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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 30.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 769/2024
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Galluccio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa, alla Via Giotto
Ricorrente in via principale e resistente in via riconvenzionale
E
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella
Ferraro, elett.te domiciliata in Torre del Greco, Via Marconi 66
Resistente in via principale e ricorrente in via riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.2.2024, la parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell' con le mansioni di collaboratore professionale sanitario Parte_2
attuale Ctg. D6; che dall'anno 2018 ha prestato la propria attività in alcune giornate festive coincidenti con un giorno infrasettimanale, così come si evince dai suoi turni di servizio riportati nel cartellino mensile;
che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999
“…l'attività prestata il giorno festivo infrasettimanale da titolo a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ed equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9 tenuto conto della propria attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali per un totale di 120 ore che, moltiplicate per l'aliquota prevista per il lavoro straordinario festivo, corrispondono ad un importo di € 2.508,00, come si evince dal prospetto riepilogativo.
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: « 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla Parte_3
1 corresponsione dell'importo di € 2.755,80 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia.
». Contr Si è costituita l ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta liquidazione degli arretrati di sua spettanza, corrisposti con la busta paga di febbraio 2024; ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale, eccependo il pagamento di importi superiori a quello richiesto in ricorso, con diritto alla restituzione di € 762,90.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare
2 la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie,
è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in CP_2 via amministrativa alla liquidazione, in favore della parte ricorrente, degli arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, così come dichiarato dalla stessa parte nelle successive note.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito per la domanda principale.
Occorre a questo punto passare al vaglio la domanda riconvenzionale Cont promossa all' Nel dettaglio l'Ente ha eccepito che con la busta paga di FEBBRAIO 2024 venivano corrisposti € 1281,51 in relazione a 65,13 ore lavorate nell'anno 2018;
€ 591,94 per 29 h. nell'anno 2019; € 887,91 per 43,50 h nel 2020; ed € 760,34 per 37,25 h del 2021, per l'importo complessivo di €. 3521,70. Ha dunque domandato la restituzione di € 762,90, corrisposti in eccedenza rispetto all'odierno petitum.
La Suprema Corte con consolidato orientamento ha chiarito che «E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che spetti al solvens che agisca per ripetizione di indebito dimostrare l'assenza di causa debendi (Cass. 10 novembre 2010 n. 22872; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 23 agosto
2000, n. 11029), il che è ineludibile conseguenza della evidente presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento, quale effetto del fatto stesso che esso sia avvenuto».
Specificatamente «al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi la configurazione di questo in riferimento ad un determinato
(...) obbligo conforme», sicché «nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito» (Cass. 28 luglio 1997, n. 7027).
Ebbene va evidenziato che l'importo rivendicato dall'istante si fonda sull'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali per l'arco temporale dal Novembre dell'anno 2018 al Dicembre dell'anno 2021, producendo i relativi cartellini marcatempo per il medesimo periodo, individuando n. 30 ore lavorate nel 2018,
n. 24 ore nel 2019, n. 42 ore nel 2020 e n. 36 ore nel 2021. Cont Al contrario, dalla busta paga del febbraio 2024, prodotta dall' risultano liquidate n. 65,13 ore per il 2018, n. 29 ore per il 2019, n. 43,50 ore per il 2020,
n. 37,25 ore per il 2021.
Se, dunque, per gli anni 2019, 2020 e 2021 si assiste a un lieve scostamento di Cont ore, tra la pretesa del ricorrente e il computo operato dall' è evidente che l'eccedenza lamentata dall'ente debba essere ricondotta alla differenza di ore per l'anno 2018. Sicché, avendo l operato il pagamento, per i principi Pt_3
3 Cont sopra espressi, avrebbe dovuto dimostrarne la natura indebita. Ex adverso, l' si è limitata a un mero raffronto tra gli importi, non adducendo nessuna motivazione sul quantum dell'erogazione e neppure allegando i cartellini marcatempo dal gennaio al novembre 2018 (posto che la Determinazione
Dirigenziale N. 243 Del 16/02/2024 fa riferimento alle giornate festive per il periodo 2018-2022), al fine di verificare se la parte ricorrente abbia o meno svolto attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali nei suddetti periodi, con conseguente diritto alla maggiorazione oraria (e, dunque, se le superiori somme corrisposte fossero o meno spettanti).
Sicché, il mancato assolvimento dell'onere probatorio impone la reiezione della domanda riconvenzionale. Cont Circa il governo delle spese di lite, occorre evidenziare che l a proceduto al pagamento già con il cedolino del febbraio 2024, con ciò consentendo una rapida definizione della controversia. Parimenti va rimarcato che la parte ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso in data 13.2.2025 (come allegato in memoria e non contestato), ben oltre, dunque, la suddetta liquidazione.
Ebbene, a parere del Tribunale le condotte delle parti di cui si è dato conto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ha chiarito infatti la Suprema Corte che alla stregua dell'art. 92 cod. proc. civ., anche la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso, con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni - fermo l'obbligo di adeguata motivazione - per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4823).
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite;
Nola, 30.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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