmente rappresentarsi per tempo 6 una situazione di pericolo ed evitare o quanto meno limitare le conseguenze dell'evento lesivo.
Invero, la graduazione della prevedibilità del danno consente di differenziare l'onere di attenzione del danneggiato, il cui comportamento colposo è in grado di atteggiarsi, a seconda dei suddetti parametri, quale concorso causale colposo o quale colpa esclusiva, giungendo ad escludere la responsabilità del custode. In tema è ius receptum il principio per cui, quale che sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto (art. 2051 o art. 2043 c.c.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato che non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso, ma nondimeno abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 – che pure, qui, espressamente si invoca - con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.
Per Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa –
dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, 7 riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incide l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale”.
Per il principio di auto-responsabilità, l'utente che utilizza il demanio stradale non deve sic et sempliciter fare solo affidamento sull'assoluta assenza di pericoli, ma deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità
propria e altrui tenendo una condotta particolarmente cauta.
La S.C. con le ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018 ha altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento tenuto dalla stessa vittima, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito (v.
Cass. Civ. sez. III, 17.02.2023, n. 5116). 8 Sul quantum debeautur per il danno al motoveicolo GG
l'attore ha prodotto preventivo del 27.03.2019 dell'importo di
€ 1.206,65 confermato dal teste sentito Testimone_2
all'udienza del 31.01.2023 quale legale rapp.te p.t. dell'Ape
Moto di F. ZI & C. snc.
Circa la quantificazione del danno alla persona, si aderisce alle coerenti conclusioni del CTU dr. , che Persona_1
premettendo la sussistenza del nesso causale tra il sinistro in atti e le lesioni riportate dal , lo ha ritenuto guarito Parte_1
con “postumi stabilizzati di trauma contusivo multiplo e distorsivo alla caviglia e al ginocchio sn” e quantificato le lesioni riconoscendo un'incapacità temporanea totale di gg. 7
al 100%, un'incapacità temporanea parziale per giorni 10 al
50%, un'incapacità temporanea parziale per giorni 20 al 25%.
Riguardo il danno biologico permanente ha riconosciuto un residuo di postumi anatomo-clinici obiettivabili valutato al tre per cento (3%).
Non ha rilevato una riduzione della capacità lavorativa specifica ed ha attestato che risultano documentate spese mediche pari ad € 136,81.
Facendo applicazione della più recente tabella del Tribunale
di Milano in quanto ritenuta dalla Cassazione (Sent.
n.12408/2011) la più idonea ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, si quantifica il danno biologico permanente (pari al 3%) in € 4.902,00 (con 9 personalizzazione massima) ed il danno biologico temporaneo in € 1.955,00 di cui € 805,00 da invalidità temporanea totale
(I.T.T.), € 575,00 per I.T.P. di gg. 10 a 50%, € 575,00 per L.T.P.
di gg. 20 al 25%, oltre spese mediche pari ad € 136,81.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza,
deduzione ed eccezione assorbita e/o respinta,
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il sinistro in oggetto ascrivibile a responsabilità concorrente paritaria del in quanto ente proprietario ed Controparte_2
in ogni caso in quanto custode del tratto di via Pietro Del Pezzo
in cui si è verificato il sinistro in atti e di , Parte_1
proprietario nonchè conducente del motoveicolo GG 300
tg. DW67775;
2) condanna, per l'effetto, il al Controparte_2
risarcimento del danno da lesioni nella misura del 50% che per l'intero si quantifica complessivamente in €. 6.993,81, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda,
comprensivi delle spese mediche;
3) condanna, altresì, il al risarcimento del Controparte_2
danno al motoveicolo attoreo GG 300 tg. DW67775 nella misura del 50% che, alla luce delle risultanze del certificato di
10 proprietà e del preventivo prodotto ed asseverato, riconosce per l'intero in € 1.206,65;
4) condanna il al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore del compenso di avvocato nella misura del 50% del totale dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica per l'intero in complessivi €. 5.000,00, nonché al 50% delle spese di ctu che per l'intero sono state separatamente liquidate in €
1.750,00 (oltre iva se dovuta e cassa previdenza) in favore del dr. , nonché al pagamento per l'intero delle spese Persona_1
vive di giudizio, del rimborso forfettario, dell'iva se dovuta e c.p.a, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarata antistatarietà.
Salerno lì, 6 dicembre 2025.
Il giudice onorario avv. Gennaro Porpora
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1564/2020 R.G.
promossa da
, c.f. , costituito Parte_1 C.F._1
in giudizio con gli Avv.ti Corrada e Daniela Andria con studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 24, PEC
E
.salerno. Email_1 CP_1
.salerno.it Email_3 CP_1
contro
, c.f. e p.iva in persona Controparte_2 P.IVA_1
del p.t., costituito in giudizio con i legali dell'Avvocatura
comunale Avv. Carmine Gruosso ed Avv. Aniello Del Mauro, PEC
alerno.it Email_4 CP_2
convenuto
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 - 2043 cc da insidia stradale.
Premessa
L'art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, l'art. 16 D.Lgs. 5/2003 ammette la motivazione 1 per relationem, l'art. 118 disp.att.cpc consente di motivare
“concisamente”, con l'effetto che il giudicante non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13.02.2020,
l'attore ha convenuto in giudizio per l'udienza del 28.05.2020
(d'ufficio al 30.06.2020 ed al 23.09.2020) il Controparte_2
ritenendolo responsabile ex artt. 2051 e/o 2043 cc delle lesioni personali e dei danni al suo motoveicolo GG 300 tg.
DW67775 che dichiara aver riportato in conseguenza della caduta verificatosi in strada il 21.03.2019, ore 12.25 circa, in
Salerno, in via Pietro Del Pezzo, a causa di una cunetta di scavo presente in prossimità della curva all'altezza del distributore di benzina “Q8”, all'interno della corsia percorsa. Quantifica il danno al motoveicolo in € 1.206,65 come da preventivo depositato, oltre sosta tecnica e deprezzamento commerciale,
nonché in euro 9.699,00 il danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre esborsi per cure mediche. Precisa che 2 nell'immediatezza gli sono state diagnosticato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona
di Salerno “contusione facciale con eritema nelle regioni zigomatica sx e mentoria. Contusione fianco sx ed arto inf.
omolaterale” con prognosi iniziale di gg.
7. Dichiara di aver formulato richiesta risarcitoria al con Controparte_2
raccomandata a.r. del 04.04.2019 e che in data 02.01.20202 ha invitato l'ente a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Conclude chiedendo dichiararsi la responsabilità
dell'ente convenuto con condanna all'integrale risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione secondo gli indica Istat
ed interessi legali. Vinte le spese di causa.
Il 17.09.202020 si è costituito il che ha Controparte_2
impugnato la domanda contestando il fatto storico, escludendo la sua responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 cc che dell'art. 2043 cc per insussistenza dei presupposti giustificativi. Ha
ascritto l'evento lesivo alla condotta colposa dell'attore tale da integrare il caso fortuito. Ha riportato a giustificazione copiosa giurisprudenza. Ha così concluso: “tutt'altro impugnando e salvo aggiungere e variare nei limiti consentiti dal codice di rito, il come innanzi rappresentato e difeso, Controparte_2
conclude affinché l'adito Tribunale adito, contrariis reiectis,
voglia: - in via principale e salvo il gravame, dichiarare inammissibile ovvero rigettare, in quanto infondata in fatto prima che in diritto, ogni avversa pretesa;
- in via subordinata 3 e salvo il gravame nella denegata ipotesi di ritenuta co-
responsabilità del , condannare quest'ultimo Controparte_2
al risarcimento dei soli danni che risultassero provati e, ad ogni modo, ridotto ex articolo 1227 c.c. - vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa”.
Sintetico svolgimento del processo
Instaurato regolare contraddittorio, ammessa ed espletata l'attività istruttoria (prova testimoniale e c.t.u.), la causa è stata rinviata all'udienza del 23.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano soddisfatte le condizioni di proponibilità e procedibilità dell'azione. Riguardo le ragioni della domanda di risarcimento può ritenersi pacifico, ai sensi dell'art. 2051 cc,
che dei danni da cattiva manutenzione del tratto di strada in questione ne risponda il in quanto Controparte_2
proprietario-custode. La Suprema Corte ha in argomento sancito che “dalla proprietà pubblica dell'ente sulle strade discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione come stabilito dall'art. 5 R.D. n. 2056/1923, ma anche quello della custodia … qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi” (cfr. Cass. Civ. Sent. N° 11749/1998). 4 All'attore competeva solo provare l'accadimento del fatto e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo,
mentre l'ente, per liberarsi, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent.
n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n.
10277/90).
L'espletata istruttoria ha confermato in parte le ragioni addotte dall'attore. Il teste escusso all'udienza Testimone_1
del 07.06.2022 ha spiegato e giustificato la sua presenza sul luogo dell'incidente, ha coerentemente riferito della caduta del motoveicolo GG in atti con alla guida l'attore. Ha ben descritto lo stato dei luoghi, lo scavo nell'asfalto del tratto di strada in questione, la sua ubicazione subito dopo una curva ed all'interno della corsia percorsa dal motociclista, come raffigurato nei rilievi fotografici sottopostigli nonché l'assenza di idonea segnaletica informativa. Precisa, anche che sul posto
“vi erano dei “birilli” (c.d. conetti) che indicavano quale unica via percorribile dagli utenti quella seguita dal ciclomotore del
, pur insistendo in detto tratto di strada lo scavo Parte_1
visibile nelle foto che ho riconosciuto”. Riferisce che il motociclista a seguito dell'evento rovinò sull'asfalto e riportò 5 lesioni per le quali venne soccorso. “Posso affermare che la moto condotta dal aveva una velocità moderata e Parte_1
anzi bassa. Confermo che il ciclomotore andò a finire con la ruota anteriore nello scavo esistente sulla carreggiata e il Pt_1
per l'improvviso arresto del ciclomotore finì a terra.
[...]
Posso riferire che lo scavo non era visibile per chi affrontava,
come il , la curva, ove, perpendicolarmente alla Parte_1
carreggiata era presente l'insidia”.
Lo stato dei luoghi è sufficientemente rappresentato nei rilevi fotografici in produzione attorea, come riconosciuto e confermato dal teste. Le foto documentano altresì che il prolungato scavo, costituente un vero e proprio solco presente sulla carreggiata, nel punto preciso di verificazione dell'evento appare comunque segnalato con una serie di conetti posti sulla strada.
Tuttavia, la dimensione e la lunghezza del solco scavato sulla carreggiata, la larghezza della strada, la buona visibilità, la presenza di conetti e di transenne, risultano, senza dubbio,
circostanze idonee a far ritenere che vi è stato nel caso di specie una condotta di guida, poco accorta e comunque imprudente del motociclista che avendo potuto per tempo constatare l'anomalia della strada percorsa per la presenza del prolungato solco scavato nell'asfalto, perché come ammesso nel tratto precedente era segnalato dai conetti e dalla transenna, poteva verosimilmente rappresentarsi per tempo 6 una situazione di pericolo ed evitare o quanto meno limitare le conseguenze dell'evento lesivo.
Invero, la graduazione della prevedibilità del danno consente di differenziare l'onere di attenzione del danneggiato, il cui comportamento colposo è in grado di atteggiarsi, a seconda dei suddetti parametri, quale concorso causale colposo o quale colpa esclusiva, giungendo ad escludere la responsabilità del custode. In tema è ius receptum il principio per cui, quale che sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto (art. 2051 o art. 2043 c.c.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato che non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso, ma nondimeno abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 – che pure, qui, espressamente si invoca - con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.
Per Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa –
dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, 7 riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incide l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale”.
Per il principio di auto-responsabilità, l'utente che utilizza il demanio stradale non deve sic et sempliciter fare solo affidamento sull'assoluta assenza di pericoli, ma deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità
propria e altrui tenendo una condotta particolarmente cauta.
La S.C. con le ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018 ha altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento tenuto dalla stessa vittima, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito (v.
Cass. Civ. sez. III, 17.02.2023, n. 5116). 8 Sul quantum debeautur per il danno al motoveicolo GG
l'attore ha prodotto preventivo del 27.03.2019 dell'importo di
€ 1.206,65 confermato dal teste sentito Testimone_2
all'udienza del 31.01.2023 quale legale rapp.te p.t. dell'Ape
Moto di F. ZI & C. snc.
Circa la quantificazione del danno alla persona, si aderisce alle coerenti conclusioni del CTU dr. , che Persona_1
premettendo la sussistenza del nesso causale tra il sinistro in atti e le lesioni riportate dal , lo ha ritenuto guarito Parte_1
con “postumi stabilizzati di trauma contusivo multiplo e distorsivo alla caviglia e al ginocchio sn” e quantificato le lesioni riconoscendo un'incapacità temporanea totale di gg. 7
al 100%, un'incapacità temporanea parziale per giorni 10 al
50%, un'incapacità temporanea parziale per giorni 20 al 25%.
Riguardo il danno biologico permanente ha riconosciuto un residuo di postumi anatomo-clinici obiettivabili valutato al tre per cento (3%).
Non ha rilevato una riduzione della capacità lavorativa specifica ed ha attestato che risultano documentate spese mediche pari ad € 136,81.
Facendo applicazione della più recente tabella del Tribunale
di Milano in quanto ritenuta dalla Cassazione (Sent.
n.12408/2011) la più idonea ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, si quantifica il danno biologico permanente (pari al 3%) in € 4.902,00 (con 9 personalizzazione massima) ed il danno biologico temporaneo in € 1.955,00 di cui € 805,00 da invalidità temporanea totale
(I.T.T.), € 575,00 per I.T.P. di gg. 10 a 50%, € 575,00 per L.T.P.
di gg. 20 al 25%, oltre spese mediche pari ad € 136,81.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza,
deduzione ed eccezione assorbita e/o respinta,
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il sinistro in oggetto ascrivibile a responsabilità concorrente paritaria del in quanto ente proprietario ed Controparte_2
in ogni caso in quanto custode del tratto di via Pietro Del Pezzo
in cui si è verificato il sinistro in atti e di , Parte_1
proprietario nonchè conducente del motoveicolo GG 300
tg. DW67775;
2) condanna, per l'effetto, il al Controparte_2
risarcimento del danno da lesioni nella misura del 50% che per l'intero si quantifica complessivamente in €. 6.993,81, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda,
comprensivi delle spese mediche;
3) condanna, altresì, il al risarcimento del Controparte_2
danno al motoveicolo attoreo GG 300 tg. DW67775 nella misura del 50% che, alla luce delle risultanze del certificato di
10 proprietà e del preventivo prodotto ed asseverato, riconosce per l'intero in € 1.206,65;
4) condanna il al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore del compenso di avvocato nella misura del 50% del totale dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica per l'intero in complessivi €. 5.000,00, nonché al 50% delle spese di ctu che per l'intero sono state separatamente liquidate in €
1.750,00 (oltre iva se dovuta e cassa previdenza) in favore del dr. , nonché al pagamento per l'intero delle spese Persona_1
vive di giudizio, del rimborso forfettario, dell'iva se dovuta e c.p.a, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarata antistatarietà.
Salerno lì, 6 dicembre 2025.
Il giudice onorario avv. Gennaro Porpora
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